Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 4839 /2024 V.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
I Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott. ssa Venera Condorelli Giudice rel./est. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4839 /2024 V.G.
OSSERVA
Il presente procedimento ha ad oggetto reclamo avverso il decreto n. 7641/24 del 24.10.2024, con cui il Giudice tutelare del Tribunale di Catania ha nominato l'avv. Orazio Nicola
Pulvirenti tutore di NO SA AN, in sostituzione dell'avv. Sebastiano Attardi, esonerato a causa dell'età avanzata.
Il reclamo è stato proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rispettivamente sorelle e madre di NO SA AN, le quali lamentano il
[...] fatto che il Giudice tutelare non abbia scelto, quale nuovo tutore del proprio congiunto, l'avv.
Consolata Gagliano, discostandosi così dall'indicazione fornita dal precedente tutore, avv.
Attardi, e approvata dalle sorelle dell'interdetto (cfr. “atto di assenso alla nomina del nuovo tutore, nella persona dell'Avv. Consolata Gagliano, sottoscritto dalle sorelle dell'interdetto, sigg.re e , allegato alla domanda di esonero Parte_2 Parte_1 dall'incarico e contestuale nomina di nuovo tutore).
Esponevano che l'avv. Gagliano, collega di studio dell'avv. Attardi, conosceva la famiglia
NO e aveva instaurato con NO SA AN un rapporto di sintonia e fiducia che le avrebbe consentito di svolgere il proprio compito garantendo la continuità della gestione, sia sotto il profilo delle cure mediche, sia sotto il profilo della gestione del patrimonio dell'interdetto.
Chiedevano l'accoglimento del reclamo, con la nomina dell'avv. Consolata Gagliano quale tutore di NO SA AN o, in subordine, di una delle sorelle del tutelato.
Il reclamo è infondato.
1
con decreto del 17.10.2002 il Giudice tutelare dichiarava aperta la tutela e nominava, quale tutore dell'interdetto, l'avv. Attardi Sebastiano.
L'avv. Attardi, nel corso del giudizio di interdizione, era già stato nominato tutore provvisorio dell'interdicendo, con provvedimento del 18.6.2002; la scelta era ricaduta su un soggetto estraneo alla famiglia per i seguenti motivi: “non appare opportuno nominare il tutore provvisorio in ambito familiare avendo la citata relazione Prot. N. 529/01 della Pt_4
, settore salute mentale a firma del dott. , primario del D.S.M. e della d.ssa
[...] Per_1
, Dirigente responsabile u.o. , evidenziato che
fortemente provati dalla lunga presenza del congiunto in famiglia, impauriti dalle minacce continue rivolte loro, preoccupati da eventuali reazioni aggressive o improvvise tra l'altro già manifestate, tanto che durante la notte si chiudevano nella loro stanza da letto…>”.
Dal mese di dicembre 2021 NO SA AN è ricoverato in CTA (dapprima presso
“Villa Major” in Mascalucia ed attualmente presso il “Cenacolo Cristo Re”, in Biancavilla); nella richiesta del 12.10.2021, i sanitari del DSM di prescrivevano il ricovero “ in Pt_4
quanto i1 paziente continua a manifestare gravi alterazioni a carico del pensiero e del comportamento con contestuale grave disorganizzazione e disancoramento dalla vita sociale, in una condizione di isolamento relazionale ed affettivo. Lo stesso manifesta altresì in atto assenza di coscienza di malattia con contestuale rifiuto delle cure e relativi atti sanitari proposti, condizione questa aggravata dalla riferita assunzione quotidiana di sostanze alcoliche, in quantitativo non meglio precisato. I familiari per quanto mantengano con i1 paziente una relazione affettivamente valida, non sono allo stato attuale in grado di supportare ed accudire di fatto i1 paziente nel quotidiano, motivo per cui si ritiene in atto indispensabile l'inserimento dello stesso presso idonea struttura territoriale (CTA) per le motivazioni sopra esposte”.
Tanto premesso, il Tribunale rileva come i criteri di scelta a cui il giudice tutelare deve far riferimento, al fine di individuare la persona più idonea all'incarico di tutore dell'interdetto, siano quelli di cui all'art. 408 c.c. (norma a cui espressamente rinvia l'art. 424 c.c.); la disposizione richiamata (dettata in materia di amministrazione di sostegno) prevede che la scelta avvenga, ove possibile, tra i prossimi congiunti dell'interessato; in mancanza o in presenza di gravi motivi il giudice tutelare può nominare una persona estranea al nucleo familiare.
Nel caso di specie la nomina di persona estranea al nucleo familiare è ampiamente giustificata dalle relazioni dei sanitari versate in atti, da cui emerge la tendenza del NO a rivolgere la
2 propria aggressività nei confronti dei familiari e la loro conseguente difficoltà nel supportare il fratello.
Nella scelta della persona idonea all'ufficio, il giudice tutelare non poteva ritenersi vincolato all'indicazione fornita dal precedente tutore né le ricorrenti hanno allegato gravi motivi che ostino alla nomina del soggetto designato, che appare dotato di adeguate capacità professionali e di ineccepibile condotta (v. art. 348 c.c.).
Il reclamo deve pertanto essere rigettato.
Le spese, attesa la natura della controversia, vanno dichiarate irripetibili.
Il Tribunale dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d. P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo avverso il decreto del Giudice tutelare n. 7641/24 del 24.10.2024.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d. P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 7/3/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Sonia Di Gesu
3