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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1015/2022 promossa da:
e , con l'avv. ANDREA RUOCCO, Parte_1 Parte_2
che li rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
gli avv.ti GIOVANNI TRENTI e MICHELA BOCCARDO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: estinzione anticipata finanziamenti
CONCLUSIONI
Parti attrici
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto in applicazione del principio pro rata temporis ad esclusione delle imposte e delle tasse, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Parte convenuta
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale,
Respinta ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria del caso
In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in merito ad ogni richiesta relativa alle somme eventualmente dovute in restituzione a titolo di Commissioni Rete Distributiva e di spese assicurative.
In via principale
Rigettare ogni domanda proposta dai signori e . Parte_1 Parte_2
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
In subordine
Accogliere la domanda proposta dal signor nella minore misura di € Parte_1
66,30 e dalla signora nella minore misura di € 122,51 o comunque Parte_2
nella minor somma in corso di causa accertanda, sulla base del criterio della curva degli interessi ovvero del costo ammortizzato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato i signori e Parte_1
convenivano in giudizio ( Banca”) Parte_2 Controparte_1
esponendo: di aver sottoscritto con la Banca convenuta rispettivamente i contratti di finanziamento contro cessione del quinto n.9024424 del 21.1.2013 e n. 9008993 del
28.6.2012; che gli stessi venivano tutti estinti anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata i ricorrenti vantavano il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a loro carico (commissioni bancarie e di intermediazione, spese di istruttoria e di assicurazione), sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia
Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis. Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e la nullità delle clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità di taluni costi in caso di estinzione anticipata.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le Controparte_1
domande avversarie. In particolare, la convenuta evidenziava che, in conformità dell'art. 8 dei contratti in esame, la corrispondendo al sig. la somma CP_3 Parte_1 pari a € 49,94 e alla sig.ra la somma di € 95,98, aveva adempiuto ai propri Parte_2
obblighi e che nessun ulteriore importo era dovuto;
precisava che ai contratti oggetto di causa doveva essere applicato l'art. 125 sexies TUB ante riforma del 2021, essendo gli stessi stati stipulati rispettivamente nel 2013 e 2012; evidenziava che, in base alle linee orientative della Banca d'Italia, doveva escludersi l'efficacia della pronuncia della
Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. Lexitor, sui rapporti giuridici costituiti precedentemente;
che, in ogni caso, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. Lexitor, non poteva avere efficacia immediata nel nostro ordinamento nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale); che, infine, per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi.
1.3. Con ordinanza del 27.06.2022, il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e con ordinanza del 07.11.2024 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Le domande delle parti attrici sono fondate nei limiti che seguono.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010, introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Come noto, con la decisione dell'11/09/2019 causa C-383/18, la Corte di Giustizia
Europea, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della Direttiva
2008/48, ha chiarito, al punto 36, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a suo carico, riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di
Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia, le quali prevedevano la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022, la Corte
Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal
Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione
Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies
TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
Ciò chiarito, la convenuta, a sostegno delle proprie difese, ha sostenuto, in CP_3 relazione alle commissioni di rete distributiva, che “queste rappresentano in sostanza la provvigione che la ha pagato a terzi incaricati […] e, pertanto, non hanno CP_3
alcuna ragione di essere inclusi tra i costi soggetti a riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento” (comp. cost. pagg. 18 e 19 e che, Controparte_1 in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, vi è “la carenza di legittimazione passiva della per tale voce di costo” (comp. cost. pag. 21 CP_3 [...]
. Controparte_1
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo
Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib. Torino n.4362/2020; Trib. Torino n.
5762/2024)
Ancora, la Banca sostiene che “la sentenza del 9 febbraio 2023 (Causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle della sentenza Lexitor” (mem. ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. pag. 2). Controparte_1
Anche tale affermazione non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso sottoposto in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17 (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino Ord.
20/03/2023 in R.G.N. 13251/2021; Trib. Torino n. 1951/2023; Trib. Torino n.
