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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GAETINI Parte_1 C.F._1
LAURA e LA ROSA ROBERTA ( ) VIA SUSA, 43 10138 TORINO;
, C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 43 10138 TORINO, presso il difensore avv. GAETINI
LAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO Controparte_1 C.F._3
ELENA e elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, con richiesta congiunta delle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1
pagina 1 di 6 contratto in Siracusa, in data 02.08.2007 Controparte_1
(dall'atto di matrimonio Anno 2007 Parte II., Serie C, N. 109)
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1.DISPORRE che il figlio minore sia affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa paritaria presso ciascun genitore a settimane alterne e così dal venerdì al venerdì successivo e collocazione anagrafica presso il domicilio materno (il padre si impegna a rilasciare autorizzazione); i genitori si impegnano sin d'ora a calendarizzare le trasferte lavorative si da poter mensilmente alternare la gestione del figlio e concordano che, qualora per motivi di lavoro o altro, il genitore, nella settimana in cui ha il minore con sè, fosse costretto ad assentarsi, sarà l'altro ad occuparsi del figlio con l'impegno, per entrambi i genitori, ad individuare, quali giorni di trasferta - per quanto possibile -, quelli coincidenti con le settimane nelle quali ad occuparsi del figlio è l'altro genitore,
salve rare - in numero tale da non stravolgere l'impianto di affidamento concordato - e motivatamente inevitabili eccezioni da comunicarsi con congruo anticipo.
Qualora, inevitabilmente, gli impegni lavorativi (in particolar modo le trasferte) o altro dovessero coincidere - per l'uno o per l'altro genitore - con la settimana dedicata al figlio, si concorderà una modalità di recupero del tempo non trascorso con il minore;
- durante le vacanze pasquali e le vacanze d'inverno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze natalizie dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari il primo periodo con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive,
con ciascuno dei genitori, periodi da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo con la madre le ultime due settimane di agosto;
i genitori fin d'ora concordano a che Per_1
possa recarsi, finita la scuola, in vacanza con i nonni materni fino a che lo desidererà;
- ad anni alterni nelle altre festività cadenti nell'anno scolastico
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre); in caso di ponte/festività attaccata ad un week-end, tale giorno sarà di spettanza del genitore con il quale il figlio trascorre il week-end.
3. DARE ATTO che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando presso di sé mentre verranno suddivise al 50% le spese straordinarie del figlio (spese mediche, scolastiche, sportive e/o ludiche) così come indicate nel Protocollo di Aosta che qui si richiama integralmente, con eccezione delle eventuali spese della mensa, dell'acquisto e mantenimento di un pc e del vestiario che dovranno essere ripartite al 50% e non rientreranno nel mantenimento ordinario. Con riferimento al vestiario di i genitori si Per_1
accorderanno, ad ogni cambio di stagione, in particolare estate e inverno, sull'acquisto dei vestiti necessari, lasciando quelli voluttuari alla discrezione di ciascun genitore.
Le Parti fin d'ora concordano che possa effettuare vacanze - Per_1
studio all'estero per l'apprendimento di una lingua e/o in Italia per motivi ricreativi/sportivi o che rappresentino un'esperienza e un pagina 3 di 6 arricchimento per il suo cammino di crescita, suddividendo il relativo costo al 50%;
4. DARE ATTO che la madre si è trasferita unitamente al figlio dall'ex casa coniugale sita in La Salle (AO), Frazione Derby n. 316,
di proprietà del padre del SI;
CP_1
5. DARE ATTO che il SI con la sottoscrizione del CP_1
presente atto, versa alla SIa a titolo di concorso alle Pt_1
spese legali della stessa la somma di € 1.000,00 omnia, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT
95E0569601200000002758X54
6. DARE ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, con il puntuale adempimento di quanto sopra, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito i loro rapporti patrimoniali;
7. DARE ATTO che genitori si danno il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
8. DARE ATTO che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 4 di 6 Essendo decorsi più di sei mesi dal 31 marzo 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Siracusa
il 2 agosto 2007 tra
(C.F. nata a Siracusa in [...] Parte_1 C.F._1
07.01.1980
e
(C.F. nato ad Aosta in [...] Controparte_1 C.F._3
17.11.1980
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Siracusa al n°109, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 5 di 6 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GAETINI Parte_1 C.F._1
LAURA e LA ROSA ROBERTA ( ) VIA SUSA, 43 10138 TORINO;
, C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 43 10138 TORINO, presso il difensore avv. GAETINI
LAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO Controparte_1 C.F._3
ELENA e elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, con richiesta congiunta delle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1
pagina 1 di 6 contratto in Siracusa, in data 02.08.2007 Controparte_1
(dall'atto di matrimonio Anno 2007 Parte II., Serie C, N. 109)
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alle opportune trascrizioni di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1.DISPORRE che il figlio minore sia affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione abitativa paritaria presso ciascun genitore a settimane alterne e così dal venerdì al venerdì successivo e collocazione anagrafica presso il domicilio materno (il padre si impegna a rilasciare autorizzazione); i genitori si impegnano sin d'ora a calendarizzare le trasferte lavorative si da poter mensilmente alternare la gestione del figlio e concordano che, qualora per motivi di lavoro o altro, il genitore, nella settimana in cui ha il minore con sè, fosse costretto ad assentarsi, sarà l'altro ad occuparsi del figlio con l'impegno, per entrambi i genitori, ad individuare, quali giorni di trasferta - per quanto possibile -, quelli coincidenti con le settimane nelle quali ad occuparsi del figlio è l'altro genitore,
salve rare - in numero tale da non stravolgere l'impianto di affidamento concordato - e motivatamente inevitabili eccezioni da comunicarsi con congruo anticipo.
Qualora, inevitabilmente, gli impegni lavorativi (in particolar modo le trasferte) o altro dovessero coincidere - per l'uno o per l'altro genitore - con la settimana dedicata al figlio, si concorderà una modalità di recupero del tempo non trascorso con il minore;
- durante le vacanze pasquali e le vacanze d'inverno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze natalizie dal termine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
in caso di disaccordo, negli anni pari il primo periodo con la madre;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive,
con ciascuno dei genitori, periodi da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo con la madre le ultime due settimane di agosto;
i genitori fin d'ora concordano a che Per_1
possa recarsi, finita la scuola, in vacanza con i nonni materni fino a che lo desidererà;
- ad anni alterni nelle altre festività cadenti nell'anno scolastico
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre); in caso di ponte/festività attaccata ad un week-end, tale giorno sarà di spettanza del genitore con il quale il figlio trascorre il week-end.
3. DARE ATTO che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio quando presso di sé mentre verranno suddivise al 50% le spese straordinarie del figlio (spese mediche, scolastiche, sportive e/o ludiche) così come indicate nel Protocollo di Aosta che qui si richiama integralmente, con eccezione delle eventuali spese della mensa, dell'acquisto e mantenimento di un pc e del vestiario che dovranno essere ripartite al 50% e non rientreranno nel mantenimento ordinario. Con riferimento al vestiario di i genitori si Per_1
accorderanno, ad ogni cambio di stagione, in particolare estate e inverno, sull'acquisto dei vestiti necessari, lasciando quelli voluttuari alla discrezione di ciascun genitore.
Le Parti fin d'ora concordano che possa effettuare vacanze - Per_1
studio all'estero per l'apprendimento di una lingua e/o in Italia per motivi ricreativi/sportivi o che rappresentino un'esperienza e un pagina 3 di 6 arricchimento per il suo cammino di crescita, suddividendo il relativo costo al 50%;
4. DARE ATTO che la madre si è trasferita unitamente al figlio dall'ex casa coniugale sita in La Salle (AO), Frazione Derby n. 316,
di proprietà del padre del SI;
CP_1
5. DARE ATTO che il SI con la sottoscrizione del CP_1
presente atto, versa alla SIa a titolo di concorso alle Pt_1
spese legali della stessa la somma di € 1.000,00 omnia, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT
95E0569601200000002758X54
6. DARE ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, con il puntuale adempimento di quanto sopra, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito i loro rapporti patrimoniali;
7. DARE ATTO che genitori si danno il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
8. DARE ATTO che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 4 di 6 Essendo decorsi più di sei mesi dal 31 marzo 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Siracusa
il 2 agosto 2007 tra
(C.F. nata a Siracusa in [...] Parte_1 C.F._1
07.01.1980
e
(C.F. nato ad Aosta in [...] Controparte_1 C.F._3
17.11.1980
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Siracusa al n°109, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 5 di 6 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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