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5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 63. (Disposizioni in materia di annotazione nei
pubblici registri immobiliari) 1. Dopo l' articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 , e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
pubblici registri immobiliari) 1. Dopo l' articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 , e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma.
5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2022, n. 418Provvedimento: TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA CON SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC Il giorno 25/03/2022, alle ore 9,30 innanzi al G.O. P. dott.ssa Sonia Spallitta, viene aperto il verbale della causa R.G. n. 888 dell'anno 2020 promossa da Parte_1 E Parte_2 CONTRO Controparte_1 Si dà atto che l'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da decreto del 14/03/2022, regolarmente comunicato alle parti. Preso atto del deposito tempestivo di note autorizzate da entrambe le difese con le quali note le parti insistono nei propri atti difensivi e …Leggi di più...
- art. 2953 c.c.·
- art. 58 T.U.B.·
- art. 1264 c.c.·
- interruzione prescrizione·
- spese processuali·
- legittimazione processuale·
- abuso strumenti processuali·
- opposizione a precetto·
- art. 615 c.p.c.·
- prescrizione decennale