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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2024, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 353 dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pepe ed elettivamente domiciliati in TE
NO (Av) alla via Roma 64/66;
ATTORI
E
on sede legale in San Donato Milanese (Mi) alla piazza Santa Controparte_1
Barbara n. 7, in qualità di società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. D'Ercole Stefano ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Donatiello in Avellino alla piazza D'Armi n. 1;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28.01.2021 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di Avellino di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della costruzione di un metanodotto sulla loro proprietà quantificati in € 93.113,31. In punto di fatto gli attori hanno esposto che lo stato di consistenza dei terreni di loro proprietà distinti al foglio n. 19 particelle 106 e 906 ed occupati dalla società convenuta per la realizzazione di un era stato rilevato con verbale del Org_1
27.3.2017 e che in seguito all'esecuzione dei predetti lavori avevano subito l'estirpazione di
18 castagni con tronco di 80 centimetri di diametro, di 20 ceppaie di nocciole e di 10 castagni 1/5 con tronco di 10 cm di diametro e che, in base a quanto stabilito nel verbale suddetto, avevano diritto alla somma suindicata, comprensiva di spese per estirpazione, mancato reddito e reimpianto. In particolare le parti hanno calcolato la somma di € 43.043,00 per il castagneto con tronco da 80 cm, l'importo di € 34.982,13 per il castagneto con tronco di 10 cm e la somma di € 15.088,18 per il noccioleto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2021 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda o in via subordinata la riduzione Controparte_1
dell'importo richiesto. In particolare la parte convenuta ha esposto che con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera in esame del 26.4.2016 era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento delle aree interessate e che le parti avevano sottoscritto in data 5.10.2016 un contratto costitutivo di servitù di metanodotto, trascritto poi il 17.01.2017 redigendo il 20.02.2017 lo stato di consistenza delle aree e la presa di possesso dei terreni con rinvio per la valutazione dei danni al completamento delle opere. Infine, la parte ha esposto che in data 16.05.2019, ossia a soli tre mesi di distanza dalla fine dei lavori, aveva ricevuto una richiesta stragiudiziale di liquidazione dei danni. In punto di diritto la parte ha eccepito l'infondatezza della domanda per carenza di prova del danno evidenziando di non aver avuto modo di verificare lo stato di consistenza e di ricognizione dei terreni al fine di valutare la sussistenza di danni. La parte ha, inoltre, osservato che la relazione tecnica prodotta dagli attori non faceva riferimento ad alcuna estirpazione dei noccioleti o castagneti e non vi era alcun confronto dello stato dei luoghi esistente prima e dopo i lavori evidenziando che gli attori avevano dapprima chiesto in via stragiudiziale la somma di € 73.983,09 per poi avanzare in giudizio una richiesta superiore di euro 93.113,31.
Con ordinanza del 18.02.2022 il giudice precedentemente titolare della causa ha nominato un c.t.u. al fine di ricostruire lo stato di conservazione dei terreni al momento del sinistro, di accertare la causa dei danni alle colture ed alla produzione agricola e di quantificare il danno individuando il costo delle attività necessarie al fine di ripristinare lo status quo ante, le colture danneggiate e/o divelte.
Con relazione peritale depositata il 19.01.2023 il c.t.u. nominato , dopo aver Persona_1
precisato di poter utilizzare ai fini della verifica dello stato dei luoghi antecedente ai lavori solo il documento firmato dalle parti sulla consistenza dei luoghi al 23.3.2017 e che in sede di sopralluogo avvenuto il 14.9.2022 non venivano rinvenute le colture arboree da frutto citate nella relazione dello stato di consistenza, ha accertato, in base al predetto documento,
2/5 l'esistenza prima dei lavori di due tipologie di coltura arborea, ossia il castagno diviso in due dimensioni ed il nocciolo evidenziando che la produzione media di tutte e due le colture era di 30 kg per le piante di castagno e 20 kg per le piante di nocciolo. Di poi, il c.t.u. ha analizzato vari dati attinenti alla produzione delle piante sradicate, all'età delle stesse, ai costi di produzione, di pulizia e di pre-raccolta, quantificando complessivamente il danno per mancato reddito in € 24.141,95. Con riferimento al costo delle attività necessarie al fine di ripristinare il terreno nello status quo ante, il c.t.u. ha quantificato l'importo dovuto nella somma complessiva di € 3.403,92, di cui € 2.750,59 per il reimpianto delle colture preesistenti, danneggiate o divelte, ed di € 653,33 per la manutenzione delle stesse nei primi cinque anni. In conclusione, il c.t.u. ha quantificato il danno subito dagli attori in complessivi euro 27.500,00.
