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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1921/2019 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosario Di Blasi e dall'Avv. Rosa Tomasi Scianò per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Mandanici n. 10 presso lo studio dell'Avv. Nunziata Bonina che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
, deducendo di essere stato assunto in Controparte_1 data 16 novembre 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato al IV livello del CCNL Commercio/Terziario, con mansioni di salumiere e attività svolta presso il supermercato
“Mercati Alimentari” di Sant'Agata di Militello. Il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa con orari articolati dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:30 e dalle
16:00 alle 20:30, il sabato dalle 10:00 alle 20:30 e la domenica dalle
8:30 alle 13:00, senza che nei giorni di sabato e domenica gli venissero concesse le ore per la pausa pranzo.
A seguito di una comunicazione aziendale del 9 luglio 2016, con la quale gli era stato richiesto di recarsi in trasferta presso altra sede, il ricorrente, trovandosi in difficoltà economiche e lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni da diversi mesi, aveva segnalato alla società la propria impossibilità a ottemperare alla richiesta. In data 30 settembre 2016, a fronte del mancato pagamento delle mensilità di luglio, agosto, settembre e della quattordicesima del 2016, il rapporto di lavoro si era interrotto, secondo il ricorrente, per esclusiva responsabilità della società resistente. Con successiva raccomandata del 18 aprile 2017, il lavoratore aveva costituito in mora la società, richiedendo il pagamento del TFR maturato e non erogato, oltre a quanto dovuto per straordinari, mansioni superiori e retribuzioni non corrisposte.
Il ricorrente ha lamentato che, nonostante la regolare prestazione lavorativa, non gli sia stata corrisposta la giusta retribuzione per le ore effettivamente lavorate, e che non gli siano state pagate le mensilità sopra indicate, la tredicesima e la quattordicesima, in violazione dei principi costituzionali e contrattuali che tutelano il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Ha richiamato, a sostegno delle proprie ragioni, la normativa costituzionale (artt. 4, 35
e 36 Cost.), le disposizioni del codice civile (artt. 2099 e 2103 c.c.) e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando come la retribuzione debba essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato e come il datore di lavoro sia tenuto a garantire il trattamento economico globale, comprensivo di straordinari e istituti accessori.
Il ricorrente ha evidenziato che, secondo il CCNL applicabile, l'orario ordinario è di 40 ore settimanali e che le ore eccedenti, nonché il lavoro festivo e domenicale, danno diritto a specifiche maggiorazioni, non riconosciute dalla società resistente.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle condizioni indicate, il diritto al pagamento delle somme dovute per differenze retributive e TFR, con condanna della società resistente al pagamento di quanto spettante, quantificato in € 11.710,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La società , costituitasi in giudizio in Controparte_1 via preliminare ha eccepito la genericità delle domande e delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente, sottolineando come la consulenza tecnica di parte allegata non chiarisca né le ore di lavoro straordinario poste a base del calcolo, né il numero delle giornate festive o domenicali lavorate, né le paghe orarie e le maggiorazioni applicate. Tale carenza, secondo la società, lede il diritto di difesa e comporta l'inammissibilità del ricorso per insufficienza della causa petendi e del petitum.
Nel merito, la società ha contestato radicalmente la ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore, in particolare la causa della cessazione del rapporto, che non sarebbe imputabile al datore di lavoro per mancato pagamento delle retribuzioni, bensì a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dal superamento del periodo di comporto a seguito di prolungate assenze per malattia e assenze ingiustificate. La società ha precisato che, dopo una trasferta presso altra sede aziendale, il lavoratore si era assentato per malattia dal 9 luglio 2016 fino al 28 settembre 2016, presentando certificati medici,
e che, dopo ulteriori due giorni di assenza ingiustificata, era stato licenziato il 30 settembre 2016.
La resistente ha contestato, altresì, l'orario di lavoro dichiarato dal ricorrente, sostenendo che il ha sempre lavorato per 40 ore Parte_1 settimanali, distribuite su cinque o sei giorni, e che eventuali prestazioni domenicali o oltre l'orario contrattuale sono state compensate con riposi.
