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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUWANGA Parte_1 C.F._1
RU FA, elettivamente domiciliato in VIA ATEO BENDINI 7 40026 IMOLA presso il difensore avv. LUWANGA RU FA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Controparte_1 C.F._2
IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA, 13 BOLOGNA presso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
1) Dichiarare la separazione personale tra i signori e con Parte_1 Controparte_1
addebito a carico di quest'ultimo per l'atteggiamento violento e vessatorio perpetrato per anni nei confronti della moglie, per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
pagina 1 di 10 2) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre la quale potrà Per_1 Parte_1
autonomamente assumere tutte le decisioni per il figlio in materia sanitaria, scolastica, educativa, relative alla richiesta e ottenimento di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, relative in generale a tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il minore.
3) Assegnare la casa familiare alla madre signora la quale continuerà a vivere nella Parte_1
stessa unitamente al figlio minore e la figlia , maggiorenne ma non Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficiente.
4) Disporre in capo al signor l'obbligo di versare dalla data della domanda entro il 5 Controparte_1
di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio (per complessivi Euro 500,00 mensili), su un conto corrente intestato alla madre, somma da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui definizione si fa rinvio al Protocollo del
Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente trascritto.
5) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre signora Parte_1 in forza dell'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore;
Persona_2
6) Confermare il mandato ai Servizi Sociali affinchè: proseguano il supporto al nucleo, organizzino gli incontri fra il padre ed il minore inizialmente in forma solo protetta, per poi essere Persona_2
successivamente liberalizzati solo previa osservazione e verifica dell'adeguatezza dei contenuti veicolati dal padre, mantenendo un monitoraggio sulla ripresa del rapporto padre figlio, prosegua nella valutazione delle capacità genitoriali paterne ed avvii i percorsi già richiesti dal Giudicante.
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito,
1- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa nella casa coniugale, così come anche per ormai maggiorenne e in grado di Persona_3
decidere autonomamente;
per la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, Per_1
sanitaria, educativa, relative alla richiesta e ottenimento dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio e relative in generale a tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il minore;
2- disporre che la casa coniugale sita in Imola (BO), via Monte Battaglia n.44, di proprietà di entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, sia assegnata alla sig.ra con le pertinenze Parte_1
e i mobili in essa contenuti, che continuerà ad abitarla con i figli e;
Per_3 Per_1
pagina 2 di 10 3-che fino a quando sarà opportuno, il diritto di visita del figlio collocato presso la madre sia Per_1
supportato dai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto anche conto delle esigenze del minore e della diponibilità di entrambi i genitori;
4- disporre che il sig. versi alla sig.ra un assegno di € 150,00 per Controparte_1 Parte_1
ciascun figlio, somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT e da versare ogni 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente della sig.ra , oltre al contributo nella misura del 50% Pt_1
delle spese di carattere straordinario come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Salvezze illimitate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07/03/2024 ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1
pronunziare la separazione personale dal marito , sposato il 13/04/2002, unione dalla Controparte_1
quale erano nati (il 10/03/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_3
(il 30/11/2012), minorenne. La ricorrente formulava le seguenti domande, meglio precisate Per_1
con atto depositato il 28/01/25: dichiarare la separazione personale tra le parti, con addebito a carico del resistente per le violenze e vessazioni a cui ha sottoposto la ricorrente per anni ed a causa delle quali era stato condannato in via definitiva a scontare tre anni di reclusione per maltrattamenti;
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, collocandolo presso la stessa;
di Per_1
conseguenza, assegnare la casa familiare – di proprietà del marito, in regime di comunione legale con la moglie - alla ricorrente;
disporre in capo al resistente l'obbligo di mantenimento ordinario dei figli, pari ad euro 250,00 per ciascun figlio (per complessivi Euro 500,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
disporre che l'assegno unico
(di euro 207,5 mensili complessivi) venga percepito integralmente dalla madre;
confermare il mandato ai Servizi Sociali affinché proseguano il supporto al nucleo, organizzino gli incontri fra il padre ed il minore inizialmente in forma solo protetta, per poi essere successivamente Persona_2 liberalizzati solo previa verifica dell'adeguatezza dei comportamenti del padre;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva il 14/05/2024 , aderendo alla domanda di separazione e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni, meglio specificate con atto del 28/01/2025: disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa coniugale;
di conseguenza, Persona_2
disporre che la casa coniugale sita in Imola (BO), via Monte Battaglia n.44, sia assegnata alla ricorrente;
disporre che il diritto di visita del padre verso il figlio sia supportato dai Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti;
disporre che il resistente versi a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 150,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagina 3 di 10 contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Il 3 giugno 2024, in sede di prima udienza, la Giudice, preso atto dell'arresto del resistente per violazione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla PO, avvenuto il 31 maggio
2024, interrogava liberamente la ricorrente e rinviava all'udienza del 9 luglio 2024 per la comparizione del convenuto;
dava inoltre mandato al Servizio Sociale di: relazionare sulla presa in carico di Per_1
da parte della NPI acquisendo, appena possibile, anche una relazione dallo psicologo che segue il ragazzo;
indirizzare il marito a seguire un percorso per uomini maltrattanti, di sostegno personale e di sostegno alla genitorialità; valutare le capacità genitoriali paterne avvalendosi di professionisti del SSN
e dell'Università; relazionare sul percorso della ricorrente con la Psicologa Dott.ssa CP_2
acquisendo relazione dalla professionista anche sul rapporto madre-figli.