La causa è stata, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con memorie conclusionali gli attori si sono riportati alle conclusioni del ctu chiedendo, altresì, la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 cpc.
Con memorie conclusionali la società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda per carenza della prova dell'an e del quantum debeatur e ha richiamato, in ogni caso, le osservazioni del proprio c.t.p. formulate alla relazione peritale in atti. Per_2
La domanda risulta parzialmente fondata e deve essere accolta in base alle seguenti motivazioni.
In via preliminare, vale ricordare che al proprietario del fondo gravato dall'imposizione di una servitù di metanodotto, che presuppone un atto legittimo della Pubblica
Amministrazione, spetta un'indennità di asservimento. In merito alcun contrasto sorge tra le parti.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno vale, invece, osservare che lo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione dei lavori è rappresentato solo da un documento, utilizzato anche dal c.t.u., rappresentato dal verbale relativo allo stato di consistenza accertato il 23.03.2017 dal quale emerge che sul terreno oggetto di causa insistevano n. 18 castagneti con tronco di
80 cm, 20 ceppaie di nocciole “tonda di Giffoni” nonché n. 10 castagneti con tronco di 10 cm.
Dall'esame del contratto del 21.12.2016 (cfr. all. 5 della comparsa) stipulato tra le parti emerge, poi, che la convenuta si è impegnata non soltanto a versare in un'unica soluzione la somma di € 4.300,00 all'attore quale indennità per la costituzione della servitù, ma anche a risarcirgli gli eventuali danni causati al terreno durante l'esecuzione dei lavori. Infatti,
3/5 all'art. 4 del contratto si legge testualmente “I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la realizzazione dell'impianto, sia in occasione di eventuali interventi di cui al precedente articolo 2.5, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione”.
Infine, dall'esame del verbale di fine lavori prodotto dalla parte convenuta con la comparsa, emerge che i lavori sono stati ultimati il 20.02.2019 e dal verbale di incontro del 24.7.2019
(cfr. all. 9) che la società convenuta ha proposto di conciliare la lite con la corresponsione della somma di euro 10.000,00 comprensiva dell'indennizzo per l'abbattimento delle piante, per mancati redditi e per il ripristino del terreno.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che dall'esame del verbale dello stato di consistenza, della c.t.u. e degli altri documenti depositati in atti può dirsi che quanto allegato dagli attori risulta confermato in quanto all'esito dei lavori le piante sopra indicate non risultavano più presenti.
Con particolare riferimento alla quantificazione del danno le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. si presentano esaustive anche tenuto conto dei riscontri forniti alle osservazioni della parte convenuta. Infatti, in ordine all'osservazione del c.t.p. , secondo cui Per_2
l'arboreto dell'attore era un impianto di piccola dimensione dove la raccolta dei frutti avveniva a mano e non con parco macchine, il c.t.u. ha confermato di aver considerato l'azienda degli attori come un impianto di piccole dimensioni a conduzione familiare.
Con riferimento alle restanti osservazioni relative alla quantificazione dei mancati redditi il c.t.u. ha evidenziato di aver fatto riferimento al documento ufficiale della Org_2
relativo ai dati produttivi e di redditività del castagneto e del nocciolo.
In conclusione la domanda deve essere accolta parzialmente con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di euro
27.500,00.
Viceversa, la domanda degli attori volta ad ottenere la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc deve essere rigettata per carenza di prova.
Le spese del giudizio sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
La restante parte è posta a carico della parte convenuta soccombente e liquidata tenuto conto del valore della causa, che si determina in base al decisum, e dei valori minimi di cui al D.M. 2022 n. 147.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
4/5 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda degli attori e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in loro favore della somma di € 27.500,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
- condanna la società convenuta al pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro 1.904,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido il compenso liquidato al c.t.u. con separato decreto.
Così deciso in Avellino, all'esito dell'udienza del 11.3.2024 il 3.4.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5