Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1767/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1767/2025 RG VG, promossa con ricorso depositato il 02.04.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Castellanza (Va) il 24 dicembre 1976
cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI
e
2) Parte_2
Nato a ZI (Vi) il 30 marzo 1974
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO
in NO NA (VA), in data 28 MAGGIO 2005
(anno 2005 atto n. 5 parte II serie A )
□ senza figli x con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 02.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli vengo affidati in via super esclusiva alla mamma, Pt_3 Pt_4 IGa sia in ragione del collocamento comunitario in provincia di Vicenza del Pt_1 IG , sia alla luce dei problemi relazionali tra costui ed i figli. Pt_2
3. La casa familiare a Fagnano Olona, via Sacro Monte n. 12 di proprietà della famiglia della IGa viene assegnata a quest'ultima, in quanto madre Pt_1 collocataria/convivente dei figli minori.
4. Il Signor ha già lasciato, da due settimane, il domicilio familiare Pt_2 asportando i di lui effetti personali. Le parti dichiarano che tutti i beni presenti in casa, ad eccezione degli strumenti di lavoro del IG , alla data di sottoscrizione del Pt_2 presente ricorso sono di proprietà della NO e rimangono nella piena Pt_1 disponibilità e proprietà della medesima.
5. Considerata l'età dei figli ed il trasferimento del IG , i tempi e le Pt_2 modalità di visita con il padre saranno concordati direttamente tra le parti, considerando gli impegni e le volontà di Pt_3 Pt_4
6. Tenuto conto delle attuali risorse economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre, in ragione delle attuali dichiarate difficoltà, contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre collocataria, dal mese di marzo 2025, con bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a (IBAN [...]), l'importo di € 200,00 Parte_1
(DUENCENTO/00, PARI A CENTO EURO PER OGNI FIGLIO) per 12 mensilità, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT - prima rivalutazione marzo 2026, tenendo a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi e concordarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Milano.
7. L'assegno unico verrà percepito nella totalità dalla IGa visto che su di Pt_1 lei gravano le responsabilità e l'impegno di accudimento dei figli;
8. I veicoli:
*Suzuki Tg. FK392NK in comproprietà tra le parti rimane in uso del IG e la IGa Pt_2
a semplice richiesta del primo, si impegna ed obbliga a cedere a costui, senza corrispettivo, Pt_1 la quota del 50% di tale veicolo, autorizzando sin d'ora il pubblico registro a provvedere all'intestazione in capo al solo IG , senza alcuna ulteriore formalità. Pt_2
*Kia Tg. FC608KD in comproprietà tra le parti rimane in uso della IGa ed il Pt_5 Pt_1 IG , a semplice richiesta della prima, si impegna ed obbliga a cedere a costei, senza Pt_2 corrispettivo, la quota del 50% di tale veicolo, autorizzando sin d'ora il pubblico registro a provvedere all'intestazione in capo alla sola IGa senza alcuna ulteriore formalità. Pt_1
2 9. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore sia di loro stessi, sia dei figli Pt_3 Pt_4
10. I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse dei figli.
11. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28.05.2005, in NO NA (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di NO NA (anno 2005, atto n. 5, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___30.4.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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