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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4924/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ROSEO Parte_1 C.F._1
LAURA LILIA RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
₪₪₪
In data 8 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024, chiedeva l'adozione del Parte_1
maggiorenne . Parte_2
Esponeva che nel corso degli anni '90 intraprese una relazione sentimentale (sfociata nel matrimonio del 24.4.1998) con che aveva già una figlia, Controparte_1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] dalla sua Parte_2 C.F._2
precedente relazione con ha vissuto dividendosi tra il Persona_1 Parte_2
1 nuovo nucleo familiare (nel 2002 nasceva la figlia della ricorrente e dell' Parte_2
IC UA) e la madre naturale, poi deceduta nel 2006. A quel punto si è trasferita definitivamente nella famiglia del padre, fin quando, durante il periodo degli studi universitari, è nato il primo figlio. si è sposata nel 2016. e i due Parte_2 Parte_2
figli hanno mantenuto rapporti stretti con il padre e la . Pt_1
2. All'udienza dell'8 aprile 2025, l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Tribunale il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha Parte_2
prestato il consenso all'adozione, così come il padre di il coniuge Parte_2 [...]
e la sorella unilaterale IC UA. Persona_2
3. Il PM ha espresso parere favorevole.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma
2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Parte_2
da parte di , essendo l'adottante di età superiore ai
[...] Parte_1 trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
2 Inoltre, sia l'adottante che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Tribunale, ed hanno espresso l'assenso anche il padre e il coniuge dell'adottanda e la figlia maggiorenne dell'adottante.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che ha vissuto presso la famiglia ed è stata considerata alla stregua di una figlia.
6. L'adottanda chiede di mantenere il proprio cognome senza anteporre il Parte_2 cognome dell'adottante . Ciò permetterebbe alle due sorelle, Pt_1 Parte_2
e IC UA di continuare ad avere il cognome uguale, quello del
[...]
padre, che hanno usato per tutta la loro vita, mantenendo così la propria identità.
Come già più volte statuito da questo Tribunale (e da altri, tra cui Tribunali, per il caso di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib.
Verbania, 6.10.2022), la richiesta è accoglibile, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi”, facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione.
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottanda, deve essere disposto che l'adottata mantenga il solo cognome paterno Parte_2
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
e dispone che l'adottata mantenga il solo cognome di nascita, ovvero Parte_1
Parte_2
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra Giudice dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4924/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. ROSEO Parte_1 C.F._1
LAURA LILIA RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
₪₪₪
In data 8 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024, chiedeva l'adozione del Parte_1
maggiorenne . Parte_2
Esponeva che nel corso degli anni '90 intraprese una relazione sentimentale (sfociata nel matrimonio del 24.4.1998) con che aveva già una figlia, Controparte_1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] dalla sua Parte_2 C.F._2
precedente relazione con ha vissuto dividendosi tra il Persona_1 Parte_2
1 nuovo nucleo familiare (nel 2002 nasceva la figlia della ricorrente e dell' Parte_2
IC UA) e la madre naturale, poi deceduta nel 2006. A quel punto si è trasferita definitivamente nella famiglia del padre, fin quando, durante il periodo degli studi universitari, è nato il primo figlio. si è sposata nel 2016. e i due Parte_2 Parte_2
figli hanno mantenuto rapporti stretti con il padre e la . Pt_1
2. All'udienza dell'8 aprile 2025, l'adottante ha prestato davanti al Presidente del Tribunale il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha Parte_2
prestato il consenso all'adozione, così come il padre di il coniuge Parte_2 [...]
e la sorella unilaterale IC UA. Persona_2
3. Il PM ha espresso parere favorevole.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma
2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Parte_2
da parte di , essendo l'adottante di età superiore ai
[...] Parte_1 trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell'adottante).
2 Inoltre, sia l'adottante che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Tribunale, ed hanno espresso l'assenso anche il padre e il coniuge dell'adottanda e la figlia maggiorenne dell'adottante.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ..
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che ha vissuto presso la famiglia ed è stata considerata alla stregua di una figlia.
6. L'adottanda chiede di mantenere il proprio cognome senza anteporre il Parte_2 cognome dell'adottante . Ciò permetterebbe alle due sorelle, Pt_1 Parte_2
e IC UA di continuare ad avere il cognome uguale, quello del
[...]
padre, che hanno usato per tutta la loro vita, mantenendo così la propria identità.
Come già più volte statuito da questo Tribunale (e da altri, tra cui Tribunali, per il caso di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell'adottante, Trib.
Verbania, 6.10.2022), la richiesta è accoglibile, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell'adottato maggiore d'età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi”, facendo leva sull'evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione.
Sulla base di tali principi, considerando l'espressa volontà dell'adottanda, deve essere disposto che l'adottata mantenga il solo cognome paterno Parte_2
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
e dispone che l'adottata mantenga il solo cognome di nascita, ovvero Parte_1
Parte_2
2) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Gianmarco Marinai
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