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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 156/2025
Il 11 marzo 2025 ad ore 11.30 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. SAPONARO LAURA Parte_1 Per 'avv. SAPONARO LAURA;
CP_1 Per 'avv. ROSA FEDERICA e l'avv. LONGHI SIMONA Controparte_2
Sono pure presenti le dott.sse Grano e Buschini ai fini del tirocinio.
Il giudice preliminarmente prende atto della mancata comparizione personale delle parti e dà atto dell'impossibilità di fare luogo al tentativo di conciliazione.
I difensori discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, rinunciando ad essere presenti al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 13.40, il giudice pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPONARO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in Via Visconti n. 9, Castelfranco Emilia presso il difensore avv. SAPONARO LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPONARO CP_1 C.F._2
LAURA, elettivamente domiciliato in Via Visconti n. 9, Castelfranco Emilia presso il difensore avv. SAPONARO LAURA
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Controparte_2 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. LONGHI SIMONA, VIA FELICIANI 43 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA SOLIMEI 95 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. ROSA
FEDERICA RESISTENTE
Oggetto: opposizione di terzo alla convalida di sfratto.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data odierna.
Ricorrenti:
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., fissare urgentemente con decreto l'udienza di comparizione delle parti, quindi sospendere l'esecuzione o già sospenderla inaudita altera parte anche considerata la prossimità dell'accesso con la forza pubblica producente ai terzi danno grave e irreparabile, con la fissazione e con termine per la notificazione del ricorso e del decreto, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente confermare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di convalida opposta, ai sensi degli art 407 e 373 c.p.c.;
2 di 6 2) nel merito, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente la predetta ordinanza;
3) vinte le spese. Resistente:
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale
- Respingere le domande di parte ricorrente per inammissibilità ex art. 668 cpc;
- Accertare e dichiarare il valore di causa trattandosi di opposizione a sfratto per finita locazione con canone annuo di € 5.700,00 e dichiarare l'integrazione del contributo unificato;
in via principale
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione di parte ricorrente
- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante accolga le conclusioni di parte ricorrente, dopo avere accertato la fondatezza per regolare notifica dell'azione di sfratto per finita locazione da parte
, dichiarare ordinanza di convalida e di rilascio ex art. 665 cpc Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, i sigg.ri e proponevano Parte_1 CP_1
opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal
Tribunale di Modena in data 31.7.2024 nel procedimento R.G. 3694/2024, con la quale era stato convalidato lo sfratto dall'immobile sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Verdi n. 30.
L'ordinanza di convalida era stata pronunciata a seguito di intimazione di sfratto promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. originario conduttore Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile in forza di contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena il 22/05/2015 al n. TGU15T007162000DD.
Gli opponenti, già indicati nel contratto di locazione come componenti del nucleo familiare del conduttore, deducevano di essere subentrati nel contratto in forza di scrittura privata di cessione del 28.7.2022, regolarmente registrata il 1.8.2022, e chiedevano la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida, dalla cui esecuzione assumevano poter derivare gravi ed irreparabili danni, trattandosi della loro abitazione primaria.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via pregiudiziale Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività sia rispetto alla convalida di sfratto che agli atti esecutivi, nonché per cumulo delle domande e irregolarità del contributo unificato.
Nel merito evidenziava che gli opponenti, in quanto eredi dell'originario conduttore e già residenti nell'immobile, avevano ritirato la notifica dell'atto di intimazione di sfratto in data 1.7.2024 e, pur avendone avuto piena conoscenza, non si erano costituiti nei termini di legge all'udienza di convalida.
3 di 6 Chiedeva quindi accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione di parte ricorrente e in subordine, previo accertamento della fondatezza per regolare notifica dell'azione di sfratto per finita locazione da parte , dichiarare ordinanza di convalida e di rilascio ex art. 665 cpc. Controparte_2
Con decreto del 16.1.2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
11.3.2025, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino al decimo giorno antecedente all'udienza.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
*****
1. Preliminarmente, in merito al valore della causa, si rileva che gli opponenti hanno indicato un valore di € 1.800,00 con conseguente versamento di un contributo unificato di € 98,00. Tuttavia, trattandosi di opposizione di terzo a convalida di sfratto, il valore deve essere determinato in base al canone annuo di locazione che, come emerge dagli atti, è pari a € 5.700,00.
Pertanto, si dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato nella misura dovuta.
2. Nel merito, il Tribunale, esaminati gli atti e le risultanze processuali, ritiene fondata l'opposizione proposta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, emerge dagli atti che l'intimazione di sfratto per finita locazione è stata notificata e la successiva convalida è stata pronunciata nei confronti del sig. originario Controparte_3
conduttore dell'immobile, il quale tuttavia era già deceduto nel 2022, come comprovato dal certificato di morte prodotto in atti.
3. Tale circostanza assume rilevanza alla luce del disposto dell'art. 6 della legge n. 392/1978, secondo cui "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla natura autonoma del diritto acquistato attraverso la norma citata, discende che con la morte del conduttore i soggetti acquisiscono un diritto autonomo rispetto al precedente conduttore, che trae la sua fonte direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, i sigg.ri e erano non solo eredi del conduttore Parte_1 CP_1
originario ma anche conviventi con lo stesso, come risulta espressamente dall'art. 7 del contratto di locazione che li indicava quali "persone attualmente conviventi" nell'immobile.
Essi erano quindi già subentrati ex lege nel contratto di locazione al momento del decesso del dante causa.
4 di 6 4. La locatrice peraltro era pienamente a conoscenza di tale subentro, tanto che la disdetta del contratto di locazione era stata notificata personalmente nei confronti degli odierni opponenti in data 28.10.2023.
Inoltre, risulta documentato l'intervenuto subentro nel contratto di locazione attraverso una scrittura privata del 28.7.2022, regolarmente registrata in data 1.8.2022 in favore degli opponenti.
Verificatosi quindi pacificamente il subentro, la locatrice doveva necessariamente agire nei confronti dei successori unici legittimati rispetto all'azione di convalida di sfratto per finita locazione.
5. Ne consegue che l'ordinanza di convalida pronunciata nei confronti di soggetto deceduto deve ritenersi insanabilmente nulla, come tale non eseguibile nei confronti dei terzi e pertanto inutiliter data. Si evidenzia inoltre che l'opposizione ordinaria di terzo, nel processo civile, a differenza di quella revocatoria, non è assoggettata a termine alcuno.
6. Tanto premesso, non è possibile in questa sede pronunciare una nuova ordinanza di convalida e rilascio ex art. 665 c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, non essendo stata originariamente proposta nei loro confronti l'azione di convalida di sfratto, né può accertarsi in questa sede l'intervenuto scioglimento del rapporto nei loro confronti in difetto di specifica domanda da parte della locatrice resistente.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida opposta.
7. Restano assorbite le ulteriori questioni non esaminate in questa sede.
8. In merito alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione si fonda sul comportamento degli opponenti i quali, pur avendo ricevuto notifica dell'atto di intimazione di sfratto e pur risultando cessionari del contratto dal 2022, hanno omesso di comparire nel procedimento di convalida, contribuendo così a creare una situazione di oggettiva incertezza che avrebbe potuto essere evitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa RG 156/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 31.7.2024 nel procedimento RG 3694/2024, in quanto pronunciata nei confronti di soggetto deceduto;
2) DISPONE la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato nella misura dovuta;
5 di 6 3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 11 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 156/2025
Il 11 marzo 2025 ad ore 11.30 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. SAPONARO LAURA Parte_1 Per 'avv. SAPONARO LAURA;
CP_1 Per 'avv. ROSA FEDERICA e l'avv. LONGHI SIMONA Controparte_2
Sono pure presenti le dott.sse Grano e Buschini ai fini del tirocinio.
Il giudice preliminarmente prende atto della mancata comparizione personale delle parti e dà atto dell'impossibilità di fare luogo al tentativo di conciliazione.
I difensori discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, rinunciando ad essere presenti al momento della lettura.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ad ore 13.40, il giudice pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPONARO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in Via Visconti n. 9, Castelfranco Emilia presso il difensore avv. SAPONARO LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPONARO CP_1 C.F._2
LAURA, elettivamente domiciliato in Via Visconti n. 9, Castelfranco Emilia presso il difensore avv. SAPONARO LAURA
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSA Controparte_2 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. LONGHI SIMONA, VIA FELICIANI 43 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA SOLIMEI 95 CASTELFRANCO EMILIA presso il difensore avv. ROSA
FEDERICA RESISTENTE
Oggetto: opposizione di terzo alla convalida di sfratto.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data odierna.
Ricorrenti:
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., fissare urgentemente con decreto l'udienza di comparizione delle parti, quindi sospendere l'esecuzione o già sospenderla inaudita altera parte anche considerata la prossimità dell'accesso con la forza pubblica producente ai terzi danno grave e irreparabile, con la fissazione e con termine per la notificazione del ricorso e del decreto, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente confermare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di convalida opposta, ai sensi degli art 407 e 373 c.p.c.;
2 di 6 2) nel merito, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente la predetta ordinanza;
3) vinte le spese. Resistente:
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale
- Respingere le domande di parte ricorrente per inammissibilità ex art. 668 cpc;
- Accertare e dichiarare il valore di causa trattandosi di opposizione a sfratto per finita locazione con canone annuo di € 5.700,00 e dichiarare l'integrazione del contributo unificato;
in via principale
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione di parte ricorrente
- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante accolga le conclusioni di parte ricorrente, dopo avere accertato la fondatezza per regolare notifica dell'azione di sfratto per finita locazione da parte
, dichiarare ordinanza di convalida e di rilascio ex art. 665 cpc Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, i sigg.ri e proponevano Parte_1 CP_1
opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal
Tribunale di Modena in data 31.7.2024 nel procedimento R.G. 3694/2024, con la quale era stato convalidato lo sfratto dall'immobile sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Verdi n. 30.
