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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 322/2024 RGVG Corte di appello di Lecce sezione promiscua La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Surdo Giovanni - presidente dott. Alessandra Ferraro - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 322/2024 R.G.V.G., promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Ennio Abrusci, come da procure C.F._2 lettivamente domiciliati in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20 - ricorrenti in opposizione contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Carlo Errico, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del consigliere Alessandra Ferraro.
2. Con ricorso iscritto sub n. 179/2024 VG, e Parte_1 Parte_2 chiedevano alla Corte d'appello di Lecce il ricono , all'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale iscritta al n. 3845/1987 R.G.F. del Tribunale di Taranto, apertasi con sentenza n. 80/1986, depositata in data 09.10.1987, in cui avevano proposto istanza di ammissione al passivo in data 12.11.1987 il primo, per un credito chirografario di Lire 65.864.305 / € 34.016,07 ed in data 26.11.1987 il secondo, per un credito chirografario di Lire 27.000.000/ € 13.944,34.
3. I ricorrenti deducevano una durata complessiva di anni 36 (trentasei) e mesi 5 (cinque) per entrambi decorrente dal momento dell'istanza di ammissione al passivo (21.4.1988) e sino al momento della domanda di indennizzo, con una durata irragionevole di anni 30 (trenta) per la quale sarebbe spettato loro spettato un indennizzo di € 29.160,00#, però richiesto nella minore misura di € 25.752,00 per e di € 13.944,34 Pt_1 per , tenuto conto della misura del credito ammesso al passivo. Parte_2
4. Con decreto del 30.7.2024, il magistrato designato, tenuto conto del momento dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa (26.6.2024) e, determinata la durata complessiva del procedimento presupposto in anni 36, mesi 7 e giorni 14 per
[...]
ed in anni 36, mesi 7 e giorni 00 per , quindi oltre i sei Parte_1 Parte_2 anni di ragionevole durata previsti per legge, rilevava, altresì, che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata dalla fissazione di numerose udienze per la vendita, come risultante dai “Verbali di asta deserti” versati in atti, e che tale periodo di tempo dal 12.06.2014 all'08.02.2018, pari ad anni 3 (tre), mesi 7 (sette) e giorni 27 (ventisette), richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 32 (trentadue), mesi 11 (undici) e giorni 17 (diciassette) per il primo e di anni 32 (trentadue), mesi 11 (undici) e giorni 3 (tre) per il secondo.
5. Detratto dal periodo residuo come sopra determinato i sei anni previsti per la durata del procedimento presupposto, tenuto conto della frazione di anno superiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per entrambi i ricorrenti il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 27; liquidava quindi in favore di entrambi, la complessiva somma di € 12.560,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 20 = € 9.120,00)], oltre le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso del 6.8.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto n o iuto l'indennizzo anche per il periodo di tempo dal 12.06.2014 all'08.02.2018 in cui si è proceduto alla vendita del compendio immobiliare, a loro dire non deducibile dalla durata complessiva, non potendo in ogni caso essere superiore ad anni sei la durata ragionevole della procedura fallimentare.
Aggiunto anche tale periodo alla durata del giudizio presupposto, secondo gli opponenti, si avrebbe un incremento di ulteriori anni 4 della sua durata irragionevole, con un incremento dell'indennizzo di € 1.920,00 (€ 480,00 x 4 anni) da aggiungersi all'importo già liquidato per e di € 1.384,00 per , dovendosi comunque contenere Parte_1 Parte_2 lessivo di quest'ulti misura del credito accertato, pari ad € 13.944,00.
7. Il Ministero opposto, ritualmente attinto dalla notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione non si è costituto e ne va dichiarata la contumacia.
8. All'udienza del 22.10.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dagli opponenti.
9. L'opposizione è infondata.
Questa corte, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, aderisce al principio della Suprema Corte di Cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
pag. 2 di 3 Trattasi, all'evidenza, di criteri e principi dettati per il procedimento di espropriazione, ma certamente applicabili anche alle procedure fallimentari.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi ma dal difetto di interesse di quanti potrebbero acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, suddivisi in ben diciotto lotti, nel periodo dal 12.6.2014 all'8.2.2018 il G.D. ha fissato ben nove tentativi di vendita, onde non può certo ritenersi, tenuto conto del numero dei lotti e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla loro vendita, che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistarli sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto impugnato va confermato in ogni sua parte.
10. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del . CP_1
p.q.m.
La corte, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 179/2024 VG;
dichiara irripetibili le spese tra le parti.
Così deciso in Lecce il 29.11.2024
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Giovanni Surdo
pag. 3 di 3
Nel procedimento n. 322/2024 R.G.V.G., promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Ennio Abrusci, come da procure C.F._2 lettivamente domiciliati in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura, 20 - ricorrenti in opposizione contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Carlo Errico, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del consigliere Alessandra Ferraro.
2. Con ricorso iscritto sub n. 179/2024 VG, e Parte_1 Parte_2 chiedevano alla Corte d'appello di Lecce il ricono , all'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale iscritta al n. 3845/1987 R.G.F. del Tribunale di Taranto, apertasi con sentenza n. 80/1986, depositata in data 09.10.1987, in cui avevano proposto istanza di ammissione al passivo in data 12.11.1987 il primo, per un credito chirografario di Lire 65.864.305 / € 34.016,07 ed in data 26.11.1987 il secondo, per un credito chirografario di Lire 27.000.000/ € 13.944,34.
3. I ricorrenti deducevano una durata complessiva di anni 36 (trentasei) e mesi 5 (cinque) per entrambi decorrente dal momento dell'istanza di ammissione al passivo (21.4.1988) e sino al momento della domanda di indennizzo, con una durata irragionevole di anni 30 (trenta) per la quale sarebbe spettato loro spettato un indennizzo di € 29.160,00#, però richiesto nella minore misura di € 25.752,00 per e di € 13.944,34 Pt_1 per , tenuto conto della misura del credito ammesso al passivo. Parte_2
4. Con decreto del 30.7.2024, il magistrato designato, tenuto conto del momento dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa (26.6.2024) e, determinata la durata complessiva del procedimento presupposto in anni 36, mesi 7 e giorni 14 per
[...]
ed in anni 36, mesi 7 e giorni 00 per , quindi oltre i sei Parte_1 Parte_2 anni di ragionevole durata previsti per legge, rilevava, altresì, che la durata della procedura fallimentare era stata caratterizzata dalla fissazione di numerose udienze per la vendita, come risultante dai “Verbali di asta deserti” versati in atti, e che tale periodo di tempo dal 12.06.2014 all'08.02.2018, pari ad anni 3 (tre), mesi 7 (sette) e giorni 27 (ventisette), richiamata sul punto Corte di Cassazione n. 8540 del 27.04.2015, dovesse essere sottratto dal tempo complessivo della procedura, per un periodo residuo di anni 32 (trentadue), mesi 11 (undici) e giorni 17 (diciassette) per il primo e di anni 32 (trentadue), mesi 11 (undici) e giorni 3 (tre) per il secondo.
5. Detratto dal periodo residuo come sopra determinato i sei anni previsti per la durata del procedimento presupposto, tenuto conto della frazione di anno superiore al semestre, pertanto, il magistrato designato riteneva che per entrambi i ricorrenti il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di anni 27; liquidava quindi in favore di entrambi, la complessiva somma di € 12.560,00 [(€ 400,00 x 3 = € 1.200,00) + (€440,00 x 4 = € 1.760,00) + (€ 480,00 x 20 = € 9.120,00)], oltre le spese della procedura monitoria.
6. Con ricorso del 6.8.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto n o iuto l'indennizzo anche per il periodo di tempo dal 12.06.2014 all'08.02.2018 in cui si è proceduto alla vendita del compendio immobiliare, a loro dire non deducibile dalla durata complessiva, non potendo in ogni caso essere superiore ad anni sei la durata ragionevole della procedura fallimentare.
Aggiunto anche tale periodo alla durata del giudizio presupposto, secondo gli opponenti, si avrebbe un incremento di ulteriori anni 4 della sua durata irragionevole, con un incremento dell'indennizzo di € 1.920,00 (€ 480,00 x 4 anni) da aggiungersi all'importo già liquidato per e di € 1.384,00 per , dovendosi comunque contenere Parte_1 Parte_2 lessivo di quest'ulti misura del credito accertato, pari ad € 13.944,00.
7. Il Ministero opposto, ritualmente attinto dalla notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione non si è costituto e ne va dichiarata la contumacia.
8. All'udienza del 22.10.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dagli opponenti.
9. L'opposizione è infondata.
Questa corte, condiviso l'impianto motivazionale del primo giudice, aderisce al principio della Suprema Corte di Cassazione già richiamato nel provvedimento impugnato, secondo cui la durata dell'espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell'autorità giudiziaria, di tal che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (così Cassazione n. 8540 del 2015).
pag. 2 di 3 Trattasi, all'evidenza, di criteri e principi dettati per il procedimento di espropriazione, ma certamente applicabili anche alle procedure fallimentari.
La dilazione dei tempi di liquidazione dei beni del fallito dovuta alle variabili del mercato immobiliare, infatti, non possono essere poste a carico dell'organizzazione giudiziaria. La mancanza di offerenti per le dinamiche del mercato immobiliare non è etiologicamente collegabile (secondo le consuete regole dell'equivalenza causale adeguata) agli eventuali ritardi accumulati dalla procedura anche fallimentare prima della fase di liquidazione, di talché l'indennizzabilità del ritardo pregresso non è ragione per ammettere l'indennizzo di quello successivo a prescindere dalle relative cause.
I ritardi nella vendita non solo collegabili né all'attività del giudice, né a quella delle parti o dei terzi ma dal difetto di interesse di quanti potrebbero acquistare il bene. Il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, a prescindere dalla condotta dell'amministrazione della giustizia, potendo le sanzioni riparatorie essere riconosciute allorquando la durata non ragionevole sia in qualche modo riconducibile al Giudice e sia frutto dell'inosservanza di norme d'azione imposte all'apparato giudiziario statuale dall'art. 6, par. 1 CEDU e dall'art. 111 Cost., comma 2.
La Convenzione e la Costituzione impongono in tempi ragionevoli l'effettività e non il risultato ultimo della tutela, il quale può dipendere da fattori terzi non dominabili dallo Stato stesso.
Mette conto osservare, peraltro, che ai fini della liquidazione degli immobili della società, suddivisi in ben diciotto lotti, nel periodo dal 12.6.2014 all'8.2.2018 il G.D. ha fissato ben nove tentativi di vendita, onde non può certo ritenersi, tenuto conto del numero dei lotti e dell'arco temporale in cui si è proceduto alla loro vendita, che il difetto di interesse di quanti avrebbero potuto acquistarli sin dai primi tentativi possa essere imputato al G.D. ed al sistema giustizia.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto impugnato va confermato in ogni sua parte.
10. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del . CP_1
p.q.m.
La corte, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 179/2024 VG;
dichiara irripetibili le spese tra le parti.
Così deciso in Lecce il 29.11.2024
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Giovanni Surdo
pag. 3 di 3