Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1979, n. 3243
CASS
Sentenza 8 giugno 1979

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Nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un suolo privato da parte della pubblica amministrazione, protrattasi oltre il biennio, il fatto illecito permanente si esaurisce nel momento in cui sul suolo occupato viene realizzata un'opera pubblica, la quale fa perdere al suolo la sua connotazione originaria e gli imprime la stessa qualificazione di "pubblico" che caratterizza l'opera nella sua unita; pertanto, essendo la pubblica amministrazione legittimata a trattenere il bene (demaniale o patrimoniale indisponibile) che e essenziale alla finalita pubblica che si e inteso raggiungere, il suolo cui essa accede non puo piu essere restituito al suo proprietario. Ne consegue che a tale momento cessa il diritto del proprietario all'indennita di occupazione ed ad esso occorre far riferimento per il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene e al mancato godimento dei frutti per la sua occupazione abusiva, mentre i fatti sopravvenuti di forza maggiore, che incidono sull'esistenza del bene, non esplicano alcuna Rilevanza giuridica sull'obbligazione risarcitoria della amministrazione, soggetta alla rivalutazione monetaria sino alla sua liquidazione. (nella specie l'opera pubblica era rimasta sommersa dall'erosione marina e la pubblica amministrazione sosteneva che, essendo il suolo rimasto in proprieta del privato, l'obbligazione risarcitoria si era estinta, essendo venuto meno il nesso di causalita tra la occupazione abusiva del suolo e la sua perdita definitiva per il proprietario per l'intervento di un fatto successivo - erosione marina e sommersione - del tutto indipendente dal comportamento della amministrazione).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1979, n. 3243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3243
    Data del deposito : 8 giugno 1979

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