L'ordinanza di convalida era stata pronunciata a seguito di intimazione di sfratto promossa dalla sig.ra nei confronti del sig. originario conduttore Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile in forza di contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena il 22/05/2015 al n. TGU15T007162000DD.
Gli opponenti, già indicati nel contratto di locazione come componenti del nucleo familiare del conduttore, deducevano di essere subentrati nel contratto in forza di scrittura privata di cessione del 28.7.2022, regolarmente registrata il 1.8.2022, e chiedevano la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida, dalla cui esecuzione assumevano poter derivare gravi ed irreparabili danni, trattandosi della loro abitazione primaria.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via pregiudiziale Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività sia rispetto alla convalida di sfratto che agli atti esecutivi, nonché per cumulo delle domande e irregolarità del contributo unificato.
Nel merito evidenziava che gli opponenti, in quanto eredi dell'originario conduttore e già residenti nell'immobile, avevano ritirato la notifica dell'atto di intimazione di sfratto in data 1.7.2024 e, pur avendone avuto piena conoscenza, non si erano costituiti nei termini di legge all'udienza di convalida.
3 di 6 Chiedeva quindi accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione di parte ricorrente e in subordine, previo accertamento della fondatezza per regolare notifica dell'azione di sfratto per finita locazione da parte , dichiarare ordinanza di convalida e di rilascio ex art. 665 cpc. Controparte_2
Con decreto del 16.1.2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
11.3.2025, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino al decimo giorno antecedente all'udienza.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
*****
1. Preliminarmente, in merito al valore della causa, si rileva che gli opponenti hanno indicato un valore di € 1.800,00 con conseguente versamento di un contributo unificato di € 98,00. Tuttavia, trattandosi di opposizione di terzo a convalida di sfratto, il valore deve essere determinato in base al canone annuo di locazione che, come emerge dagli atti, è pari a € 5.700,00.
Pertanto, si dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato nella misura dovuta.
2. Nel merito, il Tribunale, esaminati gli atti e le risultanze processuali, ritiene fondata l'opposizione proposta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, emerge dagli atti che l'intimazione di sfratto per finita locazione è stata notificata e la successiva convalida è stata pronunciata nei confronti del sig. originario Controparte_3
conduttore dell'immobile, il quale tuttavia era già deceduto nel 2022, come comprovato dal certificato di morte prodotto in atti.
3. Tale circostanza assume rilevanza alla luce del disposto dell'art. 6 della legge n. 392/1978, secondo cui "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla natura autonoma del diritto acquistato attraverso la norma citata, discende che con la morte del conduttore i soggetti acquisiscono un diritto autonomo rispetto al precedente conduttore, che trae la sua fonte direttamente dalla legge.
Nel caso di specie, i sigg.ri e erano non solo eredi del conduttore Parte_1 CP_1
originario ma anche conviventi con lo stesso, come risulta espressamente dall'art. 7 del contratto di locazione che li indicava quali "persone attualmente conviventi" nell'immobile.
Essi erano quindi già subentrati ex lege nel contratto di locazione al momento del decesso del dante causa.
4 di 6 4. La locatrice peraltro era pienamente a conoscenza di tale subentro, tanto che la disdetta del contratto di locazione era stata notificata personalmente nei confronti degli odierni opponenti in data 28.10.2023.
Inoltre, risulta documentato l'intervenuto subentro nel contratto di locazione attraverso una scrittura privata del 28.7.2022, regolarmente registrata in data 1.8.2022 in favore degli opponenti.
Verificatosi quindi pacificamente il subentro, la locatrice doveva necessariamente agire nei confronti dei successori unici legittimati rispetto all'azione di convalida di sfratto per finita locazione.
5. Ne consegue che l'ordinanza di convalida pronunciata nei confronti di soggetto deceduto deve ritenersi insanabilmente nulla, come tale non eseguibile nei confronti dei terzi e pertanto inutiliter data. Si evidenzia inoltre che l'opposizione ordinaria di terzo, nel processo civile, a differenza di quella revocatoria, non è assoggettata a termine alcuno.
6. Tanto premesso, non è possibile in questa sede pronunciare una nuova ordinanza di convalida e rilascio ex art. 665 c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, non essendo stata originariamente proposta nei loro confronti l'azione di convalida di sfratto, né può accertarsi in questa sede l'intervenuto scioglimento del rapporto nei loro confronti in difetto di specifica domanda da parte della locatrice resistente.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza di convalida opposta.
7. Restano assorbite le ulteriori questioni non esaminate in questa sede.
8. In merito alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. Tale decisione si fonda sul comportamento degli opponenti i quali, pur avendo ricevuto notifica dell'atto di intimazione di sfratto e pur risultando cessionari del contratto dal 2022, hanno omesso di comparire nel procedimento di convalida, contribuendo così a creare una situazione di oggettiva incertezza che avrebbe potuto essere evitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa RG 156/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 31.7.2024 nel procedimento RG 3694/2024, in quanto pronunciata nei confronti di soggetto deceduto;
2) DISPONE la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato nella misura dovuta;
5 di 6 3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 11 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6