La società ha sottolineato, inoltre, che lo stesso ricorrente, in un esposto presentato alla Guardia di Finanza, avrebbe ammesso di aver sempre rispettato l'orario contrattuale e di non aver mai prestato lavoro straordinario.
Ha inoltre contestato la spettanza della quattordicesima mensilità per l'anno 2016, ritenuta non dovuta in forza di un accordo sindacale stipulato in sede di trasferimento del lavoratore.
In conclusione, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre alla vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di indeterminatezza del ricorso sollevata dalla società resistente.
La determinazione dell'oggetto della domanda deve essere valutata con riferimento alla chiarezza e specificità delle pretese avanzate in ricorso, nonché alla possibilità per la parte convenuta di comprendere il thema decidendum e di approntare una difesa adeguata.
Nel caso di specie, il ricorrente ha esposto in modo puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa, indicando il periodo di lavoro, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettivamente prestato, le somme richieste a titolo di differenze retributive, straordinari, tredicesima, quattordicesima e TFR, nonché le ragioni per cui ritiene di non aver ricevuto quanto dovuto.
Eventuali incongruenze, inesattezze o carenze nei conteggi riportati nella consulenza tecnica di parte allegata al ricorso non determinano di per sé l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, ma attengono semmai al merito della pretesa e potranno essere oggetto di valutazione istruttoria e di eventuale integrazione o rettifica in corso di causa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la domanda è sufficientemente determinata quando consente alla controparte e al giudice di individuare con chiarezza il rapporto dedotto in giudizio, il periodo di riferimento, la natura delle somme richieste e i titoli giuridici invocati, anche se la quantificazione economica non sia precisa o presenti margini di approssimazione, potendo essere oggetto di accertamento istruttorio.
Nel caso concreto, il ricorso contiene tutti gli elementi essenziali per individuare l'oggetto della domanda e per consentire alla società resistente di articolare le proprie difese, come peraltro dimostrato dalla stessa articolazione della memoria di costituzione e dalle contestazioni puntuali svolte nel merito. Pertanto, l'eccezione di indeterminatezza deve essere rigettata, non potendo le eventuali lacune della consulenza di parte incidere sulla validità e ammissibilità della domanda giudiziale.
Nel merito la domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Si deve innanzitutto premettere che ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata.
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative al lavoro straordinario.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003;
Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n.
73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola
n. 1566/2017; Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017;
Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Ciò premesso le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata la domanda proposta da . Parte_1
In particolare, assume importante rilievo la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in data 9 luglio 2016 presso la Guardia di Finanza, nella quale egli ha affermato di aver “ultimato la giornata lavorativa presso la sede di Sant'Agata di Militello ed alle ore 20:30 ho completato le mie otto ore di lavoro”, aggiungendo di essersi sempre rifiutato di svolgere attività lavorativa per più di 6 ore e 40 minuti, come previsto dal contratto, a differenza di altri colleghi che invece accettavano di lavorare per 10 o più ore.
Tale dichiarazione, resa spontaneamente e in un contesto estraneo al presente giudizio, assume valore di confessione stragiudiziale e, in assenza di elementi idonei a infirmarla, costituisce una prova rilevante circa la reale articolazione dell'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente.
Le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio non appaiono del resto idonee a superare il valore probatorio della confessione resa dal ricorrente.
I testimoni ed Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno fornito una rappresentazione dei fatti secondo cui il lavoratore avrebbe prestato servizio regolarmente, osservando orari superiori a quelli contrattuali e assentandosi solo raramente. Tuttavia, questa versione è smentita in modo inequivocabile dalla documentazione medica agli atti, che attesta numerosi e prolungati periodi di assenza per malattia nel corso del rapporto di lavoro.
In particolare, si evidenzia che il ricorrente è stato assente dal lavoro:
• dal 9 luglio 2016 al 28 settembre 2016, senza soluzione di continuità;
• dal 29 luglio 2016 al 7 agosto 2016;
• dall'8 agosto 2016 al 22 agosto 2016;
• dal 23 agosto 2016 al 6 settembre 2016;
• dal 7 settembre 2016 al 13 settembre 2016;
• dal 14 settembre 2016 al 28 settembre 2016;
• e in numerosi altri periodi tra febbraio e giugno 2016, con assenze che vanno da pochi giorni a diverse settimane.
Questi dati, certificati da attestati medici ufficiali, sono in netto contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente.
Il teste , ad esempio, ha affermato che il ricorrente Tes_1 sarebbe stato assente “solo qualche giorno” durante il periodo di lavoro condiviso. Tale affermazione risulta inattendibile, poiché la documentazione sanitaria dimostra che le assenze sono state continuative e di lunga durata, e non limitate a sporadici giorni.
Analogamente, la teste ha riferito di aver Testimone_2 visto il cognato lavorare regolarmente e di avergli portato il pranzo sul luogo di lavoro, ma non ha fornito indicazioni precise sulle date, limitandosi a riferimenti generici e comunque in qualità di parente stretta, circostanza che impone una valutazione rigorosa della sua attendibilità. La sua conoscenza dei fatti è indiretta e non supportata da riscontri oggettivi.
La teste , moglie del ricorrente, ha confermato la Testimone_3 regolarità della prestazione lavorativa, ma anche in questo caso la posizione di coniuge e la genericità delle dichiarazioni ne riducono la credibilità. Anche lei ha dichiarato che il ricorrente si sarebbe assentato raramente, ma tale affermazione è smentita dai certificati medici che attestano assenze prolungate e ripetute.
Il teste ha confermato la mancata fruizione della pausa Tes_4 pranzo, ma non ha fornito elementi specifici circa l'effettivo superamento dell'orario contrattuale.
In sintesi, le testimonianze appena esaminate convergono su una rappresentazione dei fatti secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato regolarmente, osservando orari superiori a quelli contrattuali e prestando attività anche nei giorni festivi e domenicali, senza pause pranzo. Tuttavia, tali dichiarazioni appaiono in evidente contraddizione con la documentazione medica, che attesta l'impossibilità materiale per il ricorrente di aver prestato servizio nei periodi di assenza per malattia.
Alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente devono essere considerate inattendibili e contraddittorie rispetto ai fatti accertati. La prova documentale delle assenze per malattia prevale sulle dichiarazioni testimoniali non supportate da riscontri oggettivi, specie quando queste risultano in evidente contrasto con i dati agli atti e provengono da soggetti legati da rapporti di parentela o colleganza.
Di contro, le dichiarazioni dei testimoni di parte resistente, privi di rapporti di parentela con le parti e con funzioni di controllo o gestione del personale, risultano coerenti e attendibili.
In particolare, i testimoni e hanno Testimone_5 Testimone_6 riferito che, in caso di superamento dell'orario contrattuale, venivano concessi riposi compensativi e che il ricorrente, così come altri colleghi, lasciava il posto di lavoro al termine del turno previsto. Tali dichiarazioni sono perfettamente in linea con la documentazione prodotta e con la confessione resa dal ricorrente in sede di esposto alla Guardia di Finanza, nella quale egli ha affermato di aver sempre rispettato l'orario contrattuale e di non aver mai prestato lavoro straordinario.
La teste pur lavorando prevalentemente presso altro Tes_7 supermercato, ha dichiarato di essere stata chiamata in più occasioni a sostituire il ricorrente e altri colleghi proprio a causa delle loro assenze. La teste ha riferito che “spesso li sostituiva” quando erano assenti, confermando così la frequenza e la rilevanza delle assenze del ricorrente. La sua testimonianza, lungi dall'essere irrilevante, offre un riscontro diretto e concreto alle risultanze documentali, in quanto la è stata coinvolta operativamente nella gestione delle Tes_7 sostituzioni dovute alle assenze del personale. Il fatto che la teste abbia lavorato in un altro punto vendita non ne diminuisce la portata, anzi rafforza la credibilità della sua dichiarazione, poiché la necessità di ricorrere al personale di altri supermercati evidenzia la continuità delle assenze del ricorrente
La coerenza delle dichiarazioni dei testimoni di parte resistente, la confessione stragiudiziale del ricorrente e la documentazione medica depongono per la regolarità del rapporto di lavoro, l'osservanza dell'orario contrattuale e la corresponsione delle spettanze dovute. Le dichiarazioni dei testi di parte resistente, e Testimone_5 [...]
, risultano invece coerenti nel riferire che, in caso di Testimone_6 superamento dell'orario, venivano concessi riposi compensativi e che il ricorrente, così come altri colleghi, lasciava il posto di lavoro al termine del turno previsto. La teste ha poi fornito una Tes_7 rappresentazione sulle numerose assenze del ricorrente che trova riscontro nella documentazione in atti.
La confessione resa dal ricorrente in sede di esposto alla Guardia di
Finanza, la coerenza delle dichiarazioni dei testi di parte resistente e la documentazione prodotta non consentono in conclusione di ritenere dimostrata la prospettazione del ricorrente.
Quanto alle retribuzioni per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016, la relativa domanda deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti, in particolare dai certificati medici e dai verbali di udienza, risulta infatti che nel suddetto periodo il ricorrente
è stato assente dal lavoro per malattia. In base alla normativa vigente e alla disciplina collettiva applicabile, durante i periodi di assenza per malattia il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ordinaria da parte del datore di lavoro, bensì, nei limiti e alle condizioni previste, all'indennità di malattia erogata dall . CP_2
Pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna della società al pagamento delle retribuzioni per i mesi in questione, potendo il ricorrente, al più, rivolgere eventuali pretese relative all'indennità di malattia direttamente all . CP_2
Parimenti non merita accoglimento la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità per l'anno 2016.
Dall'esame del verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 9 ottobre 2015 tra la la e le Parte_2 Controparte_1 organizzazioni sindacali di categoria, risulta che, in occasione del trasferimento d'azienda, le parti hanno convenuto, ai sensi dell'art. 47 comma 4-bis della L. 428/1990, una deroga alle previsioni dell'art. 2112 c.c. in materia di mantenimento dei diritti retributivi dei lavoratori trasferiti, in ragione dello stato di crisi aziendale accertato e della necessità di contenere i costi del lavoro.
In particolare, l'art. 5 dell'accordo sindacale stabilisce espressamente che “il trattamento economico applicato risulterà quello stabilito, con riferimento ai livelli contrattuali suindicati, dal CCNL Terziario
Confcommercio, con la espressa, iniziale, deroga determinata dall'esclusione completa della sola 14a mensilità; statuendosi che la stessa venga tuttavia successivamente reintrodotta, con gradualità, fino a tornare operativa, a regime dall'anno 2020, secondo le seguenti percentuali, rispettivamente, di abbattimento e corresponsione: 2016: 100% abbattimento, 0% applicazione;
2017:
75% abbattimento, 25% applicazione;
2018: 50% abbattimento,
50% applicazione;
2019: 25% abbattimento, 75% applicazione;
2020
e anni successivi: 0% abbattimento, 100% applicazione”.
Pertanto, per l'anno 2016, la quattordicesima mensilità risulta integralmente esclusa per effetto della deroga pattuita in sede sindacale, cui il ricorrente ha formalmente aderito, come previsto dall'art. 9 dello stesso accordo. Tale deroga è legittima ai sensi della normativa richiamata, trattandosi di accordo sindacale stipulato in presenza di crisi aziendale e finalizzato al mantenimento, sia pur parziale, dei livelli occupazionali.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della quattordicesima mensilità per l'anno 2016, dovendo trovare applicazione la disciplina derogatoria pattuita dalle parti sociali e dai lavoratori interessati.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Il quadro processuale evidenzia la sussistenza di gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
La vicenda si è caratterizzata per una oggettiva incertezza probatoria, derivante dalla pluralità di versioni e dalla necessità di integrare le dichiarazioni testimoniali con la documentazione sanitaria. Non ricorrono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria, non essendo emersi elementi di mala fede o colpa grave nella proposizione della domanda, né risultando la pretesa manifestamente infondata o pretestuosa alla luce delle circostanze concrete del caso.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino