Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10259 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10259/2025REG.PROV.COLL.
N. 04988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4988 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Vittoria de Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-s.r.l., -OMISSIS-s.p.a., -OMISSIS- s.p.a., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 07484/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. TO UR e uditi per le parti gli avvocati Enza Maria Accarino e, in delega dell’avv. Maria Vittoria de Gennaro, l’avv. Rosanna Panariello;
Visto l’art. 36, comma 2, Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto dirigenziale della Regione Campania dell’11 dicembre 2023 la -OMISSIS- s.r.l. (di seguito anche “-OMISSIS-”) veniva esclusa dalla procedura per l’attribuzione di agevolazioni per il sostegno alle imprese campane nella promozione di efficientamento e risparmio energetico a valere sul Pr Campania - Fesr 2021-2027, dopo esservi stata inizialmente ammessa con attribuzione di un punteggio pari a 83 punti e un contributo riconosciuto di € 117.168,06.
L’esclusione era motivata in ragione della carenza di requisiti di moralità in capo al rappresentante dell’impresa, stante la condanna penale dallo stesso subita.
Avverso il provvedimento d’esclusione e gli atti correlati la -OMISSIS- proponeva ricorso sollevando varie censure di legittimità e proponendo altresì istanza d’accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. sugli atti istruttori a base del provvedimento gravato.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Campania e della -OMISSIS- s.r.l., evocata in giudizio quale controinteressata, dichiarava inammissibile il ricorso, unitamente all’accessoria istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che il ricorso non fosse stato ritualmente notificato ad alcuno dei controinteressati, non rilevando in diverso senso la notifica alla -OMISSIS-. in quanto impresa sì collocata in graduatoria, ma che non avrebbe subito alcun effetto dall’accoglimento del ricorso, in quanto collocata in posizione ben migliore della ricorrente, né rilevava a fini sananti la notifica eseguita dalla -OMISSIS- successivamente al deposito del ricorso.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la -OMISSIS- deducendo, con unico articolato motivo di gravame, error in procedendo ed error in iudicando ; violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 44, 45, e 49 Cod. proc. amm.; omessa pronuncia; difetto d’istruttoria.
A seguire l’appellante ha riproposto i motivi di ricorso in primo grado e l’istanza ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.
4. Resiste al gravame la Regione Campania, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo profilo di doglianza dell’unico motivo di gravame, l’appellante censura l’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso trascurando che l’avviso non prevedeva in realtà alcuno scorrimento della graduatoria, sicché non esisteva alcun reale controinteressato alla decisione.
Inoltre le graduatorie pubblicate e a disposizione della ricorrente non potevano ritenersi in sé definitive, e solo nel corso del giudizio si è appreso che la graduatoria definitiva coincideva con quella già emanata e nota alla -OMISSIS-.
In tale contesto, mediante relazione prodotta in altro giudizio e qui depositata dalla ricorrente, la Regione avrebbe chiarito del resto l’insussistenza di controinteressati sostanziali al ricorso, giacché tutte le imprese che avevano conseguito un punteggio sino a 82 punti erano state ammesse ai contributi, mentre quelle con punteggio pari a 81 punti non potevano esservi ammesse, nonostante la parziale disponibilità di risorse, non essendo regolata dall’avviso la modalità di attribuzione dei sussidi in caso di parità di punteggio fra i candidati.
Sotto altro profilo, l’appellante deduce che le graduatorie emesse in origine dall’amministrazione non erano in grado di identificare i controinteressati, giacché solo in esito a controllo dei requisiti soggettivi si sarebbero potute individuare le imprese beneficiarie dei contributi.
Ancora, l’appellante si duole dell’omessa pronuncia del Tar in ordine alla proposta istanza di notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.
1.1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, riveste la qualità di controinteressato agli effetti di cui agli artt. 41 e 49 Cod. proc. amm. “ il soggetto, individuato o facilmente individuabile sulla base del provvedimento impugnato, titolare di un interesse eguale e contrario a quello azionato dal ricorrente principale - e, quindi, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso - suscettibile di essere pregiudicato dall’eventuale emissione di una sentenza di accoglimento del ricorso ” ( inter multis , Cons. Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721 e richiami ivi ; VI, 17 luglio 2020, n. 4617; V, 6 giugno 2019, n. 3911).
In tale prospettiva, la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: “ a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa ” (CGA, 8 aprile 2024, n. 284; Cons. Stato, n. 11721 del 2022, cit., e richiami ivi , Id., n. 3911 del 2019 e richiami ivi ).
Tanto premesso, quanto alle procedure concorsuali si è posto in risalto come vadano qualificati controinteressati “ coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; id., 29 ottobre 2012, n. 5506; sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333) ” (Cons. Stato, II, 15 luglio 2020, n. 4578 e richiami ivi ).
Ancor più specificamente, in relazione alle procedure di erogazione di sussidi, la giurisprudenza ha chiarito che “ a fronte di una lex specialis che prevede l’erogazione dei contributi nell’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, tutti i soggetti utilmente classificati possono essere astrattamente pregiudicati dalla riammissione del concorrente escluso ( ex multis , Cons. Stato, III, 4 luglio 2011, n. 4000), con conseguente obbligo di notifica del gravame ad almeno uno di essi ” (Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7222; v. anche Id., II, 26 marzo 2021, n. 2554, in cui si pone in risalto che “ con specifico riferimento alle procedure per l’elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare […] il controinteressato deve individuarsi tra coloro che precedono il ricorrente in graduatoria e che verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell’impugnativa (sentenza, 22 gennaio 2020, n. 543) ”).
1.1.2. Tanto premesso, nel caso di specie l’avviso della procedura prevedeva espressamente all’art. 12, comma 1: “ A conclusione della fase di istruttoria e di valutazione, l’Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’elenco/gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento, nonché l’elenco degli eventuali progetti non ammessi, con l’indicazione delle cause di esclusione ”.
Il che è nella specie avvenuto per il tramite del d.d. n. 576 del 10 luglio 2023, che ha individuato il primo gruppo di domande “ ammissibili a finanziamento ”, con punteggio conseguito fino a 84 punti, e del successivo d.d. n. 853 del 25 settembre 2023, che ha individuato l’ulteriore gruppo di domande ammesse a finanziamento, con punteggio sino a 82 punti, fra cui era ricompresa la -OMISSIS- con punteggio pari a 83 punti.
Va osservato, in tale contesto, che tutte le domande incluse nei suddetti elenchi erano state ritenute “ ammissibili a finanziamento ”.
Per questo, sebbene l’art. 12, comma 2, dell’avviso prevedesse che “ Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 4 ”, nessuna delle imprese inclusa nei suddetti elenchi vantava a ben vedere un interesse contrario al ricorso, essendo stata comunque ammessa a finanziamento.
Quanto alle imprese non ammesse al finanziamento, pur ricomprese nel precedente elenco previsto dall’art. 11, comma 1 e 2, dell’avviso (“ 1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle Domande, sarà reso pubblico l’elenco delle proposte pervenute ordinate per punteggio sulla base di quanto dichiarato in fase di compilazione della domanda sulla piattaforma. 2. L’inserimento in tale elenco non costituisce titolo alcuno per l’ammissione alle agevolazioni, ma esclusivamente ordine prioritario per l’avvio della verifica di ammissibilità ”), ovvero nei successivi elenchi delle domande “ valutate ammissibili ma non finanziabili ”, la ricorrente ha fornito prova di come le stesse non fossero effettivamente controinteressate al ricorso.
Al di là infatti dell’essere inserite - quanto a quelle ricomprese nell’elenco ex art. 11, comma 1, dell’avviso - in altro elenco, diverso da quello delle domande ammissibili a finanziamento, che di suo costituiva “ esclusivamente ordine prioritario per l’avvio della verifica di ammissibilità ”, nella specie emerge da nota regionale del 22 novembre 2024 depositata dall’amministrazione nell’ambito di altro giudizio (e qui prodotta dalla ricorrente e non circostanziatamente confutata dalla Regione) come “ gli elenchi delle domande ammissibili di cui all’Allegato 1 al Decreto -OMISSIS- ed all’Allegato 1 al Decreto -OMISSIS-non hanno subito alcuna variazione.
Infatti non si è proceduto, né si procederà, ad ulteriori scorrimenti di graduatoria ”, poiché, da un lato, il “ -OMISSIS- ” previsto dalla pertinente Comunicazione della Commissione Ue a base della concessione dei sussidi “ dispone che ‘ gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2024 ’ ”; dall’altro “ benché la dotazione finanziaria complessiva destinata all’Avviso non sia esaurita, non è stato possibile procedere al finanziamento delle domande con un punteggio inferiore agli 82 punti in quanto l’Avviso non prevede, a parità di punteggio, criteri di preferenza, per cui si è dovuto procedere per ‘blocchi’ di punteggio. Pertanto, eventuali ulteriori scorrimenti di graduatoria avrebbero dovuto necessariamente ricomprendere quantomeno tutte le domande che avevano conseguito 81 punti, e le risorse residue - anche a seguito delle esclusioni disposte - non sarebbero state sufficienti a tale scopo ”.
Di qui l’assenza di un effettivo interesse a contraddire al ricorso, in un contesto in cui neppure il provvedimento di esclusione dispone del resto alcuno scorrimento di graduatoria o recupero delle risorse a beneficio delle altre domande in graduatoria.
Il che è sufficiente all’accoglimento dell’appello in parte qua , dovendo riformarsi la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato, con assorbimento di ogni altra questione al riguardo, non rilevando neppure, in senso opposto, la generica e non circostanziata opposizione in questa sede della Regione a fronte della ricostruzione come sopra provata dall’appellante.
2. Alla luce di quanto suesposto, dunque, l’appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado, dichiarazione di ammissibilità del ricorso nei termini suindicati, e fissazione di udienza pubblica per la trattazione del merito, non ricorrendo nella specie un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., nella lettura datane da ultimo dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, considerato che non si è qui in presenza di un “ palese errore ” o di una “ motivazione tautologica ” della sentenza sul profilo dell’inammissibilità del ricorso, tale da determinare la nullità della sentenza, bensì di un’ordinaria erronea valutazione sul punto da parte del giudice di primo grado (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 20 novembre 2024, n. 16; Id., 15 luglio 2025, n. 10; cfr., analogamente, Cons. Stato, V, 12 marzo 2025, n. 2038; 24 marzo 2025, n. 2384, Id. IV, 6 maggio 2025, n. 3842)
2.1. L’esame del merito del ricorso e delle speculari difese e deduzioni, nonché di ogni ulteriore questione rilevante, inclusa la regolazione delle spese di lite, è riservata al prosieguo della trattazione, per la quale viene fissata l’udienza pubblica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione;
Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 7 maggio 2026;
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutte le altre parti e persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC RI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
TO UR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UR | SC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.