Art. 9. Cartella biografica.
Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.
Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.
Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.
Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.