3028/2023; Trib. Torino n. 5762/2024; Corte App. Torino n. 544/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB - come nel caso in esame, essendo i contratti oggetto di causa stati sottoscritti prima del 25 luglio 2021 - senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n.
3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, la sostiene che “È CP_3
dunque pacifico che non potrà essere disatteso il criterio contrattualmente indicato, essendo assolutamente legittimo, e che, pertanto, in conformità all'art. 8 dei contratti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la quantificazione del petitum dovrà fondarsi sul criterio della curva degli interessi come contrattualmente previsto” (comp. concl. pagg. 4 e 5). Controparte_1
Le argomentazioni della convenuta devono essere condivise.
Nella fattispecie in esame occorre infatti evidenziare come l'art. 8, punto II, di entrambi i contratti sottoscritti dalle parti (cfr. all. 1 parte attrice) preveda che “Ove eserciti la facoltà di rimborso anticipato […] il Cedente avrà inoltre diritto al rimborso, pro quota
e in funzione del tempo di ammortamento trascorso” degli importi indicati nel prospetto finanziario, stabilendo, pertanto, il criterio di calcolo della c.d. curva degli interessi, non rilevando che lo stesso sia riferito a fattispecie di costi differenti da quelle oggetto di causa e sottoposte in esame.
Come già affermato in diverse pronunce di questo Tribunale, che si condividono e si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'indicazione della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)” (cfr. ex multis, Trib. Torino n. 5762/2024; n. 2111/2024; n. 7872/2023;
n. 3226/2023).
Va dunque affermata la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis.
Nel caso di specie, entrambi i contratti di finanziamento fanno riferimento al criterio
“pro quota e in funzione del tempo di ammortamento trascorso”, sicché non vi è ragione di discostarsi dal criterio contrattuale nel calcolo dei costi rimborsabili.
In conclusione, va affermato il diritto degli attori alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo della curva degli interessi, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
Va infine rilevata la tardività della domanda, formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale, di accertamento del diritto degli attori alla rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. sulle somme dovute.
L'istanza di CTU contabile, anch'essa avanzata dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale, è superflua, dal momento che gli stessi non hanno svolto alcuna richiesta di condanna alla restituzione dei costi, proponendo domande di mero accertamento, come confermato anche dall'assenza di una specifica quantificazione delle somme pretese.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo giudice che possa esserne giustificata la compensazione, tenuto conto della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, intervenuta solo in corso di causa, e del rigetto della prospettazione attorea con riguardo al criterio di calcolo da applicare per la determinazione dei rimborsi.
A ciò si aggiunga come, proprio in ragione della divergenza delle parti in ordine a tale questione (pro rata temporis o curva degli interessi), la parte convenuta non abbia aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., avanzando a sua volta una nuova proposta che gli attori non hanno comunque ritenuto di accettare, sebbene prevedesse in loro favore un importo superiore a quello effettivamente dovuto (si veda la quantificazione operata nelle note scritte di parte convenuta del 28.9.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che e hanno diritto ai sensi dell'art. 125 Parte_1 Parte_2
sexies TUB alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo di calcolo della curva degli interessi;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 26.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 1015/2022 promossa da:
e , con l'avv. ANDREA RUOCCO, Parte_1 Parte_2
che li rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORI
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
gli avv.ti GIOVANNI TRENTI e MICHELA BOCCARDO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: estinzione anticipata finanziamenti
CONCLUSIONI
Parti attrici
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare che ciascun ricorrente, in ragione della anticipata estinzione dei rispettivi contratti di finanziamento, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto in applicazione del principio pro rata temporis ad esclusione delle imposte e delle tasse, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Parte convenuta
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale,
Respinta ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria del caso
In via preliminare
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in merito ad ogni richiesta relativa alle somme eventualmente dovute in restituzione a titolo di Commissioni Rete Distributiva e di spese assicurative.
In via principale
Rigettare ogni domanda proposta dai signori e . Parte_1 Parte_2
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
In subordine
Accogliere la domanda proposta dal signor nella minore misura di € Parte_1
66,30 e dalla signora nella minore misura di € 122,51 o comunque Parte_2
nella minor somma in corso di causa accertanda, sulla base del criterio della curva degli interessi ovvero del costo ammortizzato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato i signori e Parte_1
convenivano in giudizio ( Banca”) Parte_2 Controparte_1
esponendo: di aver sottoscritto con la Banca convenuta rispettivamente i contratti di finanziamento contro cessione del quinto n.9024424 del 21.1.2013 e n. 9008993 del
28.6.2012; che gli stessi venivano tutti estinti anticipatamente;
che a seguito dell'estinzione anticipata i ricorrenti vantavano il diritto alla restituzione di tutti i costi posti a loro carico (commissioni bancarie e di intermediazione, spese di istruttoria e di assicurazione), sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia
Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo il criterio pro-rata temporis. Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 125 sexies TUB e la nullità delle clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità di taluni costi in caso di estinzione anticipata.
1.2. Si costituiva contestando in fatto e diritto le allegazioni e le Controparte_1
domande avversarie. In particolare, la convenuta evidenziava che, in conformità dell'art. 8 dei contratti in esame, la corrispondendo al sig. la somma CP_3 Parte_1 pari a € 49,94 e alla sig.ra la somma di € 95,98, aveva adempiuto ai propri Parte_2
obblighi e che nessun ulteriore importo era dovuto;
precisava che ai contratti oggetto di causa doveva essere applicato l'art. 125 sexies TUB ante riforma del 2021, essendo gli stessi stati stipulati rispettivamente nel 2013 e 2012; evidenziava che, in base alle linee orientative della Banca d'Italia, doveva escludersi l'efficacia della pronuncia della
Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. Lexitor, sui rapporti giuridici costituiti precedentemente;
che, in ogni caso, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. Lexitor, non poteva avere efficacia immediata nel nostro ordinamento nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale); che, infine, per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi.
1.3. Con ordinanza del 27.06.2022, il giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, co. 3, c.p.c. e con ordinanza del 07.11.2024 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
2.1. Le domande delle parti attrici sono fondate nei limiti che seguono.
La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.
Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010, introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.
Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Come noto, con la decisione dell'11/09/2019 causa C-383/18, la Corte di Giustizia
Europea, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della Direttiva
2008/48, ha chiarito, al punto 36, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a suo carico, riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.
Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di
Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia, le quali prevedevano la non ripetibilità dei costi up front.
Nel corso del presente procedimento, con la sentenza n. 263/2022, la Corte
Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal
Tribunale di Torino, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
A ciò si aggiunga che l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione
Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies
TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.
Ciò chiarito, la convenuta, a sostegno delle proprie difese, ha sostenuto, in CP_3 relazione alle commissioni di rete distributiva, che “queste rappresentano in sostanza la provvigione che la ha pagato a terzi incaricati […] e, pertanto, non hanno CP_3
alcuna ragione di essere inclusi tra i costi soggetti a riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento” (comp. cost. pagg. 18 e 19 e che, Controparte_1 in relazione alle somme versate alle compagnie assicurative, vi è “la carenza di legittimazione passiva della per tale voce di costo” (comp. cost. pag. 21 CP_3 [...]
. Controparte_1
Tali considerazioni non sono fondate atteso che, come già statuito da questo
Tribunale, il finanziatore è tenuto “a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente” l'ammontare di queste voci, con la conseguenza che, “se nel conteggio di estinzione la riduzione…non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi [ed è tenuto a restituirla]” (Trib. Torino n.4362/2020; Trib. Torino n.
5762/2024)
Ancora, la Banca sostiene che “la sentenza del 9 febbraio 2023 (Causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) è giunta a conclusioni diametralmente opposte a quelle della sentenza Lexitor” (mem. ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. pag. 2). Controparte_1
Anche tale affermazione non è condivisibile, attesa l'irrilevanza, ai fini del caso sottoposto in esame, della sentenza c.d. Lexitor Immobiliare, la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17 (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino Ord.
20/03/2023 in R.G.N. 13251/2021; Trib. Torino n. 1951/2023; Trib. Torino n.
3028/2023; Trib. Torino n. 5762/2024; Corte App. Torino n. 544/2023).
Alla luce delle considerazioni svolte, il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB - come nel caso in esame, essendo i contratti oggetto di causa stati sottoscritti prima del 25 luglio 2021 - senza distinzione tra costi up front e recurring, dovendosi ritenere nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. Trib. Torino n. 3323/2023; Trib. Torino n.
3315/2023; Trib. Torino n. 4009/2024).
In relazione al tema del criterio di calcolo del rimborso, la sostiene che “È CP_3
dunque pacifico che non potrà essere disatteso il criterio contrattualmente indicato, essendo assolutamente legittimo, e che, pertanto, in conformità all'art. 8 dei contratti, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la quantificazione del petitum dovrà fondarsi sul criterio della curva degli interessi come contrattualmente previsto” (comp. concl. pagg. 4 e 5). Controparte_1
Le argomentazioni della convenuta devono essere condivise.
Nella fattispecie in esame occorre infatti evidenziare come l'art. 8, punto II, di entrambi i contratti sottoscritti dalle parti (cfr. all. 1 parte attrice) preveda che “Ove eserciti la facoltà di rimborso anticipato […] il Cedente avrà inoltre diritto al rimborso, pro quota
e in funzione del tempo di ammortamento trascorso” degli importi indicati nel prospetto finanziario, stabilendo, pertanto, il criterio di calcolo della c.d. curva degli interessi, non rilevando che lo stesso sia riferito a fattispecie di costi differenti da quelle oggetto di causa e sottoposte in esame.
Come già affermato in diverse pronunce di questo Tribunale, che si condividono e si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'indicazione della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)” (cfr. ex multis, Trib. Torino n. 5762/2024; n. 2111/2024; n. 7872/2023;
n. 3226/2023).
Va dunque affermata la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis.
Nel caso di specie, entrambi i contratti di finanziamento fanno riferimento al criterio
“pro quota e in funzione del tempo di ammortamento trascorso”, sicché non vi è ragione di discostarsi dal criterio contrattuale nel calcolo dei costi rimborsabili.
In conclusione, va affermato il diritto degli attori alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo della curva degli interessi, attesa la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
Va infine rilevata la tardività della domanda, formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale, di accertamento del diritto degli attori alla rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.c. sulle somme dovute.
L'istanza di CTU contabile, anch'essa avanzata dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale, è superflua, dal momento che gli stessi non hanno svolto alcuna richiesta di condanna alla restituzione dei costi, proponendo domande di mero accertamento, come confermato anche dall'assenza di una specifica quantificazione delle somme pretese.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo giudice che possa esserne giustificata la compensazione, tenuto conto della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263/2022, intervenuta solo in corso di causa, e del rigetto della prospettazione attorea con riguardo al criterio di calcolo da applicare per la determinazione dei rimborsi.
A ciò si aggiunga come, proprio in ragione della divergenza delle parti in ordine a tale questione (pro rata temporis o curva degli interessi), la parte convenuta non abbia aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., avanzando a sua volta una nuova proposta che gli attori non hanno comunque ritenuto di accettare, sebbene prevedesse in loro favore un importo superiore a quello effettivamente dovuto (si veda la quantificazione operata nelle note scritte di parte convenuta del 28.9.2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara che e hanno diritto ai sensi dell'art. 125 Parte_1 Parte_2
sexies TUB alla restituzione della quota parte non goduta/maturata di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, ad esclusione delle imposte e tasse, con applicazione del metodo di calcolo della curva degli interessi;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 26.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO