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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 1458/2024 R.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Sandra Cappelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via San Rocco n. 15, Montalcino (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “P R O N U N C I A R E
1 sentenza di scioglimento del matrimonio (divorzio) dei SI.ri e Parte_1
che avevano contratto matrimonio secondo il rito civile nel Parte_2 comune di Montalcino (SI) in data 16/05/2020, trascritto nei registri di Stato civile di detto Comune al N 7 P 1 anno 2020, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune competente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare la collocazione prevalente con residenza della figlia Per_1 presso la dimora materna.
3. Il padre nel periodo scolastico terrà con sé la figlia un fine settimana ogni due andandola a prelevare presso l'abitazione della madre il sabato mattina alle ore 10,00 e tenendola fino alla Domenica sera alle ore 19,00, orario nel quale la madre andrà a riprenderla presso l'abitazione del In tale Pt_1 settimana la terrà anche il martedì andandola a prelevare all'uscita della scuola e riportandola a scuola il mercoledì mattina mentre nel periodo non scolastico di vacanze estive il padre andrà a prelevare la figlia il martedì a casa della madre alle ore 10,00 e la riporterà sempre a casa della madre il mercoledì alle ore 19,00.
La settimana successiva il padre potrà tenere la figlia il martedì dall'orario di uscita da scuola dove andrà a prelevarla fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola ed il giovedì andandola a prelevare all'uscita di
2 scuola e riportandola a scuola il venerdì mattina mentre nel periodo non scolastico il padre preleverà la figlia da casa della madre il mercoledì mattina alle 10 e la riporterà il giovedì sera alle 19,00.
Durante le vacanze estive il padre terrà 15 giorni spezzati in due Per_1 settimane distinte una di Luglio e una di Agosto dando preavviso alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno e garantirà alla figlia almeno una settimana di ferie al mare. Anche la madre potrà tenere 15 giorni Per_1 continuativi o spezzati in due settimane distinte per poterla portare in vacanza previa comunicazione al SI. nel medesimo termine del 30 Pt_1 giugno di ogni anno La figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore in alternanza annuale i giorni di Natale e Santo
Stefano e i giorni del primo dell'anno e della Befana.
Per quanto attiene alle vacanze pasquali la figlia trascorrerà di anno in anno in alternanza tra i genitori il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
I coniugi danno atto che tali previsioni potranno essere modificate su accordo delle parti ed in aderenza alle richieste e necessità di . Per_1
Entrambi i genitori potranno avvalersi nella gestione della figlia dei propri familiari (genitori, fratelli, sorelle e figli maggiorenni).
Qualora uno dei genitori trovasse difficoltà oggettive a gestire la bimba nel caso di malattia l'altro dovrà collaborare per il benessere della stessa.
Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto della figlia ad avere il più ampio, sereno e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nella figlia l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori, inoltre, dovranno comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute di e dovranno, sempre e comunque, Per_1 consultarsi preventivamente prima di assumere le decisioni di maggiore importanza per la medesima.
4. a. Confermare che il SI. verserà a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento per la figlia entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra Pt_2
3 sull'iban [...] del c.c acceso presso Pt_2
Chianti Banca la somma mensile di € 400,00, somma che ogni anno a partire dal mese di luglio 2025 sarà rivalutata in base agli indici Istat e che il suddetto rinuncia altresì a percepire l'assegno unico che sarà erogato per la figlia finché la stessa ne avrà diritto e acconsente che lo stesso sia Per_1 richiesto e percepito interamente dalla SI.ra (obbligandosi a Pt_2 fornire documentazione eventualmente necessaria anche ai fini Isee o quant'altro) in quanto la suddetta - nel rilasciare l'abitazione ex-coniugale – si è dovuta accollare un mutuo fondiario per l'acquisto di una abitazione dove trasferirsi con la figlia. Quando ad non spetterà più l'assegno unico, Per_1 qualora la stessa non sia ancora economicamente autosufficiente, il contributo di mantenimento versato dal SI. verrà rivisto e Parte_1 riadeguato alle necessità del momento della figlia.
4 b. Confermare che le spese straordinarie concernenti , quali spese Per_1 scolastiche (ad es: tasse o rette ed eventuale servizio di scuolabus, libri di testo, lezioni di recupero, gite scolastiche), spese per attività sportive o ricreative, spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa che si renda necessaria (da concordare previamente tra i genitori nei casi previsti dall'allegato B al protocollo in materia di famiglia ), saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, e ove anticipate da uno dei coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro entro il mese successivo alla spesa, previa esibizione della relativa documentazione applicando le modalità previste nel protocollo in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di Siena da considerarsi integralmente richiamato nell'atto di scioglimento del matrimonio.
5. Confermare che tutti i conti correnti e gli investimenti del SI. come Pt_1 indicati in premessa resteranno di sua esclusiva proprietà e lo stesso varrà per la SI.ra . Confermare che il libretto postale intestato alla Pt_2 minore e il ad esso collegato resteranno di proprietà della Per_1 CP_1
4 medesima ed i genitori non potranno usufruirne in alcun modo sino alla maggiore età della stessa.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
In caso di viaggi della minore in paesi a rischio, dove sono richiesti vaccini e quant'altro, occorrerà l'accordo di entrambi i genitori.
7. Le parti con l'adempimento di tutte le condizioni dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 16/05/2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino (SI), trascritto nei registri di Stato civile di detto Comune al N. 7, Parte 1, anno
2020 e che si sono separati con sentenza del 11.9.2024 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia (21.8.2020) e ritenuto che le condizioni pattuite non Per_1 contrastano con il suo interesse;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
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P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 16/05/2020 dai coniugi nato il [...] a [...] e Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], atto trascritto nel Pt_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino dell'anno 2000, al n. 7, Parte 1 alle condizioni di cui al ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montalcino in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396
Così deciso oggi in Siena, 28/03/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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