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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel. dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 150/2022 R.G. promossa
DA
[...]
Parte_1
in persona del ministro p.t,
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
( , CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , C.F._2 Controparte_3
( ), C.F._3 Controparte_4
( ), C.F._4 Controparte_5
( ), ( , C.F._5 CP_6 C.F._6
), Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
( ), C.F._8 Controparte_9
( ), C.F._9 Controparte_10
( ), C.F._10 Controparte_11 ( ), C.F._11 Controparte_12
( ), C.F._12 Parte_2
( ), C.F._13 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Femia C.F._14
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania gli odierni appellati - dipendenti dell'amministrazione scolastica con qualifica di assistenti amministrativi inquadrati nel profilo professionale ATA Area B, destinatari di posizione economica con relativi benefici ai sensi dell'art. 62 CCNL 2007 ex art. 2 della sequenza contrattuale -, dedotto di aver svolto mansioni superiori sostituendo il direttore dei servizi generali e amministrativi negli istituti scolastici e nei periodi indicati in atti in virtù dei provvedimenti di conferimento incarico parimenti in atti, chiedevano la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta al pagamento dell'indennità di funzioni superiori senza alcuna detrazione dell'emolumento retributivo già loro spettante a titolo di posizione economica acquisita, oltre al riconoscimento del superiore inquadramento giuridico e retributivo.
Nella contumacia di parte convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 3989 del
29.09.2021, condannava l'amministrazione a pagare in favore dei ricorrenti le differenze retributive così come da conteggi prodotti in giudizio, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e oltre spese di lite.
Il giudice di prime cure escludeva il riconoscimento del superiore inquadramento giuridico in ossequio all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2021 e - richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. diversi precedenti di merito - riteneva che la posizione economica (riconosciuta come risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilitava il personale amministrativo alla sostituzione del DSGA) non andasse confusa con l'indennità per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori.
Osservava il decidente che, per la determinazione di tale indennità in caso di sostituzione del DSGA, andava esclusa dal calcolo del differenziale la posizione economica attribuita agli appartenenti alla categoria B (ed A), in quanto emolumento aggiuntivo riconosciuto all'esito del previsto percorso di valorizzazione. Tale posizione economica era da ritenersi estranea rispetto all'iniziale livello di inquadramento del profilo e della categoria di appartenenza.
Impugnava la sentenza l'amministrazione soccombente con ricorso depositato l'1.03.2022; resistevano al gravame gli appellati.
Disposti alcuni rinvii su richiesta delle parti e all'esito consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del 23 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con articolato motivo di gravame l'amministrazione appellante censura la sentenza per avere il primo giudice omesso la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali con motivazione per relationem lacunosa e non aderente al quadro normativo successivo all'a.s. 2012/2013.
Rileva come la disciplina introdotta con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato- Legge di stabilità 2013” e, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45) abbia previsto, per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, una retribuzione in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato.
Assume che, per effetto della riforma, i benefici della posizione economica conseguita vengono così assorbiti nel trattamento globale in godimento dell'assistente amministrativo, che non può, dunque, vedersi riconosciuti sia l'emolumento “posizione economica” che l'indennità per la sostituzione di fatto del DSGA.
Osserva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere, al più, il diritto dei ricorrenti a percepire le somme - calcolate ai sensi della previgente disciplina di cui all'art. 69 CCNL del Comparto Scuola 1995-1997 - per gli incarichi ottenuti sino all'anno 2012/2013. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 108 del 2016, ha riconosciuto tutela al principio dell'affidamento con esclusivo riferimento a quello che il lavoratore ha riposto al momento della stipula dei contratti di lavoro con l'amministrazione sino all'anno scolastico 2012/2013 (ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della riforma), ritenendo illegittima la previsione dell'applicazione retroattiva della nuova modalità di calcolo del trattamento economico.
2. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Le questioni sottoposte all'esame sono state affrontate e risolte dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 15198/2024, che, dal collegio integralmente condivisa, qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato:
“L'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell'incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali
e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che «La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo
52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato».
Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo
(artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori.
Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato
l'ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».
La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi
a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte
Cost. n. 108/2016).
La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA,
l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato»
(sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)» (Corte Cost. n. 71/2021).
All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato
a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.
Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che
l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva”.
Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo ed indicato nei medesimi termini sopra specificati le modalità di calcolo, ha accertato, in punto di fatto ed esaminando le buste paga prodotte, che l'amministrazione per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva poi errato al momento della liquidazione dello stipendio mensile, perché aveva omesso di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa fosse assorbita dalla indennità di mansioni superiori (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Che detta conclusione sia erronea lo si desume agevolmente dal rilievo che la posizione economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori. La Corte territoriale, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e, al contrario, è l'amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell'indennità di funzioni superiori) e dall'altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all'indennità, con l'effetto finale di un totale azzeramento della stessa”.
2.2 Tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di cassazione, il collegio, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, ha ritenuto indispensabile per la decisione disporre consulenza tecnica “al fine di accertare quanto eventualmente dovuto agli appellati, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228/2012”.
In particolare - fermo restando che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non può farsi applicazione del principio di non contestazione in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema -, la disposizione di consulenza tecnica in ordine alla corretta applicazione dei criteri indicati dalla Suprema Corte si è rivelata indispensabile in ragione delle opposte conclusioni rassegnate dalle parti
(anche a seguito dei conteggi offerti dall'amministrazione: cfr. deposito telematico del 18 giugno 2025) e tenuto conto, d'altro verso, che non poteva desumersi, prima facie, che i conteggi offerti dai ricorrenti (elaborati in epoca antecedente alla pronuncia della Suprema Corte) fossero stati effettivamente espletati in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
Il nominato CTU, esaminata la documentazione necessaria - segnatamente,
-provvedimenti di nomina per lo svolgimento di mansioni superiori con relative decorrenze e termine finale di incarico ed eventuali proroghe;
- cedolini stipendiali, dai quali è stata desunta la classe stipendiale e, conseguentemente, il complessivo trattamento economico in godimento, nonché il percepito in relazione agli emolumenti retributivi per cui è causa
(indennità mansioni superiori e posizione economica area B) -, ha provveduto a determinare per ognuno degli appellati la indennità di mansioni superiori di
DSGA e, separatamente, la posizione economica area B.
L'indennità di mansioni superiori è stata calcolata, “per gli anni scolastici
2010/2011 e 2011/2012 (nel caso a mano, soltanto, per gli appellati
[...]
e )”, in base alla previgente Controparte_11 Parte_2
normativa di cui al CCNL 1994-1997, “in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento»”; per gli anni scolastici a decorrere dal 2012/2013, ai sensi dell'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012, e dunque in misura “pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato”. Con precipuo riferimento al trattamento economico in godimento, il consulente ha tenuto conto dei valori retributivi tabellari spettanti agli assistenti amministrativi ai sensi dei CCNL applicabili ratione temporis, in base alla classe stipendiale riconosciuta in busta paga.
Il CTU ha indi accertato l'esistenza di differenze stipendiali, a titolo di indennità di mansioni superiori DSGA e di posizione economica area B, a favore di tutti gli appellati, fatta eccezione per , Controparte_5 rispetto alla quale ha accertato non essere maturata alcuna differenza e, a titolo di posizione economica area B, per CP_1 Controparte_9
e le quali nulla avevano chiesto in primo grado per differenze CP_12
compenso “ATA valorizzazione prof. area B”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, da intendersi qui richiamate e non specificamente contestate dalle parti, sono dal collegio integralmente condivise in quanto frutto di accurati calcoli, privi di errori evidenti nonché sviluppati in piena aderenza al mandato ricevuto.
3. L'appello va pertanto accolto nei limiti indicati e l'amministrazione appellante va condannata al pagamento, in favore di tutti gli appellati a eccezione di , delle somme indicate in dispositivo per Controparte_5
ciascuno, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali di entrambi i gradi tra l'amministrazione appellante e tutti gli appellati - a eccezione di -, da distrarsi ex art. Controparte_5
93 cpc, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del numero delle parti, dell'attività difensiva svolta e del divieto di reformatio in pejus quanto alle spese processuali liquidate dal Tribunale (cfr. ex multis Cass. 27606/2019).
Analogamente, seguono la soccombenza le spese processuali di entrambi i gradi tra l'amministrazione appellante e . Controparte_5
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico di parte appellante quanto a euro 3.250,00, oltre accessori, e a carico di quanto a euro 250,00, oltre accessori. Controparte_5
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'amministrazione appellante al pagamento in favore degli appellati, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti complessivi importi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria:
€ 3.080,95 in favore di CP_1
€ 3.298,71 in favore di;
Controparte_2
€ 2.345,31 in favore di;
Controparte_3
€ 5.071,30 in favore di;
Controparte_4
€ 2.210,89 in favore di;
CP_6
€ 4.531,82 in favore di Controparte_7
€ 2.828,52 in favore di;
Controparte_8
€ 24,87, in favore di;
Controparte_9
€ 1.884,34 in favore di;
Controparte_10
€ 9.837,91 in favore di;
Controparte_11
€ 848,01 in favore di;
Controparte_12
€ 7.243,35 in favore di;
Parte_2
€ 3.769,17 in favore di Parte_3
rigetta ogni domanda originariamente proposta da;
CP_5 Controparte_5
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di , CP_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 CP_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , e CP_11 Controparte_12 Parte_2 Parte_3
, che liquida, quanto al primo grado, nella stessa misura liquidata dal
[...]
Tribunale e, quanto al presente, in euro 8.136,80, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_5
entrambi i gradi in favore dell'amministrazione appellante, che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 e, quanto al presente, in euro
2.906,00; pone definitivamente le spese di CTU, già separatamente liquidate, a carico di parte appellante per l'importo di euro 3.250,00, oltre CPDL e IVA, e a carico di per l'importo di euro 250,00, oltre CPDL e Controparte_5
IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Elvira Maltese