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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1694/2023, alla quale è stata riunita alla causa iscritta al n.
1987/2024, R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Boccea n. 201, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Maria Fuscaldo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di Cola
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e MA NO - convenuto nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.
1 Oggetto: illegittima reiterazione di contratti a termine;
nullità dell'apposizione del
termine; risarcimento del danno;
servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze
retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente nel proc. n. 1694/2023 R.G.A.L.: “… 1) Accertare e
dichiarare che il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ha illegittimamente stipulato con la sig.ra più contratti di lavoro Parte_1
a tempo determinato in successione tra loro, per esigenze chiaramente non transitorie della
Pubblica Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli artt.
1 e 5 del D.lgs. 368/2001 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare
la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c.
per violazione dell'art. 1 D.lgs. 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione
giustificatrice del termine;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento
delle mensilità dei mesi di luglio e di agosto e per ogni anno di servizio prestato con contratti
al 30/06 (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); 4)
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le mensilità estive non percepite di
luglio e di agosto per ogni anno di servizio prestato con contratti al 30/06 (aa.ss. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con rivalutazione monetaria e
gli interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo pari ad € 17.400,00 e/o
somma maggiore/minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
5) accertare e
dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nel
servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con
l'amministrazione scolastica convenuta;
condannare la parte resistente a riconoscere alla
parte ricorrente il livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
condannare la
parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive
maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata,
2 per la somma di € 1.010,22 o la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali e accessori di legge decorrenti dalla scadenza dei
singoli crediti sino al soddisfo;
6) condannare il resistente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente
all'anzianità di servizio maturata accertando e dichiarando il diritto della ricorrente alla
progressione professionale in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo
determinato a far data dal 17.09.2007; 7) condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla parte
ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro per gli
anni indicati in ricorso, nella misura di 8 mensilità della retribuzione globale di fatto pari
a complessivamente € 13.600,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal dì del dovuto
al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art.
93 c.p.c. …”. Conclusioni di parte ricorrente nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… 1) In via
principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito ordinare al , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di
ricostruzione della carriera del 22/11/2023, prot. N. 4947, emesso a firma del Dirigente
Scolastico dell' in Guarano (CS), l'intero servizio Parte_2
preruolo prestato dall'odierno ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici sia ai fini
economici, di ulteriori anni 1 mesi 0 giorni 25; 2) ordinare al Controparte_1
, in persona del pro tempore, di inquadrare il ricorrente, alla data del
[...] CP_3
1/09/2022, nella fascia stipendiale 3-8, avendo già completato in data 28/01/2017 il periodo
di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 0-2, nonché inquadrare la ricorrente, alla data
del 28/01/ 2023, nella fascia stipendiale 9-14, avendo già completato in data 27/01/2023 il
periodo rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare e dichiarare il diritto della
sig.ra a percepire le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la Parte_1
3 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 1/09/2022 (28/01/2017: giorno di
ingresso nella fascia stipendiale 3 8 sulla base del servizio effettivamente svolto) al
28/01/2023 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio
effettivamente svolto), nonché le differenze stipendiali fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia
stipendiale 9-14 dal 29/01/2023 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base
del servizio effettivamente svolto) al 8/05/2024 (giorno di elaborazione dei conteggi allegati
al presente ricorso); 4) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare all'odierno ricorrente le corrispondenti differenze CP_3
retributive pari ad € 4.007,85, come da conteggio allegato al presente ricorso che ne
costituisce parte integrante, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5)
condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta
ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle
differenze contributive all' 6) Con vittoria di compensi professionali, spese e CP_2
competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei costituiti
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del nel proc. n. 1694/2023 R.G.A.L.: “… Controparte_1
- Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla
presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
-
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la
liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”. Conclusioni del
[...]
nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… - Dichiarare Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente
memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In subordine,
dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, limitando
4 l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo
quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella
presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio,
disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”.
CP_ Conclusioni dell' nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… in ipotesi di accoglimento, anche
parziale, della domanda giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente
resistente al pagamento nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori CP_2
di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e
compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio nei giudizi riuniti assumendo di essere in servizio in qualità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2022; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; che, in relazione a tali contratti, spettavano i diritti azionati in giudizio come indicati nelle conclusioni rassegnate e sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' è stato citato in giudizio nel procedimento n. 1987/2024 e si è costituito sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge
335/1995, che escludeva la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
5 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente afferma l'illegittima reiterazione dei contratti a termine per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; la nullità
della clausola di apposizione del termine e la spettanza delle mensilità per i mesi estivi.
