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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13612/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Paolo IV Carafa n. 12, Avellino presso lo studio dell'avv. DEL
POLITO VIRGINIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in AVELLINO il Parte_1 Parte_2
07/07/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/08/2007, il 01/08/2007, il 01/08/2007 e Per_1 Per_2 Per_3 il 24/09/2012. Per_4
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 mutuo e reciproco rispetto.
DISPONE che i figli , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_1 Per_4 genitori, con collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a convivere presso l'immobile adibito a casa coniugale sita in Nichelino (To) alla via Pietro Nenni n. 17 la cui proprietà verrà trasferita, come di seguito si dirà, in capo alla SI.ra . I genitori assumeranno di Parte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. I genitori dovranno avere un comportamento di reciproco rispetto e di serene comunicazioni tra di loro, al fine di garantire un rapporto di equilibrio con i minori con ciascuno di essi. I minori riceveranno cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e conserveranno rapporti SInificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
DISPONE che, quanto alle modalità di visita del padre con i figli, il SI. incontrerà i figli Parte_2 tenendoli con sé secondo il seguente programma (come convenuto e riportato nel piano genitoriale sottoscritto dai coniugi e allegato al ricorso):
- il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi/sere durante la settimana e più precisamente il martedì e il venerdì: andrà a prenderli alle ore 18:30 e li riaccompagnerà presso la madre alle ore
21:00 (ore 22:00 durante il periodo extra- scolastico);
- il padre terrà con sé i figli e un week-end a settimane alterne dalle Per_1 Per_3 Per_2 Per_4 ore 15:30 del sabato, sino alle ore 20:00 della domenica, durante il periodo scolastico e dalle ore
10:00 fino alle ore 21:00 durante il periodo extra- scolastico;
- quanto alle festività, il padre terrà con sé i figli:
- sette giorni nel periodo natalizio, anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre e un'altra volta dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal Venerdì
Santo alla domenica di Pasqua;
pagina 2 di 4 - sette giorni consecutivi durante i mesi di giugno, luglio o agosto, nel rispetto dei reciproci impegni dei coniugi e dei minori e con data da concordare ogni anno;
- i minori trascorreranno, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà, possibilmente, trascorso dalla famiglia insieme;
- ogni genitore può avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori.
PRENDE atto che:
- È fatta salva la possibilità di derogare di volta in volta i precedenti punti e concordare - tramite - sms/whatsapp con un preavviso di almeno tre ore - diverse modalità tra essi coniugi che tengano conto del preminente interesse dei minori. In ogni caso, eventuali recuperi, sia dei fine settimana, sia delle presenze settimanali vanno fatti nello stesso mese o al massimo in quello successivo, e comunque vanno regolamentati in modo che non vadano solo a scapito del genitore non convivente;
- Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli;
- Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico dei minori e i genitori non devono prendere i minori da scuola per queste vacanze;
- Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno;
- Viaggio fuori dal paese di residenza è consentito, previo consenso scritto dell'altro genitore;
- Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono;
- Viaggio all'estero è consentito, previo consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
DISPONE che, relativamente al mantenimento dei figli, il Sig. provveda, entro il giorno 5 Parte_2 di ogni mese, a corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 complessiva somma di euro 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico, il cui importo, ad oggi, è pari ad € 1.437,30 verrà corrisposto al 100% alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per i figli restino tutte a carico della SI.ra Pt_1
fino al compimento del 21° anno di vita di ciascun figlio, e comunque, fino all'effettiva
[...] erogazione, da parte dell'INPS, dell'assegno unico universale;
successivamente verranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore.
PRENDE ATTO che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono che il SI. si impegna ad trasferire alla SI.ra , che Parte_2 Parte_1 accetta, la piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati del seguente immobile: a. appartamento sito nel Comune di Nichelino (To) sito alla via Pietro Nenni n. 17, int.31, adibito a casa coniugale, distinto al catasto dei fabbricati al foglio 8 particella 506 sub 31 Cat. A/2 classe 1 consistenza 4,5 rendita € 499,76, così composto: - al piano rialzato: ingresso, due camere, tinello con cucina, ripostiglio e bagno posto tra le coerenze: altro alloggio del piano, cortile comune, vano scala, pianerottolo, vano ascensore e altro alloggio del piano. - al piano seminterrato: un locale cantina, posto fra le coerenze: altra cantina, corridoio, comune a tre lati. Il SI. si impegna, altresì, a Parte_2 trasferire la nuda proprietà alla SI.ra mantenendo per sé stesso l'usufrutto vita natural Parte_1 durante del seguente immobile: b. garage sito nel Comune di Nichelino (To) sito alla via Carlo Casalegno
n. 4 censito al catasto dei fabbricati al foglio 8 particella 977 sub 79 piano s1 cat. c/6 cl. 2 consistenza 16 mq, superficie catastale totale 16 mq, rendita € 65,28. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti convengono che il contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Deutsche
Bank in data 08.11.2012 n. 00069/2198431 per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito alla via Pietro Nenni n, 17 in Nichelino (To), (la cui proprietà verrà trasferita alla SI.ra Parte_1 come da impegno assunto dal Sig. resterà intestato al SI. e la rata mensile, Parte_2 Parte_2 pari ad € 300,00, verrà pagata interamente dalla SI.ra fino alla sua scadenza. Parte_1
PRENDE ATTO che, quanto alla polizza sulla vita UnipolSai n. 089/003453225 intestata al SI.
[...] con scadenza fissata al 28.11.2024 e alla polizza di assicurazione sulla vita Posta Futuro Pt_2
Multiutile n. 50009478519 intestata alla SI.ra con scadenza fissata al 08.08.2034, le parti Parte_1 convengono che alla loro naturale scadenza ogniuno incasserà la somma di propria spettanza;
la rata relativa al fondo pensione aperto presso la Amundi Asset Management a favore dei figli minori Per_1
, e verrà divisa fra i due genitori. Per_2 Per_3 Per_4
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13612/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Paolo IV Carafa n. 12, Avellino presso lo studio dell'avv. DEL
POLITO VIRGINIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in AVELLINO il Parte_1 Parte_2
07/07/2001.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/08/2007, il 01/08/2007, il 01/08/2007 e Per_1 Per_2 Per_3 il 24/09/2012. Per_4
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 mutuo e reciproco rispetto.
DISPONE che i figli , vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_1 Per_4 genitori, con collocazione degli stessi presso la madre con la quale continueranno a convivere presso l'immobile adibito a casa coniugale sita in Nichelino (To) alla via Pietro Nenni n. 17 la cui proprietà verrà trasferita, come di seguito si dirà, in capo alla SI.ra . I genitori assumeranno di Parte_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. I genitori dovranno avere un comportamento di reciproco rispetto e di serene comunicazioni tra di loro, al fine di garantire un rapporto di equilibrio con i minori con ciascuno di essi. I minori riceveranno cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e conserveranno rapporti SInificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
DISPONE che, quanto alle modalità di visita del padre con i figli, il SI. incontrerà i figli Parte_2 tenendoli con sé secondo il seguente programma (come convenuto e riportato nel piano genitoriale sottoscritto dai coniugi e allegato al ricorso):
- il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi/sere durante la settimana e più precisamente il martedì e il venerdì: andrà a prenderli alle ore 18:30 e li riaccompagnerà presso la madre alle ore
21:00 (ore 22:00 durante il periodo extra- scolastico);
- il padre terrà con sé i figli e un week-end a settimane alterne dalle Per_1 Per_3 Per_2 Per_4 ore 15:30 del sabato, sino alle ore 20:00 della domenica, durante il periodo scolastico e dalle ore
10:00 fino alle ore 21:00 durante il periodo extra- scolastico;
- quanto alle festività, il padre terrà con sé i figli:
- sette giorni nel periodo natalizio, anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre e un'altra volta dal
31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal Venerdì
Santo alla domenica di Pasqua;
pagina 2 di 4 - sette giorni consecutivi durante i mesi di giugno, luglio o agosto, nel rispetto dei reciproci impegni dei coniugi e dei minori e con data da concordare ogni anno;
- i minori trascorreranno, inoltre, la festa della mamma e la festa del papà con i rispettivi genitori, così come i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà, possibilmente, trascorso dalla famiglia insieme;
- ogni genitore può avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori.
PRENDE atto che:
- È fatta salva la possibilità di derogare di volta in volta i precedenti punti e concordare - tramite - sms/whatsapp con un preavviso di almeno tre ore - diverse modalità tra essi coniugi che tengano conto del preminente interesse dei minori. In ogni caso, eventuali recuperi, sia dei fine settimana, sia delle presenze settimanali vanno fatti nello stesso mese o al massimo in quello successivo, e comunque vanno regolamentati in modo che non vadano solo a scapito del genitore non convivente;
- Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli;
- Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico dei minori e i genitori non devono prendere i minori da scuola per queste vacanze;
- Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno;
- Viaggio fuori dal paese di residenza è consentito, previo consenso scritto dell'altro genitore;
- Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono;
- Viaggio all'estero è consentito, previo consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
DISPONE che, relativamente al mantenimento dei figli, il Sig. provveda, entro il giorno 5 Parte_2 di ogni mese, a corrispondere alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 complessiva somma di euro 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
PRENDE ATTO che le parti convengono che l'assegno unico e universale per i figli a carico, il cui importo, ad oggi, è pari ad € 1.437,30 verrà corrisposto al 100% alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che le spese straordinarie da sostenere per i figli restino tutte a carico della SI.ra Pt_1
fino al compimento del 21° anno di vita di ciascun figlio, e comunque, fino all'effettiva
[...] erogazione, da parte dell'INPS, dell'assegno unico universale;
successivamente verranno ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore.
PRENDE ATTO che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono che il SI. si impegna ad trasferire alla SI.ra , che Parte_2 Parte_1 accetta, la piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati del seguente immobile: a. appartamento sito nel Comune di Nichelino (To) sito alla via Pietro Nenni n. 17, int.31, adibito a casa coniugale, distinto al catasto dei fabbricati al foglio 8 particella 506 sub 31 Cat. A/2 classe 1 consistenza 4,5 rendita € 499,76, così composto: - al piano rialzato: ingresso, due camere, tinello con cucina, ripostiglio e bagno posto tra le coerenze: altro alloggio del piano, cortile comune, vano scala, pianerottolo, vano ascensore e altro alloggio del piano. - al piano seminterrato: un locale cantina, posto fra le coerenze: altra cantina, corridoio, comune a tre lati. Il SI. si impegna, altresì, a Parte_2 trasferire la nuda proprietà alla SI.ra mantenendo per sé stesso l'usufrutto vita natural Parte_1 durante del seguente immobile: b. garage sito nel Comune di Nichelino (To) sito alla via Carlo Casalegno
n. 4 censito al catasto dei fabbricati al foglio 8 particella 977 sub 79 piano s1 cat. c/6 cl. 2 consistenza 16 mq, superficie catastale totale 16 mq, rendita € 65,28. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che le parti convengono che il contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Deutsche
Bank in data 08.11.2012 n. 00069/2198431 per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito alla via Pietro Nenni n, 17 in Nichelino (To), (la cui proprietà verrà trasferita alla SI.ra Parte_1 come da impegno assunto dal Sig. resterà intestato al SI. e la rata mensile, Parte_2 Parte_2 pari ad € 300,00, verrà pagata interamente dalla SI.ra fino alla sua scadenza. Parte_1
PRENDE ATTO che, quanto alla polizza sulla vita UnipolSai n. 089/003453225 intestata al SI.
[...] con scadenza fissata al 28.11.2024 e alla polizza di assicurazione sulla vita Posta Futuro Pt_2
Multiutile n. 50009478519 intestata alla SI.ra con scadenza fissata al 08.08.2034, le parti Parte_1 convengono che alla loro naturale scadenza ogniuno incasserà la somma di propria spettanza;
la rata relativa al fondo pensione aperto presso la Amundi Asset Management a favore dei figli minori Per_1
, e verrà divisa fra i due genitori. Per_2 Per_3 Per_4
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4