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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1740/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...] (c.f. nata a [...] -Durazzo (Albania) il 20.10.1969, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcantoni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 236/2024 del 09.12.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 10.07.2025, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, anche all'estero, ed a tal fine si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
2) La casa coniugale verrà assegnata alla moglie.
3) Il marito non verserà alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie poiché entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
4) I coniugi dichiarano quindi di aver tra loro risolto ogni pendenza economica e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge;
solo dovendosi precisare che l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 2 non è da intendersi in senso tecnico, in assenza di prole convivente non autonoma economicamente convivente. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 [...]
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 07.03.2020 alla Spezia, con atto Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2020, al numero 21, parte I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani