Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9936/2024 RGL, avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Riccio e Teresa Gambuti Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dagli Avv.ti Domenica Coppola e Massimiliano De Masi RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: accoglimento.
Per la resistente: rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 aprile del 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti della resistente per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Affinché, codesto On.le Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere: accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001, per il periodo decorrente dal 18.05.2021 al 31.08.2022; Controparte 2e per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'indennità di coordinamento ex art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-
2001, pari ad € 2.640,87, nonché € 2.194,87 a titolo di indennità coordinamento dovuto e sino al l'effettivo soddisfo, così come emerge dall'allegato conteggio;
accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere, dal 18.05.2021, per l'inquadramento giuridico ed economico nel livello retributivo "Super" e, quindi, la corresponsione delle differenze retributive rispetto alla categoria di inquadramento iniziale;
- per l'effetto, condannare l' Controparte_2 al pagamento delle differenze retributive, pari € 2.640,87, nonché € 2.194,87 a titolo di indennità coordinamento o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia;
su dette somme vanno poi calcolate gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
in via del tutto gradata condannare l'Amministrazione convenuta all'indennizzo per l'illecito arricchimento ex art. 2041 c.c. nella misura e con le modalità sopra evidenziate o in quella misura maggiore o minore che il giudice vorrà liquidare anche in via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo fermo restando il limite del minimo di fascia.
Allegava di essere possesso della Laurea Specialistica in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche", del Master di I livello in “Management Infermieristico per le funzioni di Coordinamento” e del Master
[...] con qualifica di collaboratore professionale sanitario, Categoria D dall'anno Parte_2
,
2000.
Esponeva di essere stato assegnato al San Giovanni Bosco dal 2004 e che, con nota prot. n. 207 del 15.02.2011, gli venivano assegnate in via temporanea le funzioni Coordinatore infermieristico confermate e prorogate, poi, con note prot. DS/3158 del 01.06.2011 a firma del Direttore Sanitario e, quindi, dal Dirigente Sanitario del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O.S.G. "Bosco"; nota n. 1825 del 3 1.03.2012; nota prot. n. 44 del 15.07.2014; nota prot. n. 3534 del 06.07.2015. Rilevava, altresì, che con provvedimento del 31.12.2020, veniva autorizzato il suo trasferimento temporaneo dal reparto del P.O. Pt_3_al P.O. “Ospedale del Mare” in qualità di coordinatore del personale infermieristico affidato ai moduli 3 e 4 del Covid Center. Rilevava, inoltre, che le funzioni di coordinamento, venivano svolte anche a seguito del suo rientro presso il San Giovanni Bosco e sino al 2022.
In ragione di ciò promuoveva giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli RG 7966/2021, deciso con la sentenza n. 7034/2023 del 23.11.2023, che accoglieva il ricorso proposto. Ed infatti, così statuiva "Accerta il diritto del ricorrente all' indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001, a far data dall' aprile 2016 e per l'effetto condanna la Controparte_2 in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento della somma di euro 8.585,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. 2) Accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori, corrispondenti al livello DS del medesimo CCNL a far data dall'aprile 2016, e per l'effetto, condanna l' Controparte_2 in persona del Direttore و و
Generale p.t., al pagamento della somma euro 4.229,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo".
Avendo ottenuto il riconoscimento in diritto sino al 2021, richiedeva il pagamento per il periodo successivo ossia sino al 31 agosto 2022 data in cui ha ottenuto la qualifica di coordinatore di reparto presso il Controparte 3 ed è stato assegnato alla Parte 4 con la conseguenziale attribuzione della categoria DS ed attribuzione dell'indennità di coordinamento.
In diritto ai fini del diritto all'indennità di coordinamento, richiamava l'art. 4 CCNL biennio normativo 2006- 2009 del Comparto Sanità L'art. 10, comma 1 CCNL II biennio economico 2000- 2001, l'art. 16, comma 5 del CCNL 2016-2018, art 21 del suddetto CCNL.
Quanto invece alle differenze retributive per il superiore inquadramento richiamava l'art. 19, comma 1, lett. b) del CCNL 19.04.2004. Si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza essendo intervenuta nelle more la sentenza della corte di Appello che aveva riformato il provvedimento giudiziale invocato.
Ritenuto superfluo l'ulteriore approfondimento istruttorio, la causa veniva decisa a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. A seguito della parziale riforma della sentenza, di cui si invoca il titolo che ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'indennità di coordinamento, il ricorso della parte avente ad oggetto la stessa per il periodo successivo, va rigettato. Ed invero, appare erroneo, per quanto sottolineato dalla parte resistente, il riferimento all'art 10 del
CCNL.
L'art. 10, comma 1 CCNL II biennio economico 2000-2001, del personale Comparto Sanità, sia ratione temporis sia in ragione del suo contenuto che di seguito si riporta, prevede che: "al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed
- ove articolata al suo interno
- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile". Il coordinamento ai sensi dell'art 8 commi 4 e 5".
,Inoltre, al comma 9, stabilisce: “il riconoscimento dal 1° settembre 2001 i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art 9 comma
4 ultimo periodo del presente contratto".
L'art. 9 citato nella parte richiamata prevede che "con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo ..."
Da tale data, per effetto della disposizione citata, i requisiti per il conferimento dell'incarico di coordinamento, dalla quale scaturisce il diritto alla indennità invocata, erano rimessi ad un successivo contratto.
Nella prima parte la disposizione è applicabile solo per coloro che nel 2001 espletano funzioni di coordinamento e non già nel periodo successivo come per il ricorrente. Quanto al periodo oggetto di causa, non risultano allegate le disposizioni che la prevedano. Deve considerarsi che in relazione al contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, quando la decisione della controversia dipenda esso, il Giudice è tenuto alla sua conoscenza in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, d.lg. n. 165 del 2001.
Tanto premesso, in relazione al periodo per cui è causa, l'indennità di coordinamento non è più prevista essendo stata assorbita dalla indennità di funzione di cui all'art 32 del CCNL ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 36 comma 1 del CCNL comparto sanità 2019-2021.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda per parte de qua.
In subordine, il ricorrente ha chiesto l'indennità di cui all'art 2041 c.c. per la quale si osserva quanto segue.
L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti:
a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito;
b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
L'Ausiello non ha, però, allegato gli elementi costitutivi della fattispecie ritenendoli in re ipsa e, pertanto, anche in relazione a tale titolo la domanda va respinta. Quanto, invece, alle differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni rispondenti al profilo DS, ritiene il Giudicante che prova dell'espletamento delle stesse si rinviene nelle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1 che si riferiscono anche al periodo oggetto di causa e che qui sono integralmente riportate: "Sono infermiere al San Giovanni Bosco dal 1992. Ho lavorato nello stesso reparto del ricorrente, ho cominciato a lavorare prima di lui. Il ricorrente era il mio coordinatore, non ricordo da quando, ciò è stato per quel che ricordo fino al settembre 2022. Confermo il capo A svolgeva il ruolo di coordinatore nel reparto di terapia intensiva del San Giovanni Bosco. Sul capo B confermo che coordinata turni permessi ferie, giro di visite insieme al primario e in caso di disservizi era lui che ne rispondeva alla direzione sanitaria. A sua volta lui doveva rendere conto dei risultati dell'efficienza del servizio al primario. Programmava turni di servizio, eventuali inadempienze del personale infermieristico veniva da lui segnalati dall'ufficio del personale Confermo il capo F provvedeva l'approvvigionamento dei materiali e servizi. ADR dalla data in cui è andato in pensione il precedente coordinatore Tes 2 il posto è rimasto vacante e le relative funzioni dopo i tempi tecnici per organizzarsi sono state affidate al ricorrente. ADR Non so se l'incarico è stato assegnato a seguito di selezione interna. ADR non so con quali criteri è stato scelto rispetto a noi altri, ma so che ha fatto un percorso di affiancamento al precedente coordinatore prima che questi è andato in pensione. Ciò in quanto allorché il precedente coordinatore entra in servizio in caso di assenza veniva incaricato di sostituirlo. Non so chi lo avesse incaricato di procedere alle sostituzioni del precedente coordinatore, anche laddove esso era ancora in servizio". Conferma di quanto dichiarato dal teste si rinviene, inoltre, nella nota del 03.01.2022, a firma del Direttore della Parte 5 del Pt 6 dove veniva
Parte 7precisato che "il sig. dott. svolge le mansioni di Coordinatore Infermieristico della UOC di Parte_5 e Rianimazione del nostro presidio con mansioni a lui spettanti: pianifica e gestisce e valuta l'intervento infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche -terapeutiche; agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali;
collabora con i Dirigenti medici del reparto per le problematiche riguardanti i nostri pazienti".
In particolare, rientrano nella categoria DS: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente mente, autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. Rientra in essa Profili Collaboratore professionale sanitario esperto: programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli.
Come già ritenuto da questo Tribunale e dal Giudice di Appello, le mansioni svolte dal ricorrente, riferite dal teste e risultanti dalla nota indicata, sono sussumibili nella indicata categoria. La fattispecie è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs 165/2001 (che riproduce il testo dell'art. 56 d.lgs. 29/93, con le modifiche apportate dai d.lgs n 80 e 387 del 1998) che, se nega ricadute sul piano di un differente inquadramento allo svolgimento in fatto di compiti non rientranti tra quelli di cui alla qualifica di appartenenza, riconosce, tuttavia, il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Ne consegue, pertanto, che, in assenza di specifiche contestazioni sui conteggi elaborati e data la loro correttezza in relazione alle disposizioni contrattuali, al ricorrente spetta la somma di € 2.640,87 oltre interessi legali. In ragione del parziale accoglimento le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà compensandosi per la restante parte.
PQM
Così provvede:
a) Condanna la resistente al pagamento di € 2.640,87 oltre interessi legali;
b) Condanna la resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio liquidata in
€1250,00 per oltre IVA e CPA e spese forfettarie con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 2 aprile 2025 IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi