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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 637/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
14.01.1930, CF: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Paolo Starvaggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michele Amari
n. 3/E,
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. e nata a C.F._2 Controparte_2
Randazzo il 22.07.1938 C.F. , CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Liuzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Agata Militello (ME),
Appellati
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 427/2020, emessa dal Tribunale di Patti il 18.8.20, notificata il 4.9.2020
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5.10.2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 427/2020, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio promosso da
[...]
-n. 105195/2002 RG- regolava i Controparte_3 confini secondo l'individuazione operata dal CTU, autorizzando l'apposizione dei termini, e rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla condannandola alle spese di giudizio. Pt_1
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto delle domande di parte appellante e la conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuto ammissibile l'appello, la causa è stata assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
Indi è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU, e con ordinanza del 31.5.24, in esito a trattazione scritta, è stata posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
***
Giudizio di primo grado e quali proprietari di un Controparte_1 Controparte_2 immobile sito in località Villiti di Torrenova, identificato in catasto alla partita 7803 del foglio 9, p.lla 213, esteso aree 5.22, hanno citato in giudizio -proprietaria Parte_1 dell'immobile confinante- al fine di ottenere l'autorizzazione all'apposizione dei termini sul confine tra il loro fondo e quello
2 della convenuta, quale risultante dal rilievo celerimetrico eseguito dal loro tecnico di fiducia.
La costituitasi, sosteneva invece: che il confine tra le Pt_1 due proprietà era costituito da un muretto in pietrame, in parte ancora esistente ed in parte crollato a causa dei lavori eseguiti dagli attori;
che il terreno ad est di tale muro le apparteneva, come prima era appartenuto al suo dante causa.
Spiegava, poi, domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione del terreno in questione, l'accertamento della responsabilità dei CP_3
per il danno subito dal proprio fabbricato durante l'opera
[...] di scavo per la realizzazione dell'immobile dei coniugi e CP_1 infine la condanna degli attori al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Patti, istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU, definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, ossia regolando i confini tra le proprietà delle parti secondo le risultanze della CTU (confine di cui alle mappe catastali), autorizzando l'apposizione dei termini sugli stessi, rigettando le domande riconvenzionali della e condannando Pt_1 quest'ultima alle spese del giudizio.
Appello
Avverso le riportate decisioni ha proposto Parte_1 appello articolando cinque motivi.
Con il motivo sub 1) l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine all'individuazione della linea di confine tra i due fondi, di fatto rappresentata -da tempo immemorabile- dai resti del muro in pietra collocato a ridosso del fabbricato dei
3 coniugi , precisando che: 1) il muro in questione, Parte_2 durante la costruzione dell'edificio, era stato distrutto dagli appellati e poi ricostruito, incorporandolo parzialmente nel loro nuovo corpo di fabbrica. A dar prova dell'esistenza del muretto vi erano diversi testi escussi dal giudice di prime cure, quali
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, che avevano confermato l'esistenza del muretto come
[...] elemento posto a delimitazione delle due proprietà; 2) la consulenza tecnica era stata espletata prima dell'escussione dei testimoni, circostanza questa non tenuta in considerazione dal primo giudice;
3) l'utilizzo delle mappe catastali -al fine di individuare i confini tra i terreni- è residuale, ossia solo qualora testimonianze e/o altri elementi non siano stati sufficienti, atteso il margine di errore di queste. Pertanto, sarebbe stato opportuno,
a seguito delle testimonianze, operare un rinnovo di CTU, considerato che tra i titoli di proprietà dei rispettivi immobili e le planimetrie fornite dagli appellati vi era un esubero di mq 18,68, individuabili proprio nella striscia di terreno oggetto di contestazione e, quindi, di titolarità dell'appellante.
Con il motivo sub 2) la deduce l'erroneità del rigetto Pt_1 dell'eccezione riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno in contestazione, che da oltre trent'anni aveva posseduto in modo esclusivo, ininterrotto e pacifico, come confermato dalle testimonianze, in base alle quali ella si era sempre occupata della sua manutenzione. Inoltre, tale affermazione era suffragata dalla donazione ricevuta dal proprio padre giusta in atto del
06.07.1973, rep. n. 27330, racc. n. 6303, dalla quale risulterebbe
4 l'intervenuta usucapione del terreno da parte del dante causa dell'odierna appellante.
Con il motivo sub 3) si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni causati dai lavori eseguiti dai coniugi . Parte_2
Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, dall'istruttoria era più volte emerso che -durante i lavori per la costruzione del fabbricato degli appellati, a causa delle escavazioni effettuate per la realizzazione del piano cantinato- erano stati cagionati danni visibili al fabbricato della sig.ra
Le dichiarazioni dei testi sul punto erano Pt_1 inequivocabili e la presenza dei danni lamentati era stata confermata dalla CTU, in cui si rilevava come alcuni muri dell'immobile presentassero lesioni.
Con il motivo sub 4) si contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, anziché disporre il mero regolamento dei confini tra le proprietà delle parti in causa, disponeva anche l'apposizione dei termini, con ciò ingenerando equivoco circa la sua natura dichiarativa o meno e, quindi, se fosse o meno immediatamente esecutiva in relazione a tale capo.
Con il motivo sub 5) si lamenta l'erroneità di giudizio e illogicità della motivazione circa la condanna alle spese.
