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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO LARA, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA C. ALTOBELLI 1 ORTONA presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza e da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 c.p.c..
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale è nata la minore Persona_1
In seguito, la relazione si è interrotta, e quindi si è reso necessario regolamentare i rapporti tra i genitori ed il minore;
le parti hanno congiuntamente stabilito le condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 11/3/2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse della minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 11/3/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO LARA, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA C. ALTOBELLI 1 ORTONA presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza e da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 c.p.c..
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti hanno esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio, dalla quale è nata la minore Persona_1
In seguito, la relazione si è interrotta, e quindi si è reso necessario regolamentare i rapporti tra i genitori ed il minore;
le parti hanno congiuntamente stabilito le condizioni di cui all'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 11/3/2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse della minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 11/3/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 2 di 2