Il 9 luglio perveniva la prima relazione dei Servizi e si teneva udienza in videocollegamento con la
Casa Circondariale di Bologna al fine di consentire la partecipazione del resistente;
la Giudice si riservava all'esito.
Il medesimo giorno veniva adottata l'ordinanza ex art. 473.bis.22 c.p.c., che, dando atto di ciò che era emerso fino a quel momento, anche dagli atti del procedimento penale, confermava il mandato al
Servizio di cui sopra, con ulteriori specificazioni relative alla situazione del padre, momentaneamente in carcere;
affidava il minore in via esclusiva rafforzata alla madre e lo collocava presso la Per_1
medesima, assegnandole dunque la casa familiare;
stabiliva che l'Assegno Unico, al momento pari ad euro 207,50 totali, sarebbe stato percepito integralmente dalla stessa;
posto che la condizione di carcerazione del padre era da ritenersi del tutto momentanea e che non era dato sapere quali sarebbero state le sue spese di locazione, stabiliva a carico dello stesso la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Con sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 24.7.2024 veniva emessa sentenza parziale di separazione e la causa proseguiva per la decisione sulle altre domande.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e rimessa in decisione all'udienza dell'11-3-2'25.
A seguito della pronuncia parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle richieste economiche, all'addebito, all'affidamento ed al collocamento del figlio minore
. Per_1
pagina 4 di 10 In relazione alla domanda di addebito della separazione personale al resistente, essa deve essere accolta. Risulta infatti ampiamente provata (e non contestata nemmeno dal resistente) la condotta maltrattante tenuta dal nei confronti della , condotta che per la sua gravità e durata ha CP_1 Pt_1 cagionato l'intollerabilità della vita coniugale. Il procedimento penale a carico del resistente ha accertato in via definitiva tali comportamenti, ricostruendoli compiutamente nelle circostanze di tempo e luogo. SI fa rinvio alla sentenza prodotta dal convenuto sub doc. 1 che all'esito di rito abbreviato lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione per maltrattamenti e lesioni e al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro in favore delle PPOO moglie e figli. Il stesso, del resto, ha CP_1
dichiarato al Servizio Sociale (relazione 27/05/24) “di essere consapevole dei suoi errori e di essere disposto a qualunque azione pur di recuperare il rapporto con la famiglia”, ammettendo, dunque, la propria responsabilità in relazione all'accaduto. Infine, si deve tenere conto di quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, in particolare che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n.22294 del 2024).
Per quanto riguarda il regime di affido e collocamento del figlio minore , si ritiene conforme Per_1 al suo interesse confermare quanto disposto con l'ordinanza ex 473.bis.22 c.p.c., del resto coincidente con le domande rassegnate da entrambe le parti.
Deve quindi essere disposto l'affidamento in via esclusiva rafforzata del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima nella casa familiare, che le viene quindi assegnata.
Infatti l'attuale situazione di carcerazione del padre renderebbe materialmente difficile per la madre, se non addirittura impossibile, confrontarsi con lo stesso in tempi rapidi sulle esigenze del minore e prendere decisioni congiuntamente. Va sottolineato, inoltre, che il convenuto è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, perpetrato proprio ai danni della ricorrente ed alla presenza dei figli, allora entrambi minorenni, integrando così condotte di violenza quantomeno assistita, ai danni del minore. Si evidenzia, poi, che il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare ha rilevato gravi carenze genitoriali in capo al ritenendo invece idonea figura CP_1
genitoriale la madre, seppure necessitante anch'ella di una rete di supporto. Fin dalla prima relazione depositata in data 27 maggio 2024 il Servizio affermava “La madre pare avere maggiori risorse
pagina 5 di 10 personali compreso il fatto di riuscire a farsi aiutare e di intraprendere un percorso terapeutico personale. Il servizio sociale scrivente valuta indispensabile, per la stessa, poterlo proseguire, al fine di ampliare i propri strumenti nella gestione del benessere dei propri figli. Il padre, pur descrivendo un buon rapporto e un buon legame con i figli, fatica a riconoscere i loro bisogni, tendendo ad instaurare con loro una relazione prevalentemente amicale tralasciando il ruolo normativo. Si ritiene indispensabile che per il padre venga avviata una valutazione delle capacità genitoriali al fin di considerare un eventuale percorso di sostegno, oltre che al percorso per uomini maltrattanti”. Seppure venga riconosciuto il profondo legame tra padre e figli e l'assenza, da parte di questi ultimi, di timore nei confronti del genitore, ma, al contrario, il volere assicurarsi che lo stesso possa continuare a relazionarsi con loro, non può che evidenziarsi che nel corso della vigilanza l'inadeguatezza genitoriale del padre non è venuta meno. Da ultimo, nella relazione depositata il 14 gennaio 2025, i Servizi scrivevano: “Come riferito precedentemente, durante questi mesi di detenzione il sig. ha CP_1
intrattenuto un rapporto epistolare con il figlio . La madre, stante la sua preoccupazione di Per_1
cosa potesse esserci scritto in quelle determinate lettere, ai fini di proteggere il figlio, ha talvolta letto le stesse precedentemente. In uno scritto in particolare, che la stessa ha provveduto ad inoltrare al servizio sociale scrivente, il padre si rivolgeva al figlio con toni inadeguati, adducendo a lui responsabilità improprie ed alimentando un senso di colpa in il quale non aveva invitato i Per_1
parenti da parte del padre alla sua cresima. Inoltre il padre nelle lettere raccontava della difficile e cruda situazione in carcere, non ponendo alcun filtro ai suoi racconti. Pertanto, in collaborazione con la madre e in un'ottica di tutela del minore, il servizio ha proceduto ad organizzare due colloqui online con il padre stesso, al fine di farlo riflettere su quale fosse la modalità più adeguata per comunicare con il figlio. Il sig. non è parso comprendere fino in fondo quanto riferito dalle operatrici CP_1
scriventi, le quali hanno consigliato al padre una comunicazione più protettiva nei confronti del figlio,
e ha proseguito ad insistere sul fatto che il servizio avrebbe potuto scrivere una relazione positiva per permettergli di uscire dal regime di detenzione”. A seguito di questo aggiornamento i rapporti epistolari tra padre e figlio sono stati interrotti, seguendo quanto consigliato dal Servizio stesso.
Emerge, dunque, la mancanza, da parte del resistente, di una sufficiente consapevolezza rispetto al suo ruolo di genitore;
egli non sembra essere in grado di anteporre i bisogni dei figli ai propri, strumentalizzandoli rispetto agli obiettivi che intende raggiungere o agli ideali da lui perseguiti. Appare indispensabile che una volta uscito dal carcere, il resistente intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché, in ottica riconciliativa anche rispetto al passato, un percorso specifico dedicato agli uomini maltrattanti.
pagina 6 di 10 Il regime di visita padre-figlio non può che essere protetto ed adattarsi all'evolversi della situazione domiciliare del resistente, attualmente detenuto in regime di semilibertà ed in attesa di scontare una sentenza di condanna. Dunque, è opportuno stabilire che: ferma l'interruzione dei rapporti epistolari, sarà possibile effettuare telefonate o videochiamate padre-figlio dal carcere solo in forma protetta alla presenza di un operatore del Servizio Sociale;
gli incontri fra il padre e saranno (come Per_1
attualmente sono, essendo iniziati a febbraio 2025) inizialmente in forma solo protetta e potranno essere successivamente liberalizzati solo previa osservazione e verifica dell'adeguatezza dei contenuti veicolati dal padre, valutazione riservata al Servizio.
Per quanto attiene le questioni economiche, si osserva quanto segue.
Posto che non sono contestati né l'attuale collocamento di presso la madre, né la sua qualifica Per_3
di maggiorenne non economicamente autosufficiente, stante anche le difficoltà attualmente attraversate dalla stessa (ha interrotto la scuola secondaria di secondo grado e ha iniziato a lavorare come cameriera ma non è riuscita a presentarsi regolarmente al lavoro a causa dei suoi problemi psichici, quindi non ha superato il periodo di prova), va stabilito un assegno di mantenimento anche a suo favore.
Per quanto attiene alla relativa quantificazione, si rileva che la ricorrente è dipendente di Crif Bologna con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito medio mensile di 2.200,00 euro circa (in base ai redditi del 2023), oltre ad essere comproprietaria di diversi immobili (cfr. ricorso separazione).
Il resistente è dipendente presso la OPERA Edile Srl e nel 2023 ha percepito un reddito medio mensile di euro 1700 circa, che si ritiene ricomincerà a percepire nella stessa misura, posto che dal 7-8 gennaio
2025 circa ha ricominciato a lavorare con le stesse mansioni (v. verbale di udienza 11 marzo 2025).
Nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., in base alla media delle precedenti dichiarazioni dei redditi, era stato considerato un netto mensile di euro 2.000 per la madre e di euro 1.550 per il padre;
non si ritiene quindi che si siano verificati mutamenti di rilievo per nessuno dei due, ma solo un leggero incremento, per entrambi, con riferimento al solo a.i. 2023.
Posto che il padre, al momento, non sostiene spese di locazione (né è possibile anticipare se esse ci saranno o la loro quantificazione) e che i figli hanno un'età ormai adolescenziale quanto a e Per_1
adulta, quanto a per le rilevanti esigenze che ciò comporta (cfr. Cass. 13664 del 2022), si Per_3
ritiene di confermare il contributo ordinario al mantenimento degli stessi in euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% di spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. SI sottolinea che i figli stanno sempre presso la madre pertanto il padre non fornisce alcun contributo al mantenimento in via diretta.
Stante l'affido esclusivo del minore, l'Assegno Unico per entrambi i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla ricorrente.
pagina 7 di 10 Considerata la soccombenza del resistente, egli va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri del D.M. 55/2014, in valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, dato che l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di relazione del Servizio Sociale e che solo in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha abbandonato la domanda di affido condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
2) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere Per_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
potrà chiedere e ottenere autonomamente passaporto e documenti di identità anche validi per l'espatrio e svolgere in autonomia tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3) conferisce mandato di vigilanza al Servizio Sociale sul nucleo familiare, per la durata di due anni, con particolare incarico di: regolamentare modalità e frequenza dei rapporti fra e Per_1
il padre, gli incontri si svolgeranno in forma almeno inizialmente solo protetta, idem per le videochiamate;
sono interrotti allo stato i rapporti epistolari;
i rapporti padre-figlio potranno essere resi liberi e ampliati, a seconda del regime custodiale del padre e della sua adesione a un percorso di assunzione di consapevolezza rispetto ai propri agiti e di sostegno alla genitorialità;
avrà a disposizione un percorso di sostegno psicologico;
il Servizio vigilerà sulla Per_1
situazione familiare, sanitaria e scolastica del minore;
fornirà supporto alla genitorialità e sostegno psicologico alla madre;
4) costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 8 di 10 5) dispone il collocamento prevalente di presso la madre e assegna alla madre la casa Per_1
coniugale sita in Imola (Bo) Via Monte Battaglia n. 44 e i beni mobili in essa contenuti, affinchè ivi risieda insieme al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente Per_3
autosufficiente;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio : come disposto al punto 2; Per_1
7) dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc)
non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 9 di 10 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie
relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) Dispone che in ragione dell'affido esclusivo del minore, l'AU per i figli sia percepito al 100% dalla madre;
9) Condanna il convenuto a corrispondere alla attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 98 per spese, 4.000 per compensi oltre 15% spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Imola.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUWANGA Parte_1 C.F._1
RU FA, elettivamente domiciliato in VIA ATEO BENDINI 7 40026 IMOLA presso il difensore avv. LUWANGA RU FA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPIANO Controparte_1 C.F._2
IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA, 13 BOLOGNA presso il difensore avv. TROPIANO IMMACOLATA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
1) Dichiarare la separazione personale tra i signori e con Parte_1 Controparte_1
addebito a carico di quest'ultimo per l'atteggiamento violento e vessatorio perpetrato per anni nei confronti della moglie, per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
pagina 1 di 10 2) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre la quale potrà Per_1 Parte_1
autonomamente assumere tutte le decisioni per il figlio in materia sanitaria, scolastica, educativa, relative alla richiesta e ottenimento di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, relative in generale a tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il minore.
3) Assegnare la casa familiare alla madre signora la quale continuerà a vivere nella Parte_1
stessa unitamente al figlio minore e la figlia , maggiorenne ma non Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficiente.
4) Disporre in capo al signor l'obbligo di versare dalla data della domanda entro il 5 Controparte_1
di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio (per complessivi Euro 500,00 mensili), su un conto corrente intestato alla madre, somma da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui definizione si fa rinvio al Protocollo del
Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente trascritto.
5) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre signora Parte_1 in forza dell'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore;
Persona_2
6) Confermare il mandato ai Servizi Sociali affinchè: proseguano il supporto al nucleo, organizzino gli incontri fra il padre ed il minore inizialmente in forma solo protetta, per poi essere Persona_2
successivamente liberalizzati solo previa osservazione e verifica dell'adeguatezza dei contenuti veicolati dal padre, mantenendo un monitoraggio sulla ripresa del rapporto padre figlio, prosegua nella valutazione delle capacità genitoriali paterne ed avvii i percorsi già richiesti dal Giudicante.
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito,
1- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la Persona_2
stessa nella casa coniugale, così come anche per ormai maggiorenne e in grado di Persona_3
decidere autonomamente;
per la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, Per_1
sanitaria, educativa, relative alla richiesta e ottenimento dei documenti d'identità anche validi per l'espatrio e relative in generale a tutti i procedimenti amministrativi che riguardano il minore;
2- disporre che la casa coniugale sita in Imola (BO), via Monte Battaglia n.44, di proprietà di entrambi i coniugi, in regime di comunione legale, sia assegnata alla sig.ra con le pertinenze Parte_1
e i mobili in essa contenuti, che continuerà ad abitarla con i figli e;
Per_3 Per_1
pagina 2 di 10 3-che fino a quando sarà opportuno, il diritto di visita del figlio collocato presso la madre sia Per_1
supportato dai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto anche conto delle esigenze del minore e della diponibilità di entrambi i genitori;
4- disporre che il sig. versi alla sig.ra un assegno di € 150,00 per Controparte_1 Parte_1
ciascun figlio, somma da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT e da versare ogni 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente della sig.ra , oltre al contributo nella misura del 50% Pt_1
delle spese di carattere straordinario come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Salvezze illimitate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 07/03/2024 ricorreva all'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1
pronunziare la separazione personale dal marito , sposato il 13/04/2002, unione dalla Controparte_1
quale erano nati (il 10/03/2006), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_3
(il 30/11/2012), minorenne. La ricorrente formulava le seguenti domande, meglio precisate Per_1
con atto depositato il 28/01/25: dichiarare la separazione personale tra le parti, con addebito a carico del resistente per le violenze e vessazioni a cui ha sottoposto la ricorrente per anni ed a causa delle quali era stato condannato in via definitiva a scontare tre anni di reclusione per maltrattamenti;
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di alla madre, collocandolo presso la stessa;
di Per_1
conseguenza, assegnare la casa familiare – di proprietà del marito, in regime di comunione legale con la moglie - alla ricorrente;
disporre in capo al resistente l'obbligo di mantenimento ordinario dei figli, pari ad euro 250,00 per ciascun figlio (per complessivi Euro 500,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
disporre che l'assegno unico
(di euro 207,5 mensili complessivi) venga percepito integralmente dalla madre;
confermare il mandato ai Servizi Sociali affinché proseguano il supporto al nucleo, organizzino gli incontri fra il padre ed il minore inizialmente in forma solo protetta, per poi essere successivamente Persona_2 liberalizzati solo previa verifica dell'adeguatezza dei comportamenti del padre;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva il 14/05/2024 , aderendo alla domanda di separazione e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni, meglio specificate con atto del 28/01/2025: disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa coniugale;
di conseguenza, Persona_2
disporre che la casa coniugale sita in Imola (BO), via Monte Battaglia n.44, sia assegnata alla ricorrente;
disporre che il diritto di visita del padre verso il figlio sia supportato dai Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti;
disporre che il resistente versi a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 150,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagina 3 di 10 contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Il 3 giugno 2024, in sede di prima udienza, la Giudice, preso atto dell'arresto del resistente per violazione della misura cautelare penale del divieto di avvicinamento alla PO, avvenuto il 31 maggio
2024, interrogava liberamente la ricorrente e rinviava all'udienza del 9 luglio 2024 per la comparizione del convenuto;
dava inoltre mandato al Servizio Sociale di: relazionare sulla presa in carico di Per_1
da parte della NPI acquisendo, appena possibile, anche una relazione dallo psicologo che segue il ragazzo;
indirizzare il marito a seguire un percorso per uomini maltrattanti, di sostegno personale e di sostegno alla genitorialità; valutare le capacità genitoriali paterne avvalendosi di professionisti del SSN
e dell'Università; relazionare sul percorso della ricorrente con la Psicologa Dott.ssa CP_2
acquisendo relazione dalla professionista anche sul rapporto madre-figli.
Il 9 luglio perveniva la prima relazione dei Servizi e si teneva udienza in videocollegamento con la
Casa Circondariale di Bologna al fine di consentire la partecipazione del resistente;
la Giudice si riservava all'esito.
Il medesimo giorno veniva adottata l'ordinanza ex art. 473.bis.22 c.p.c., che, dando atto di ciò che era emerso fino a quel momento, anche dagli atti del procedimento penale, confermava il mandato al
Servizio di cui sopra, con ulteriori specificazioni relative alla situazione del padre, momentaneamente in carcere;
affidava il minore in via esclusiva rafforzata alla madre e lo collocava presso la Per_1
medesima, assegnandole dunque la casa familiare;
stabiliva che l'Assegno Unico, al momento pari ad euro 207,50 totali, sarebbe stato percepito integralmente dalla stessa;
posto che la condizione di carcerazione del padre era da ritenersi del tutto momentanea e che non era dato sapere quali sarebbero state le sue spese di locazione, stabiliva a carico dello stesso la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Con sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 24.7.2024 veniva emessa sentenza parziale di separazione e la causa proseguiva per la decisione sulle altre domande.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e rimessa in decisione all'udienza dell'11-3-2'25.
A seguito della pronuncia parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle richieste economiche, all'addebito, all'affidamento ed al collocamento del figlio minore
. Per_1
pagina 4 di 10 In relazione alla domanda di addebito della separazione personale al resistente, essa deve essere accolta. Risulta infatti ampiamente provata (e non contestata nemmeno dal resistente) la condotta maltrattante tenuta dal nei confronti della , condotta che per la sua gravità e durata ha CP_1 Pt_1 cagionato l'intollerabilità della vita coniugale. Il procedimento penale a carico del resistente ha accertato in via definitiva tali comportamenti, ricostruendoli compiutamente nelle circostanze di tempo e luogo. SI fa rinvio alla sentenza prodotta dal convenuto sub doc. 1 che all'esito di rito abbreviato lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione per maltrattamenti e lesioni e al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro in favore delle PPOO moglie e figli. Il stesso, del resto, ha CP_1
dichiarato al Servizio Sociale (relazione 27/05/24) “di essere consapevole dei suoi errori e di essere disposto a qualunque azione pur di recuperare il rapporto con la famiglia”, ammettendo, dunque, la propria responsabilità in relazione all'accaduto. Infine, si deve tenere conto di quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, in particolare che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n.22294 del 2024).
Per quanto riguarda il regime di affido e collocamento del figlio minore , si ritiene conforme Per_1 al suo interesse confermare quanto disposto con l'ordinanza ex 473.bis.22 c.p.c., del resto coincidente con le domande rassegnate da entrambe le parti.
Deve quindi essere disposto l'affidamento in via esclusiva rafforzata del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima nella casa familiare, che le viene quindi assegnata.
Infatti l'attuale situazione di carcerazione del padre renderebbe materialmente difficile per la madre, se non addirittura impossibile, confrontarsi con lo stesso in tempi rapidi sulle esigenze del minore e prendere decisioni congiuntamente. Va sottolineato, inoltre, che il convenuto è stato condannato con sentenza definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, perpetrato proprio ai danni della ricorrente ed alla presenza dei figli, allora entrambi minorenni, integrando così condotte di violenza quantomeno assistita, ai danni del minore. Si evidenzia, poi, che il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare ha rilevato gravi carenze genitoriali in capo al ritenendo invece idonea figura CP_1
genitoriale la madre, seppure necessitante anch'ella di una rete di supporto. Fin dalla prima relazione depositata in data 27 maggio 2024 il Servizio affermava “La madre pare avere maggiori risorse
pagina 5 di 10 personali compreso il fatto di riuscire a farsi aiutare e di intraprendere un percorso terapeutico personale. Il servizio sociale scrivente valuta indispensabile, per la stessa, poterlo proseguire, al fine di ampliare i propri strumenti nella gestione del benessere dei propri figli. Il padre, pur descrivendo un buon rapporto e un buon legame con i figli, fatica a riconoscere i loro bisogni, tendendo ad instaurare con loro una relazione prevalentemente amicale tralasciando il ruolo normativo. Si ritiene indispensabile che per il padre venga avviata una valutazione delle capacità genitoriali al fin di considerare un eventuale percorso di sostegno, oltre che al percorso per uomini maltrattanti”. Seppure venga riconosciuto il profondo legame tra padre e figli e l'assenza, da parte di questi ultimi, di timore nei confronti del genitore, ma, al contrario, il volere assicurarsi che lo stesso possa continuare a relazionarsi con loro, non può che evidenziarsi che nel corso della vigilanza l'inadeguatezza genitoriale del padre non è venuta meno. Da ultimo, nella relazione depositata il 14 gennaio 2025, i Servizi scrivevano: “Come riferito precedentemente, durante questi mesi di detenzione il sig. ha CP_1
intrattenuto un rapporto epistolare con il figlio . La madre, stante la sua preoccupazione di Per_1
cosa potesse esserci scritto in quelle determinate lettere, ai fini di proteggere il figlio, ha talvolta letto le stesse precedentemente. In uno scritto in particolare, che la stessa ha provveduto ad inoltrare al servizio sociale scrivente, il padre si rivolgeva al figlio con toni inadeguati, adducendo a lui responsabilità improprie ed alimentando un senso di colpa in il quale non aveva invitato i Per_1
parenti da parte del padre alla sua cresima. Inoltre il padre nelle lettere raccontava della difficile e cruda situazione in carcere, non ponendo alcun filtro ai suoi racconti. Pertanto, in collaborazione con la madre e in un'ottica di tutela del minore, il servizio ha proceduto ad organizzare due colloqui online con il padre stesso, al fine di farlo riflettere su quale fosse la modalità più adeguata per comunicare con il figlio. Il sig. non è parso comprendere fino in fondo quanto riferito dalle operatrici CP_1
scriventi, le quali hanno consigliato al padre una comunicazione più protettiva nei confronti del figlio,
e ha proseguito ad insistere sul fatto che il servizio avrebbe potuto scrivere una relazione positiva per permettergli di uscire dal regime di detenzione”. A seguito di questo aggiornamento i rapporti epistolari tra padre e figlio sono stati interrotti, seguendo quanto consigliato dal Servizio stesso.
Emerge, dunque, la mancanza, da parte del resistente, di una sufficiente consapevolezza rispetto al suo ruolo di genitore;
egli non sembra essere in grado di anteporre i bisogni dei figli ai propri, strumentalizzandoli rispetto agli obiettivi che intende raggiungere o agli ideali da lui perseguiti. Appare indispensabile che una volta uscito dal carcere, il resistente intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché, in ottica riconciliativa anche rispetto al passato, un percorso specifico dedicato agli uomini maltrattanti.
pagina 6 di 10 Il regime di visita padre-figlio non può che essere protetto ed adattarsi all'evolversi della situazione domiciliare del resistente, attualmente detenuto in regime di semilibertà ed in attesa di scontare una sentenza di condanna. Dunque, è opportuno stabilire che: ferma l'interruzione dei rapporti epistolari, sarà possibile effettuare telefonate o videochiamate padre-figlio dal carcere solo in forma protetta alla presenza di un operatore del Servizio Sociale;
gli incontri fra il padre e saranno (come Per_1
attualmente sono, essendo iniziati a febbraio 2025) inizialmente in forma solo protetta e potranno essere successivamente liberalizzati solo previa osservazione e verifica dell'adeguatezza dei contenuti veicolati dal padre, valutazione riservata al Servizio.
Per quanto attiene le questioni economiche, si osserva quanto segue.
Posto che non sono contestati né l'attuale collocamento di presso la madre, né la sua qualifica Per_3
di maggiorenne non economicamente autosufficiente, stante anche le difficoltà attualmente attraversate dalla stessa (ha interrotto la scuola secondaria di secondo grado e ha iniziato a lavorare come cameriera ma non è riuscita a presentarsi regolarmente al lavoro a causa dei suoi problemi psichici, quindi non ha superato il periodo di prova), va stabilito un assegno di mantenimento anche a suo favore.
Per quanto attiene alla relativa quantificazione, si rileva che la ricorrente è dipendente di Crif Bologna con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito medio mensile di 2.200,00 euro circa (in base ai redditi del 2023), oltre ad essere comproprietaria di diversi immobili (cfr. ricorso separazione).
Il resistente è dipendente presso la OPERA Edile Srl e nel 2023 ha percepito un reddito medio mensile di euro 1700 circa, che si ritiene ricomincerà a percepire nella stessa misura, posto che dal 7-8 gennaio
2025 circa ha ricominciato a lavorare con le stesse mansioni (v. verbale di udienza 11 marzo 2025).
Nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., in base alla media delle precedenti dichiarazioni dei redditi, era stato considerato un netto mensile di euro 2.000 per la madre e di euro 1.550 per il padre;
non si ritiene quindi che si siano verificati mutamenti di rilievo per nessuno dei due, ma solo un leggero incremento, per entrambi, con riferimento al solo a.i. 2023.
Posto che il padre, al momento, non sostiene spese di locazione (né è possibile anticipare se esse ci saranno o la loro quantificazione) e che i figli hanno un'età ormai adolescenziale quanto a e Per_1
adulta, quanto a per le rilevanti esigenze che ciò comporta (cfr. Cass. 13664 del 2022), si Per_3
ritiene di confermare il contributo ordinario al mantenimento degli stessi in euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% di spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. SI sottolinea che i figli stanno sempre presso la madre pertanto il padre non fornisce alcun contributo al mantenimento in via diretta.
Stante l'affido esclusivo del minore, l'Assegno Unico per entrambi i figli continuerà ad essere interamente percepito dalla ricorrente.
pagina 7 di 10 Considerata la soccombenza del resistente, egli va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano secondo i parametri del D.M. 55/2014, in valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, dato che l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di relazione del Servizio Sociale e che solo in sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha abbandonato la domanda di affido condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
2) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
ella potrà assumere Per_1
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
potrà chiedere e ottenere autonomamente passaporto e documenti di identità anche validi per l'espatrio e svolgere in autonomia tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
3) conferisce mandato di vigilanza al Servizio Sociale sul nucleo familiare, per la durata di due anni, con particolare incarico di: regolamentare modalità e frequenza dei rapporti fra e Per_1
il padre, gli incontri si svolgeranno in forma almeno inizialmente solo protetta, idem per le videochiamate;
sono interrotti allo stato i rapporti epistolari;
i rapporti padre-figlio potranno essere resi liberi e ampliati, a seconda del regime custodiale del padre e della sua adesione a un percorso di assunzione di consapevolezza rispetto ai propri agiti e di sostegno alla genitorialità;
avrà a disposizione un percorso di sostegno psicologico;
il Servizio vigilerà sulla Per_1
situazione familiare, sanitaria e scolastica del minore;
fornirà supporto alla genitorialità e sostegno psicologico alla madre;
4) costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 8 di 10 5) dispone il collocamento prevalente di presso la madre e assegna alla madre la casa Per_1
coniugale sita in Imola (Bo) Via Monte Battaglia n. 44 e i beni mobili in essa contenuti, affinchè ivi risieda insieme al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente Per_3
autosufficiente;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio : come disposto al punto 2; Per_1
7) dalla data della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc)
non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 9 di 10 Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie
relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
8) Dispone che in ragione dell'affido esclusivo del minore, l'AU per i figli sia percepito al 100% dalla madre;
9) Condanna il convenuto a corrispondere alla attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 98 per spese, 4.000 per compensi oltre 15% spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Imola.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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