Considerazioni della Corte
E' giurisprudenza costante che le mappe catastali abbiano un ruolo secondario e meramente residuale per la determinazione dei confini, stante i loro possibili errori;
i confini, quindi, vanno stabiliti tenendo conto delle risultanze degli atti di provenienza,
5 delle specifiche situazioni esistenti sui luoghi (segni di confine),
e di ogni altra utile circostanza.
Nello specifico l'atto di donazione, con il quale la Pt_1 ricevette dal padre il fondo in questione, contiene l'indicazione dei confini (per due lati con strada comunale, e poi con i terreni di e ) e la specificazione che Persona_1 Persona_2 su di esso insiste un fabbricato rurale, il cui muro non viene indicato come elemento di confine;
l'atto con cui i coniugi appellati hanno acquistato il loro limitrofo fondo, indica come confine il fabbricato Pt_1
Com'è evidente, perciò tra i due atti vi è discordanza, perché solo l'ultimo indica il fabbricato come confine. Pt_1
Tale discordanza non può essere colmata, ritenendo - sic et simpliciter- che l'atto di provenienza dei coniugi sia più CP_1 completo o più preciso;
anzi, che non possa essere così valutato lo dimostra l'inesattezza in esso contenuta, laddove, limitandosi ad indicare il fabbricato come confine non menziona la corte di tale fabbricato, posta dietro di esso.
Sotto altro profilo, poi, se la donazione -ricevuta dalla Parte_1 ha ad oggetto un fondo su cui insiste un fabbricato, da tale indicazione non può trarsi automaticamente che quest'ultimo segni il confine;
anzi appare strano, ove così fosse, che manchi proprio una precisazione in tale senso, la quale ben avrebbe dato certezza ai termini di proprietà.
Alla riportata discrasia si aggiunge, poi, la circostanza che i titoli di provenienza non risultano accompagnati dai relativi frazionamenti catastali, dai quali dedurre -con valenza
6 probatoria- le misure utili per una attendibile ricostruzione dei lotti, nonché la mancata produzione dei titoli in base ai quali sono stati effettuati i precedenti passaggi, al fine di capire quale fosse la situazione anche prima che sul fondo si Pt_1 edificasse.
Più specificamente, poiché dalla donazione non si colgono i precedenti passaggi, tanto che il donante fa valere come titolo di acquisto la maturata usucapione, sarebbe stato utile conoscere i titoli attraverso i quali il fondo dei coniugi è loro CP_4 pervenuto da potere di (o meglio: dai suoi Parte_3 aventi causa per successione)- è giunto ai venditori, sì da poter trarre dagli atti elementi certi, che invece mancano.
In siffatta situazione, ai fini della determinazione del confine va verificato se l'istruzione abbia offerto elementi per l'individuazione di esso sui luoghi, e la risposta è affermativa.
Rilevano in primis le deposizioni testimoniali e, altresì, le risultanze della CTU, espletata in questo grado con il seguente quesito “accerti il CTU l'esatto confine tra i fondi delle parti sulla scorta degli atti di provenienza e, ove non sufficienti, dei segni esistenti sui luoghi – paletto in cemento, muretto, ecc. - all'uopo tenendo in debito conto la misura dei due lotti come risultante dai rispettivi atti e, solo in subordine, sulla base delle mappe catastali”.
Iniziando dalle deposizioni testimoniali, assumono peculiare rilievo- per chiarezza e rispondenza alla specifica situazione dei luoghi- quelle rese dai testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
7 Il ha piena contezza dell'originaria situazione, perché il Tes_1 terreno -oggi degli attori- era stato tenuto in “gabella” dal di lui padre e poi acquistato dallo zio . Egli ha Parte_3 affermato: che vi era una striscia di terreno tra il fabbricato della e il fondo confinante;
che i due fondi erano separati da Pt_1 un muro in pietrame (fluviale), accanto al quale scorreva un canale irriguo posto dal lato esterno al terreno;
che la Pt_1 posizione del muro consentiva il passaggio pedonale sulla striscia.
Il teste che partecipò ai lavori di costruzione nel terreno Tes_2 degli attori poi, ha precisato che il muro in questione si dipartiva dalla strada “Villiti” (quindi da quella via sulla quale sporgono i fabbricati di entrambe le parti) e continuava oltre il fabbricato per un paio di metri;
esso era in parte diroccato. Pt_1
Per quanto il teste sia genero della la sua Tes_3 Pt_1 testimonianza va ampiamente utilizzata, perché in linea con quella dei due testi (estranei) sopra indicati;
essa rende edotti del fatto che il muro arrivava sulla strada, sulla sua larghezza in tale punto, della sua demolizione in occasione della costruzione del fabbricato dei coniugi CP_1
Passando alle risultanze della CTU, vale osservare che il
Consulente, come da mandato, si è concentrato sulla situazione dei luoghi e specificamente sulle delimitazioni in atto esistenti tra i due fondi, accertandone la natura costruttiva, i materiali utilizzati e le consistenze. In particolare nella sua ricostruzione egli ha dato rilevanza ai resti di un preesistente muretto, che è quello di cui hanno dato atto le stesse parti, e che la ha Pt_1
8 sempre indicato come vestigia della originaria delimitazione tra i terreni. Si tratta di un filare di sassi, di apprezzabile pezzatura, collocati nel terreno, disposti in allineamento, partendo da un pilastrino in conglomerato cementizio (vertice di un tratto di confine non contestato) e con sviluppo/allineamento diretto verso la zona di distacco tra gli edifici, area oggetto del contendere. Su tale filare di sassi risulta posizionata la parte terminale di un vecchio box in lamiera di proprietà (riportato anche Pt_1 nelle foto allegate al fascicolo di I grado).
Il CTU, quindi, ha ritenuto che: tali sassi, possono essere intesi come segni di delimitazione in quanto sono analoghi per pezzatura e natura lapidea ai conci di un altro ben definito ed ancora esistente muretto in pietrame a secco di altezza circa 50 cm e spessore circa 40 cm (si veda la foto 6 allegata alla consulenza) il quale, partendo dallo stesso predetto pilastrino, funge ancora da stabile delimitazione tra lo stesso fondo ed un altro attiguo terreno di terzi a Nord (proprietà Pt_1
- particella 653); dalla foto 10 emerge chiaramente proprio Per_1 il punto di convergenza, in corrispondenza del pilastrino, tra il muretto in pietrame ancora in opera ed il filare di conci su parte del quale è posizionato il box in lamiera;
i predetti sassi allineati si possono qualificare come segmento ancora in opera ed a vista di una delimitazione di proprietà, resti di un manufatto rudimentale, che è analogo, per natura costruttiva, a quello che rappresenta la stabile delimitazione del terreno con Pt_1 finitimo fondo di terzi;
l'allineamento dei conci, se prolungato, arriverebbe ad addossarsi -pressappoco nella parte centrale della
9 parete Ovest del vecchio fabbricato nella zona di Parte_1 distacco con il frontistante fabbricato degli appellanti, seguendo l'orientamento desumibile dalla disposizione dei conci di maggiore dimensione;
secondo tale andamento la porzione di terreno ivi compresa (mq 3,77 ≈ mq 4) rientra nel lotto Pt_1
Ritiene la Corte che, per quanto le risultanze della CTU circa la funzione del vecchio muro e la sua posizione iniziale siano corrette, tuttavia il confine indicato dal consulente non lo è, non tenendo conto dello spessore che aveva il vecchio muretto, ossia quel manufatto (chiaramente indicato dai testi e dalle stesse parti) che gli attori, in un primo momento hanno ritenuto di abbattere per incorporarne l'area di sedime, costruendo in aderenza al fabbricato e poi hanno lasciato fuori (come meglio si Pt_1 vedrà più avanti) dall'edificio realizzato. Questi, infatti, resisi conto che tale operazione comportava pregiudizio al fabbricato della hanno provveduto a “ripristinare” il muro, Pt_1 sebbene nella diversa guisa di controfondazione;
quindi, si sono staccati da tale edificio, presentando un nuovo progetto con l'attuale sagoma (distaccata dello spazio oggi esistente) invece di quella precedente che era in aderenza al fabbricato con Pt_1 la sola presenza di un giunto tecnico. Tale muro di rinforzo è rimasto a livello del piano di calpestio, venendo ricoperto con terreno di risulta e dall'attuale massetto in cemento.
Più esattamente, leggendo i risultati della CTU alla luce delle deposizioni testimoniali, può affermarsi che il confine individuato dal Consulente, secondo l'andamento da esso segnato va spostato per incorporare quella che era in origine la larghezza
10 del muro, che nella parte ancora in opera è di 40 cm ma che nella parte iniziale aveva larghezza non inferiore a 80 cm, come può cogliersi dalle deposizioni dei testi e Testimone_5 soprattutto da quella del teste Tes_3
Di conseguenza, poiché si sconosce l'appartenenza del muro, ossia se sia stato costruito su terreno comune o su terreno dell'uno o dell'altro confinante, deve presumersene la comunione, con l'effetto che la linea di confine va fatta passare lungo il centro del muro.
In definitiva, la piantina prodotta dagli appellati insieme alle note di udienza del 29.2.2024, appare perfettamente rappresentativa della situazione emersa dalle prove;
sulla scorta di essa, che pienamente si condivide e si fa propria (sì da doversi considerare quale parte integrante della presente decisione ed utilizzare per la materializzazione del confine sui luoghi) il confine deve ritenersi segnato da quella direttrice retta che, partendo dal punto B2, indicato dal CTU nell'allegato 8, interseca lo spazio che, nella piantina prodotta dagli appellati è compreso tra il fabbricato e la linea viola (ossia lo spazio occupato dai massi). Pt_1
Dunque, indicando con F il punto mediano dello spazio in questione, punto da individuarsi avendo riguardo alla testa del muro dal lato che prospetta sulla via Comunale, il confine è segnato dalla linea A-B1, B1-B2, B2-F; quest'ultimo segmento, come si è detto taglia il muro (oggi lo spazio tra i due edifici), raggiungendo quel punto mediano F, posizionato sulla via Villiti tra il fabbricato e la linea viola sopra indicata. Pt_1
11 Va da sé che ogni questione circa l'usucapione del terreno collocato tra il muretto di confine e l'edificio resta Pt_1 assorbita, con la precisazione che, essendo il muro in comunione, la avrebbe dovuto dimostrarne un uso esclusivo, tale da Pt_1 escludere totalmente dal relativo godimento i proprietari del fondo finitimo.
- Si esamina qui, perché collegato alla regolamentazione del confine, di cui sopra si è detto, il motivo di appello sub 4), che è infondato e va rigettato.
In proposito, è sufficiente richiamare che la stessa nel Pt_1 formulare la sua domanda riconvenzionale, ha chiesto che fosse autorizzata l'apposizione dei termini sul confine da ella indicato o su quello che sarebbe stato determinato dal CTU.
Non può dolersi, pertanto, di una decisione che ella stessa aveva richiesto.
-Passando ad esaminare la doglianza che attinge il rigetto della domanda risarcitoria si riporta di seguito l'elaborato peritale: “
Per quanto concerne i danni lamentati in ricorso da parte dell'appellante, preliminarmente, è importante specificare che il fabbricato di proprietà è costituito da 2 corpi edilizi Pt_1 attigui, comunicanti e diversi dal punto di vista costruttivo in quanto, quello più vetusto è in muratura di blocchetti in cemento
a 2 elevazioni f.t., mentre quello attiguo, realizzato in epoca successiva come ampliamento, è ad unica elevazione con pilastri e travi in c.a. e muratura in laterizi. Entrambi i predetti corpi di fabbrica erano in tale conformazione e consistenze nel 1994, al momento di
12 acquisto del terreno da parte degli appellati. La ricognizione ha consentito di appurare che l'edificio presenta, oltre ad Pt_1 alcune microlesioni nei muri e nei tramezzi divisori, una lesione significativa e più “importante” nel muro centrale (già parete perimetrale lato Nord del più vetusto corpo edilizio). Tale lesione ha ampiezza di alcuni millimetri ed ha sviluppo leggermente inclinato, è lunga circa 2 metri e raggiunge con una propaggine anche il pavimento. La predetta lesione, visibile in maniera meno incisiva anche nell'altra faccia del muro, ha provocato, dalla parte della cucina, la rottura di diverse piastrelle in ceramica del rivestimento della parete e di qualche piastrella del pavimento (veda foto ed allegato n. 10).
La causa che ha potuto dare origine a tale crepatura muraria è riconducibile ad un cedimento differenziale del piano di imposta del muro.
Per quanto concerne la causa che ha dato origine a tale crepatura del muro, a distanza di quasi 30 anni dall'epoca di costruzione del fabbricato , si sono prese in Parte_2 considerazione tutte le potenziali cause che possono avere avuto qualche influenza ed innestare il cedimento.
Vi è da evidenziare:
- la vetustà e la scarsa tipologia costruttiva dell'originario edificio Pt_1
- che, rispetto all'edificio originario, si è addossato, senza il giunto tecnico previsto dalle norme, un altro corpo di fabbrica in ampliamento (per questo vi è una micro-lesione verticale esterna nella zona di contatto);
13 - che la lamentata lesione appare stabilizzata, a distanza di tanti anni dall'evento supposto scatenante, altrimenti il rivestimento in piastrelle della cucina si sarebbe ulteriormente distaccato, e ciò anche perchè in fase di scavo nel limitrofo fondo
, come scritto in atti, si è intervenuti Parte_2 urgentemente con opere di sotto-murazione che hanno stabilizzato il suolo;
- che non vi sono lesioni in corrispondenza della muratura perimetrale più vicina alla latistante zona di scavo, fatta eccezione di una micro-lesione esterna nella zona di unione tra la parte più antica e quella ampliata dell'edificio ed Pt_1 altra lesione esterna nel massetto di pavimentazione in prossimità della via Villiti, queste ultime non riconducibili ai predetti scavi.
In replica alle eccezioni sollevate da parte del CTP arch. Per_3 per conto della sig.ra con riguardo ad altre lesioni Pt_1 esistenti sui muri ma non considerate in perizia, si sottolinea che in sede di sopralluogo di CTU non sono state riscontrate altre evidenze e che, soprattutto, la parte appellante, che ha permesso
e seguito la ricognizione che è stata effettuata sul fabbricato, non ne ha segnalato né lamentato l'esistenza né ha indicato, come scritto dal CTP, che altre crepature erano state, nel frattempo, intonacate ed oggi non più visibili. Dunque, per i predetti motivi la lamentata lesione muraria non è correlabile agli scavi effettuati circa 30 anni fa nel limitrofo fondo degli appellanti.”
Poiché la CTU sul punto appare pienamente esaustiva e ben motivata, non vi sono ragioni per discostarsene, anche
14 considerato il fatto che la nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado non ha descritto assolutamente i danni che le sarebbero derivati dalla costruzione eseguita dagli attori, e solo nelle note ex art. 184 c.p.c., nell'articolare i mezzi di prova, ha indicato, tardivamente, “crepe” e “il distaccamento di parte del corpo di fabbrica dal resto”.
Considerato l'esito complessivo del giudizio -che ha visto in questa sede un ridimensionamento della soccombenza della nel primo grado - le spese del primo e del secondo Pt_1 grado possono compensarsi in ragione di 1/2, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
Le spese delle CTU rimangono a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
5.10.2020 da avverso la sentenza n. 427/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Patti il 03.08.2020, nel giudizio promosso da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata: a) dichiara la diversa collocazione della linea di confine nei termini di cui in motivazione;
b) conferma il rigetto delle altre domande;
c) dichiara compensate per 1/2 le spese di lite e condanna la al pagamento della restante parte, Pt_1 liquidata sulla base del primo grado in € 3.627,00, oltre iva cassa e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. V. Liuzzo;
d)
15 pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna;
- Dichiara compensate per 1/2 le spese del grado e condanna la al pagamento della restante parte, che liquida, Pt_1 applicando i medi delle cause di valore indeterminabile
(complessità bassa) in € 5.000,00, oltre iva cassa e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. V. Liuzzo;
- Pone le spese della CTU nel grado, come separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 637/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
14.01.1930, CF: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Paolo Starvaggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michele Amari
n. 3/E,
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. e nata a C.F._2 Controparte_2
Randazzo il 22.07.1938 C.F. , CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Liuzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Agata Militello (ME),
Appellati
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 427/2020, emessa dal Tribunale di Patti il 18.8.20, notificata il 4.9.2020
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5.10.2020, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 427/2020, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio promosso da
[...]
-n. 105195/2002 RG- regolava i Controparte_3 confini secondo l'individuazione operata dal CTU, autorizzando l'apposizione dei termini, e rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla condannandola alle spese di giudizio. Pt_1
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto delle domande di parte appellante e la conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuto ammissibile l'appello, la causa è stata assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
Indi è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU, e con ordinanza del 31.5.24, in esito a trattazione scritta, è stata posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
***
Giudizio di primo grado e quali proprietari di un Controparte_1 Controparte_2 immobile sito in località Villiti di Torrenova, identificato in catasto alla partita 7803 del foglio 9, p.lla 213, esteso aree 5.22, hanno citato in giudizio -proprietaria Parte_1 dell'immobile confinante- al fine di ottenere l'autorizzazione all'apposizione dei termini sul confine tra il loro fondo e quello
2 della convenuta, quale risultante dal rilievo celerimetrico eseguito dal loro tecnico di fiducia.
La costituitasi, sosteneva invece: che il confine tra le Pt_1 due proprietà era costituito da un muretto in pietrame, in parte ancora esistente ed in parte crollato a causa dei lavori eseguiti dagli attori;
che il terreno ad est di tale muro le apparteneva, come prima era appartenuto al suo dante causa.
Spiegava, poi, domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione del terreno in questione, l'accertamento della responsabilità dei CP_3
per il danno subito dal proprio fabbricato durante l'opera
[...] di scavo per la realizzazione dell'immobile dei coniugi e CP_1 infine la condanna degli attori al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Patti, istruita la causa mediante prova testimoniale e CTU, definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, ossia regolando i confini tra le proprietà delle parti secondo le risultanze della CTU (confine di cui alle mappe catastali), autorizzando l'apposizione dei termini sugli stessi, rigettando le domande riconvenzionali della e condannando Pt_1 quest'ultima alle spese del giudizio.
Appello
Avverso le riportate decisioni ha proposto Parte_1 appello articolando cinque motivi.
Con il motivo sub 1) l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in ordine all'individuazione della linea di confine tra i due fondi, di fatto rappresentata -da tempo immemorabile- dai resti del muro in pietra collocato a ridosso del fabbricato dei
3 coniugi , precisando che: 1) il muro in questione, Parte_2 durante la costruzione dell'edificio, era stato distrutto dagli appellati e poi ricostruito, incorporandolo parzialmente nel loro nuovo corpo di fabbrica. A dar prova dell'esistenza del muretto vi erano diversi testi escussi dal giudice di prime cure, quali
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, che avevano confermato l'esistenza del muretto come
[...] elemento posto a delimitazione delle due proprietà; 2) la consulenza tecnica era stata espletata prima dell'escussione dei testimoni, circostanza questa non tenuta in considerazione dal primo giudice;
3) l'utilizzo delle mappe catastali -al fine di individuare i confini tra i terreni- è residuale, ossia solo qualora testimonianze e/o altri elementi non siano stati sufficienti, atteso il margine di errore di queste. Pertanto, sarebbe stato opportuno,
a seguito delle testimonianze, operare un rinnovo di CTU, considerato che tra i titoli di proprietà dei rispettivi immobili e le planimetrie fornite dagli appellati vi era un esubero di mq 18,68, individuabili proprio nella striscia di terreno oggetto di contestazione e, quindi, di titolarità dell'appellante.
Con il motivo sub 2) la deduce l'erroneità del rigetto Pt_1 dell'eccezione riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno in contestazione, che da oltre trent'anni aveva posseduto in modo esclusivo, ininterrotto e pacifico, come confermato dalle testimonianze, in base alle quali ella si era sempre occupata della sua manutenzione. Inoltre, tale affermazione era suffragata dalla donazione ricevuta dal proprio padre giusta in atto del
06.07.1973, rep. n. 27330, racc. n. 6303, dalla quale risulterebbe
4 l'intervenuta usucapione del terreno da parte del dante causa dell'odierna appellante.
Con il motivo sub 3) si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni causati dai lavori eseguiti dai coniugi . Parte_2
Contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, dall'istruttoria era più volte emerso che -durante i lavori per la costruzione del fabbricato degli appellati, a causa delle escavazioni effettuate per la realizzazione del piano cantinato- erano stati cagionati danni visibili al fabbricato della sig.ra
Le dichiarazioni dei testi sul punto erano Pt_1 inequivocabili e la presenza dei danni lamentati era stata confermata dalla CTU, in cui si rilevava come alcuni muri dell'immobile presentassero lesioni.
Con il motivo sub 4) si contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, anziché disporre il mero regolamento dei confini tra le proprietà delle parti in causa, disponeva anche l'apposizione dei termini, con ciò ingenerando equivoco circa la sua natura dichiarativa o meno e, quindi, se fosse o meno immediatamente esecutiva in relazione a tale capo.
Con il motivo sub 5) si lamenta l'erroneità di giudizio e illogicità della motivazione circa la condanna alle spese.
Considerazioni della Corte
E' giurisprudenza costante che le mappe catastali abbiano un ruolo secondario e meramente residuale per la determinazione dei confini, stante i loro possibili errori;
i confini, quindi, vanno stabiliti tenendo conto delle risultanze degli atti di provenienza,
5 delle specifiche situazioni esistenti sui luoghi (segni di confine),
e di ogni altra utile circostanza.
Nello specifico l'atto di donazione, con il quale la Pt_1 ricevette dal padre il fondo in questione, contiene l'indicazione dei confini (per due lati con strada comunale, e poi con i terreni di e ) e la specificazione che Persona_1 Persona_2 su di esso insiste un fabbricato rurale, il cui muro non viene indicato come elemento di confine;
l'atto con cui i coniugi appellati hanno acquistato il loro limitrofo fondo, indica come confine il fabbricato Pt_1
Com'è evidente, perciò tra i due atti vi è discordanza, perché solo l'ultimo indica il fabbricato come confine. Pt_1
Tale discordanza non può essere colmata, ritenendo - sic et simpliciter- che l'atto di provenienza dei coniugi sia più CP_1 completo o più preciso;
anzi, che non possa essere così valutato lo dimostra l'inesattezza in esso contenuta, laddove, limitandosi ad indicare il fabbricato come confine non menziona la corte di tale fabbricato, posta dietro di esso.
Sotto altro profilo, poi, se la donazione -ricevuta dalla Parte_1 ha ad oggetto un fondo su cui insiste un fabbricato, da tale indicazione non può trarsi automaticamente che quest'ultimo segni il confine;
anzi appare strano, ove così fosse, che manchi proprio una precisazione in tale senso, la quale ben avrebbe dato certezza ai termini di proprietà.
Alla riportata discrasia si aggiunge, poi, la circostanza che i titoli di provenienza non risultano accompagnati dai relativi frazionamenti catastali, dai quali dedurre -con valenza
6 probatoria- le misure utili per una attendibile ricostruzione dei lotti, nonché la mancata produzione dei titoli in base ai quali sono stati effettuati i precedenti passaggi, al fine di capire quale fosse la situazione anche prima che sul fondo si Pt_1 edificasse.
Più specificamente, poiché dalla donazione non si colgono i precedenti passaggi, tanto che il donante fa valere come titolo di acquisto la maturata usucapione, sarebbe stato utile conoscere i titoli attraverso i quali il fondo dei coniugi è loro CP_4 pervenuto da potere di (o meglio: dai suoi Parte_3 aventi causa per successione)- è giunto ai venditori, sì da poter trarre dagli atti elementi certi, che invece mancano.
In siffatta situazione, ai fini della determinazione del confine va verificato se l'istruzione abbia offerto elementi per l'individuazione di esso sui luoghi, e la risposta è affermativa.
Rilevano in primis le deposizioni testimoniali e, altresì, le risultanze della CTU, espletata in questo grado con il seguente quesito “accerti il CTU l'esatto confine tra i fondi delle parti sulla scorta degli atti di provenienza e, ove non sufficienti, dei segni esistenti sui luoghi – paletto in cemento, muretto, ecc. - all'uopo tenendo in debito conto la misura dei due lotti come risultante dai rispettivi atti e, solo in subordine, sulla base delle mappe catastali”.
Iniziando dalle deposizioni testimoniali, assumono peculiare rilievo- per chiarezza e rispondenza alla specifica situazione dei luoghi- quelle rese dai testi Tes_1 Tes_2 Tes_3
7 Il ha piena contezza dell'originaria situazione, perché il Tes_1 terreno -oggi degli attori- era stato tenuto in “gabella” dal di lui padre e poi acquistato dallo zio . Egli ha Parte_3 affermato: che vi era una striscia di terreno tra il fabbricato della e il fondo confinante;
che i due fondi erano separati da Pt_1 un muro in pietrame (fluviale), accanto al quale scorreva un canale irriguo posto dal lato esterno al terreno;
che la Pt_1 posizione del muro consentiva il passaggio pedonale sulla striscia.
Il teste che partecipò ai lavori di costruzione nel terreno Tes_2 degli attori poi, ha precisato che il muro in questione si dipartiva dalla strada “Villiti” (quindi da quella via sulla quale sporgono i fabbricati di entrambe le parti) e continuava oltre il fabbricato per un paio di metri;
esso era in parte diroccato. Pt_1
Per quanto il teste sia genero della la sua Tes_3 Pt_1 testimonianza va ampiamente utilizzata, perché in linea con quella dei due testi (estranei) sopra indicati;
essa rende edotti del fatto che il muro arrivava sulla strada, sulla sua larghezza in tale punto, della sua demolizione in occasione della costruzione del fabbricato dei coniugi CP_1
Passando alle risultanze della CTU, vale osservare che il
Consulente, come da mandato, si è concentrato sulla situazione dei luoghi e specificamente sulle delimitazioni in atto esistenti tra i due fondi, accertandone la natura costruttiva, i materiali utilizzati e le consistenze. In particolare nella sua ricostruzione egli ha dato rilevanza ai resti di un preesistente muretto, che è quello di cui hanno dato atto le stesse parti, e che la ha Pt_1
8 sempre indicato come vestigia della originaria delimitazione tra i terreni. Si tratta di un filare di sassi, di apprezzabile pezzatura, collocati nel terreno, disposti in allineamento, partendo da un pilastrino in conglomerato cementizio (vertice di un tratto di confine non contestato) e con sviluppo/allineamento diretto verso la zona di distacco tra gli edifici, area oggetto del contendere. Su tale filare di sassi risulta posizionata la parte terminale di un vecchio box in lamiera di proprietà (riportato anche Pt_1 nelle foto allegate al fascicolo di I grado).
Il CTU, quindi, ha ritenuto che: tali sassi, possono essere intesi come segni di delimitazione in quanto sono analoghi per pezzatura e natura lapidea ai conci di un altro ben definito ed ancora esistente muretto in pietrame a secco di altezza circa 50 cm e spessore circa 40 cm (si veda la foto 6 allegata alla consulenza) il quale, partendo dallo stesso predetto pilastrino, funge ancora da stabile delimitazione tra lo stesso fondo ed un altro attiguo terreno di terzi a Nord (proprietà Pt_1
- particella 653); dalla foto 10 emerge chiaramente proprio Per_1 il punto di convergenza, in corrispondenza del pilastrino, tra il muretto in pietrame ancora in opera ed il filare di conci su parte del quale è posizionato il box in lamiera;
i predetti sassi allineati si possono qualificare come segmento ancora in opera ed a vista di una delimitazione di proprietà, resti di un manufatto rudimentale, che è analogo, per natura costruttiva, a quello che rappresenta la stabile delimitazione del terreno con Pt_1 finitimo fondo di terzi;
l'allineamento dei conci, se prolungato, arriverebbe ad addossarsi -pressappoco nella parte centrale della
9 parete Ovest del vecchio fabbricato nella zona di Parte_1 distacco con il frontistante fabbricato degli appellanti, seguendo l'orientamento desumibile dalla disposizione dei conci di maggiore dimensione;
secondo tale andamento la porzione di terreno ivi compresa (mq 3,77 ≈ mq 4) rientra nel lotto Pt_1
Ritiene la Corte che, per quanto le risultanze della CTU circa la funzione del vecchio muro e la sua posizione iniziale siano corrette, tuttavia il confine indicato dal consulente non lo è, non tenendo conto dello spessore che aveva il vecchio muretto, ossia quel manufatto (chiaramente indicato dai testi e dalle stesse parti) che gli attori, in un primo momento hanno ritenuto di abbattere per incorporarne l'area di sedime, costruendo in aderenza al fabbricato e poi hanno lasciato fuori (come meglio si Pt_1 vedrà più avanti) dall'edificio realizzato. Questi, infatti, resisi conto che tale operazione comportava pregiudizio al fabbricato della hanno provveduto a “ripristinare” il muro, Pt_1 sebbene nella diversa guisa di controfondazione;
quindi, si sono staccati da tale edificio, presentando un nuovo progetto con l'attuale sagoma (distaccata dello spazio oggi esistente) invece di quella precedente che era in aderenza al fabbricato con Pt_1 la sola presenza di un giunto tecnico. Tale muro di rinforzo è rimasto a livello del piano di calpestio, venendo ricoperto con terreno di risulta e dall'attuale massetto in cemento.
Più esattamente, leggendo i risultati della CTU alla luce delle deposizioni testimoniali, può affermarsi che il confine individuato dal Consulente, secondo l'andamento da esso segnato va spostato per incorporare quella che era in origine la larghezza
10 del muro, che nella parte ancora in opera è di 40 cm ma che nella parte iniziale aveva larghezza non inferiore a 80 cm, come può cogliersi dalle deposizioni dei testi e Testimone_5 soprattutto da quella del teste Tes_3
Di conseguenza, poiché si sconosce l'appartenenza del muro, ossia se sia stato costruito su terreno comune o su terreno dell'uno o dell'altro confinante, deve presumersene la comunione, con l'effetto che la linea di confine va fatta passare lungo il centro del muro.
In definitiva, la piantina prodotta dagli appellati insieme alle note di udienza del 29.2.2024, appare perfettamente rappresentativa della situazione emersa dalle prove;
sulla scorta di essa, che pienamente si condivide e si fa propria (sì da doversi considerare quale parte integrante della presente decisione ed utilizzare per la materializzazione del confine sui luoghi) il confine deve ritenersi segnato da quella direttrice retta che, partendo dal punto B2, indicato dal CTU nell'allegato 8, interseca lo spazio che, nella piantina prodotta dagli appellati è compreso tra il fabbricato e la linea viola (ossia lo spazio occupato dai massi). Pt_1
Dunque, indicando con F il punto mediano dello spazio in questione, punto da individuarsi avendo riguardo alla testa del muro dal lato che prospetta sulla via Comunale, il confine è segnato dalla linea A-B1, B1-B2, B2-F; quest'ultimo segmento, come si è detto taglia il muro (oggi lo spazio tra i due edifici), raggiungendo quel punto mediano F, posizionato sulla via Villiti tra il fabbricato e la linea viola sopra indicata. Pt_1
11 Va da sé che ogni questione circa l'usucapione del terreno collocato tra il muretto di confine e l'edificio resta Pt_1 assorbita, con la precisazione che, essendo il muro in comunione, la avrebbe dovuto dimostrarne un uso esclusivo, tale da Pt_1 escludere totalmente dal relativo godimento i proprietari del fondo finitimo.
- Si esamina qui, perché collegato alla regolamentazione del confine, di cui sopra si è detto, il motivo di appello sub 4), che è infondato e va rigettato.
In proposito, è sufficiente richiamare che la stessa nel Pt_1 formulare la sua domanda riconvenzionale, ha chiesto che fosse autorizzata l'apposizione dei termini sul confine da ella indicato o su quello che sarebbe stato determinato dal CTU.
Non può dolersi, pertanto, di una decisione che ella stessa aveva richiesto.
-Passando ad esaminare la doglianza che attinge il rigetto della domanda risarcitoria si riporta di seguito l'elaborato peritale: “
Per quanto concerne i danni lamentati in ricorso da parte dell'appellante, preliminarmente, è importante specificare che il fabbricato di proprietà è costituito da 2 corpi edilizi Pt_1 attigui, comunicanti e diversi dal punto di vista costruttivo in quanto, quello più vetusto è in muratura di blocchetti in cemento
a 2 elevazioni f.t., mentre quello attiguo, realizzato in epoca successiva come ampliamento, è ad unica elevazione con pilastri e travi in c.a. e muratura in laterizi. Entrambi i predetti corpi di fabbrica erano in tale conformazione e consistenze nel 1994, al momento di
12 acquisto del terreno da parte degli appellati. La ricognizione ha consentito di appurare che l'edificio presenta, oltre ad Pt_1 alcune microlesioni nei muri e nei tramezzi divisori, una lesione significativa e più “importante” nel muro centrale (già parete perimetrale lato Nord del più vetusto corpo edilizio). Tale lesione ha ampiezza di alcuni millimetri ed ha sviluppo leggermente inclinato, è lunga circa 2 metri e raggiunge con una propaggine anche il pavimento. La predetta lesione, visibile in maniera meno incisiva anche nell'altra faccia del muro, ha provocato, dalla parte della cucina, la rottura di diverse piastrelle in ceramica del rivestimento della parete e di qualche piastrella del pavimento (veda foto ed allegato n. 10).
La causa che ha potuto dare origine a tale crepatura muraria è riconducibile ad un cedimento differenziale del piano di imposta del muro.
Per quanto concerne la causa che ha dato origine a tale crepatura del muro, a distanza di quasi 30 anni dall'epoca di costruzione del fabbricato , si sono prese in Parte_2 considerazione tutte le potenziali cause che possono avere avuto qualche influenza ed innestare il cedimento.
Vi è da evidenziare:
- la vetustà e la scarsa tipologia costruttiva dell'originario edificio Pt_1
- che, rispetto all'edificio originario, si è addossato, senza il giunto tecnico previsto dalle norme, un altro corpo di fabbrica in ampliamento (per questo vi è una micro-lesione verticale esterna nella zona di contatto);
13 - che la lamentata lesione appare stabilizzata, a distanza di tanti anni dall'evento supposto scatenante, altrimenti il rivestimento in piastrelle della cucina si sarebbe ulteriormente distaccato, e ciò anche perchè in fase di scavo nel limitrofo fondo
, come scritto in atti, si è intervenuti Parte_2 urgentemente con opere di sotto-murazione che hanno stabilizzato il suolo;
- che non vi sono lesioni in corrispondenza della muratura perimetrale più vicina alla latistante zona di scavo, fatta eccezione di una micro-lesione esterna nella zona di unione tra la parte più antica e quella ampliata dell'edificio ed Pt_1 altra lesione esterna nel massetto di pavimentazione in prossimità della via Villiti, queste ultime non riconducibili ai predetti scavi.
In replica alle eccezioni sollevate da parte del CTP arch. Per_3 per conto della sig.ra con riguardo ad altre lesioni Pt_1 esistenti sui muri ma non considerate in perizia, si sottolinea che in sede di sopralluogo di CTU non sono state riscontrate altre evidenze e che, soprattutto, la parte appellante, che ha permesso
e seguito la ricognizione che è stata effettuata sul fabbricato, non ne ha segnalato né lamentato l'esistenza né ha indicato, come scritto dal CTP, che altre crepature erano state, nel frattempo, intonacate ed oggi non più visibili. Dunque, per i predetti motivi la lamentata lesione muraria non è correlabile agli scavi effettuati circa 30 anni fa nel limitrofo fondo degli appellanti.”
Poiché la CTU sul punto appare pienamente esaustiva e ben motivata, non vi sono ragioni per discostarsene, anche
14 considerato il fatto che la nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado non ha descritto assolutamente i danni che le sarebbero derivati dalla costruzione eseguita dagli attori, e solo nelle note ex art. 184 c.p.c., nell'articolare i mezzi di prova, ha indicato, tardivamente, “crepe” e “il distaccamento di parte del corpo di fabbrica dal resto”.
Considerato l'esito complessivo del giudizio -che ha visto in questa sede un ridimensionamento della soccombenza della nel primo grado - le spese del primo e del secondo Pt_1 grado possono compensarsi in ragione di 1/2, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
Le spese delle CTU rimangono a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
5.10.2020 da avverso la sentenza n. 427/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Patti il 03.08.2020, nel giudizio promosso da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata: a) dichiara la diversa collocazione della linea di confine nei termini di cui in motivazione;
b) conferma il rigetto delle altre domande;
c) dichiara compensate per 1/2 le spese di lite e condanna la al pagamento della restante parte, Pt_1 liquidata sulla base del primo grado in € 3.627,00, oltre iva cassa e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. V. Liuzzo;
d)
15 pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna;
- Dichiara compensate per 1/2 le spese del grado e condanna la al pagamento della restante parte, che liquida, Pt_1 applicando i medi delle cause di valore indeterminabile
(complessità bassa) in € 5.000,00, oltre iva cassa e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. V. Liuzzo;
- Pone le spese della CTU nel grado, come separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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