Articolo 9 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116
Articolo 8Articolo 10
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20 luglio 1935
Art. 9. Cartella biografica.

Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.
Entrata in vigore il 20 luglio 1935