Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/04/2025, RGC n. 837/2021 dinanzi la dott.ssa AN LI sono comparsi:
L'avv. FALVO CLAUDIO per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. TARANTINO GIUSEPPE per delega dell'avv. VENNARI ROSINA per parte convenuta , il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi CP_1
ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. SOMMA NUNZIA per delega dell'avv. PUTERIO CARMELO per terzo chiamato la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai Controparte_2
verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. ROSA ALESSANDRO per delega dell'avv. SOLLAZZO GIUISEPPE per parte Contr convenuta , il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AN LI, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 837 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Falvo Parte_1 C.F._1
e nel cui studio in Mirto alla Via Stazione, n. 4, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Vennari e nel cui studio in Crosia alla Via Rossini n.1,
elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_2
l.r.p.t. e per essa la sua procuratrice generale speciale la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo e nel cui studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli,
n. 15, elettivamente domicilia;
-convenuta –
e
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_6 P.IVA_3
difesa dall'avv. Carmelo Puterio e nel cui studio in Bisignano alla Via Vico Nuovo n. 26,
elettivamente domicilia;
-terzo chiamato –
nonché
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri;
CP_7 P.IVA_4
-terzo chiamato contumace -
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 10.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio gli odierni Parte_1
convenuti identificati in epigrafe chiedendo di “…dichiarare che l'incidente verificatosi il giorno 18.09.2019,
verso le ore 18:00 circa, nelle pertinenze del Supermercato DOK della Quadrifoglio Figoli, Cinelli & C. S.n.c., è stato causato da fatto e colpa esclusivi della medesima ovvero della Controparte_4 Controparte_4 [...]
quale proprietario dell'immobile. Conseguentemente, Condannare: la Controparte_8 Controparte_4
nonché la in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, Controparte_4 Controparte_8
al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compreso il danno biologico c.d. dinamico, quello
alla vita di relazione, nonché l'invalidità permanente e quant'altro dovesse risultare dovuto), subiti da Parte_1
in conseguenza del sinistro di cui in narrativa. Liquidare detti danni nella misura complessiva di €. 50.000,00 (ai soli
fini della iniziale determinazione del Contributo Unificato e senza che ciò possa costituire limitazione della domanda)
ovvero in quella che risulterà da espletanda C.T.U. medico-legale, da effettuarsi sulla persona di;
od Parte_1
in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dalla
domanda sino all'effettivo soddisfo. Condannare parti convenute al pagamento di spese e competenze del giudizio, con
distrazione ex art. 93 c.p.c. …..”.
Instaurato il contraddittorio con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 28.07.2021
Cont si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in
Co causa del terzo per essere dalla stessa manlevata. Nel merito contestava in fatto ed in CP_9
diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 21.09.2021 si costituiva in giudizio il
, il quale preliminarmente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_1
per essere dalla stessa manlevata. Nel merito contestava in fatto ed in diritto la CP_10
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Concesso il termine richiesto con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.01.2022 si costituiva la quale rilevava il difetto di legittimazione passiva CP_10
della deducente Compagnia assicurativa e nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva per di cui ne è stata CP_11
dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.04.2022.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attrice e all'udienza del 14.04.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata atteso che secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad
causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III,
30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass.
civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796). Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 26 settembre
2006, n. 20819). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione,
si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio,
ovvero pretenda - come appunto avvenuto nella fattispecie in esame - di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur nella estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso per cui è processo trattasi di questione attinente al merito del giudizio.
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda
È dunque necessario chiarire gli esatti confini del concetto di “custodia” al fine di risolvere il problema pratico dell'identificazione del soggetto su cui grava l'obbligo di vigilanza e controllo. Secondo un orientamento minoritario è custode colui che usa e sfrutta economicamente lares; in particolare, si afferma che, in base al brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda”, la responsabilità deve essere addebitata al soggetto che ha tratto profitto dalla cosa. L'orientamento prevalente, invece, sostiene che è custode colui che ha un potere di fatto sulla cosa che gli consente di intervenire tempestivamente in caso di pericolo. La funzione della norma è di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla res, non essendo necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa. Seguendo quest'ultima impostazione, è custode colui che, a qualsiasi titolo, esclusi i casi di detenzione temporanea o di cortesia, ha un effettivo potere di fatto sulla res, in quanto si trova in una posizione che gli consente di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. La Cassazione sostiene, pertanto, che la responsabilità ex art. 2051c.c.
presuppone un inidoneo controllo e un improprio governo della cosa, da parte di chi ha l'obbligo di sorveglianza. La ratio di tale orientamento è di imputare la responsabilità per danni da cose in custodia a chi, avendo di fatto il c.d. potere di governo della cosa, si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla stessa. Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare anche la portata del concetto di potere d'uso, essendo tale quello reso possibile dall'esercizio di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento, non escludendosi, tuttavia, il potere fisico effettivo e non occasionale, a qualsiasi titolo esercitato (Cass., sez. III, 9 febbraio 2004, n. 2422).
Detto ciò, andrà rilevato che la convenuta Rev non potrà rispondere del danno ex art. 2051 c.c.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Va innanzitutto precisato che la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode è infatti, esclusa solo dal caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa dello stesso danneggiato, fattori che attengono al profilo causale dell'evento, e pertanto riconducibili non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Ciò premesso, nella ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sul convenuto incombe la prova del fortuito.
Si ritiene che l'attore abbia assolto il proprio onere.
Anzitutto va rilevato che dall'istruttoria espletata, atti e deposizioni testimoniali, - testi Tes_1
, , -, escussi all'udienza del 19/06/2023-, può dirsi provato che l'attrice sia
[...] Testimone_2
caduta mentre si trovava all'interno del parcheggio antistante il Supermercato, gestito dalla convenuta
, a causa di una buca sulla pavimentazione piastrellata e che, non vi era alcuna CP_1
segnalazione che avvisasse gli utenti della presenza di deformazioni del piano viabile.
E' pacifico infatti in giurisprudenza che ”l'area di parcheggio di un supermercato è aperta al pubblico e adibita
al normale traffico veicolare anche se di proprietà privata, sicché, non vi è ragione di escludere l'applicazione al loro
interno delle norme in tema di circolazione stradale “ (Cass. n. 17279/09).
Deve, d'altra parte, rammentarsi che la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. trova la sua ratio negli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza che fanno capo sul custode e in base ai quali il custode stesso è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass. 8811/2020); caso fortuito, pertanto, è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo. Di una simile situazione, come detto, non ricorre prova alla luce dell'istruttoria svolta.
La domanda dell'attrice deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur
Tuttavia, dovrà rilevarsi una condotta imprudente dell'attrice che si evince da una serie di riscontri probatori. Giusta quanto esposto nell'atto introduttivo e cristallizzato nelle fotografie prodotte in atti,
la vittima era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi per essere il supermercato situato nei pressi dell'abitazione dell'attrice e sia perché la stessa era cliente abituale del supermercato stesso. Quindi, era a perfetta conoscenza che l'area attraversata era oggettivamente e visibilmente deteriorata e dissestata (cfr fotografie in atti).
Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale ritiene che l'incauta condotta tenuta in concreto dalla vittima abbia inciso in misura paritaria nel determinismo causale dell'evento dannoso, stante la conoscibilità del (visibile) degrado del tratto stradale impegnato nell'attraversamento e la necessità/possibilità di tenere una condotta di guida conforme alle prescrizioni dettate dal cds.
La responsabilità dell'occorso può pertanto ascriversi all'attrice in misura pari al 50% del totale.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria della domanda.
Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott.
[...]
- il cui operato va esente da critiche che ne possano minare l'attendibilità, essendo CP_12
stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.
L'attrice, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una invalidità Temporanea Assoluta di giorni trenta;
un periodo di invalidità relativa al 50% di giorni trenta;
un periodo di invalidità relativa al 25% di giorni novanta;
una invalidità
biologica comprensiva del danno estetico del 4% (quattro per cento).
In definitiva tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 59), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di: € 3.450,00 per 30 giorni di invalidità totale;
€ 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 2.587,50 per 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; € 4.699,00 per danno biologico permanente del 4%.
Non risultano documentate spese mediche per cui il danno subìto dall'attrice ammonta complessivamente ad € 12.461,50 che andrà decurtato ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa e pertanto all'attrice spetterà la somma di € 6.230,75. Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attrice si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (18.09.2019) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4. Sulla domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata
Per quanto attiene, poi, alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti CP_1
della Compagnia terza chiamata in causa par d'uopo rilevare come totalmente Controparte_2
inconferente e priva di pregio risulti la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva, non avendo quest'ultima in alcun modo contestato l'esistenza (ed anche la piena operatività) della invocata copertura assicurativa. La domanda di manleva avanzata da merita, dunque, CP_1
accoglimento, con conseguente condanna di a tenere indenne il convenuto da CP_10
quanto quest'ultimo sarà tenuto a sborsare in favore dell'attrice in ragione della presente pronuncia e nei limiti della polizza.
5. Le spese processuali, nonché quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa.
6. Spese compensate tra l'attrice e la convenuta in persona Controparte_13
del suo l.r.p.t., e per essa la sua procuratrice generale speciale la CERVED CREDIT MANAGEMENT
S.P.A. atteso che la chiamata del terzo si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea e non
è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: Condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore Controparte_4 Controparte_4
dell'attrice della somma di € 6.230,75 a titolo di danno non patrimoniale interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Condanna il , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_4
spese di lite, in favore dell'attrice, liquidate in € 272,50 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico di , in persona del suo l.r.p.t., le Controparte_4 Controparte_4
spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Accoglie la domanda di manleva proposta da , in persona del Controparte_4 Controparte_4
suo l.r.p.t., nei confronti di ni e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne CP_2
il primo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi precedenti del presente dispositivo.
Compensa le spese di lite tra l'attrice e il convenuto in Controparte_13
persona del suo l.r.p.t. e per essa la sua procuratrice generale speciale la CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A
Così deciso in Castrovillari 14.04.2025
Il GOP
Dott.ssa AN LI