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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18082/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18082/2019 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GABRIELE BRICCHI, PAOLA CROCI e
CLAUDIO SABATTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
BRESCIA (BS), PIAZZA VITTORIA n. 11,
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocino dell'avv. LUCA FEROLDI, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in BRESCIA alla VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 10,
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 858/2019. causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in totale riforma della sentenza n. 858/2019, resa dal giudice di Pace di
Brescia nel procedimento di primo grado recante Ruolo Generale n. 6407/2017, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare:
1. riformare la sentenza n. 858/2019 per i motivi tutti esposti in atti o per quelli meglio visti dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, condannare: i. la SI.ra e il SI. Parte_2 [...] in solido tra loro, alla rifusione e/o alla restituzione in favore di di CP_2 Pt_1
complessivi Euro 2.784,07, pari alla somma corrisposta da in ottemperanza alla Pt_1
sentenza di primo grado, pagamento effettuato senza alcuna acquiescenza alla sentenza oggetto di gravame (per la precisione: Euro 1.033,13 per capitale, somma complessiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ed Euro 1.750,94 per spese legali, comprensiva di oneri di Legge) ovvero quella somma minore o maggiore dovesse essere accertata dall'Ill.mo Giudice all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ii.
In via subordinata al precedente punto i. e nella denegata ipotesi in cui non venisse dall'Ill.mo Giudice configurata una obbligazione solidale alla rifusione e/o restituzione da parte degli attori in primo grado delle somme corrisposte, condannare il SI. CP_2
alla rifusione e/o alla restituzione in favore di di complessivi Euro 2.784,07, pari Pt_1
alla somma corrisposta da in ottemperanza alla sentenza di primo grado, Pt_1
pagamento effettuato senza alcuna acquiescenza alla sentenza oggetto di gravame (per la precisione: Euro 1.033,13 per capitale, somma complessiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ed Euro 1.750,94 per spese legali, comprensiva di oneri di Legge) ovvero quella somma minore o maggiore dovesse essere accertata dall'Ill.mo Giudice all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri di Legge di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si richiamano e si ripropongono espressamente tutte le domande di cui al giudizio di primo grado: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo al SI. per le ragioni esposte in CP_2 atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande dallo stesso svolte. Nel merito In via principale Rigettare le domande attoree tutte in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché sfornite di idoneo supporto probatorio. In via subordinata Nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, ridurre il risarcimento al danno effettivamente patito e provato dagli attori quale conseguenza diretta delle azioni di dedotto quanto già corrisposto Pt_1
dalla scuola al SI. , in ogni caso, considerato il concorso di colpa di parte attrice CP_2
nella causazione del danno. In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri come per Legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia, previa ogni più utile preliminare declaratoria del caso e di legge, dichiarare l'appello, per i motivi di cui in narrativa, nel merito infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2017 i SI.ri e CP_1 CP_2
convenivano innanzi al Giudice di Pace di Brescia la società compagnia aerea
[...]
per ivi sentir accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima e, Parte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti sofferti dai SI.ri e nello specifico, condannare la convenuta al pagamento di €. CP_1 CP_2
1.033,29 in favore del SI. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, CP_2
relativo agli esborsi sostenuti per affrontare con mezzi propri la tratta andata e ritorno
Milano-Bordeaux, ovvero la maggior o minor somma determinata di giustizia quantificata equitativamente a titolo di risarcimento del danno di natura non patrimoniale, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata dai versamenti al saldo;
in ogni caso, spese ed onorari rifusi.
Gli attori, in particolare, deducevano la responsabilità risarcitoria in capo all'odierna convenuta per aver negato senza legittima motivazione alcuna l'imbarco della SI.ra sul volo EZY2755 Milano-Bordeaux del 28.10.2016 che ella, unitamente CP_1
ad una rappresentanza di studenti italiani, avrebbe dovuto prendere per recarsi in Francia per un viaggio premio.
Si costituiva in giudizio la compagnia aerea sostenendo per contro di avere adempiuto al contratto e deducendo, a giustificazione del mancato imbarco, l'irregolarità del titolo di soggiorno dell'odierna attrice, cittadina albanese che avrebbero impedito l'ingresso della medesima in Francia.
La convenuta compagnia chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva degli attori e per l'effetto, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di ridurre il risarcimento del danno al netto di quanto già corrisposto dall'istituto scolastico in favore degli attori e, in ogni caso, considerato il concorso colposo degli stessi attori.
La causa veniva istruita per testimoni.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, il Giudice di Pace invitava la compagnia aerea a formulare una proposta transattiva. Alla successiva udienza il Giudice di Pace, preso atto che la compagnia non aveva formulato alcuna proposta transattiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9 gennaio 2019 il Giudice di pace tratteneva la causa in decisione.
***
Il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 858/2019, emessa in data 13 maggio
2019 così statuiva: “Il Giudice di pace di Brescia accoglie la domanda;
pertanto, dichiara
l'inadempimento contrattuale di , con riferimento Controparte_3 all'acquisto del biglietto aereo per il volo EZY2755 del giorno 28.10.2016, diretto da Milano
Malpensa e Bordeaux, effettuato a nome della sig.ra E per l'effetto CP_1
condanna al pagamento di Euro 1.000,00, oltre Controparte_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo, a favore delle parti attrici in solido tra loro. Condanna altresì Controparte_4
al pagamento delle spese di lite a favore delle parti attrici in solido, che
[...]
si liquidano nella somma di Euro 1.200,00, oltre Rimb. Forfettario 15%, oltre accessori di legge”.
Osservava il giudicante che: “Ebbene, a prescindere dal fatto se la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia sia o meno titolo idoneo per
l'ingresso in Francia, ciò che rileva e che è emerso anche dalle risultanze testimoniali (cfr. teste è che tutti i documenti d'identità erano stati allegati alla domanda di Testimone_1 prenotazione avanzata dall'Istituto scolastico per conto degli studenti e che la Compagnia aerea non eccepiva alcunché con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na CP_2 fino al momento dell'imbarco. Tanto pare sufficiente per configurare una responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, dal momento che l'allegazione dei documenti
d'identità all'atto della prenotazione è un adempimento richiesto proprio per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi nel caso di specie”.
***
La società , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
858/2019 lamentando l'erroneità della pronuncia per avere accertato un inadempimento contrattuale in capo alla stessa. Sosteneva in particolare che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto quanto di seguito:
1. pag. 3 della sentenza di primo grado qui impugnata: “[…] in primo luogo va affermata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire del SI. da momento che il CP_2 medesimo effettuava il pagamento del biglietto aereo per conto della figlia minore e che provvedeva personalmente ad accompagnare la figlia minore fino a Bordeaux con mezzi propri. Passando al merito, occorre verificare se vi sia responsabilità della Compagnia convenuta in ordine ai fatti lamentati da parte attrice. Ebbene, a prescindere dal fatto se la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia sia o meno titolo idoneo per l'ingresso in Francia, ciò che rileva e che è emerso dalle risultanze testimoniali
(cfr. teste è che tutti i documenti di identità erano stati allegati alla Testimone_1 domanda di prenotazione avanzata dall'Istituto scolastico per conto degli studenti e che la
Compagnia aerea non eccepiva alcunché con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na fino al momento dell'imbarco. Tanto pare sufficiente per configurare una CP_2 responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, dal momento che l'allegazione dei documenti di identità all'atto di prenotazione è adempimento richiesto proprio per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi nel caso di specie”
2. Pagina 3 ultimo capoverso e pagina 4 dell'impugnata sentenza “tanto accertato, occorre ora quantificare il danno subito da parte attrice. Sul punto, è fatto pacifico e non contestato che il sig. abbia accompagnato la figlia da Milano a Bordeaux con CP_2 autovettura a proprie spese. Data la difficoltà di provare con esattezza l'ammontare del danno, pari al costo del viaggio di andata e ritorno in automobile, si ritiene che vi siano i presupposti per quantificarlo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e di determinarlo nella misura di € 1.000,00, tenuto conto dei fatti allegati e della documentazione prodotta
(cfr. ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 4534 del 22 febbraio 2017)”.
3. Pagina 4 dell'impugnata sentenza: “Le spese processuali seguono la soccombenza”.
4. Pagina 4 dell'impugnata sentenza “
PQM
Il Giudice di Pace di Brescia accoglie la domanda, pertanto dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte_3
con riferimento all'acquisto del biglietto aereo per il volo EZY2755 del giorno
[...]
28.10.2016, diretto da Milano Malpensa e Bordeaux, effettuato a nome della sig.ra
e per l'effetto condanna al pagamento di CP_1 Controparte_3
Euro 1.0000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo, a favore delle parte attrici in solido tra loro. Condanna altresì
[...]
al pagamento delle spese di lite a favore delle parti attrici in Controparte_3 solido, che si liquidano nella somma di € 1.200 oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori di legge”
Pertanto, l'appellante lamentava: - la violazione e/o errata applicazione degli art. 246, 116, 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2, lett. j) del Regolamento CE 261/2004, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto rilevante la testimonianza della sig.ra nonostante la stessa, nella sua qualità di Tes_1
responsabile della scolaresca, presentasse interesse nei fatti di causa;
ha altresì ritenuto che quanto riferito dalla teste seppur abbia reso dichiarazioni Tes_1
generiche, inattendibili e contraddittorie, fosse idoneo a contrastare quanto stabilito dalla legge, le condizioni contrattuali e anche quanto dichiarato dal teste Pt_1 [...]
; Tes_2
- l'errata e/o omessa applicazione del Regolamento CE 261/2004, errata e/o omessa applicazione della Convenzione di Chicago del 1944, errata e/o omessa applicazione del Regolamento CEE n. 295/91, anche alla luce delle Condizioni di Trasporto di in quanto il Giudice di Pace ha omesso di considerare il disposto del Pt_1
Regolamento CE 261/2004 che all'art. 2 lett. j) prevede che per negato imbarco si intenda “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentato all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”;
- l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire del sig. nonostante lo stesso CP_2
avesse ottenuto il rimborso delle spese sostenute (doc. 6 rimo grado), CP_2 comportando pertanto una falsa applicazione dell'art. 115 cpc in tema di prova e dell'art. 100 cpc che prevede che chi agisca in giudizio ne deve avere interesse;
- l'errata applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2 lett. j. del Regolamento CE 261/04, Convenzione di Chicago del 1944 e art. 1227 cc, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto provata la domanda attorea in violazione dell'art. 116 cpc, dell'art. 2 lett. j) del Regolamento CE 261/04, convenzione di Chicago del
1944 e dell'art. 1227 c.c. Ciò in quanto l'art. 2 lett. j) prevede un esimente di responsabilità del vettore aereo qualora vi siano ragionevoli motivi per negare l'imbarco, come nella specie i documenti di viaggio inadeguati;
la Convenzione di
Chicago pone espressamente in capo al vettore specifici obblighi di controllo della documentazione dei passeggeri;
infine, in quanto costituisce prova documentale la circostanza per cui la sig.na on si presentava con documenti validi per CP_2
l'ingresso in Francia (doc. 6 asc. primo grado). CP_2
*** Si costituivano i SI.ri e chiedendo la reiezione del gravame e CP_1 CP_2 la conferma della sentenza di primo grado, stante l'infondatezza di tutti i motivi d'appello dedotti. Rimarcava l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea, avendo quest'ultima impedito illegittimamente l'imbarco della sig.na seppur munita di CP_2 documentazione idonea all'espatrio.
***
Il Giudice all'esito della udienza del 22/06/2023 di trattazione cartolare tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
Dalla lettura della documentazione prodotta da entrambe le parti con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti tra di loro emergono le seguenti risultanze.
In data 28.10.2016 la sig.na si recava all'Aeroporto di Milano CP_1
Malpensa insieme ad altri trentuno studenti del liceo sociosanitario di Ghedi, Org_1
selezionati per svolgere uno stage-premio in Francia, Bordeaux, ottenuto per meriti scolastici;
la medesima si presentava all'imbarco, dopo avere superato tutti i controlli e le procedure di imbarco svolti dalle competenti Autorità aeroportuali italiane, munita del proprio passaporto albanese in corso di validità (doc. 2 fasc. primo grado) con scadenza al
24.5.2026 e del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia scaduto al
4.2.2016 (doc. 1 fasc. primo grado).
Le prenotazioni dei biglietti aerei venivano effettuate dall'Istituto scolastico mediante l'invio dei documenti d'identità di tutti i viaggiatori, invero la minore era CP_1
munita di titolo di viaggio nominativo: n. volo EZY2755, n. prenotazione ER4TWQN, posto
5 A (doc. 3 fasc. primo grado);
La minore in seguito al mancato imbarco, veniva accompagnata in CP_1
automobile da entrambi i genitori sino a Bordeaux, affrontando un viaggio della durata di oltre dieci ore e percorrendo una tratta di 1.200 km per un costo complessivo di €. Orga 1.033,29, di cui €. 783,29 quale rimborso chilometrico determinato secondo le tabelle
(doc. 5 fasc. primo grado) per il viaggio di andata e ritorno Milano-Bordeaux (2.400 km in totale), nonché €. 250,00 per i pedaggi autostradali.
Al rientro da Bordeaux la sig.na i imbarcava regolarmente. CP_2
In data 4 novembre 2016 il SI. nella sua qualità di genitore della CP_2
sig.na la quale, all'epoca dei fatti era minorenne, inviava, a mezzo del CP_1
proprio legale, alla compagnia aerea formale reclamo Controparte_3 scritto e messa in mora (doc. 4 fasc. primo grado), invitando la stessa a voler provvedere all'integrale e pronto ristoro dei danni tutti sofferti dai SIg.ri e in CP_1 CP_2
conseguenza delle illegittime condotte poste in essere dal personale della stessa.
Con la memoria ex art. 320 c.p.c. la difesa di parte attrice produceva in giudizio il permesso di soggiorno con validità illimitata, il quale portava quale data di rilascio quella del 23 gennaio 2016; veniva prodotto altresì il documento di accettazione della trasmessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla questura di Roma e del contestuale pagamento della somma di € 27,50 a mezzo bollettino postale versata dalla per CP_2
l'emissione del rinnovo del permesso di soggiorno (docc. allegati alla memoria ex art. 320 cpc . CP_2
La compagnia aerea ha prodotto in giudizio l'estratto del sito it.ambafrance.org (sito ufficiale dell' ), l'articolo 4 dell'Arrêté du 26 février 2016 Organizzazione_3 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviatione civile; e lo stralcio delle condizioni di trasporto di easyjet (docc. 1, 2 e 3).
Dall'estratto dal sito dell' in Italia (doc. 1 fasc. primo grado Organizzazione_3
risulta quanto di seguito: “Visto per soggiorno breve in Francia per coloro che Pt_1
desiderano recarsi in Francia per un soggiorno breve: Gli stranieri titolari di un passaporto
e di un permesso di soggiorno italiano con validità in corso possono viaggiare in Francia per un soggiorno breve a scopo turistico. Per soggiorno breve s'intendono 90 giorni massimo su un periodo di 6 mesi. Le persone in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso, quindi, della sola ricevuta di domanda, devono attendere di ottenere il permesso di soggiorno per recarsi in Francia anche se per un soggiorno breve. In tal caso il Consolato di Francia a Roma non rilascerà visto di soggiorno breve. Gli stranieri soggiornanti in Italia con un visto di soggiorno breve: potranno recarsi in Francia per un periodo compreso nei limiti di validità del visto se trattasi d'un visto Schengen non potranno recarsi in Francia se il visto di soggiorno breve è limitato all'Italia”.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Francia effettuava controlli più severi e capillari sulle persone in ingresso per via aerea e obbligava ai vettori
"di verificare l'idoneità dei documenti di identità menzionati sulla carta di imbarco e dei seguenti documenti attestanti l'identità del passeggero: carta nazionale di identità, passaporto, permesso di soggiorno" come previsto dall'art. 4 del decreto del 26 febbraio
2016 modificativo del decreto dell'11 settembre 2013 relativo alle misure di sicurezza in ambito dell'aviazione civile (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1 Dall'estratto dei termini e condizioni di trasporto di le quali all'art. 13.2.1, Pt_1 rubricato "Documenti di viaggio", emergeva che “è responsabilità del passeggero ottenere, possedere ed avere a disposizione per la presentazione come richiesto tutti i documenti di viaggio (compreso il Suo documento di conferma) e tutti i documenti di entrata, uscita e medici richiesti da qualsiasi legge, regolamento, ordine, richiesta o requisito dei Paesi dai quali o verso i quali viene effettuato il volo. Nel rispetto di qualsiasi diritto del passeggero applicabile a fronte di qualsiasi legge o regolamento nazionale o internazionale che stabilisca il contrario, ci riserviamo il diritto di rifiutare il trasporto a qualsiasi passeggero di cui possiamo ragionevolmente ritenere che non si sia conformato a, o i cui documenti non siano conformi a, tali leggi, regolamenti, ordini, richieste o requisiti applicabili" (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Dall'istruttoria testimoniale esperita in primo grado sono emerse le seguenti risultanze.
Si richiamano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_3
docente scolastica e accompagnatrice degli studenti per il viaggio premio a Bordeaux oggetto di causa e dal teste sig. , operatore aeroportuale. Testimone_4
La teste ha confermato le seguenti circostanze: che la SI.ra CP_1
cittadina albanese, stabilmente residente in Italia e titolare di regolare permesso di soggiorno, si recava all'Aeroporto di Milano Malpensa insieme ad altri trentuno studenti del liceo sociosanitario di Ghedi, selezionati per svolgere uno stage-premio in Org_1
Francia, Bordeaux, ottenuto per meriti scolastici;
che la SI.ra si CP_1
presentava regolarmente all'imbarco, dopo avere superato tutti i controlli e le procedure di imbarco svolte dalle competenti Autorità aeroportuali italiane, munita del proprio passaporto albanese in corso di validità e del permesso di soggiorno italiano in fase di rinnovo (come da apposita ricevuta rilasciata dalla Questura di Brescia) e che al momento dell'imbarco sul volo EZY2755 della , diretto da Milano Controparte_3
Malpensa a Bordeaux, il personale della predetta compagnia aerea impediva alla SI.ra i imbarcarsi, ritenendo il permesso di soggiorno della stessa, non “valido”, CP_1
senza ulteriori precisazioni;
che le prenotazioni dei biglietti aerei erano state effettuate preventivamente dall'Istituto scolastico mediante l'invio dei documenti d'identità di tutti i viaggiatori, senza che nulla fosse eccepito dalla compagnia aerea con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na che la medesima all'epoca dei fatti CP_2 CP_2
minorenne, si vedeva dunque costretta a stazionare da sola per ben otto ore presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, priva di ogni adeguata sorveglianza di un adulto (la teste riferisce: “preciso che visto l'accaduto, essendo comunque responsabile io volevo Tes_3
rimanere a terra e chiedendo ciò mi è stato intimato di salire con gli altri studenti dal soggetto presente al gate”), e che il SI. padre della studentessa, dopo CP_2
essere stato informato dell'accadimento, accompagnava la figlia sino a Bordeaux con mezzi propri.
Il Teste sig. , intimato dalla compagnia aerea, per contro, Testimone_4
confermava tutte le circostanze dedotte dalla stessa compagnia nei capitoli 1, 2 e 3 e, in particolare: cap. 1: “Vero che la SI.na si presentava al gate per l'imbarco sul volo CP_2
EZY2755 del 28 ottobre 2016 con la ricevuta di inoltro del rinnovo del permesso di soggiorno?”; cap. 2: “Vero che il personale addetto al gate del volo EZY2755 del 28 ottobre 2016, verificava la circostanza di cui al capitolo precedente?”; cap. 3: “Vero che il gruppo di persone che viaggiava con la SI.na si imbarcava regolarmente sul volo CP_2
2755 del 28 ottobre 2016?”.
***
La questione controversa riguarda le ragioni del mancato imbarco e le conseguenti responsabilità, al fine di verificare la sussistenza del diritto della parte appellata ad ottenere il risarcimento del danno lamentato.
I primi due motivi di appello formulati dalla appellante devono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono.
L'odierna appellata ha allegato l'inadempimento della compagnia aerea per aver negato l'imbarco alla allora minorenne il giorno 28 ottobre 2016, essendosi Persona_1 la medesima presentata all'imbarco con passaporto albanese in corso di validità e con permesso di soggiorno scaduto in data 4 febbraio 2016 ma accompagnato dalla ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso, effettuata in data 23 gennaio 2016.
Sul punto giova chiarire che, come dedotto da parte appellante, nella fattispecie trova applicazione il Regolamento CE 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, l'art. 2, lett. j) del
Regolamento prevede che per "negato imbarco" si intende: "il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”; e l'art.
3.2 dispone che il regolamento, tra l'altro, si applica a condizione che i passeggeri: "dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e . si presentino all'accettazione: secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicala per iscritto (anche per sia elettronica) dal vettore aereo...”.
Nella specie, dall'estratto dei termini e condizioni di trasporto di emerge Pt_1 che “è responsabilità del passeggero ottenere, possedere ed avere a disposizione per la presentazione come richiesto tutti i documenti di viaggio (compreso il Suo documento di conferma) e tutti i documenti di entrata, uscita e medici richiesti da qualsiasi legge, regolamento, ordine, richiesta o requisito dei Paesi dai quali o verso i quali viene effettuato il volo. Nel rispetto di qualsiasi diritto del passeggero applicabile a fronte di qualsiasi legge
o regolamento nazionale o internazionale che stabilisca il contrario, ci riserviamo il diritto di rifiutare il trasporto a qualsiasi passeggero di cui possiamo ragionevolmente ritenere che non si sia conformato a, o i cui documenti non siano conformi a, tali leggi, regolamenti, ordini, richieste o requisiti applicabili" (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
La compagnia aerea deduceva che alla data del 28 ottobre 2016, la minore CP_2 non possedeva permesso di soggiorno valido ma solo la ricevuta dell'inoltro della richiesta di rinnovo, la quale non rappresentava titolo valido per l'ingresso in Francia come da quanto estratto dal sito dell' in Italia (doc. 1 fasc. primo grado Organizzazione_3
, circostanza pure confermata dai testi escussi. Pt_1
Dalla lettura del predetto estratto (doc. 1) emergeva quanto di seguito: “Visto per soggiorno breve in Francia per coloro che desiderano recarsi in Francia per un soggiorno breve: Gli stranieri titolari di un passaporto e di un permesso di soggiorno italiano con validità in corso possono viaggiare in Francia per un soggiorno breve a scopo turistico. Per soggiorno breve s'intendono 90 giorni massimo su un periodo di 6 mesi. Le persone in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso, quindi, della sola ricevuta di domanda, devono attendere di ottenere il permesso di soggiorno per recarsi in Francia anche se per un soggiorno breve. In tal caso il
Consolato di Francia a Roma non rilascerà visto di soggiorno breve. Gli stranieri soggiornanti in Italia con un visto di soggiorno breve: potranno recarsi in Francia per un periodo compreso nei limiti di validità del visto se trattasi d'un visto Schengen non potranno recarsi in Francia se il visto di soggiorno breve è limitato all'Italia”.
La compagnia deduceva altresì che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Francia effettuava controlli più severi e capillari sulle persone in ingresso per via aerea e obbligava ai vettori "di verificare l'idoneità dei documenti di identità menzionati sulla carta di imbarco e dei seguenti documenti attestanti l'identità del passeggero: carta nazionale di identità, passaporto, permesso di soggiorno " come previsto dall'art. 4 del decreto del 26 febbraio 2016 modificativo del decreto dell'11 settembre 2013 relativo alle misure di sicurezza in ambito dell'aviazione civile (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1
Osserva il Tribunale che l'obbligo di controllo dei documenti da parte del vettore trova la sua fonte normativa nella Convenzione di Chicago del 1944, resa esecutiva in
Italia con D.lgs. 616/1948, ai sensi della quale il vettore aereo ha degli specifici obblighi di controllo della documentazione dei passeggeri e precisamente deve controllare che i passeggeri abbiano: (i) valido documento per l'uscita dal Paese e (ii) valido documento per l'ingresso nel Paese di destino;
per contro, l'omesso controllo, esporrebbe la compagnia a sanzioni pecuniarie oltre che ad un aggravio di spese e costi per riportare i passeggeri alla loro destinazione di partenza.
Per contro, l'appellata ha dedotto che la predetta documentazione (passaporto albanese, permesso di soggiorno scaduto e accettazione della domanda di rinnovo) era già stata previamente comunicata alla compagnia all'atto della prenotazione (come confermato dalla teste, sig.ra , atteso che l'allegazione dei documenti Testimone_3
d'identità avrebbe, già al momento della prenotazione, messo la compagnia nelle condizioni di controllarne la validità. L'appellata ha prodotto in giudizio una scheda, del 29 settembre 2019, di certificazione in merito all'esattezza dei dati forniti dallo studente all'istituto scolastico, compilata per partecipare al progetto e non la prenotazione del volo unitamente all'allegazione dei documenti de quibus (docc. allegati alla memoria ex art. 320 cpc . CP_2
In ogni caso è pacifico che la minore si è presentata all'imbarco del volo CP_2 oggetto di causa con ricevuta dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno italiano, all'epoca non valido (scaduto al 4.2.2016).
Il Regolamento CE 261/04 ritiene legittimo il negato imbarco di un passeggero se lo stesso si è presentato per l'imbarco con documenti inadeguati al momento dell'imbarco sul volo e non al momento della prenotazione, l'assunto di parte appellata va rigettato.
Anche negli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti modificato dal regolamento (CE) n.
889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio”, si precisa con riferimento alla “Nozione di negato imbarco” che in conformità all'articolo 2, lettera j), del regolamento, il «negato imbarco» non contempla l'ipotesi in cui vi siano ragionevoli motivi per il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati in tempo per il volo, ad esempio per motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati.
La compagnia aerea risulta aver legittimamente negato l'imbarco, essendo Pt_1
la minore in possesso di documenti di viaggio inadeguati, quali il passaporto albanese e permesso di soggiorno italiano non in corso di validità ma in corso di rinnovo e, quindi, non munita della documentazione richiesta dalla Francia alla data del 28 ottobre 2016.
È rimasta estranea al giudizio la questione se il passaporto albanese valido potesse essere documento sufficiente all'espatrio essendo la persona minore, ma accompagnata da persone diverse dai genitori.
Resta da sottolineare che la Compagnia aerea “poteva” effettivamente negare l'imbarco, ma non era obbligata. In altri termini, avendo la normativa utilizzato l'espressione “può” fa intendere che vi è una discrezionalità nella decisione di autorizzare o meno l'imbarco. Nella fattispecie, trattandosi di una minore che chiedeva di essere imbarcata per ragioni di studio unitamente ad altri studenti e in possesso di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, inoltrata per tempo, si osserva che la Compagnia aerea avrebbe ben potuto avvalersi di tale discrezionalità.
Peraltro in sede di memoria ex art. 320 cpc, l'odierna appellata forniva prova documentale dell'ottenimento di permesso di soggiorno italiano in corso di validità dalla data del 21 gennaio 2016, (medesima data della formulata istanza di rinnovo presentata agli operatori all'atto dell'imbarco e ictu oculi antecedente alla partenza de qua, prevista per il 28 ottobre 2016),dimostrando pertanto che la stessa si fosse diligentemente CP_2
attivata in tempo per il rinnovo, quasi dieci mesi prima della partenza oggetto di causa.
Nondimeno non può essere oggetto di sindacato tale discrezionalità, non potendo ritenere il Tribunale sussistente un inadempimento per avere negato l'imbarco in presenza di documenti- all'epoca esibiti- inadeguati.
Né può dirsi inadempiente la per avere emesso a favore dei Org_4
biglietti di prenotazione del volo, essendo chiaro nel regolamento contrattuale che è onere del passeggero munirsi di biglietti validi, fermo ogni rilievo in ordine alla prova della compravendita del biglietto.
Ancora, a parere di questo giudice, la circostanza che la minore avesse superato i controlli antecedenti all'imbarco appare di scarsa importanza, avendo tale condotta ingenerato solo un affidamento temporaneo.
Pertanto, il primo motivo e il secondo motivo di appello devono essere entrambi accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande di parte attrice. Dalla riforma della sentenza segue la restituzione di quanto ricevuto in ottemperanza della stessa.
I restanti motivi assorbiti.
***
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
Considerata la particolarità della questione e le considerazioni sopra svolte, ritenuto che la materia implica l'esame di fonti primarie e non che possono comportare una obiettiva incertezza, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado rigettando le domande di parte attrice, con restituzione di quanto ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18082/2019 promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GABRIELE BRICCHI, PAOLA CROCI e
CLAUDIO SABATTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
BRESCIA (BS), PIAZZA VITTORIA n. 11,
APPELLANTE
contro
(C.F. ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocino dell'avv. LUCA FEROLDI, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in BRESCIA alla VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 10,
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 858/2019. causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, in totale riforma della sentenza n. 858/2019, resa dal giudice di Pace di
Brescia nel procedimento di primo grado recante Ruolo Generale n. 6407/2017, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare:
1. riformare la sentenza n. 858/2019 per i motivi tutti esposti in atti o per quelli meglio visti dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, condannare: i. la SI.ra e il SI. Parte_2 [...] in solido tra loro, alla rifusione e/o alla restituzione in favore di di CP_2 Pt_1
complessivi Euro 2.784,07, pari alla somma corrisposta da in ottemperanza alla Pt_1
sentenza di primo grado, pagamento effettuato senza alcuna acquiescenza alla sentenza oggetto di gravame (per la precisione: Euro 1.033,13 per capitale, somma complessiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ed Euro 1.750,94 per spese legali, comprensiva di oneri di Legge) ovvero quella somma minore o maggiore dovesse essere accertata dall'Ill.mo Giudice all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ii.
In via subordinata al precedente punto i. e nella denegata ipotesi in cui non venisse dall'Ill.mo Giudice configurata una obbligazione solidale alla rifusione e/o restituzione da parte degli attori in primo grado delle somme corrisposte, condannare il SI. CP_2
alla rifusione e/o alla restituzione in favore di di complessivi Euro 2.784,07, pari Pt_1
alla somma corrisposta da in ottemperanza alla sentenza di primo grado, Pt_1
pagamento effettuato senza alcuna acquiescenza alla sentenza oggetto di gravame (per la precisione: Euro 1.033,13 per capitale, somma complessiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ed Euro 1.750,94 per spese legali, comprensiva di oneri di Legge) ovvero quella somma minore o maggiore dovesse essere accertata dall'Ill.mo Giudice all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, con vittoria di spese legali, spese generali ed oneri di Legge di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si richiamano e si ripropongono espressamente tutte le domande di cui al giudizio di primo grado: In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo al SI. per le ragioni esposte in CP_2 atti o per quelle meglio viste dall'Ill.mo Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande dallo stesso svolte. Nel merito In via principale Rigettare le domande attoree tutte in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché sfornite di idoneo supporto probatorio. In via subordinata Nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, ridurre il risarcimento al danno effettivamente patito e provato dagli attori quale conseguenza diretta delle azioni di dedotto quanto già corrisposto Pt_1
dalla scuola al SI. , in ogni caso, considerato il concorso di colpa di parte attrice CP_2
nella causazione del danno. In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri come per Legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “Voglia il Tribunale Ordinario di Brescia, previa ogni più utile preliminare declaratoria del caso e di legge, dichiarare l'appello, per i motivi di cui in narrativa, nel merito infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 2017 i SI.ri e CP_1 CP_2
convenivano innanzi al Giudice di Pace di Brescia la società compagnia aerea
[...]
per ivi sentir accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima e, Parte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti sofferti dai SI.ri e nello specifico, condannare la convenuta al pagamento di €. CP_1 CP_2
1.033,29 in favore del SI. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, CP_2
relativo agli esborsi sostenuti per affrontare con mezzi propri la tratta andata e ritorno
Milano-Bordeaux, ovvero la maggior o minor somma determinata di giustizia quantificata equitativamente a titolo di risarcimento del danno di natura non patrimoniale, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata dai versamenti al saldo;
in ogni caso, spese ed onorari rifusi.
Gli attori, in particolare, deducevano la responsabilità risarcitoria in capo all'odierna convenuta per aver negato senza legittima motivazione alcuna l'imbarco della SI.ra sul volo EZY2755 Milano-Bordeaux del 28.10.2016 che ella, unitamente CP_1
ad una rappresentanza di studenti italiani, avrebbe dovuto prendere per recarsi in Francia per un viaggio premio.
Si costituiva in giudizio la compagnia aerea sostenendo per contro di avere adempiuto al contratto e deducendo, a giustificazione del mancato imbarco, l'irregolarità del titolo di soggiorno dell'odierna attrice, cittadina albanese che avrebbero impedito l'ingresso della medesima in Francia.
La convenuta compagnia chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva degli attori e per l'effetto, di dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di ridurre il risarcimento del danno al netto di quanto già corrisposto dall'istituto scolastico in favore degli attori e, in ogni caso, considerato il concorso colposo degli stessi attori.
La causa veniva istruita per testimoni.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, il Giudice di Pace invitava la compagnia aerea a formulare una proposta transattiva. Alla successiva udienza il Giudice di Pace, preso atto che la compagnia non aveva formulato alcuna proposta transattiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 9 gennaio 2019 il Giudice di pace tratteneva la causa in decisione.
***
Il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 858/2019, emessa in data 13 maggio
2019 così statuiva: “Il Giudice di pace di Brescia accoglie la domanda;
pertanto, dichiara
l'inadempimento contrattuale di , con riferimento Controparte_3 all'acquisto del biglietto aereo per il volo EZY2755 del giorno 28.10.2016, diretto da Milano
Malpensa e Bordeaux, effettuato a nome della sig.ra E per l'effetto CP_1
condanna al pagamento di Euro 1.000,00, oltre Controparte_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo, a favore delle parti attrici in solido tra loro. Condanna altresì Controparte_4
al pagamento delle spese di lite a favore delle parti attrici in solido, che
[...]
si liquidano nella somma di Euro 1.200,00, oltre Rimb. Forfettario 15%, oltre accessori di legge”.
Osservava il giudicante che: “Ebbene, a prescindere dal fatto se la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia sia o meno titolo idoneo per
l'ingresso in Francia, ciò che rileva e che è emerso anche dalle risultanze testimoniali (cfr. teste è che tutti i documenti d'identità erano stati allegati alla domanda di Testimone_1 prenotazione avanzata dall'Istituto scolastico per conto degli studenti e che la Compagnia aerea non eccepiva alcunché con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na CP_2 fino al momento dell'imbarco. Tanto pare sufficiente per configurare una responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, dal momento che l'allegazione dei documenti
d'identità all'atto della prenotazione è un adempimento richiesto proprio per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi nel caso di specie”.
***
La società , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
858/2019 lamentando l'erroneità della pronuncia per avere accertato un inadempimento contrattuale in capo alla stessa. Sosteneva in particolare che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto quanto di seguito:
1. pag. 3 della sentenza di primo grado qui impugnata: “[…] in primo luogo va affermata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire del SI. da momento che il CP_2 medesimo effettuava il pagamento del biglietto aereo per conto della figlia minore e che provvedeva personalmente ad accompagnare la figlia minore fino a Bordeaux con mezzi propri. Passando al merito, occorre verificare se vi sia responsabilità della Compagnia convenuta in ordine ai fatti lamentati da parte attrice. Ebbene, a prescindere dal fatto se la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia sia o meno titolo idoneo per l'ingresso in Francia, ciò che rileva e che è emerso dalle risultanze testimoniali
(cfr. teste è che tutti i documenti di identità erano stati allegati alla Testimone_1 domanda di prenotazione avanzata dall'Istituto scolastico per conto degli studenti e che la
Compagnia aerea non eccepiva alcunché con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na fino al momento dell'imbarco. Tanto pare sufficiente per configurare una CP_2 responsabilità contrattuale in capo alla convenuta, dal momento che l'allegazione dei documenti di identità all'atto di prenotazione è adempimento richiesto proprio per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi nel caso di specie”
2. Pagina 3 ultimo capoverso e pagina 4 dell'impugnata sentenza “tanto accertato, occorre ora quantificare il danno subito da parte attrice. Sul punto, è fatto pacifico e non contestato che il sig. abbia accompagnato la figlia da Milano a Bordeaux con CP_2 autovettura a proprie spese. Data la difficoltà di provare con esattezza l'ammontare del danno, pari al costo del viaggio di andata e ritorno in automobile, si ritiene che vi siano i presupposti per quantificarlo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc e di determinarlo nella misura di € 1.000,00, tenuto conto dei fatti allegati e della documentazione prodotta
(cfr. ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 4534 del 22 febbraio 2017)”.
