Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6268 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06268/2025REG.PROV.COLL.
N. 01777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2025, proposto da
Comune di Tremosine Sul Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AV AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Bazoli, Piergiorgio Vittorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 956/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AV AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesca Feleppa Romana in delega dell'avv. Francesca Bazoli. Si dà atto che l'avv. Gianpaolo Sina ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AN, titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’attività di commercio all’ingrosso, con deposito, di materiali da costruzione presso l’unità locale sita nel Comune di Tremosine sul Garda, loc. Val di Bondo – ha impugnato la nota 24.11.2023, con la quale il Comune di Tremosine sul Garda gli ha imposto il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione sui terreni di sua proprietà, di cui alla SCIA da lui presentata in data 13.10.2023.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione degli artt. 21 quinquies e nonies l. n. 241/90; 3) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Tremosine sul Garda ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 956/24 il TAR Brescia ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di Tremosine sul Garda ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; mancato svolgimento, da parte dell’appellato, dell’attività di commercio all’ingrosso di cui alla SCIA; 2) insussistenza del titolo amministrativo per l’attività di commercio all’ingrosso di cui alla SCIA.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il sig. AN ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 26.6.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è fondato.
3. La sentenza appellata si fonda sul rilievo che l’odierno appellato avesse in precedenza svolto l’attività di commercio all’ingrosso di cui alla SCIA, in prosecuzione dell’attività svolta da precedente società fallita, e che si tratti dunque di attività preesistente salvaguardata dall’art. 32.13 (Ambiti Soggetti a Norme Speciali) delle N.T.A. del vigente P.G.T.
Nondimeno, la documentazione prodotta dall’appellato si riferisce a un’attività di trattamento di inerti, e dunque, un’attività diversa da quella di commercio all’ingrosso, dichiarata in SCIA.
Non rileva invece, nel senso invocato dall’appellato, l’avere quest’ultimo documentato l’acquisto, prima del fallimento (che avrebbe fatto venir meno la continuità tra vecchia e nuova attività) di un complesso di macchinari della ditta ZMC, non essendo stato comprovato né l’ an , né il luogo di utilizzo.
4. Alla stessa stregua, non è decisivo il deposito, da parte dell’appellato, di un contratto d’affitto in data 4.4.2014 di taluni terreni nello stesso ambito NS 05 (p.lle. nn. 6041, 6252 e 12481), atteso che, in disparte l’assenza del requisito della data certa di tale contratto, esso si riferisce a terreni diversi da quelli di cui alla SCIA, che ha invece ad oggetto le diverse p.lle nn. 4585, 4636 e 11764.
Infine, è lo stesso appellato ad aver dichiarato, in sede di deposito della SCIA, che trattasi di “ inizio di attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione ”.
Dunque, “ inizio ” di attività, non prosecuzione.
Sul punto, l’appellante deduce che tale circostanza dipende dalla modulistica SCIA; nondimeno, tale circostanza – peraltro non provata – è inconferente ai fini in esame, atteso che se l’appellato avesse proposto SCIA per prosecuzione avrebbe dovuto dichiararlo nella modulistica, e non limitarsi ad affermare che si trattasse di “ inizio ” di attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione.
Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza dell’assunto di parte appellata, che si fonda su un presupposto fattuale – la prosecuzione di attività oggetto di SCIA – oggettivamente smentito dalla succitata produzione documentale.
5. Già soltanto per tali considerazioni, l’appello è fondato.
A ciò aggiungasi altresì, ad abundantiam , che in sede giudiziale, il Comune ha rilevato che l’odierno appellato non disponesse in ogni caso di titolo amministrativo per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di cui alla SCIA, con la conseguenza che tale eventuale attività, in quanto abusiva, risulterebbe comunque irrilevante, in quanto la salvaguardia di tale attività preesistente operata dall’art. 32.13 (NS 05 - Ambiti Soggetti a Norme Speciali) delle N.T.A. del P.G.T. riguarda – all’evidenza – solo le attività legittimamente svolte in precedenza, e non quelle non assentite da alcun titolo amministrativo.
Tale rilievo non è stato esaminato dal giudice di prime cure, sul presupposto che, non essendo esso contenuto nell’atto impugnato, sarebbe da ritenersi integrazione postuma della motivazione, come tale inammissibile.
6. Nondimeno, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Nell'ambito di un giudizio amministrativo il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto, atteso che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione rientrando in tale ipotesi gli atti di natura vincolata previsti dalla normativa di cui all' art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 , per i quali l'amministrazione pubblica può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto ” (C.d.S, IV, 23.7.2024, n. 6620).
7. Orbene, nella fattispecie in esame si versa nell’ambito di attività a contenuto pacificamente vincolato, in quanto il diniego di SCIA ha natura edilizio/urbanistica, e dipende esclusivamente dalla sopra citata applicazione del disposto dell’art. 32.13 delle N.T.A. del PGT approvate dal Consiglio Comunale, rispetto alla quale l’Amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale.
Pertanto, venendo in rilievo un atto a contenuto vincolato, era senz’altro ammissibile la difesa del civico ente, volta ad evidenziare che il provvedimento non avrebbe potuto avere un diverso contenuto.
La fondatezza di tale assunto non è stata revocata in dubbio nella presente sede giudiziale, e può pertanto ritenersi processualmente acquisita.
8. Pertanto, anche sotto tale profilo il diniego di prosecuzione dell’attività di cui alla predetta SCIA deve ritenersi legittimo, non spettando all’appellato, anche in ragione dell’insussistenza di alcun titolo valido – il chiesto “bene della vita”.
9. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dall’appellato in primo grado.
10. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dall’odierno appellato in primo grado.
Condanna l’appellato al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO