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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice dott. Angelo Franco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1572/2022 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato SANASI DANIELE LUIGI, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(nata BEGEJA), nata a [...] il CP_1
19/12/2001 (C.F. ), con l'avvocato NOTA C.F._2
VINCENZO,
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/6/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/10/2022 - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio in data 31/12/2019 in GOLEM (ALBANIA) con
(nata BEGEJA) e che dalla loro unione non erano nati figli - CP_1
adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie con addebito a quest'ultima, asserendo che la resistente, dopo avergli fatto recapitare una raccomandata con la quale gli aveva comunicato di voler interrompere la convivenza, divenuta intollerabile a causa di maltrattamenti e violenze subiti, aveva abbandonato la casa familiare senza dare ulteriori spiegazioni al marito;
il ricorrente riteneva del tutto infondate le accuse mossegli, lamentando di aver cercato di recuperare l'affetto della propria moglie cercando di capire le ragioni del suo malessere senza tuttavia riuscirci, a differenza di costei, che nulla aveva fatto per salvare il matrimonio, preferendo invece abbandonare il tetto coniugale ed il marito per andare a vivere altrove.
Stante la domanda di addebito e dichiarando altresì che la resistente aveva sempre lavorato come bracciante agricola, chiedeva inoltre che non fosse previsto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa del 6/12/2022 si costituiva in giudizio , CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma impugnando e contestando ogni avverso dedotto, rappresentando di aver subito maltrattamenti dal marito già durante il fidanzamento, avvenuto in giovanissima età (16 anni), ma di aver deciso di contrarre matrimonio fiduciosa che tali comportamenti sarebbero cambiati;
che, invece, durante la vita matrimoniale le violenze, le aggressioni e le minacce non solo non erano cessate, ma erano addirittura aumentate, fino a degenerare ulteriormente dopo aver scoperto che il intratteneva una relazione extraconiugale;
che CP_1
in data 29/10/2021, dopo l'ennesima violenza subita, aveva deciso di denunciare il marito;
che in seguito a tale denuncia erano stati emessi decreto di giudizio immediato nei confronti dell'odierno ricorrente, con procedimento ancora in corso, nonché ordinanza del 2/5/2022 del GIP di
Matera con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento da parte del nei confronti della moglie;
che dopo tale episodio, aveva ricevuto CP_1
ricovero ed assistenza presso “Il Villaggio del Fanciullo” di Matera.
Pertanto, formulava domanda di addebito della separazione al marito, chiedendo altresì il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, rappresentando di essere senza reddito, di non lavorare e di trovarsi in uno stato di bisogno.
Da ultimo, ritenendo di aver subito un danno ingiusto dal coniuge, chiedeva che le fosse riconosciuta una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti, quantificata in via equitativa in € 20.000,00.
All'udienza del 20/12/2022 la resistente insisteva nelle proprie richieste, aggiungendo di aver trovato ospitalità presso una cugina, di aver lavorato in passato nel settore agricolo e di non riuscire a trovare un lavoro regolare;
il ricorrente, invece, ammetteva di aver alzato le mani nei confronti della moglie, ma dichiarava che anche quest'ultima lo faceva con lui;
che la moglie era andata via di casa dopo un litigio avvenuto con lui e con sua madre, in seguito al quale la madre era stata portata presso il locale Pronto
Soccorso; che in quell'occasione la resistente, con la scusa di andare a comprare qualcosa, era andata presso i Carabinieri a sporgere denuncia, dichiarando di subire maltrattamenti dal marito. Infine, dichiarava di lavorare in campagna e di percepire uno stipendio di circa € 700,00-800,00 mensili, che la moglie aveva lavorato insieme a lui nell'agricoltura per un anno e di non conoscerne l'attuale situazione lavorativa.
In seguito all'audizione delle parti, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che veniva accettata dal ricorrente e rifiutata dalla resistente. Pertanto, con ordinanza del 2/2/2023 venivano adottati i provvedimenti provvisori, con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e, tenendo conto della diversa situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché della potenziale capacità lavorativa della resistente in relazione alla giovane età, veniva posto a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1
moglie, a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 mensili;
infine, veniva disposto il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza sullo stato n. 824/2023 pubblicata il 20/10/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del
29/3/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Unitamente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente allegava la sentenza penale del Tribunale di Matera n. 326/2024, depositata il 12/4/2024, conclusiva del giudizio instauratosi a seguito della sopra menzionata denuncia del 29/10/2021, dalla stessa sporta nei confronti del marito.
Con ordinanza del 19/7/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale depositata il 5/10/2024 il ricorrente rinunciava alla richiesta di addebito della separazione in capo alla resistente, chiedendo esclusivamente il rigetto della richiesta di mantenimento dalla stessa formulata.
Questo Tribunale si è già espresso con sentenza non definitiva sullo status n. 824/2023 pubblicata il 20/10/2023, dunque rimangono da esaminare le domande accessorie.
Il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione. Sulla ritualità della predetta rinuncia non sorgono dubbi, atteso che la rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in comparsa conclusionale, posto che se è vero, da un lato, che la comparsa conclusionale ha funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte nel corso del giudizio, dall'altro lato è altrettanto vero che la rinuncia ad una delle domande in origine formulate comporta una restrizione del thema decicendum, che è sempre ammessa (da ultimo, Cass.
S.U. n. 3453 del 7/2/2024).
D'altronde, la domanda di addebito non necessita neanche dell'accettazione di controparte, essendo sufficiente che sia formulata dal procuratore della parte costituita, e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in tal senso v. Tribunale di Bari, sentenza del
14.10.2020, n. 3082, nonché ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 23749 del
14/11/2011 e Cass. Civ., Sez. I, n. 18255 del 10/9/2004, secondo cui: “la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere”).
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente, costei ha motivato la domanda deducendo condotte vessatorie, violente ed aggressive subite da parte del marito sin dall'epoca del fidanzamento, che l'avrebbero portata ad abbandonare l'abitazione coniugale al fine di preservare la propria incolumità.
Nelle more del giudizio è stata pronunciata dalla sezione penale dell'intestato Tribunale sentenza n. 326/2024 pubblicata il 12/4/2024 di condanna del resistente per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata, che vede come persona offesa la moglie.
Dalla lettura della sentenza si rileva che sono stati contestati al ricorrente comportamenti di vessazione fisica e morale nei confronti della resistente reiterati nel tempo;
che tali comportamenti, isolatamente considerati, sarebbero potuti anche essere non punibili (ad esempio atti di umiliazione, scherno, disprezzo) o non perseguibili (ingiurie, offese o minacce lievi perseguibili solo su querela), ma che, proprio perché reiterati nel tempo (sin dai primi tempi del matrimonio e per tutti gli anni successivi) hanno acquisito rilevanza penale: il Tribunale ha pertanto ritenuto il ricorrente responsabile dei reati contestatigli oltre ogni ragionevole dubbio, avendo lo stesso sottoposto la moglie ad angherie in maniera reiterata e per un lasso di tempo consistente, umiliandola, minacciandola, picchiandola e costringendola a sopportate uno scarso standard qualitativo di vita, costringendola altresì a cambiare città per sfuggire a tali persecuzioni.
Ebbene il Collegio, pur non ignorando il principio di rango costituzionale di presunzione d'innocenza fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può tuttavia non considerare la stessa, benché allo stato non ancora definitiva perché oggetto di appello, come un valido riscontro a quanto affermato dalla resistente in ordine alla prova in questa sede dell'addebito della responsabilità della separazione al ricorrente.
Dall'esame della sentenza di condanna penale in primo grado si ricava infatti una chiara fotografia della vita matrimoniale tra le parti, pesantemente condizionata dalla condotta violenta del marito, cui è ovviamente ricollegata la crisi familiare.
Nella motivazione della pronuncia in discorso si tengono in debito conto le prove acquisite in quella sede, nel pieno contraddittorio delle parti,
e che quindi possono porsi a fondamento della pronuncia di addebito da dichiararsi nel presente giudizio.
Così si legge che il racconto dell'odierna resistente, persona offesa nel procedimento penale, è stato ritenuto dal Tribunale penale “lucido, lineare, logico e coerente con le altre emergenze istruttorie”, avendo la stessa “dato una plastica descrizione del proprio stato quando ha dichiarato che per sfuggire alle persecuzioni di ha dovuto rifugiarsi in una località CP_1 protetta, cambiando città. Il fatto che la donna sia fuggita dà il senso del tormento patito”. ha raccontato che già nel corso del fidanzamento in CP_1
Albania, quando aveva sedici anni, il resistente aveva dato dimostrazione della sua natura violenta, avendola spesso aggredita per futili motivi, al punto che la stessa aveva pensato al suicidio;
tuttavia, confidando in un cambiamento, le parti si erano sposate e trasferite in Italia, dove però la situazione era peggiorata, fino a degenerare del tutto allorquando la resistente aveva scoperto una relazione extraconiugale del marito;
che le aggressioni, fisiche e morali, erano diventate giornaliere.
Ancora, che il giorno 29/10/2021 si era svegliata alle cinque per andare al lavoro e, mentre attendeva che suo marito si preparasse, si era seduta sul divano. L'uomo, vedendola, si era indispettito e, conducendola nella camera da letto, le aveva urlato contro e l'aveva colpita sulla testa facendola cadere sul letto;
l'aveva poi afferrata e tirata per le gambe imponendole di recarsi con lui al lavoro e, al suo rifiuto, aveva continuato a percuoterla. Poi si era recato da solo al lavoro, lasciandola in casa. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno la nonna di aveva accusato un Parte_1
malore ed era stata portata in ospedale;
rimasta a casa, la resistente era stata contattata telefonicamente dal ricorrente che, accusandola di essere responsabile dell'accaduto, aveva minacciato di ucciderla. Tale minaccia aveva spinto la donna ad allontanarsi da casa con il pretesto di andare a fare la spesa, recandosi presso i carabinieri per sporgere denuncia.
Quanto narrato della ricorrente è stato ritenuto attendibile sia perché descritto con linearità e coerenza, sia perché ha trovato riscontro nei file audio (tradotti dall'albanese da un'interprete) e nelle foto presenti sul cellulare della donna (queste ultime allegate anche nel presente giudizio): dai primi sono emersi con chiarezza il carattere molto violento del marito nonché la compatibilità del racconto della resistente con le urla maschili ed i rumori, dalle seconde che la donna era in lacrime e con segni di lividi sul corpo.
Da ultimo, i fatti narrati dalla resistente hanno trovato riscontro anche dalla dichiarazione resa dal ricorrente nel presente giudizio all'udienza del
20/12/2022, durante la quale costui ha ammesso di avere alzato le mani nei confronti della moglie, affermando però che la violenza era reciproca.
Sul punto, però, il ricorrente non ha fornito alcuna prova né nel presente giudizio né in quello penale, ove il Tribunale afferma che “la difesa di non ha offerto elementi dai quali ricavare che la persona offesa è CP_1
una mitomane”.
Per quanto sin qui dedotto, il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta in sede penale, relativa agli stessi fatti su cui si fonda la domanda di addebito formulata in questa sede, dia un quadro chiaro e sufficiente a rendere fondata la predetta domanda, che pertanto deve essere accolta.
Si segnala la sentenza della Cassazione civile sez. I, 24/02/2004, n.
3626, secondo cui: “La sentenza penale di condanna non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere- dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale.”
Ancora e più recentemente, Corte di Appello di Ancona, 12/02/2019,
n.206,: “La prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie” (nel caso in sentenza, la Corte d'Appello aveva rigettato il motivo di appello formulato dall'appellante, che aveva dedotto la falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p poiché in primo grado era stata riconosciuta valenza probatoria, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito, ad una sentenza penale emessa dal Tribunale di Ancona ancorché la stessa non fosse passata in giudicato).
Gli elementi acquisiti dall'istruttoria effettuata in sede penale risultano, dunque, evidentemente significativi dell'atteggiamento aggressivo assunto nel tempo da parte del ricorrente nei confronti della moglie.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass.
Civ. Sez. I, n.22294 del 7/8/2024).
Comportamenti omogenei di cui, nel caso di specie, non vi è alcuna prova, posto che anche il capitolo di prova orale (n. 10) articolato dalla difesa di parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. non è utile allo scopo, in quanto assolutamente generico e privo di qualunque riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, motivo per cui non è stato ammesso.
Il Collegio, pertanto, ritiene che vi sia prova in ordine alla domanda di addebito nei confronti del ricorrente.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della resistente, il
Collegio osserva che nell'accertare la situazione economica e patrimoniale del coniuge richiedente l'assegno, occorre avere riguardo, oltre che alla sua effettiva capacità economica, anche ad altri fattori oggettivi e soggettivi che, nel caso di specie, inducono il Collegio a ritenere che non vi siano i presupposti per il suo riconoscimento, tenendo conto, in particolare, del reddito modesto del ricorrente e del conseguente modesto tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, della breve durata del matrimonio
(considerato che lo stesso è stato celebrato il 31/12/2019 e che dopo meno di due anni i coniugi non vivevano più insieme, come narrato dalla resistente nella comparsa di costituzione, nella quale afferma di aver trovato ricovero e assistenza presso il Villaggio del Fanciullo di Matera a seguito della denuncia sporta nei confronti del marito in data 29/10/2021), della giovanissima età della ricorrente (23 anni) e della sua capacità lavorativa così come ricavabile dalle dichiarazioni rese da costei all'udienza di comparizione del 20/12/2022, durante la quale dichiarava di aver lavorato in passato in agricoltura e di non riuscire a reperire lavori se non in nero, dalle quali si evince che costei è in grado di svolgere un'attività lavorativa, anche se non contrattualizzata, essendo stata altresì avviata agli studi durante la permanenza presso il Villaggio del Fanciullo, come dichiarato nei propri scritti difensivi.
Alla stregua di tutte le sopra indicate circostanze va dunque revocato,
a decorrere dalla presente pronuncia, l'obbligo, disposto con l'ordinanza del
2/2/2023, di di versare l'assegno di mantenimento in favore della Parte_1
moglie. Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla resistente, essendo già intervenuta sul punto una precedente pronuncia su domanda proposta in sede di costituzione di parte civile nel giudizio di penale (v. citata sentenza n. 326/2024 depositata il
12/4/2024).
Le spese di lite, tenendo conto della pronuncia di addebito in capo al ricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(con applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'attività effettivamente espletata anche in considerazione delle limitate questioni oggetto del contendere, stante l'assenza di prole), con condanna in favore dell'Erario stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 3/10/2022 da nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_2
1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
2) revoca, a decorrere dalla presente pronuncia, l'obbligo di Pt_1
di versare l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
[...]
3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta da parte resistente;
4) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Parte_1
del giudizio, che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 5/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Tiziana Caradonio
Riccardo Greco