3. Pagina 4 dell'impugnata sentenza: “Le spese processuali seguono la soccombenza”.
4. Pagina 4 dell'impugnata sentenza “
PQM
Il Giudice di Pace di Brescia accoglie la domanda, pertanto dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte_3
con riferimento all'acquisto del biglietto aereo per il volo EZY2755 del giorno
[...]
28.10.2016, diretto da Milano Malpensa e Bordeaux, effettuato a nome della sig.ra
e per l'effetto condanna al pagamento di CP_1 Controparte_3
Euro 1.0000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo, a favore delle parte attrici in solido tra loro. Condanna altresì
[...]
al pagamento delle spese di lite a favore delle parti attrici in Controparte_3 solido, che si liquidano nella somma di € 1.200 oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori di legge”
Pertanto, l'appellante lamentava: - la violazione e/o errata applicazione degli art. 246, 116, 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2, lett. j) del Regolamento CE 261/2004, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto rilevante la testimonianza della sig.ra nonostante la stessa, nella sua qualità di Tes_1
responsabile della scolaresca, presentasse interesse nei fatti di causa;
ha altresì ritenuto che quanto riferito dalla teste seppur abbia reso dichiarazioni Tes_1
generiche, inattendibili e contraddittorie, fosse idoneo a contrastare quanto stabilito dalla legge, le condizioni contrattuali e anche quanto dichiarato dal teste Pt_1 [...]
; Tes_2
- l'errata e/o omessa applicazione del Regolamento CE 261/2004, errata e/o omessa applicazione della Convenzione di Chicago del 1944, errata e/o omessa applicazione del Regolamento CEE n. 295/91, anche alla luce delle Condizioni di Trasporto di in quanto il Giudice di Pace ha omesso di considerare il disposto del Pt_1
Regolamento CE 261/2004 che all'art. 2 lett. j) prevede che per negato imbarco si intenda “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentato all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”;
- l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire del sig. nonostante lo stesso CP_2
avesse ottenuto il rimborso delle spese sostenute (doc. 6 rimo grado), CP_2 comportando pertanto una falsa applicazione dell'art. 115 cpc in tema di prova e dell'art. 100 cpc che prevede che chi agisca in giudizio ne deve avere interesse;
- l'errata applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2 lett. j. del Regolamento CE 261/04, Convenzione di Chicago del 1944 e art. 1227 cc, in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto provata la domanda attorea in violazione dell'art. 116 cpc, dell'art. 2 lett. j) del Regolamento CE 261/04, convenzione di Chicago del
1944 e dell'art. 1227 c.c. Ciò in quanto l'art. 2 lett. j) prevede un esimente di responsabilità del vettore aereo qualora vi siano ragionevoli motivi per negare l'imbarco, come nella specie i documenti di viaggio inadeguati;
la Convenzione di
Chicago pone espressamente in capo al vettore specifici obblighi di controllo della documentazione dei passeggeri;
infine, in quanto costituisce prova documentale la circostanza per cui la sig.na on si presentava con documenti validi per CP_2
l'ingresso in Francia (doc. 6 asc. primo grado). CP_2
*** Si costituivano i SI.ri e chiedendo la reiezione del gravame e CP_1 CP_2 la conferma della sentenza di primo grado, stante l'infondatezza di tutti i motivi d'appello dedotti. Rimarcava l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea, avendo quest'ultima impedito illegittimamente l'imbarco della sig.na seppur munita di CP_2 documentazione idonea all'espatrio.
***
Il Giudice all'esito della udienza del 22/06/2023 di trattazione cartolare tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
Dalla lettura della documentazione prodotta da entrambe le parti con specifico riguardo ai rapporti intrattenuti tra di loro emergono le seguenti risultanze.
In data 28.10.2016 la sig.na si recava all'Aeroporto di Milano CP_1
Malpensa insieme ad altri trentuno studenti del liceo sociosanitario di Ghedi, Org_1
selezionati per svolgere uno stage-premio in Francia, Bordeaux, ottenuto per meriti scolastici;
la medesima si presentava all'imbarco, dopo avere superato tutti i controlli e le procedure di imbarco svolti dalle competenti Autorità aeroportuali italiane, munita del proprio passaporto albanese in corso di validità (doc. 2 fasc. primo grado) con scadenza al
24.5.2026 e del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia scaduto al
4.2.2016 (doc. 1 fasc. primo grado).
Le prenotazioni dei biglietti aerei venivano effettuate dall'Istituto scolastico mediante l'invio dei documenti d'identità di tutti i viaggiatori, invero la minore era CP_1
munita di titolo di viaggio nominativo: n. volo EZY2755, n. prenotazione ER4TWQN, posto
5 A (doc. 3 fasc. primo grado);
La minore in seguito al mancato imbarco, veniva accompagnata in CP_1
automobile da entrambi i genitori sino a Bordeaux, affrontando un viaggio della durata di oltre dieci ore e percorrendo una tratta di 1.200 km per un costo complessivo di €. Orga 1.033,29, di cui €. 783,29 quale rimborso chilometrico determinato secondo le tabelle
(doc. 5 fasc. primo grado) per il viaggio di andata e ritorno Milano-Bordeaux (2.400 km in totale), nonché €. 250,00 per i pedaggi autostradali.
Al rientro da Bordeaux la sig.na i imbarcava regolarmente. CP_2
In data 4 novembre 2016 il SI. nella sua qualità di genitore della CP_2
sig.na la quale, all'epoca dei fatti era minorenne, inviava, a mezzo del CP_1
proprio legale, alla compagnia aerea formale reclamo Controparte_3 scritto e messa in mora (doc. 4 fasc. primo grado), invitando la stessa a voler provvedere all'integrale e pronto ristoro dei danni tutti sofferti dai SIg.ri e in CP_1 CP_2
conseguenza delle illegittime condotte poste in essere dal personale della stessa.
Con la memoria ex art. 320 c.p.c. la difesa di parte attrice produceva in giudizio il permesso di soggiorno con validità illimitata, il quale portava quale data di rilascio quella del 23 gennaio 2016; veniva prodotto altresì il documento di accettazione della trasmessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla questura di Roma e del contestuale pagamento della somma di € 27,50 a mezzo bollettino postale versata dalla per CP_2
l'emissione del rinnovo del permesso di soggiorno (docc. allegati alla memoria ex art. 320 cpc . CP_2
La compagnia aerea ha prodotto in giudizio l'estratto del sito it.ambafrance.org (sito ufficiale dell' ), l'articolo 4 dell'Arrêté du 26 février 2016 Organizzazione_3 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviatione civile; e lo stralcio delle condizioni di trasporto di easyjet (docc. 1, 2 e 3).
Dall'estratto dal sito dell' in Italia (doc. 1 fasc. primo grado Organizzazione_3
risulta quanto di seguito: “Visto per soggiorno breve in Francia per coloro che Pt_1
desiderano recarsi in Francia per un soggiorno breve: Gli stranieri titolari di un passaporto
e di un permesso di soggiorno italiano con validità in corso possono viaggiare in Francia per un soggiorno breve a scopo turistico. Per soggiorno breve s'intendono 90 giorni massimo su un periodo di 6 mesi. Le persone in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso, quindi, della sola ricevuta di domanda, devono attendere di ottenere il permesso di soggiorno per recarsi in Francia anche se per un soggiorno breve. In tal caso il Consolato di Francia a Roma non rilascerà visto di soggiorno breve. Gli stranieri soggiornanti in Italia con un visto di soggiorno breve: potranno recarsi in Francia per un periodo compreso nei limiti di validità del visto se trattasi d'un visto Schengen non potranno recarsi in Francia se il visto di soggiorno breve è limitato all'Italia”.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Francia effettuava controlli più severi e capillari sulle persone in ingresso per via aerea e obbligava ai vettori
"di verificare l'idoneità dei documenti di identità menzionati sulla carta di imbarco e dei seguenti documenti attestanti l'identità del passeggero: carta nazionale di identità, passaporto, permesso di soggiorno" come previsto dall'art. 4 del decreto del 26 febbraio
2016 modificativo del decreto dell'11 settembre 2013 relativo alle misure di sicurezza in ambito dell'aviazione civile (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1 Dall'estratto dei termini e condizioni di trasporto di le quali all'art. 13.2.1, Pt_1 rubricato "Documenti di viaggio", emergeva che “è responsabilità del passeggero ottenere, possedere ed avere a disposizione per la presentazione come richiesto tutti i documenti di viaggio (compreso il Suo documento di conferma) e tutti i documenti di entrata, uscita e medici richiesti da qualsiasi legge, regolamento, ordine, richiesta o requisito dei Paesi dai quali o verso i quali viene effettuato il volo. Nel rispetto di qualsiasi diritto del passeggero applicabile a fronte di qualsiasi legge o regolamento nazionale o internazionale che stabilisca il contrario, ci riserviamo il diritto di rifiutare il trasporto a qualsiasi passeggero di cui possiamo ragionevolmente ritenere che non si sia conformato a, o i cui documenti non siano conformi a, tali leggi, regolamenti, ordini, richieste o requisiti applicabili" (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
Dall'istruttoria testimoniale esperita in primo grado sono emerse le seguenti risultanze.
Si richiamano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_3
docente scolastica e accompagnatrice degli studenti per il viaggio premio a Bordeaux oggetto di causa e dal teste sig. , operatore aeroportuale. Testimone_4
La teste ha confermato le seguenti circostanze: che la SI.ra CP_1
cittadina albanese, stabilmente residente in Italia e titolare di regolare permesso di soggiorno, si recava all'Aeroporto di Milano Malpensa insieme ad altri trentuno studenti del liceo sociosanitario di Ghedi, selezionati per svolgere uno stage-premio in Org_1
Francia, Bordeaux, ottenuto per meriti scolastici;
che la SI.ra si CP_1
presentava regolarmente all'imbarco, dopo avere superato tutti i controlli e le procedure di imbarco svolte dalle competenti Autorità aeroportuali italiane, munita del proprio passaporto albanese in corso di validità e del permesso di soggiorno italiano in fase di rinnovo (come da apposita ricevuta rilasciata dalla Questura di Brescia) e che al momento dell'imbarco sul volo EZY2755 della , diretto da Milano Controparte_3
Malpensa a Bordeaux, il personale della predetta compagnia aerea impediva alla SI.ra i imbarcarsi, ritenendo il permesso di soggiorno della stessa, non “valido”, CP_1
senza ulteriori precisazioni;
che le prenotazioni dei biglietti aerei erano state effettuate preventivamente dall'Istituto scolastico mediante l'invio dei documenti d'identità di tutti i viaggiatori, senza che nulla fosse eccepito dalla compagnia aerea con riferimento al permesso di soggiorno della sig.na che la medesima all'epoca dei fatti CP_2 CP_2
minorenne, si vedeva dunque costretta a stazionare da sola per ben otto ore presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, priva di ogni adeguata sorveglianza di un adulto (la teste riferisce: “preciso che visto l'accaduto, essendo comunque responsabile io volevo Tes_3
rimanere a terra e chiedendo ciò mi è stato intimato di salire con gli altri studenti dal soggetto presente al gate”), e che il SI. padre della studentessa, dopo CP_2
essere stato informato dell'accadimento, accompagnava la figlia sino a Bordeaux con mezzi propri.
Il Teste sig. , intimato dalla compagnia aerea, per contro, Testimone_4
confermava tutte le circostanze dedotte dalla stessa compagnia nei capitoli 1, 2 e 3 e, in particolare: cap. 1: “Vero che la SI.na si presentava al gate per l'imbarco sul volo CP_2
EZY2755 del 28 ottobre 2016 con la ricevuta di inoltro del rinnovo del permesso di soggiorno?”; cap. 2: “Vero che il personale addetto al gate del volo EZY2755 del 28 ottobre 2016, verificava la circostanza di cui al capitolo precedente?”; cap. 3: “Vero che il gruppo di persone che viaggiava con la SI.na si imbarcava regolarmente sul volo CP_2
2755 del 28 ottobre 2016?”.
***
La questione controversa riguarda le ragioni del mancato imbarco e le conseguenti responsabilità, al fine di verificare la sussistenza del diritto della parte appellata ad ottenere il risarcimento del danno lamentato.
I primi due motivi di appello formulati dalla appellante devono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono.
L'odierna appellata ha allegato l'inadempimento della compagnia aerea per aver negato l'imbarco alla allora minorenne il giorno 28 ottobre 2016, essendosi Persona_1 la medesima presentata all'imbarco con passaporto albanese in corso di validità e con permesso di soggiorno scaduto in data 4 febbraio 2016 ma accompagnato dalla ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso, effettuata in data 23 gennaio 2016.
Sul punto giova chiarire che, come dedotto da parte appellante, nella fattispecie trova applicazione il Regolamento CE 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, l'art. 2, lett. j) del
Regolamento prevede che per "negato imbarco" si intende: "il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati”; e l'art.
3.2 dispone che il regolamento, tra l'altro, si applica a condizione che i passeggeri: "dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e . si presentino all'accettazione: secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicala per iscritto (anche per sia elettronica) dal vettore aereo...”.
Nella specie, dall'estratto dei termini e condizioni di trasporto di emerge Pt_1 che “è responsabilità del passeggero ottenere, possedere ed avere a disposizione per la presentazione come richiesto tutti i documenti di viaggio (compreso il Suo documento di conferma) e tutti i documenti di entrata, uscita e medici richiesti da qualsiasi legge, regolamento, ordine, richiesta o requisito dei Paesi dai quali o verso i quali viene effettuato il volo. Nel rispetto di qualsiasi diritto del passeggero applicabile a fronte di qualsiasi legge
o regolamento nazionale o internazionale che stabilisca il contrario, ci riserviamo il diritto di rifiutare il trasporto a qualsiasi passeggero di cui possiamo ragionevolmente ritenere che non si sia conformato a, o i cui documenti non siano conformi a, tali leggi, regolamenti, ordini, richieste o requisiti applicabili" (doc. 3 fasc. primo grado . Pt_1
La compagnia aerea deduceva che alla data del 28 ottobre 2016, la minore CP_2 non possedeva permesso di soggiorno valido ma solo la ricevuta dell'inoltro della richiesta di rinnovo, la quale non rappresentava titolo valido per l'ingresso in Francia come da quanto estratto dal sito dell' in Italia (doc. 1 fasc. primo grado Organizzazione_3
, circostanza pure confermata dai testi escussi. Pt_1
Dalla lettura del predetto estratto (doc. 1) emergeva quanto di seguito: “Visto per soggiorno breve in Francia per coloro che desiderano recarsi in Francia per un soggiorno breve: Gli stranieri titolari di un passaporto e di un permesso di soggiorno italiano con validità in corso possono viaggiare in Francia per un soggiorno breve a scopo turistico. Per soggiorno breve s'intendono 90 giorni massimo su un periodo di 6 mesi. Le persone in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno in possesso, quindi, della sola ricevuta di domanda, devono attendere di ottenere il permesso di soggiorno per recarsi in Francia anche se per un soggiorno breve. In tal caso il
Consolato di Francia a Roma non rilascerà visto di soggiorno breve. Gli stranieri soggiornanti in Italia con un visto di soggiorno breve: potranno recarsi in Francia per un periodo compreso nei limiti di validità del visto se trattasi d'un visto Schengen non potranno recarsi in Francia se il visto di soggiorno breve è limitato all'Italia”.
La compagnia deduceva altresì che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Francia effettuava controlli più severi e capillari sulle persone in ingresso per via aerea e obbligava ai vettori "di verificare l'idoneità dei documenti di identità menzionati sulla carta di imbarco e dei seguenti documenti attestanti l'identità del passeggero: carta nazionale di identità, passaporto, permesso di soggiorno " come previsto dall'art. 4 del decreto del 26 febbraio 2016 modificativo del decreto dell'11 settembre 2013 relativo alle misure di sicurezza in ambito dell'aviazione civile (doc. 2 fasc. primo grado . Pt_1
Osserva il Tribunale che l'obbligo di controllo dei documenti da parte del vettore trova la sua fonte normativa nella Convenzione di Chicago del 1944, resa esecutiva in
Italia con D.lgs. 616/1948, ai sensi della quale il vettore aereo ha degli specifici obblighi di controllo della documentazione dei passeggeri e precisamente deve controllare che i passeggeri abbiano: (i) valido documento per l'uscita dal Paese e (ii) valido documento per l'ingresso nel Paese di destino;
per contro, l'omesso controllo, esporrebbe la compagnia a sanzioni pecuniarie oltre che ad un aggravio di spese e costi per riportare i passeggeri alla loro destinazione di partenza.
Per contro, l'appellata ha dedotto che la predetta documentazione (passaporto albanese, permesso di soggiorno scaduto e accettazione della domanda di rinnovo) era già stata previamente comunicata alla compagnia all'atto della prenotazione (come confermato dalla teste, sig.ra , atteso che l'allegazione dei documenti Testimone_3
d'identità avrebbe, già al momento della prenotazione, messo la compagnia nelle condizioni di controllarne la validità. L'appellata ha prodotto in giudizio una scheda, del 29 settembre 2019, di certificazione in merito all'esattezza dei dati forniti dallo studente all'istituto scolastico, compilata per partecipare al progetto e non la prenotazione del volo unitamente all'allegazione dei documenti de quibus (docc. allegati alla memoria ex art. 320 cpc . CP_2
In ogni caso è pacifico che la minore si è presentata all'imbarco del volo CP_2 oggetto di causa con ricevuta dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno italiano, all'epoca non valido (scaduto al 4.2.2016).
Il Regolamento CE 261/04 ritiene legittimo il negato imbarco di un passeggero se lo stesso si è presentato per l'imbarco con documenti inadeguati al momento dell'imbarco sul volo e non al momento della prenotazione, l'assunto di parte appellata va rigettato.
Anche negli “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti modificato dal regolamento (CE) n.
889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio”, si precisa con riferimento alla “Nozione di negato imbarco” che in conformità all'articolo 2, lettera j), del regolamento, il «negato imbarco» non contempla l'ipotesi in cui vi siano ragionevoli motivi per il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati in tempo per il volo, ad esempio per motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati.
La compagnia aerea risulta aver legittimamente negato l'imbarco, essendo Pt_1
la minore in possesso di documenti di viaggio inadeguati, quali il passaporto albanese e permesso di soggiorno italiano non in corso di validità ma in corso di rinnovo e, quindi, non munita della documentazione richiesta dalla Francia alla data del 28 ottobre 2016.
È rimasta estranea al giudizio la questione se il passaporto albanese valido potesse essere documento sufficiente all'espatrio essendo la persona minore, ma accompagnata da persone diverse dai genitori.
Resta da sottolineare che la Compagnia aerea “poteva” effettivamente negare l'imbarco, ma non era obbligata. In altri termini, avendo la normativa utilizzato l'espressione “può” fa intendere che vi è una discrezionalità nella decisione di autorizzare o meno l'imbarco. Nella fattispecie, trattandosi di una minore che chiedeva di essere imbarcata per ragioni di studio unitamente ad altri studenti e in possesso di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, inoltrata per tempo, si osserva che la Compagnia aerea avrebbe ben potuto avvalersi di tale discrezionalità.
Peraltro in sede di memoria ex art. 320 cpc, l'odierna appellata forniva prova documentale dell'ottenimento di permesso di soggiorno italiano in corso di validità dalla data del 21 gennaio 2016, (medesima data della formulata istanza di rinnovo presentata agli operatori all'atto dell'imbarco e ictu oculi antecedente alla partenza de qua, prevista per il 28 ottobre 2016),dimostrando pertanto che la stessa si fosse diligentemente CP_2
attivata in tempo per il rinnovo, quasi dieci mesi prima della partenza oggetto di causa.
Nondimeno non può essere oggetto di sindacato tale discrezionalità, non potendo ritenere il Tribunale sussistente un inadempimento per avere negato l'imbarco in presenza di documenti- all'epoca esibiti- inadeguati.
Né può dirsi inadempiente la per avere emesso a favore dei Org_4
biglietti di prenotazione del volo, essendo chiaro nel regolamento contrattuale che è onere del passeggero munirsi di biglietti validi, fermo ogni rilievo in ordine alla prova della compravendita del biglietto.
Ancora, a parere di questo giudice, la circostanza che la minore avesse superato i controlli antecedenti all'imbarco appare di scarsa importanza, avendo tale condotta ingenerato solo un affidamento temporaneo.
Pertanto, il primo motivo e il secondo motivo di appello devono essere entrambi accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande di parte attrice. Dalla riforma della sentenza segue la restituzione di quanto ricevuto in ottemperanza della stessa.
I restanti motivi assorbiti.
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In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
Considerata la particolarità della questione e le considerazioni sopra svolte, ritenuto che la materia implica l'esame di fonti primarie e non che possono comportare una obiettiva incertezza, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza di primo grado rigettando le domande di parte attrice, con restituzione di quanto ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 23 gennaio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni