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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 6 D. Lgs 150/2011, 437 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RICORRENTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI CARLA CP_1 C.F._1
CONVENUTO APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza di sospensione della patente di guida ex art 223 C.d.S decisa all'udienza del 30.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di appello ovvero:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- riformare la sentenza n. 74 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio, confermando la legittimità del provvedimento prefettizio di cui è causa;
- condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: come da comparsa di risposta in appello ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, preliminarmente PRONUNCIARE l'inammissibilità dell'appello, nel merito RESPINGERE l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.74/2023 Parte_2 pubblicata il 10.01.2024 del Giudice di Pace di Portoferraio confermando la stessa in ogni sua parte.
In denegata ipotesi di riforma della suddetta sentenza, Voglia il Tribunale compensare le spese del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.02.2023, la Prefettura di emetteva nei confronti di ordinanza di Pt_1 CP_1
sospensione della patente di guida per la durata di mesi quattro ai sensi dell'art. 186 comma 2 e 223
C.d.S. (cfr. doc. 2 di parte appellante).
Tale ordinanza veniva emessa in seguito alla sottoposizione, da parte della Compagnia Carabinieri di
Portoferraio, in data 19.02.2023, in Capoliveri (LI), Loc. Il Cavatore, di , che circolava CP_1
Contr alla guida del veicolo targato EB748VG, al controllo alcolemico, esperito con etilometro marca modello Safir Evolution, n. di serie Sesah1S248003380, in regola con l'omologazione fino al
31.03.2023, dal quale emergeva l'esito positivo con risultato pari a 0,94 g/l alle ore 04:19 e 0,93 g/l alle ore 04:25.
1.1 Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato il 22.3.2023 il Sig. proponeva CP_1
opposizione contro la suddetta ordinanza di sospensione della patente di guida innanzi al Giudice di
Pace di Portoferraio, contestualmente domandando la sospensione dei relativi effetti (cfr. ricorso prodotto come doc. 4 da parte appellante).
A fondamento della opposizione deduceva i due seguenti motivi:
a) non essere stato il sig. avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore;
CP_1
b) la mancanza di prova che in assenza della taratura dell'etilometro il tasso alcolemico rilevato fosse corrispondente a quello reale.
1.2 Il Giudice di Pace accoglieva l'istanza di sospensione e, di conseguenza, a seguito di esibizione del certificato della Commissione Medica di Piombino rilasciato in data 04.04.2023, in data 05.04.2023 la patente di guida era temporaneamente restituita all'opponente, in attesa della definizione del contenzioso (cr. doc. 5 prodotto da parte appellante).
1.3 In data 25.05.2023, la si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado chiedendo il Parte_2
rigetto della opposizione.
1.4 All'esito del procedimento, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dal sig. in CP_1
forza della seguente motivazione.: “nel caso in esame in cui al ricorrente è stato accertato un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 g/1 non poteva essere applicata la sospensione della patente di guida con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica.
Il ricorso risulta, quindi fondato, e deve essere accolto disponendo la restituzione della patente di guida al ricorrente”.
1.5 Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo a fondamento del Parte_2
gravame i seguenti motivi: pagina 2 di 9 a) il vizio di ultra petizione in quanto ha asserito che il Giudice di prime cure, accogliendo il ricorso sulla base della presunta carenza di potere in capo al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida nella fattispecie concreta, ha esorbitato dai limiti oggettivi della domanda giudiziale, non essendo tale motivo stato dedotto dall'opponente a fondamento della opposizione;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), 186, comma 9 e 223 del C.d.S. in quanto la previsione di cui all'art. 223 del C.d.S. non reca alcuna indicazione preclusiva rispetto al tipo di reato contestato, e quindi risulta di fatto applicabile anche all'ipotesi del reato del 186, comma 2, lettera b),
che contempla, anche in presenza di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, unitamente all'ammenda e all'arresto con la conseguenza che, anche in presenza di tasso alcolemico che supera 0,8 grammi per litro, è legittima la sospensione provvisoria della patente di guida irrogata ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada, quale provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione eminentemente cautelare e non già sanzionatoria;
c) la infondatezza dei motivi di opposizione proposti in primo grado essendo stato il sig. avvisato CP_1
della facoltà di essere assistito da un legale ed avendovi rinunciato ed essendo stato reso edotto dalla facoltà di visionare il libretto dell'etilometro, benché, per sua espressa scelta, non abbia provveduto in tal senso.
1.6 Si è costituito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe. CP_1
In primo luogo ha eccepito la inammissibilità dell'appello.
A fondamento di tale eccezione ha scritto quanto segue: il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia riguardante un'opposizione a sanzione amministrativa si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, secondo le regole generali del processo ordinario, di tal ché dovranno trovare applicazione A) l'art. 341 c.p.c., che prevede che l'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale;
l'art. 342 c.p.c., ai sensi del quale “L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.”; B) il combinato disposto degli artt. 50 bis e 350, 1° comma, c.p.c., per cui l'appello davanti al tribunale è trattato e deciso dal giudice monocratico;
C) l'art. 352 c.p.c., che contempla la decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ne consegue che il rapporto processuale si è costituito in modo viziato, mancando il ricorso degli elementi essenziali presenti nell'atto di citazione a garanzia del convenuto/appellato e l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 9 Nel merito ha argomentato che l'appello è infondato in quanto il giudice di Pace ha deciso aderendo all'indirizzo secondo il quale l'art. 223 C.d.S., non può trovare applicazione (quale norma che prevede ipotesi di ritiro della patente), al di fuori dei limiti determinati dal citato art. 186 comma 9° C.d.S., peraltro citato nella ordinanza prefettizia, dovendosi necessariamente correlare con quest'ultima previsione.
Ha dedotto che in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto, in ogni caso, le spese dovrebbero essere compensate.
Ha altresì asserito che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art 112 c.p.c. rimanendo libero il giudicante non solo di individuare l'esatta natura dell'azione ma anche di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti.
Ha insistito altresì sui profili censurati con il ricorso in primo grado e non esaminati dal giudice di prime cure.
2. Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata l'appello
è stato introdotto ed è stato trattato nelle forme previste dalla legge, a nulla rilevando la sentenza della
Suprema Corte 2245/2012 in quanto emessa in relazione a fattispecie introdotta antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs 150/2011.
L'ordinanza impugnata è stata emessa ex art 223 C.d.S. Il comma 4 di tale norma prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
L'art 205 comma 2 del C.d.S. prevede che l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il quale prevede che il processo di opposizione è regolato dal rito lavoro.
Pertanto, in modo del tutto conforme a legge, l'atto di appello è stato proposto con ricorso, ai sensi dell'art 414 c.p.c., ed il processo si è svolto nelle forme del rito lavoro.
3. L'appello è fondato nella parte in cui lamenta un vizio di ultrapetizione.
Infatti nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 (e 23 ora abrogato) della l.n.689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo
112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. solo da ultimo Cass. ordinanza n. 24037 del 30/10/2020). Peraltro occorre ricordare che nel giudizio di opposizione è altresì inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente
pagina 4 di 9 svolti nel ricorso introduttivo, o per la prima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr. tra le altre Cass. n. 6013/2003; Cass. 18158/2020).
Per ciò solo dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Peraltro, a prescindere da ciò, il motivo di invalidità rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure non è neppure fondato e pertanto, in ogni caso, la sentenza di prime cure merita di essere riformata.
Stabilisce l'art 186 C.d.S. per quanto qui interessa:
…
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
…
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-
pagina 5 di 9 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
Stabilisce l'art 223 C.d.S..
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2.
…
La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione,
è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. …
La sospensione prevista dalla norma testé riportata ha funzione diversa da quella prevista dall'art 186
C.d.S. Infatti come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 21447/2010) la sospensione in base all'art. 223 del C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità … continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti, mentre quella prevista dall'art 186 C.d.S. comma
8 e 9, è collegata alla necessità di espletare la vista medica volta ad accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente di guida.
Anche recentemente (cfr. Cass. ord. 21433/2023) la Suprema Corte ha infatti ricordato che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal
pagina 6 di 9 giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice -la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito- risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa".
Essendo tali sospensioni diverse per natura e funzione ne consegue che non può trovare applicazione il principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981, implicitamente applicato dal Giudice di prime cure, regolando le due norme fattispecie diverse.
Ne consegue che, nel caso di specie, conseguendo alla violazione dell'art 186 C.d.S comma 2 lett. B la sanzione accessoria della sospensione della patente, legittimamente, è stata disposta la sospensione della patente ex art 223 C.d.S.
Né può dirsi che vi sia stata violazione dell'art. 14 della legge 689/1989, peraltro neppure allegata da parte opponente, essendo la sospensione nel caso di specie stata disposta ex art. 223 C.d.S. in relazione al reato di cui all'art 186 comma 2° lett. B C.d.S., poiché nella ordinanza si legge: ravvisata la necessità di provvedere alla sospensione della patente di guida del conducente sopracitato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 186/2 e 223 C.d.S. e che detta sospensione sia commisurata al tasso alcolemico registrato nella fattispecie 0,93 g/l, atteso che l'ebbrezza alcolica è una delle cause inibitorie al rilascio del titolo di guida ai sensi dell'articolo 119 comma 2 ter C.d.S., a nulla rilevando che sia stata disposta altresì la ulteriore sospensione della patente sino al superamento degli accertamenti medici nel caso in cui il conducente non si fosse sottoposto alla vista medica prescritta nel termine di giorni sessanta (poiché detto aspetto non è in alcun modo oggetto di ricorso né della decisione del giudice di prime cure).
Quindi in ogni caso la sentenza di prime cure merita di essere riformata.
4. Esaminando i motivi di ricorso proposti da parte opponente in primo grado e riproposti nell'atto di appello va detto che gli stessi sono infondati.
Nel verbale prodotto come doc. 3 si legge infatti che il sig. è stato avvertito della facoltà di farsi CP_1 assistere da un legale e ha rifiutato tale assistenza.
A riprova di ciò si riportano sotto le immagini delle parti del verbale di interesse.
pagina 7 di 9 Pertanto è infondato il motivo con il quale il sig. contestava la invalidità della ordinanza per non CP_1
essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
4.1 Parimenti infondato è il motivo con il quale il ha dedotto la mancanza di prova che in CP_1
assenza della taratura dell'etilometro il tasso alcolemico rilevato fosse corrispondente a quello reale.
Nessuna prova sussiste infatti che l'etilometro non funzionasse risultando anzi che lo stesso fosse stato omologato e sottoposto alla visita periodica annuale il 31.03.2022, come emerge dal verbale redatto dalla
Compagnia Carabinieri di Portoferraio che per estratto sotto si riporta, dal quale emerge che lo stesso fosse stato omologato e sottoposto alle revisioni periodiche e fosse dotato di libretto metrologico del quale è stata data la possibilità al sig. di prendere visione. Pt_3
4.2 In definitiva, pertanto, essendo fondato il motivo di appello proposto dalla e non fondati gli Parte_2
ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti in appello dal sig. CP_1
ex art 346 c.p.c., la sentenza di prime cure deve essere riformata e, conseguentemente, deve essere confermata la legittimità della ordinanza opposta.
5. Le spese del presente grado di giudizio (nulla essendo dovuto per le spese di prime cure essendosi la difesa con propri funzionari e non avendo documentato di avere sopportato spese rimborsabili) Parte_2 seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo.
La liquidazione delle spese viene fatta applicando i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014, aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, che ai sensi dell'art. 6 d.m. 147/2022
devono essere applicati alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse (23.10.2022).
Tale liquidazione viene fatta tenuto conto dello scaglione applicabile per cause di valore indeterminabile, avuto riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e di diritto ed all'esiguità della fase istruttoria, svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in totale riforma della sentenza appellata n. 74/2023 del giudice di Pace di Portoferraio rigetta la opposizione proposta da avverso la ordinanza di sospensione della patente di guida Prot. CP_1
, emessa in data 21.02.2023 dall'U.T.G. Prefettura di Livorno Ufficio distaccato dell'Elba e lo NumeroD_1 condanna a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_2
851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese, pari al
15% dei compensi sopra liquidati ed oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Livorno, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 6 D. Lgs 150/2011, 437 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 721/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
RICORRENTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI CARLA CP_1 C.F._1
CONVENUTO APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza di sospensione della patente di guida ex art 223 C.d.S decisa all'udienza del 30.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di appello ovvero:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- riformare la sentenza n. 74 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio, confermando la legittimità del provvedimento prefettizio di cui è causa;
- condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: come da comparsa di risposta in appello ovvero: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, preliminarmente PRONUNCIARE l'inammissibilità dell'appello, nel merito RESPINGERE l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.74/2023 Parte_2 pubblicata il 10.01.2024 del Giudice di Pace di Portoferraio confermando la stessa in ogni sua parte.
In denegata ipotesi di riforma della suddetta sentenza, Voglia il Tribunale compensare le spese del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.02.2023, la Prefettura di emetteva nei confronti di ordinanza di Pt_1 CP_1
sospensione della patente di guida per la durata di mesi quattro ai sensi dell'art. 186 comma 2 e 223
C.d.S. (cfr. doc. 2 di parte appellante).
Tale ordinanza veniva emessa in seguito alla sottoposizione, da parte della Compagnia Carabinieri di
Portoferraio, in data 19.02.2023, in Capoliveri (LI), Loc. Il Cavatore, di , che circolava CP_1
Contr alla guida del veicolo targato EB748VG, al controllo alcolemico, esperito con etilometro marca modello Safir Evolution, n. di serie Sesah1S248003380, in regola con l'omologazione fino al
31.03.2023, dal quale emergeva l'esito positivo con risultato pari a 0,94 g/l alle ore 04:19 e 0,93 g/l alle ore 04:25.
1.1 Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato il 22.3.2023 il Sig. proponeva CP_1
opposizione contro la suddetta ordinanza di sospensione della patente di guida innanzi al Giudice di
Pace di Portoferraio, contestualmente domandando la sospensione dei relativi effetti (cfr. ricorso prodotto come doc. 4 da parte appellante).
A fondamento della opposizione deduceva i due seguenti motivi:
a) non essere stato il sig. avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore;
CP_1
b) la mancanza di prova che in assenza della taratura dell'etilometro il tasso alcolemico rilevato fosse corrispondente a quello reale.
1.2 Il Giudice di Pace accoglieva l'istanza di sospensione e, di conseguenza, a seguito di esibizione del certificato della Commissione Medica di Piombino rilasciato in data 04.04.2023, in data 05.04.2023 la patente di guida era temporaneamente restituita all'opponente, in attesa della definizione del contenzioso (cr. doc. 5 prodotto da parte appellante).
1.3 In data 25.05.2023, la si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado chiedendo il Parte_2
rigetto della opposizione.
1.4 All'esito del procedimento, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dal sig. in CP_1
forza della seguente motivazione.: “nel caso in esame in cui al ricorrente è stato accertato un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 g/1 non poteva essere applicata la sospensione della patente di guida con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica.
Il ricorso risulta, quindi fondato, e deve essere accolto disponendo la restituzione della patente di guida al ricorrente”.
1.5 Avverso tale sentenza ha proposto appello la deducendo a fondamento del Parte_2
gravame i seguenti motivi: pagina 2 di 9 a) il vizio di ultra petizione in quanto ha asserito che il Giudice di prime cure, accogliendo il ricorso sulla base della presunta carenza di potere in capo al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida nella fattispecie concreta, ha esorbitato dai limiti oggettivi della domanda giudiziale, non essendo tale motivo stato dedotto dall'opponente a fondamento della opposizione;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), 186, comma 9 e 223 del C.d.S. in quanto la previsione di cui all'art. 223 del C.d.S. non reca alcuna indicazione preclusiva rispetto al tipo di reato contestato, e quindi risulta di fatto applicabile anche all'ipotesi del reato del 186, comma 2, lettera b),
che contempla, anche in presenza di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, unitamente all'ammenda e all'arresto con la conseguenza che, anche in presenza di tasso alcolemico che supera 0,8 grammi per litro, è legittima la sospensione provvisoria della patente di guida irrogata ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada, quale provvedimento amministrativo di esclusiva competenza prefettizia, con funzione eminentemente cautelare e non già sanzionatoria;
c) la infondatezza dei motivi di opposizione proposti in primo grado essendo stato il sig. avvisato CP_1
della facoltà di essere assistito da un legale ed avendovi rinunciato ed essendo stato reso edotto dalla facoltà di visionare il libretto dell'etilometro, benché, per sua espressa scelta, non abbia provveduto in tal senso.
1.6 Si è costituito chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe. CP_1
In primo luogo ha eccepito la inammissibilità dell'appello.
A fondamento di tale eccezione ha scritto quanto segue: il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia riguardante un'opposizione a sanzione amministrativa si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, secondo le regole generali del processo ordinario, di tal ché dovranno trovare applicazione A) l'art. 341 c.p.c., che prevede che l'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale;
l'art. 342 c.p.c., ai sensi del quale “L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis.”; B) il combinato disposto degli artt. 50 bis e 350, 1° comma, c.p.c., per cui l'appello davanti al tribunale è trattato e deciso dal giudice monocratico;
C) l'art. 352 c.p.c., che contempla la decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ne consegue che il rapporto processuale si è costituito in modo viziato, mancando il ricorso degli elementi essenziali presenti nell'atto di citazione a garanzia del convenuto/appellato e l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile.
pagina 3 di 9 Nel merito ha argomentato che l'appello è infondato in quanto il giudice di Pace ha deciso aderendo all'indirizzo secondo il quale l'art. 223 C.d.S., non può trovare applicazione (quale norma che prevede ipotesi di ritiro della patente), al di fuori dei limiti determinati dal citato art. 186 comma 9° C.d.S., peraltro citato nella ordinanza prefettizia, dovendosi necessariamente correlare con quest'ultima previsione.
Ha dedotto che in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto, in ogni caso, le spese dovrebbero essere compensate.
Ha altresì asserito che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art 112 c.p.c. rimanendo libero il giudicante non solo di individuare l'esatta natura dell'azione ma anche di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti.
Ha insistito altresì sui profili censurati con il ricorso in primo grado e non esaminati dal giudice di prime cure.
2. Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata l'appello
è stato introdotto ed è stato trattato nelle forme previste dalla legge, a nulla rilevando la sentenza della
Suprema Corte 2245/2012 in quanto emessa in relazione a fattispecie introdotta antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs 150/2011.
L'ordinanza impugnata è stata emessa ex art 223 C.d.S. Il comma 4 di tale norma prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
L'art 205 comma 2 del C.d.S. prevede che l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il quale prevede che il processo di opposizione è regolato dal rito lavoro.
Pertanto, in modo del tutto conforme a legge, l'atto di appello è stato proposto con ricorso, ai sensi dell'art 414 c.p.c., ed il processo si è svolto nelle forme del rito lavoro.
3. L'appello è fondato nella parte in cui lamenta un vizio di ultrapetizione.
Infatti nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 (e 23 ora abrogato) della l.n.689 del 1981, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo
112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. solo da ultimo Cass. ordinanza n. 24037 del 30/10/2020). Peraltro occorre ricordare che nel giudizio di opposizione è altresì inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente
pagina 4 di 9 svolti nel ricorso introduttivo, o per la prima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr. tra le altre Cass. n. 6013/2003; Cass. 18158/2020).
Per ciò solo dunque la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Peraltro, a prescindere da ciò, il motivo di invalidità rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure non è neppure fondato e pertanto, in ogni caso, la sentenza di prime cure merita di essere riformata.
Stabilisce l'art 186 C.d.S. per quanto qui interessa:
…
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
…
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-
pagina 5 di 9 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
Stabilisce l'art 223 C.d.S..
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2.
…
La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione,
è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. …
La sospensione prevista dalla norma testé riportata ha funzione diversa da quella prevista dall'art 186
C.d.S. Infatti come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 21447/2010) la sospensione in base all'art. 223 del C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità … continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti, mentre quella prevista dall'art 186 C.d.S. comma
8 e 9, è collegata alla necessità di espletare la vista medica volta ad accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente di guida.
Anche recentemente (cfr. Cass. ord. 21433/2023) la Suprema Corte ha infatti ricordato che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal
pagina 6 di 9 giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice -la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito- risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa".
Essendo tali sospensioni diverse per natura e funzione ne consegue che non può trovare applicazione il principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/1981, implicitamente applicato dal Giudice di prime cure, regolando le due norme fattispecie diverse.
Ne consegue che, nel caso di specie, conseguendo alla violazione dell'art 186 C.d.S comma 2 lett. B la sanzione accessoria della sospensione della patente, legittimamente, è stata disposta la sospensione della patente ex art 223 C.d.S.
Né può dirsi che vi sia stata violazione dell'art. 14 della legge 689/1989, peraltro neppure allegata da parte opponente, essendo la sospensione nel caso di specie stata disposta ex art. 223 C.d.S. in relazione al reato di cui all'art 186 comma 2° lett. B C.d.S., poiché nella ordinanza si legge: ravvisata la necessità di provvedere alla sospensione della patente di guida del conducente sopracitato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 186/2 e 223 C.d.S. e che detta sospensione sia commisurata al tasso alcolemico registrato nella fattispecie 0,93 g/l, atteso che l'ebbrezza alcolica è una delle cause inibitorie al rilascio del titolo di guida ai sensi dell'articolo 119 comma 2 ter C.d.S., a nulla rilevando che sia stata disposta altresì la ulteriore sospensione della patente sino al superamento degli accertamenti medici nel caso in cui il conducente non si fosse sottoposto alla vista medica prescritta nel termine di giorni sessanta (poiché detto aspetto non è in alcun modo oggetto di ricorso né della decisione del giudice di prime cure).
Quindi in ogni caso la sentenza di prime cure merita di essere riformata.
4. Esaminando i motivi di ricorso proposti da parte opponente in primo grado e riproposti nell'atto di appello va detto che gli stessi sono infondati.
Nel verbale prodotto come doc. 3 si legge infatti che il sig. è stato avvertito della facoltà di farsi CP_1 assistere da un legale e ha rifiutato tale assistenza.
A riprova di ciò si riportano sotto le immagini delle parti del verbale di interesse.
pagina 7 di 9 Pertanto è infondato il motivo con il quale il sig. contestava la invalidità della ordinanza per non CP_1
essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
4.1 Parimenti infondato è il motivo con il quale il ha dedotto la mancanza di prova che in CP_1
assenza della taratura dell'etilometro il tasso alcolemico rilevato fosse corrispondente a quello reale.
Nessuna prova sussiste infatti che l'etilometro non funzionasse risultando anzi che lo stesso fosse stato omologato e sottoposto alla visita periodica annuale il 31.03.2022, come emerge dal verbale redatto dalla
Compagnia Carabinieri di Portoferraio che per estratto sotto si riporta, dal quale emerge che lo stesso fosse stato omologato e sottoposto alle revisioni periodiche e fosse dotato di libretto metrologico del quale è stata data la possibilità al sig. di prendere visione. Pt_3
4.2 In definitiva, pertanto, essendo fondato il motivo di appello proposto dalla e non fondati gli Parte_2
ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti in appello dal sig. CP_1
ex art 346 c.p.c., la sentenza di prime cure deve essere riformata e, conseguentemente, deve essere confermata la legittimità della ordinanza opposta.
5. Le spese del presente grado di giudizio (nulla essendo dovuto per le spese di prime cure essendosi la difesa con propri funzionari e non avendo documentato di avere sopportato spese rimborsabili) Parte_2 seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo.
La liquidazione delle spese viene fatta applicando i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014, aggiornati con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, che ai sensi dell'art. 6 d.m. 147/2022
devono essere applicati alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse (23.10.2022).
Tale liquidazione viene fatta tenuto conto dello scaglione applicabile per cause di valore indeterminabile, avuto riguardo alla semplicità delle questioni di fatto e di diritto ed all'esiguità della fase istruttoria, svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in totale riforma della sentenza appellata n. 74/2023 del giudice di Pace di Portoferraio rigetta la opposizione proposta da avverso la ordinanza di sospensione della patente di guida Prot. CP_1
, emessa in data 21.02.2023 dall'U.T.G. Prefettura di Livorno Ufficio distaccato dell'Elba e lo NumeroD_1 condanna a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_2
851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese, pari al
15% dei compensi sopra liquidati ed oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Livorno, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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