Tale domanda non è fondata atteso che, lasciandosi in disparte ulteriori considerazioni, deve escludersi la conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (del resto tale domanda non è stata formulata da parte ricorrente),
sicché non sussiste la possibilità di riconoscere la retribuzione per gli intervalli non lavorati,
che presupporrebbe l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dunque una conversione che non è configurabile nella specie.
In mancanza dell'unicità del rapporto di lavoro, i singoli rapporti rimangono autonomi,
sicché non può riconoscersi, anche per il rapporto di sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e retribuzione, alcun compenso per i periodi di assenza dell'attività lavorativa (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9116/2019).
3. La parte ricorrente chiede il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Deve evidenziarsi, in merito, che non sussistono elementi per superare l'argomentazione del resistente secondo cui i contratti a tempo determinato sono avvenuti in riferimento CP_1
all'organico di fatto (anche in ragione della scadenza al 30 giugno fissata. Cfr. Cass. Sez.
Lav. 22552/2016), sicché occorreva la prospettazione di ulteriori elementi di fatto in ordine all'abuso della contrattazione a termine (cfr. Cass. Sez. Lav. 22552/2016: “Va riconosciuto
6 il diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a
termine stipulati nel settore scolastico su c.d. organico di fatto e per le supplenze
temporanee. Il diritto al risarcimento del danno sussiste qualora il lavoratore dimostri, non
solo il superamento del limite di durata di trentasei mesi, ma anche che il concreto ricorso
ai contratti a termine è improprio o distorto, non sussistendo in concreto le esigenze
temporanee presunte dal legislatore in riferimento a tali tipologie di contratti”).
Va poi rilevato che la Suprema Corte ha affermato: “Nel settore scolastico, l'immissione in
ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o
secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento,
rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito
comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di
lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto;
detta
immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte
di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati
membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato” (Cass. Sez. Lav. 2338/2021).
In tal modo, pur a fronte dell'asserita illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati e del divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato, la misura dell'immissione in ruolo è proporzionata ed effettiva per la cancellazione delle conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, ferma la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni ulteriori, l'onere dell'allegazione e della prova dei quali grava interamente sulla parte che agisce in giudizio.
L'assunzione a tempo indeterminato esclude, in tali termini, il danno presunto da precarizzazione come conseguenza della reiterazione dei contratti a termine sicché deve dirsi
7 che, nel caso in esame, non residuano ipotesi di danno risarcibile, evidenziandosi che la parte ricorrente ha lavorato senza sostanziale soluzione di continuità dal 2016 (gli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009 non rilevano, trattandosi di attività priva di correlazione temporale con la successiva svolta a partire dal 2016) ed è stata poi assunta a tempo indeterminato,
dovendosi escludere anche il danno da perdita di chance di lavoro, mentre per il resto la parte ricorrente non ha allegato in maniera compiuta e non ha provato ulteriori profili di danno risarcibili.
Deve infine evidenziarsi che, nel particolare settore, operano criteri di valutazione del servizio preruolo (oggetto di specifiche domanda formulate da parte ricorrente), come evincibile anche dal contratto a tempo indeterminato, nel quale si indica che la ricorrente è
stata individuata quale destinataria della proposta di contratto individuale di lavoro in ragione del suo punteggio e della sua posizione nella graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo, sicché deve affermarsi la correlazione tra lavoro a tempo determinato e successiva immissione in ruolo.
Anche tale domanda, dunque, deve essere rigettata.
4. La parte ricorrente ha poi di fatto frazionato nei due procedimenti riuniti la domanda diretta al riconoscimento pieno del servizio preruolo.
Per tali specifiche domande, ha affermato che spettavano differenze retributive per il servizio preruolo;
che, successivamente all'immissione in ruolo, con decreto n. 4947 del 22.11.2023,
del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Pietro A Guarano, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994; che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo, in assenza di ragioni oggettive per la diversità di trattamento, configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce
8 stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell'
Il resistente ha contestato le avverse argomentazioni affermando in particolare che CP_1
si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del
“riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
In merito, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020), nel settore scolastico, la clausola 4
dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE,
di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
9 contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
10 Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame (cfr.
Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla
direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato
ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei
due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad
ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato”) ed anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato,
in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui
limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al
conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo
indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre solo il conseguente diritto a differenze retributive a soggetto al termine
11 prescrizionale (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU. 36197/2023), in modo tale che deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, atteso CP_1
che, come risulta dal conteggio allegato, la parte ricorrente non ha chiesto differenze retributive per il quinquennio antecedente al 4.1.2023, data di messa in mora dell'Amministrazione.
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente sulle CP_1
circostanze di fatto affermate da parte ricorrente) con diritto alla correlata progressione stipendiale, per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con conseguente diritto alle differenze retributive e contributive.
Passando alla determinazione del quantum, può darsi seguito al conteggio operato dalla parte ricorrente, anche per l'assenza di contestazioni specifiche del (che formula CP_1
contestazioni generiche e prive di concreti riferimenti fattuali in relazione alla quantificazione del credito).
Conseguentemente, il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della somma complessiva di €. 5.018,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute.
5. Conclusivamente, la domanda deve essere accolta in riferimento alla somma indicata al punto 4 e per il resto deve essere rigettata.
12 In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda comporta la compensazione delle stesse per la posizione del resistente. CP_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, della somma di €. 5.018,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma
6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' nei termini indicati in motivazione;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1694/2023, alla quale è stata riunita alla causa iscritta al n.
1987/2024, R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Boccea n. 201, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Maria Fuscaldo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di Cola
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e MA NO - convenuto nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.
1 Oggetto: illegittima reiterazione di contratti a termine;
nullità dell'apposizione del
termine; risarcimento del danno;
servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze
retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente nel proc. n. 1694/2023 R.G.A.L.: “… 1) Accertare e
dichiarare che il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ha illegittimamente stipulato con la sig.ra più contratti di lavoro Parte_1
a tempo determinato in successione tra loro, per esigenze chiaramente non transitorie della
Pubblica Amministrazione, che si appalesano illegittimi ai sensi del disposto di cui agli artt.
1 e 5 del D.lgs. 368/2001 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) accertare e dichiarare
la nullità della clausola di apposizione del termine ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c.
per violazione dell'art. 1 D.lgs. 368/01 per mancanza dell'indicazione della ragione
giustificatrice del termine;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento
delle mensilità dei mesi di luglio e di agosto e per ogni anno di servizio prestato con contratti
al 30/06 (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); 4)
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente le mensilità estive non percepite di
luglio e di agosto per ogni anno di servizio prestato con contratti al 30/06 (aa.ss. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con rivalutazione monetaria e
gli interessi di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo pari ad € 17.400,00 e/o
somma maggiore/minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
5) accertare e
dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nel
servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con
l'amministrazione scolastica convenuta;
condannare la parte resistente a riconoscere alla
parte ricorrente il livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
condannare la
parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive
maturate, corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l'anzianità maturata,
2 per la somma di € 1.010,22 o la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali e accessori di legge decorrenti dalla scadenza dei
singoli crediti sino al soddisfo;
6) condannare il resistente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente
all'anzianità di servizio maturata accertando e dichiarando il diritto della ricorrente alla
progressione professionale in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo
determinato a far data dal 17.09.2007; 7) condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla parte
ricorrente per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro per gli
anni indicati in ricorso, nella misura di 8 mensilità della retribuzione globale di fatto pari
a complessivamente € 13.600,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal dì del dovuto
al saldo;
in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art.
93 c.p.c. …”. Conclusioni di parte ricorrente nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… 1) In via
principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito ordinare al , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di
ricostruzione della carriera del 22/11/2023, prot. N. 4947, emesso a firma del Dirigente
Scolastico dell' in Guarano (CS), l'intero servizio Parte_2
preruolo prestato dall'odierno ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici sia ai fini
economici, di ulteriori anni 1 mesi 0 giorni 25; 2) ordinare al Controparte_1
, in persona del pro tempore, di inquadrare il ricorrente, alla data del
[...] CP_3
1/09/2022, nella fascia stipendiale 3-8, avendo già completato in data 28/01/2017 il periodo
di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 0-2, nonché inquadrare la ricorrente, alla data
del 28/01/ 2023, nella fascia stipendiale 9-14, avendo già completato in data 27/01/2023 il
periodo rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare e dichiarare il diritto della
sig.ra a percepire le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la Parte_1
3 fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 dal 1/09/2022 (28/01/2017: giorno di
ingresso nella fascia stipendiale 3 8 sulla base del servizio effettivamente svolto) al
28/01/2023 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio
effettivamente svolto), nonché le differenze stipendiali fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia
stipendiale 9-14 dal 29/01/2023 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base
del servizio effettivamente svolto) al 8/05/2024 (giorno di elaborazione dei conteggi allegati
al presente ricorso); 4) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare all'odierno ricorrente le corrispondenti differenze CP_3
retributive pari ad € 4.007,85, come da conteggio allegato al presente ricorso che ne
costituisce parte integrante, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5)
condannare il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta
ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle
differenze contributive all' 6) Con vittoria di compensi professionali, spese e CP_2
competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei costituiti
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del nel proc. n. 1694/2023 R.G.A.L.: “… Controparte_1
- Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla
presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
-
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la
liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”. Conclusioni del
[...]
nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… - Dichiarare Controparte_1
l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente
memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In subordine,
dichiarare non dovute e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, limitando
4 l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo
quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella
presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio,
disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”.
CP_ Conclusioni dell' nel proc. n. 1987/2024 R.G.A.L.: “… in ipotesi di accoglimento, anche
parziale, della domanda giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente
resistente al pagamento nei confronti dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori CP_2
di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e
compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio nei giudizi riuniti assumendo di essere in servizio in qualità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2022; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; che, in relazione a tali contratti, spettavano i diritti azionati in giudizio come indicati nelle conclusioni rassegnate e sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande, secondo le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' è stato citato in giudizio nel procedimento n. 1987/2024 e si è costituito sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge
335/1995, che escludeva la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
5 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente afferma l'illegittima reiterazione dei contratti a termine per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; la nullità
della clausola di apposizione del termine e la spettanza delle mensilità per i mesi estivi.
Tale domanda non è fondata atteso che, lasciandosi in disparte ulteriori considerazioni, deve escludersi la conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (del resto tale domanda non è stata formulata da parte ricorrente),
sicché non sussiste la possibilità di riconoscere la retribuzione per gli intervalli non lavorati,
che presupporrebbe l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dunque una conversione che non è configurabile nella specie.
In mancanza dell'unicità del rapporto di lavoro, i singoli rapporti rimangono autonomi,
sicché non può riconoscersi, anche per il rapporto di sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e retribuzione, alcun compenso per i periodi di assenza dell'attività lavorativa (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9116/2019).
3. La parte ricorrente chiede il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Deve evidenziarsi, in merito, che non sussistono elementi per superare l'argomentazione del resistente secondo cui i contratti a tempo determinato sono avvenuti in riferimento CP_1
all'organico di fatto (anche in ragione della scadenza al 30 giugno fissata. Cfr. Cass. Sez.
Lav. 22552/2016), sicché occorreva la prospettazione di ulteriori elementi di fatto in ordine all'abuso della contrattazione a termine (cfr. Cass. Sez. Lav. 22552/2016: “Va riconosciuto
6 il diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a
termine stipulati nel settore scolastico su c.d. organico di fatto e per le supplenze
temporanee. Il diritto al risarcimento del danno sussiste qualora il lavoratore dimostri, non
solo il superamento del limite di durata di trentasei mesi, ma anche che il concreto ricorso
ai contratti a termine è improprio o distorto, non sussistendo in concreto le esigenze
temporanee presunte dal legislatore in riferimento a tali tipologie di contratti”).
Va poi rilevato che la Suprema Corte ha affermato: “Nel settore scolastico, l'immissione in
ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o
secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento,
rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito
comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di
lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto;
detta
immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte
di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati
membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato” (Cass. Sez. Lav. 2338/2021).
In tal modo, pur a fronte dell'asserita illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati e del divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato, la misura dell'immissione in ruolo è proporzionata ed effettiva per la cancellazione delle conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, ferma la proponibilità dell'azione di risarcimento dei danni ulteriori, l'onere dell'allegazione e della prova dei quali grava interamente sulla parte che agisce in giudizio.
L'assunzione a tempo indeterminato esclude, in tali termini, il danno presunto da precarizzazione come conseguenza della reiterazione dei contratti a termine sicché deve dirsi
7 che, nel caso in esame, non residuano ipotesi di danno risarcibile, evidenziandosi che la parte ricorrente ha lavorato senza sostanziale soluzione di continuità dal 2016 (gli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009 non rilevano, trattandosi di attività priva di correlazione temporale con la successiva svolta a partire dal 2016) ed è stata poi assunta a tempo indeterminato,
dovendosi escludere anche il danno da perdita di chance di lavoro, mentre per il resto la parte ricorrente non ha allegato in maniera compiuta e non ha provato ulteriori profili di danno risarcibili.
Deve infine evidenziarsi che, nel particolare settore, operano criteri di valutazione del servizio preruolo (oggetto di specifiche domanda formulate da parte ricorrente), come evincibile anche dal contratto a tempo indeterminato, nel quale si indica che la ricorrente è
stata individuata quale destinataria della proposta di contratto individuale di lavoro in ragione del suo punteggio e della sua posizione nella graduatoria permanente degli aspiranti al ruolo, sicché deve affermarsi la correlazione tra lavoro a tempo determinato e successiva immissione in ruolo.
Anche tale domanda, dunque, deve essere rigettata.
4. La parte ricorrente ha poi di fatto frazionato nei due procedimenti riuniti la domanda diretta al riconoscimento pieno del servizio preruolo.
Per tali specifiche domande, ha affermato che spettavano differenze retributive per il servizio preruolo;
che, successivamente all'immissione in ruolo, con decreto n. 4947 del 22.11.2023,
del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Pietro A Guarano, era stata riconosciuta anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994; che il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio precedente all'immissione in ruolo, in assenza di ragioni oggettive per la diversità di trattamento, configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce
8 stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive conseguenti alla maggiorazione
CP_ retributiva, da versare in favore dell'
Il resistente ha contestato le avverse argomentazioni affermando in particolare che CP_1
si era verificata la prescrizione quinquennale per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del
“riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/1988; che i conteggi erano errati;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
In merito, secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
Sez. Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020), nel settore scolastico, la clausola 4
dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE,
di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l.
succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270
del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base
delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la
clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità
di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi
9 contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo
restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che
la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di
ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans,
cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Per_2
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte
[...]
di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
10 Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame (cfr.
Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla
direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato
ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei
due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad
ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato”) ed anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato,
in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui
limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al
conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo
indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della parte ricorrente la norma contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Deve poi considerarsi che l'anzianità è mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre solo il conseguente diritto a differenze retributive a soggetto al termine
11 prescrizionale (cfr. Cass. Cass. Sez. Lav. 8228/2003; Cass. SS. UU. 36197/2023), in modo tale che deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, atteso CP_1
che, come risulta dal conteggio allegato, la parte ricorrente non ha chiesto differenze retributive per il quinquennio antecedente al 4.1.2023, data di messa in mora dell'Amministrazione.
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente sulle CP_1
circostanze di fatto affermate da parte ricorrente) con diritto alla correlata progressione stipendiale, per il periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo, senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con conseguente diritto alle differenze retributive e contributive.
Passando alla determinazione del quantum, può darsi seguito al conteggio operato dalla parte ricorrente, anche per l'assenza di contestazioni specifiche del (che formula CP_1
contestazioni generiche e prive di concreti riferimenti fattuali in relazione alla quantificazione del credito).
Conseguentemente, il resistente deve essere condannato al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della somma complessiva di €. 5.018,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' in relazione alle differenze retributive riconosciute.
5. Conclusivamente, la domanda deve essere accolta in riferimento alla somma indicata al punto 4 e per il resto deve essere rigettata.
12 In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda comporta la compensazione delle stesse per la posizione del resistente. CP_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, della somma di €. 5.018,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma
6, della legge 412/1991;
condanna il resistente al pagamento della maggiore contribuzione dovuta nei CP_1
CP_ confronti dell' nei termini indicati in motivazione;
rigetta nel resto la domanda;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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