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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3758/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3758/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, Parte_1
dall'avv. Achille Cipullo, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228;
APPELLANTE
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Ferdinando
Quagliata, con il quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), al Corso Umberto I
n. 711;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'avv. Brunella Bottacchi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 2;
APPELLATA
NONCHE'
pagina 2 di 8 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Montano, con il quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Via Palestro n. 4;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754 – R.G. 3596/2017, emesso dal Giudice di Pace di Nola in data 28.04.2017 e ritualmente notificato al debitore in data 26.10.2017, con il quale si ingiungeva all'odierna appellante di pagare all'appellata,
Dott.ssa la somma di euro 543,97 a titolo di rimborso non Controparte_4
corrisposto afferente la compensazione della fatture a credito con le fatture a debito, il tutto oltre interessi e spese di procedura. L'opponente in primo grado chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e di Parte_1 [...]
per essere dalle stesse manlevata e, nel merito, l'accoglimento Controparte_3
dell'opposizione, stante l'infondatezza della richiesta monitoria, alla luce della avvenuta corresponsione del predetto rimborso con emissione di assegno bancario n. 2406460139 tratto il 04.09.2016 su Intesa Sanpaolo S,p.A. e negoziato il 20.09.2016 presso
[...]
Controparte_5
contro, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la Dott.ssa
[...] CP
chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto
[...]
ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione, nonché, delle chiamate in causa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese del giudizio di opposizione e condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Autorizzata la chiamata in causa di e di Parte_1 Controparte_3
queste ultime si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi.
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 5637/2018 così statuiva: “A) Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo così proposta. B) Conferma l'efficacia del D.I. n. 754/2017, emesso dal Giudice di Pace di Nola il 28/04/2017. C) Condanna la parte opponente in solido con in persona del l.r.p.t. a pagare in favore dell'opposta la Controparte_6
somma di € 543,97. D) Condanna ancora i predetti al pagamento della complessiva somma di € 850,00 di cui € 50,00 per spese, e la residua parte per competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre IVA e CPA e spese generali del 15%. E) Compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio. F)
Dichiara la sentenza esecutiva per lege.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia formulata dal con vittoria Controparte_1
di spese del doppio grado di giudizio e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si è costituita il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello principale in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e l'accoglimento dell'appello incidentale volto ad ottenere la manleva da qualsivoglia pregiudizio discendente dalla domanda di pagamento della
Dottoressa da imputarsi alla e a Controparte_4 Parte_1 [...]
in solido tra loro, per le rispettive responsabilità con vittoria di spese del Controparte_3
doppio grado di giudizio.
Parimenti si sono costituite e la Dottoressa Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.03.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene all'erroneo addebito di responsabilità alla parte appellante ad opera del Giudice di primo grado. La predetta doglianza tuttavia non coglie nel segno atteso che, sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate dal Giudice di Pace (il quale statuiva che “ abbia emesso, su ordine del Parte_1
un pagamento in favore della signora Controparte_1 CP
, indicando – però – un indirizzo diverso rispetto a quello del reale
[...]
destinatario”), la non può andare esente da responsabilità. In particolare, infatti, CP_7
sebbene dalla documentazione agli atti (cfr. all. 8, 6 e 5 della produzione di parte appellante di primo grado) si evinca per tabulas che parte appellante ha emesso correttamente l'assegno oggetto di causa in favore di parte appellata Dott.ssa CP
, è comunque chiamata a rispondere per avere poi proceduto al pagamento del
[...]
titolo il quale è stato trasmesso in assenza del nominativo del beneficiario. Contr Per quanto attiene alla posizione della appellata si osserva invece che rispetto alla spedizione di assegno per posta ordinaria, la Suprema Corte ha recentemente statuito che tale modalità espone l'emittente “… ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento
pagina 5 di 8 colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.”
(Cassazione Civile, Sez. I, 14 agosto 2024, n. 22849). Nello stesso senso le SS.UU., con la pronuncia 26 maggio 2020, n. 9769 hanno chiarito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Da quanto detto discende che la scelta di spedire il titolo a mezzo di posta ordinaria ad opera di parte appellante, sulla scorta delle modalità previste in convenzione per il servizio di pagamento tramite assegni di traenza sottoscritta con la CP_1 [...]
sia stato l'antecedente necessario della verosimile contraffazione Controparte_9
dell'assegno, ascrivibile all'alveo di responsabilità del Controparte_1
stante l'assunzione convenzionale del maggior rischio.
[...]
Quanto, infine alla posizione di si ritiene parzialmente fondato Controparte_3
l'appello incidentale spiegato dal stante la mancata Controparte_1
prova liberatoria della propria responsabilità in sede di incasso.
In punto di diritto, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), quindi, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo
pagina 6 di 8 portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.” (Cass. Civ., Sez.
Unite, n. 12477 del 21.05.20189).
Ebbene, nel caso di specie, non ha sufficientemente assolto all'onus Controparte_3
probandi volto a suffragare il diligente espletamento della propria obbligazione, con precipuo riferimento all'adozione di cautele specifiche per rilevare l'alterazione e/o contraffazione operata sul titolo, in sede di incasso ex art. 1176, II° comma, c.p.c.
Ogni ulteriore questione è assorbita nelle considerazioni che precedono.
In definitiva, il presente gravame va rigettato con accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, pertanto, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza oggetto di impugnazione, va condannata, in solido con il Controparte_3
e al pagamento di euro Controparte_1 Controparte_6
543,97 in favore di . Controparte_4
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., seguono la soccombenza e vengono, pertanto poste a carico di e delle in favore del servizio Controparte_6 CP_3
elettrico Nazionale e di con attribuzione al relativo CP_1 Controparte_4
procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 5637/2018 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello principale,
2) accoglie l'appello incidentale spiegato dal e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5637/2018, condanna Controparte_3
pagina 7 di 8 in solido con il e al Controparte_1 Controparte_6
pagamento di euro 543,97 in favore di;
Controparte_4
3) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 Controparte_3
loro, in favore del e di delle Controparte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi euro 662,00 per ciascuna parte processuale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Nola, 13.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3758/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, Parte_1
dall'avv. Achille Cipullo, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228;
APPELLANTE
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'avv. Ferdinando
Quagliata, con il quale elettivamente domicilia in Marigliano (NA), al Corso Umberto I
n. 711;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'avv. Brunella Bottacchi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 2;
APPELLATA
NONCHE'
pagina 2 di 8 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Montano, con il quale elettivamente domicilia in Acerra (NA) alla Via Palestro n. 4;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 754 – R.G. 3596/2017, emesso dal Giudice di Pace di Nola in data 28.04.2017 e ritualmente notificato al debitore in data 26.10.2017, con il quale si ingiungeva all'odierna appellante di pagare all'appellata,
Dott.ssa la somma di euro 543,97 a titolo di rimborso non Controparte_4
corrisposto afferente la compensazione della fatture a credito con le fatture a debito, il tutto oltre interessi e spese di procedura. L'opponente in primo grado chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e di Parte_1 [...]
per essere dalle stesse manlevata e, nel merito, l'accoglimento Controparte_3
dell'opposizione, stante l'infondatezza della richiesta monitoria, alla luce della avvenuta corresponsione del predetto rimborso con emissione di assegno bancario n. 2406460139 tratto il 04.09.2016 su Intesa Sanpaolo S,p.A. e negoziato il 20.09.2016 presso
[...]
Controparte_5
contro, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la Dott.ssa
[...] CP
chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto
[...]
ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione, nonché, delle chiamate in causa e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese del giudizio di opposizione e condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Autorizzata la chiamata in causa di e di Parte_1 Controparte_3
queste ultime si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi.
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 5637/2018 così statuiva: “A) Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo così proposta. B) Conferma l'efficacia del D.I. n. 754/2017, emesso dal Giudice di Pace di Nola il 28/04/2017. C) Condanna la parte opponente in solido con in persona del l.r.p.t. a pagare in favore dell'opposta la Controparte_6
somma di € 543,97. D) Condanna ancora i predetti al pagamento della complessiva somma di € 850,00 di cui € 50,00 per spese, e la residua parte per competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre IVA e CPA e spese generali del 15%. E) Compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio. F)
Dichiara la sentenza esecutiva per lege.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia formulata dal con vittoria Controparte_1
di spese del doppio grado di giudizio e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si è costituita il
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello principale in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e l'accoglimento dell'appello incidentale volto ad ottenere la manleva da qualsivoglia pregiudizio discendente dalla domanda di pagamento della
Dottoressa da imputarsi alla e a Controparte_4 Parte_1 [...]
in solido tra loro, per le rispettive responsabilità con vittoria di spese del Controparte_3
doppio grado di giudizio.
Parimenti si sono costituite e la Dottoressa Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.03.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene all'erroneo addebito di responsabilità alla parte appellante ad opera del Giudice di primo grado. La predetta doglianza tuttavia non coglie nel segno atteso che, sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate dal Giudice di Pace (il quale statuiva che “ abbia emesso, su ordine del Parte_1
un pagamento in favore della signora Controparte_1 CP
, indicando – però – un indirizzo diverso rispetto a quello del reale
[...]
destinatario”), la non può andare esente da responsabilità. In particolare, infatti, CP_7
sebbene dalla documentazione agli atti (cfr. all. 8, 6 e 5 della produzione di parte appellante di primo grado) si evinca per tabulas che parte appellante ha emesso correttamente l'assegno oggetto di causa in favore di parte appellata Dott.ssa CP
, è comunque chiamata a rispondere per avere poi proceduto al pagamento del
[...]
titolo il quale è stato trasmesso in assenza del nominativo del beneficiario. Contr Per quanto attiene alla posizione della appellata si osserva invece che rispetto alla spedizione di assegno per posta ordinaria, la Suprema Corte ha recentemente statuito che tale modalità espone l'emittente “… ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento
pagina 5 di 8 colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.”
(Cassazione Civile, Sez. I, 14 agosto 2024, n. 22849). Nello stesso senso le SS.UU., con la pronuncia 26 maggio 2020, n. 9769 hanno chiarito che “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Da quanto detto discende che la scelta di spedire il titolo a mezzo di posta ordinaria ad opera di parte appellante, sulla scorta delle modalità previste in convenzione per il servizio di pagamento tramite assegni di traenza sottoscritta con la CP_1 [...]
sia stato l'antecedente necessario della verosimile contraffazione Controparte_9
dell'assegno, ascrivibile all'alveo di responsabilità del Controparte_1
stante l'assunzione convenzionale del maggior rischio.
[...]
Quanto, infine alla posizione di si ritiene parzialmente fondato Controparte_3
l'appello incidentale spiegato dal stante la mancata Controparte_1
prova liberatoria della propria responsabilità in sede di incasso.
In punto di diritto, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), quindi, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo
pagina 6 di 8 portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.” (Cass. Civ., Sez.
Unite, n. 12477 del 21.05.20189).
Ebbene, nel caso di specie, non ha sufficientemente assolto all'onus Controparte_3
probandi volto a suffragare il diligente espletamento della propria obbligazione, con precipuo riferimento all'adozione di cautele specifiche per rilevare l'alterazione e/o contraffazione operata sul titolo, in sede di incasso ex art. 1176, II° comma, c.p.c.
Ogni ulteriore questione è assorbita nelle considerazioni che precedono.
In definitiva, il presente gravame va rigettato con accoglimento dell'appello incidentale proposto dal e, pertanto, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza oggetto di impugnazione, va condannata, in solido con il Controparte_3
e al pagamento di euro Controparte_1 Controparte_6
543,97 in favore di . Controparte_4
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., seguono la soccombenza e vengono, pertanto poste a carico di e delle in favore del servizio Controparte_6 CP_3
elettrico Nazionale e di con attribuzione al relativo CP_1 Controparte_4
procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 5637/2018 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello principale,
2) accoglie l'appello incidentale spiegato dal e, per Controparte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5637/2018, condanna Controparte_3
pagina 7 di 8 in solido con il e al Controparte_1 Controparte_6
pagamento di euro 543,97 in favore di;
Controparte_4
3) condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 Controparte_3
loro, in favore del e di delle Controparte_1 Controparte_4
spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi euro 662,00 per ciascuna parte processuale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Nola, 13.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi
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