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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2186 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. OCCHIPINTI SALVATORE;
attore contro già (c.f. e p.iva Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, già P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. e p.iva , con l'avv. PESENTI CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
MARCO; convenuto avente ad oggetto: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di CP_4
credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.06.2022, gli attori e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
448/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4.04.2022 (R.G. n.
1106/2022) in favore di con il quale veniva ingiunto ai Controparte_1
debitori di pagare, in solido tra loro, la somma di € 19.666,11, oltre agli interessi come da domanda ed oltre spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio.
Il credito azionato dall'opposta derivava da rapporti bancari vari (conti correnti e finanziamenti) intrattenuti dal debitore principale presso Banco Parte_1
di Sicilia S.p.a. – Unicredit Group, garantiti dal fideiussore Parte_2
limitatamente all'importo di € 16581,97.
In particolare, gli opponenti e rilevano in via Parte_1 Parte_2
preliminare l'irregolarità della procura alle liti, che inficerebbe tutto il procedimento monitorio. Nel merito gli opponenti lamentano la mancanza della prova del credito fatto valere da parte opposta (la quale dovrebbe dare piena prova dell'esistenza del credito e dell'esatta quantificazione), l'intervenuta prescrizione dello stesso, nonché la nullità e/o l'irregolarità delle fideiussioni.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa richiedeva in Controparte_2
via preliminare la concessione di un termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito la convenuta contestava le richieste formulate dall'opponente sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque condanna dell'opponente al pagamento di quanto da questa dovuto in favore dell'opposta.
All'esito della prima udienza del 22.11.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alla convenuta termine per la presentazione della domanda di mediazione;
con rinvio all'udienza del 28.03.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Successivamente, assolta la condizione di procedibilità, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. richiesti dalle parti.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione orale e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2 c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di decisione della causa.
§ Sull'asserito difetto di procura del legale dell'opposta.
Parte opponente lamenta in via preliminare il difetto della procura alle liti prodotta in atti nel procedimento monitorio che determinerebbe la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare l'opponente, sul presupposto che la procura sia stata sottoscritta digitalmente dal cliente e dal difensore (il che è quindi pacifico), deduce che il primo potrebbe sottoscrivere tale documento solo di pugno.
La doglianza è infondata perché l'art. 83 co. 3 c.p.c. ammette espressamente che la procura sia rilasciata “su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale” senza distinguere tra la sottoscrizione del cliente e quella del difensore, che quindi possono essere entrambe digitali.
§ Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della prova del credito.
Passando all'analisi dei motivi di merito si evidenzia che l'opposta ha dedotto un credito nei confronti degli opponenti derivante da vari rapporti bancari intrattenuti da titolare di ditta individuale, con Banco di Sicilia S.p.a. – Parte_1
Unicredit Group, e garantiti dal fideiussore . Parte_2
Parte opponente rileva di contro che la produzione documentale allegata dall'opposta nel procedimento monitorio, ancorché sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non risulterebbe idonea nel giudizio di opposizione per la prova certa dell'esistenza del credito e per l'esatta quantificazione dello stesso.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè
l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n.
7020/2019).
Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la norma di cui all'art. 50
D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB) ha ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, troverebbero applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati. Nel caso di contestazioni sostanziali spetta dunque alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
Inoltre, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore) può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
grava pertanto sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019,
25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ciò posto, va innanzitutto evidenziata la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'opposta, attore in senso sostanziale, ha infatti versato agli atti i contratti relativi ai rapporti bancari intrattenuti da con Banco di Sicilia S.p.a., gli estratti conto ex Parte_1
art. 50 TUB relativi alle varie e distinte posizioni debitorie del cliente, nonché le fideiussioni rilasciate dal soggetto garante (cfr. documenti allegati Parte_2
al fascicolo monitorio). In sede monitoria, l'opposta ha prodotto, per ciascun rapporto azionato, certificazione ex art. 50 t.ub. che è ex lege idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha contestato specificatamente nei propri scritti difensivi né l'esistenza dei contratti bancari né l'erogazione di somme da parte della Banca creditrice, limitandosi solamente a rilevare la mancanza di prova da parte dell'opposta dell'esistenza del credito e della esatta quantificazione dello stesso.
Tale deduzione non è tuttavia sufficiente a far sorgere, in capo all'opposta, l'onere di provare la correttezza dei saldi oggetto delle proprie pretese. Infatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., presupposto dell'onere della prova in capo ad all'attore è la specifica contestazione, da parte del convenuto, dei fatti dal primo dedotti;
di talché la semplice allegazione dell'inidoneità delle prove fornite dall'attore, non accompagnata alla contestazione puntuale dei fatti cui tali prove si riferiscono, non vale a rendere contestati tali fatti e quindi ad onerare l'attore di provarli. Sul punto, la stessa Suprema Corte ha statuito che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
27/08/2020, n.17889).
Devono quindi darsi per pacifici: la stipulazione dei contratti bancari (che comunque risultano provati documentalmente come di seguito meglio precisato), gli importi indicati nei rispettivi estratti conto a credito per la nonché CP_5
l'avvenuta cessione pro soluto del credito del 20.07.2020 da Unicredit S.p.a. a
[...]
che successivamente ha mutato denominazione sociale in CP_1 [...]
Controparte_1
§ Sulla prescrizione della pretesa creditoria.
In merito alla asserita prescrizione del credito fatto valere in giudizio, parte opponente sostiene che negli anni intercorsi tra la stipula dei contratti, il presunto mancato adempimento da parte degli ingiunti ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe mai stato eseguito alcun atto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, il debito per cui è causa dovrebbe ritenersi prescritto.
Invero, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme
Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n.
3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Solo qualora il creditore, in caso di inadempimento del debitore, si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero
(art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorre non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale
Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Ed ancora, nell'ambito dei rapporti di conto corrente la Suprema Corte ha altresì statuito che “nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla banca, il termine prescrizionale decorre dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento alla banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto” (cfr. Cass. Civ. sentenza 23 dicembre 2020, n. 29411).
Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione di parte opponente appare infondata atteso innanzitutto il difetto di allegazioni e/o documentazione comprovante la risoluzione anticipata dei rapporti di mutuo n. 1418627 del 18.11.2008 di €
15.000,00 (con decorrenza 31.12.2008 e scadenza 30.11.2013) e n. 6707540 del
4.08.2009 di € 5.000,00 (con decorrenza 30.09.2009 e scadenza 31.08.2013), i cui originari piani di ammortamento risultano essere interamente scaduti rispettivamente in data 30.11.2013 e 31.08.2013, escludendo pertanto il decorso del termine decennale di prescrizione rispetto al deposito del procedimento monitorio, risalente al 2022.
In merito ai contratti di conto corrente n. 300676534 del 17.11.2008 e n.
300801753 del 30.08.2010, la prescrizione decennale non deve ritenersi compiuta in quanto non gli stessi sono stati revocati con la comunicazione del 7.2.2012 prodotta al doc. 6 dall'opposta (la cui ricezione non è contestata) con cui è stato intimato il pagamento dei saldi;
il termine è stato poi nuovamente interrotto con la
CP_ raccomandata di ricevuta il 7.9.2020 (docc. 16 e 17 monitorio) e poi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente deve essere rigettata con riferimento a tutti i rapporti bancari che determinano il credito per cui
è causa.
§ Sulle contestazioni relative alle fideiussioni.
Infine, generiche, non provate e comunque infondate risultano le contestazioni dell'opponente sulle fideiussioni.
Ed infatti, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “l'onere di provare la conformità della fideiussione al modello ABI grava integralmente su chi la eccepisce”, in particolare spetta altresì a chi agisce “produrre il provvedimento dell'Autorità che abbia accertato l'illegittimità dell'intesta (o contratto normativo) per violazione della legge n. 287/1990”. In ogni caso l'eventuale “nullità della fideiussione è limitata alle tre clausole presenti nel cd. modello ABI senza alcuna possibilità di estendere l'invalidità all'intera fideiussione, salvo sia dimostrato che senza le dette clausole le parti non avrebbero sottoscritto il contratto nel qual caso la nullità si estenderebbe all'intero contratto” (cfr. Cass. Sez. Unite, 30-12-2021, n.
41994).
La mancata produzione del provvedimento della Banca d'Italia è quindi sufficiente al rigetto dell'eccezione di nullità.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, della giurisprudenza sopra citata, della documentazione prodotta in atti e delle difese delle parti;
attesa la genericità e l'infondatezza delle eccezioni e deduzioni dell'opponente e che devono ritenersi pacifici, o comunque adeguatamente provati da parte opposta, i rapporti bancari e gli importi a credito della Banca, nonché le fideiussioni di e la cessione dei crediti in favore della opposta, l'opposizione va Parte_2
rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§ Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- rigetta l'opposizione proposta dagli attori e per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 448/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4.04.2022 (R.G. n. 1106/2022), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna gli attori e , in solido, al Parte_1 Parte_2
rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta
[...]
e per essa, quale mandataria, da Controparte_1 Controparte_2
che liquida ai sensi del D.M. n. 147/2022 in complessivi € 3400 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 04/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2186 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), con C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'avv. OCCHIPINTI SALVATORE;
attore contro già (c.f. e p.iva Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale mandataria, già P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. e p.iva , con l'avv. PESENTI CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2
MARCO; convenuto avente ad oggetto: (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di CP_4
credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.06.2022, gli attori e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
448/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4.04.2022 (R.G. n.
1106/2022) in favore di con il quale veniva ingiunto ai Controparte_1
debitori di pagare, in solido tra loro, la somma di € 19.666,11, oltre agli interessi come da domanda ed oltre spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio.
Il credito azionato dall'opposta derivava da rapporti bancari vari (conti correnti e finanziamenti) intrattenuti dal debitore principale presso Banco Parte_1
di Sicilia S.p.a. – Unicredit Group, garantiti dal fideiussore Parte_2
limitatamente all'importo di € 16581,97.
In particolare, gli opponenti e rilevano in via Parte_1 Parte_2
preliminare l'irregolarità della procura alle liti, che inficerebbe tutto il procedimento monitorio. Nel merito gli opponenti lamentano la mancanza della prova del credito fatto valere da parte opposta (la quale dovrebbe dare piena prova dell'esistenza del credito e dell'esatta quantificazione), l'intervenuta prescrizione dello stesso, nonché la nullità e/o l'irregolarità delle fideiussioni.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa richiedeva in Controparte_2
via preliminare la concessione di un termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito la convenuta contestava le richieste formulate dall'opponente sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque condanna dell'opponente al pagamento di quanto da questa dovuto in favore dell'opposta.
All'esito della prima udienza del 22.11.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alla convenuta termine per la presentazione della domanda di mediazione;
con rinvio all'udienza del 28.03.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Successivamente, assolta la condizione di procedibilità, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. richiesti dalle parti.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione orale e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2 c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di decisione della causa.
§ Sull'asserito difetto di procura del legale dell'opposta.
Parte opponente lamenta in via preliminare il difetto della procura alle liti prodotta in atti nel procedimento monitorio che determinerebbe la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare l'opponente, sul presupposto che la procura sia stata sottoscritta digitalmente dal cliente e dal difensore (il che è quindi pacifico), deduce che il primo potrebbe sottoscrivere tale documento solo di pugno.
La doglianza è infondata perché l'art. 83 co. 3 c.p.c. ammette espressamente che la procura sia rilasciata “su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale” senza distinguere tra la sottoscrizione del cliente e quella del difensore, che quindi possono essere entrambe digitali.
§ Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Onere della prova del credito.
Passando all'analisi dei motivi di merito si evidenzia che l'opposta ha dedotto un credito nei confronti degli opponenti derivante da vari rapporti bancari intrattenuti da titolare di ditta individuale, con Banco di Sicilia S.p.a. – Parte_1
Unicredit Group, e garantiti dal fideiussore . Parte_2
Parte opponente rileva di contro che la produzione documentale allegata dall'opposta nel procedimento monitorio, ancorché sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non risulterebbe idonea nel giudizio di opposizione per la prova certa dell'esistenza del credito e per l'esatta quantificazione dello stesso.
Orbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè
l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n.
7020/2019).
Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la norma di cui all'art. 50
D.Lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB) ha ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, troverebbero applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati. Nel caso di contestazioni sostanziali spetta dunque alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
Inoltre, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del debitore) può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum;
grava pertanto sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019,
25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Ciò posto, va innanzitutto evidenziata la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. L'opposta, attore in senso sostanziale, ha infatti versato agli atti i contratti relativi ai rapporti bancari intrattenuti da con Banco di Sicilia S.p.a., gli estratti conto ex Parte_1
art. 50 TUB relativi alle varie e distinte posizioni debitorie del cliente, nonché le fideiussioni rilasciate dal soggetto garante (cfr. documenti allegati Parte_2
al fascicolo monitorio). In sede monitoria, l'opposta ha prodotto, per ciascun rapporto azionato, certificazione ex art. 50 t.ub. che è ex lege idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa si evidenzia che l'opponente non ha contestato specificatamente nei propri scritti difensivi né l'esistenza dei contratti bancari né l'erogazione di somme da parte della Banca creditrice, limitandosi solamente a rilevare la mancanza di prova da parte dell'opposta dell'esistenza del credito e della esatta quantificazione dello stesso.
Tale deduzione non è tuttavia sufficiente a far sorgere, in capo all'opposta, l'onere di provare la correttezza dei saldi oggetto delle proprie pretese. Infatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., presupposto dell'onere della prova in capo ad all'attore è la specifica contestazione, da parte del convenuto, dei fatti dal primo dedotti;
di talché la semplice allegazione dell'inidoneità delle prove fornite dall'attore, non accompagnata alla contestazione puntuale dei fatti cui tali prove si riferiscono, non vale a rendere contestati tali fatti e quindi ad onerare l'attore di provarli. Sul punto, la stessa Suprema Corte ha statuito che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
27/08/2020, n.17889).
Devono quindi darsi per pacifici: la stipulazione dei contratti bancari (che comunque risultano provati documentalmente come di seguito meglio precisato), gli importi indicati nei rispettivi estratti conto a credito per la nonché CP_5
l'avvenuta cessione pro soluto del credito del 20.07.2020 da Unicredit S.p.a. a
[...]
che successivamente ha mutato denominazione sociale in CP_1 [...]
Controparte_1
§ Sulla prescrizione della pretesa creditoria.
In merito alla asserita prescrizione del credito fatto valere in giudizio, parte opponente sostiene che negli anni intercorsi tra la stipula dei contratti, il presunto mancato adempimento da parte degli ingiunti ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe mai stato eseguito alcun atto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, il debito per cui è causa dovrebbe ritenersi prescritto.
Invero, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ. n. 17798/2011, conforme
Cass. Civ. n. 2301/2004, da ultimo vedi: Tribunale di Torino, sez. I, 23.07.2021, n.
3760, Tribunale di Reggio Calabria, sez. II, 1.02.2021 n. 140). Solo qualora il creditore, in caso di inadempimento del debitore, si sia avvalso della facoltà di risolvere il contratto o comunque di chiedere l'immediata restituzione dell'intero
(art. 1819 c.c.), la prescrizione decennale inizia a decorre non più dalla data dell'ultima rata del mutuo non adempiuto ma da quella, diversa, di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. ex multis, Tribunale
Savona, 2.07.2020 n. 314). Ciò in quanto il mutuatario non potrà più avvalersi di tale modalità frazionata di restituzione del capitale.
Ed ancora, nell'ambito dei rapporti di conto corrente la Suprema Corte ha altresì statuito che “nel caso in cui il correntista esegua un pagamento alla banca, il termine prescrizionale decorre dalla data del singolo versamento. Viceversa, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento alla banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto” (cfr. Cass. Civ. sentenza 23 dicembre 2020, n. 29411).
Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione di parte opponente appare infondata atteso innanzitutto il difetto di allegazioni e/o documentazione comprovante la risoluzione anticipata dei rapporti di mutuo n. 1418627 del 18.11.2008 di €
15.000,00 (con decorrenza 31.12.2008 e scadenza 30.11.2013) e n. 6707540 del
4.08.2009 di € 5.000,00 (con decorrenza 30.09.2009 e scadenza 31.08.2013), i cui originari piani di ammortamento risultano essere interamente scaduti rispettivamente in data 30.11.2013 e 31.08.2013, escludendo pertanto il decorso del termine decennale di prescrizione rispetto al deposito del procedimento monitorio, risalente al 2022.
In merito ai contratti di conto corrente n. 300676534 del 17.11.2008 e n.
300801753 del 30.08.2010, la prescrizione decennale non deve ritenersi compiuta in quanto non gli stessi sono stati revocati con la comunicazione del 7.2.2012 prodotta al doc. 6 dall'opposta (la cui ricezione non è contestata) con cui è stato intimato il pagamento dei saldi;
il termine è stato poi nuovamente interrotto con la
CP_ raccomandata di ricevuta il 7.9.2020 (docc. 16 e 17 monitorio) e poi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente deve essere rigettata con riferimento a tutti i rapporti bancari che determinano il credito per cui
è causa.
§ Sulle contestazioni relative alle fideiussioni.
Infine, generiche, non provate e comunque infondate risultano le contestazioni dell'opponente sulle fideiussioni.
Ed infatti, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “l'onere di provare la conformità della fideiussione al modello ABI grava integralmente su chi la eccepisce”, in particolare spetta altresì a chi agisce “produrre il provvedimento dell'Autorità che abbia accertato l'illegittimità dell'intesta (o contratto normativo) per violazione della legge n. 287/1990”. In ogni caso l'eventuale “nullità della fideiussione è limitata alle tre clausole presenti nel cd. modello ABI senza alcuna possibilità di estendere l'invalidità all'intera fideiussione, salvo sia dimostrato che senza le dette clausole le parti non avrebbero sottoscritto il contratto nel qual caso la nullità si estenderebbe all'intero contratto” (cfr. Cass. Sez. Unite, 30-12-2021, n.
41994).
La mancata produzione del provvedimento della Banca d'Italia è quindi sufficiente al rigetto dell'eccezione di nullità.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, della giurisprudenza sopra citata, della documentazione prodotta in atti e delle difese delle parti;
attesa la genericità e l'infondatezza delle eccezioni e deduzioni dell'opponente e che devono ritenersi pacifici, o comunque adeguatamente provati da parte opposta, i rapporti bancari e gli importi a credito della Banca, nonché le fideiussioni di e la cessione dei crediti in favore della opposta, l'opposizione va Parte_2
rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
§ Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto della natura documentale della controversia e della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- rigetta l'opposizione proposta dagli attori e per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 448/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 2-4.04.2022 (R.G. n. 1106/2022), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna gli attori e , in solido, al Parte_1 Parte_2
rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta
[...]
e per essa, quale mandataria, da Controparte_1 Controparte_2
che liquida ai sensi del D.M. n. 147/2022 in complessivi € 3400 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 04/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)