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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.01.2025 e vertente
T R A
(già Parte_1 Parte_2
), in persona del socio accomandatario e come tale legale
[...]
rappresentante , con sede in Realmonte Piazza Umberto I n. 27. Parte_1
(P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino P.IVA_1
e Alessio Costa
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46
[...]
(P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fortunato P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 1296/2021 1 Per l'appellante:
“Voglia Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
IN VIA CAUTELARE concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
NEL MERITO riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto per la concessione delle agevolazioni stipulato in data 8 ottobre 2014 tra e la società CP_2 [...]
, per i motivi sopra esposti;
Pt_1 Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità, illiceità, inefficacia e/o infondatezza della revoca del finanziamento disposta da con nota del 26 luglio 2017 e CP_2
conseguentemente accertare e dichiarare che il credito vantato da INVITALIA nei confronti della società ammontante ad Parte_1
Euro 90.512,11 è insussistente e men che mai certo, liquido ed esigibile e/o fondato;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia, infondatezza dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 emessa da il 25 CP_2
gennaio 2018 e per l'effetto disporne la revoca, ritenendo e dichiarando inammissibile
e/o comunque totalmente infondata, e pertanto meritevole di rigetto, ogni pretesa creditoria avanzata da nei confronti della società CP_2 Parte_1
;
[...]
-in subordine, ma in via gradata, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 emessa da il 25 gennaio 2018 stante il difetto di CP_2
motivazione e di istruttoria, disapplicandone gli effetti limitatamente al caso de quo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per mancanza dei requisiti di legge;
2. nel merito rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e Parte_1
infondato in fatto e in diritto.
r.g. n. 1296/2021 2 Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione prot. n. 30016 del 15.12.2017 per il pagamento della somma di €
90.512,11, intimata dall' Controparte_1
(d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di
[...] CP_2
quanto erogato per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000, n. 185.
L'opponente riferiva: che in data 8.10.2014 era stato stipulato apposito contratto per l'ammissione alle agevolazioni in favore della di Parte_2
; che successivamente, con dichiarazione del 19.02.2015, era Parte_2
stata modificata la ragione sociale della beneficiaria da Agrifood S.a.s. di
SS AN in Food & Wine S.a.s. richiedendo Parte_1
nell'occasione la domiciliazione della corrispondenza alla società A &V
Consulting s.r.l. in Agrigento alla Via Cristoforo Scobar n. 29; che in data
13.04.2015 era stata comunicata ad la modifica della sede della società CP_2
in Realmonte, alla Piazza Umberto I n. 27, così tacitamente revocando la precedente elezione di domicilio;
che, con nota prot. n. 13235 del 23.07.2025,
aveva preso atto dell'avvenuta variazione della sede legale ed CP_2
operativa della società; che, nonostante la modifica della sede sociale, CP_2
aveva continuato ad inviare le comunicazioni relative al contratto di finanziamento presso la sede dell'A & V Consulting s.r.l.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità Parte_1
dell'ingiunzione: (i) poiché notificata alla Via Cristoforo Scobar n. 29 anziché presso la sede legale della società, ossia presso il Comune di Realmonte, Piazza
Umberto I n. 27; (ii) per carenza assoluta di motivazione e per non aver neppure considerato la nota del 20.09.2017 con cui il rappresentante legale della beneficiaria aveva comunicato le ragioni per cui non aveva provveduto ad r.g. n. 1296/2021 3 inoltrare la documentazione richiesta e, contestualmente, aveva provveduto a sanare la propria condotta omissiva producendo tutti i documenti richiesti;
(iii) per aver sanato l'inadempimento ad essa imputato, con conseguente inoperatività della risoluzione di diritto del finanziamento erogato.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza, deducendo di aver correttamente esercitato la facoltà di revoca del finanziamento prevista dall'art. 19 del contratto di concessione delle agevolazioni.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 15571/2020, respingeva la domanda attorea e rilevava la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni a norma dell'art. 19 del contratto di concessione, ritenendo che la comunicazione del trasferimento della sede operativa non avesse comportato una implicita revoca della precedente domiciliazione e osservando che, ad ogni modo, la documentazione richiesta da non solo era stata presentata CP_2
tardivamente dalla beneficiaria, ma era anche stata formata successivamente alla revoca. Evidenziava, poi, che l'atto di ingiunzione risultava correttamente motivato, in quanto recante l'indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, nonché il rinvio per relationem alla nota prot. 8971/ININN
OCC0 del 26.07.2017 contenente la comunicazione di revoca del finanziamento erogato.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello in Parte_1
persona del legale rappresentante, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto la condotta omissiva consistente nella mancata trasmissione dei documenti entro il termine assegnato sufficiente a determinare la risoluzione del contratto. Il ritardo nella produzione documentale, ha sostenuto l'appellante, oltre a non essere imputabile alla beneficiaria a titolo di dolo o colpa grave e ad essere causato dalla mancata notifica alla sede della società della lettera del 17.02.2017 di invito a produrre la documentazione richiesta, nonché dal venir meno dell'assistenza tecnico-gestionale da parte di , CP_2
non sarebbe neppure da qualificarsi quale inadempimento di un obbligo nascente dal contratto di concessione di agevolazioni, ma piuttosto come r.g. n. 1296/2021 4 violazione di un mero dovere strumentale di collaborazione con l'Agenzia concedente, sì da non poter trovare applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto.
Con il secondo motivo ha censurato la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_2
quanto infondato.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in data 17.09.2014 ha CP_2
deliberato l'ammissione di (in seguito Parte_2 Parte_2
divenuta ) alle agevolazioni consistenti Parte_1
in: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di
€ 42.106,05, a fronte di spese per € 90.212,10, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di € 48.106,05, a fronte di spese per € 90.212,10, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 6.000,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività di impresa, ammissibili all'agevolazione ex art. 9 D.M. n. 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente sopportate in seguito alla realizzazione del progetto d'impresa presentato.
In attuazione di tale delibera, in data 08.10.2014 è stato stipulato il contratto di concessione delle agevolazioni, con il quale la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, “entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni” l'obbligo di
“far pervenire all' … copia delle fatture quietanzate dai fornitori con la CP_1
dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato, copia degli estratti conto bancari o postali intestati al Beneficiario con evidenza degli addebiti ed il verbale di verifica documentale scheda destinazione fondi investimenti…” (art.
8.5 del contratto).
r.g. n. 1296/2021 5 All'art. 19 lett. d), qualificabile come clausola risolutiva espressa, il contratto ha attribuito ad la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di CP_2
dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere in un'unica soluzione la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria “non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto nell'art. 8, comma 5”.
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte era Parte_1
tenuta ex art.
8.5 a presentare tempestivamente la documentazione comprovante la destinazione degli investimenti. Ebbene, resasi la beneficiaria inadempiente - parte appellante ha espressamente ammesso il proprio inadempimento (v. p. 19 atto di citazione in appello), seppur imputandolo a
“mera dimenticanza” -, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. 19 lett. d), con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con la revoca dei benefici concessi. All'accertato inadempimento da parte della beneficiaria, dunque, è conseguita la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
La clausola risolutiva espressa, infatti, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. La revoca, inoltre,
è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi CP_2
contrattualmente previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (già il Tribunale aveva correttamente rilevato che il DM
n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
La sentenza impugnata è incensurabile, pertanto, ove ha statuito, conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, che la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla r.g. n. 1296/2021 6 convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo
Cass. n. 29498/2024).
Ciò posto, da un lato, la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca non inficia la validità del provvedimento di ingiunzione in quanto, anche laddove sussistessero vizi formali del provvedimento di revoca, essi non comporterebbero di per sé l'insussistenza della legittimità della pretesa creditoria. A fronte dell'accertato inadempimento della beneficiaria rispetto agli obblighi contrattualmente previsti volti ad assicurare l'utilizzo delle somme erogate nonché la prova rigorosa di quell'utilizzo, infatti, la revoca delle agevolazioni disposta da è CP_2
comunque legittima, a nulla rilevando, quanto alla sua validità ed efficacia, i rilievi mossi dall'appellante relativamente alla notifica delle comunicazioni presso il domicilio precedentemente eletto. Dall'altro, parimenti l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica presso un domicilio diverso rispetto a quello asseritamente eletto dalla beneficiaria con la variazione della sede sociale, non avendo ciò costituito ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, in quanto, una volta esternato il provvedimento, il soggetto interessato ne ha avuto comunque la conoscenza piena tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n. 26559/2021; Cass. n. 20360/2006).
Né sono rilevanti le allegazioni dell'appellante in merito al servizio di tutoraggio non assolto da parte di , in quanto il contratto tra le parti CP_2
finalizzato all'ottenimento di agevolazioni pubbliche non ha natura sinallagmatica e, dunque, il preteso non corretto o inesistente servizio di tutoraggio non è idoneo a paralizzare la risoluzione di diritto indicata in contratto per gli inadempimenti della beneficiaria ivi espressi. In altri termini, la revoca delle agevolazioni è avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, ancorate peraltro, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di r.g. n. 1296/2021 7 concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
Il primo motivo di gravame, dunque, deve essere rigettato.
Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
Quanto alla presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte secondo cui nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 20513/2006 e Cass. Sez. U. n. 2874/1998).
Ebbene, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento, l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta.
L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con nota prot. 8971/ININN OCC0 di revoca dell'agevolazione e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa.
Parimenti infondate sono le doglianze dell'appellante ove denuncia un presunto difetto di istruttoria in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n.
19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n. 12263/2007) e non postula alcuna preventiva costituzione in mora, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il pagamento delle somme ad essa dovute CP_2
(interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce: “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la
r.g. n. 1296/2021 8 quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Per quanto sinora esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata, che ha accertato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, deve essere confermata, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1296/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.01.2025 e vertente
T R A
(già Parte_1 Parte_2
), in persona del socio accomandatario e come tale legale
[...]
rappresentante , con sede in Realmonte Piazza Umberto I n. 27. Parte_1
(P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino P.IVA_1
e Alessio Costa
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46
[...]
(P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fortunato P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 1296/2021 1 Per l'appellante:
“Voglia Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza:
IN VIA CAUTELARE concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
NEL MERITO riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto per la concessione delle agevolazioni stipulato in data 8 ottobre 2014 tra e la società CP_2 [...]
, per i motivi sopra esposti;
Pt_1 Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità, illiceità, inefficacia e/o infondatezza della revoca del finanziamento disposta da con nota del 26 luglio 2017 e CP_2
conseguentemente accertare e dichiarare che il credito vantato da INVITALIA nei confronti della società ammontante ad Parte_1
Euro 90.512,11 è insussistente e men che mai certo, liquido ed esigibile e/o fondato;
- conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia, infondatezza dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 emessa da il 25 CP_2
gennaio 2018 e per l'effetto disporne la revoca, ritenendo e dichiarando inammissibile
e/o comunque totalmente infondata, e pertanto meritevole di rigetto, ogni pretesa creditoria avanzata da nei confronti della società CP_2 Parte_1
;
[...]
-in subordine, ma in via gradata, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 30016 emessa da il 25 gennaio 2018 stante il difetto di CP_2
motivazione e di istruttoria, disapplicandone gli effetti limitatamente al caso de quo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per mancanza dei requisiti di legge;
2. nel merito rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile e Parte_1
infondato in fatto e in diritto.
r.g. n. 1296/2021 2 Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione prot. n. 30016 del 15.12.2017 per il pagamento della somma di €
90.512,11, intimata dall' Controparte_1
(d'ora in poi, ) a titolo restitutorio di
[...] CP_2
quanto erogato per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del D.L.vo 21 aprile 2000, n. 185.
L'opponente riferiva: che in data 8.10.2014 era stato stipulato apposito contratto per l'ammissione alle agevolazioni in favore della di Parte_2
; che successivamente, con dichiarazione del 19.02.2015, era Parte_2
stata modificata la ragione sociale della beneficiaria da Agrifood S.a.s. di
SS AN in Food & Wine S.a.s. richiedendo Parte_1
nell'occasione la domiciliazione della corrispondenza alla società A &V
Consulting s.r.l. in Agrigento alla Via Cristoforo Scobar n. 29; che in data
13.04.2015 era stata comunicata ad la modifica della sede della società CP_2
in Realmonte, alla Piazza Umberto I n. 27, così tacitamente revocando la precedente elezione di domicilio;
che, con nota prot. n. 13235 del 23.07.2025,
aveva preso atto dell'avvenuta variazione della sede legale ed CP_2
operativa della società; che, nonostante la modifica della sede sociale, CP_2
aveva continuato ad inviare le comunicazioni relative al contratto di finanziamento presso la sede dell'A & V Consulting s.r.l.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità Parte_1
dell'ingiunzione: (i) poiché notificata alla Via Cristoforo Scobar n. 29 anziché presso la sede legale della società, ossia presso il Comune di Realmonte, Piazza
Umberto I n. 27; (ii) per carenza assoluta di motivazione e per non aver neppure considerato la nota del 20.09.2017 con cui il rappresentante legale della beneficiaria aveva comunicato le ragioni per cui non aveva provveduto ad r.g. n. 1296/2021 3 inoltrare la documentazione richiesta e, contestualmente, aveva provveduto a sanare la propria condotta omissiva producendo tutti i documenti richiesti;
(iii) per aver sanato l'inadempimento ad essa imputato, con conseguente inoperatività della risoluzione di diritto del finanziamento erogato.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza, deducendo di aver correttamente esercitato la facoltà di revoca del finanziamento prevista dall'art. 19 del contratto di concessione delle agevolazioni.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 15571/2020, respingeva la domanda attorea e rilevava la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni a norma dell'art. 19 del contratto di concessione, ritenendo che la comunicazione del trasferimento della sede operativa non avesse comportato una implicita revoca della precedente domiciliazione e osservando che, ad ogni modo, la documentazione richiesta da non solo era stata presentata CP_2
tardivamente dalla beneficiaria, ma era anche stata formata successivamente alla revoca. Evidenziava, poi, che l'atto di ingiunzione risultava correttamente motivato, in quanto recante l'indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, nonché il rinvio per relationem alla nota prot. 8971/ININN
OCC0 del 26.07.2017 contenente la comunicazione di revoca del finanziamento erogato.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello in Parte_1
persona del legale rappresentante, che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe formulando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto la condotta omissiva consistente nella mancata trasmissione dei documenti entro il termine assegnato sufficiente a determinare la risoluzione del contratto. Il ritardo nella produzione documentale, ha sostenuto l'appellante, oltre a non essere imputabile alla beneficiaria a titolo di dolo o colpa grave e ad essere causato dalla mancata notifica alla sede della società della lettera del 17.02.2017 di invito a produrre la documentazione richiesta, nonché dal venir meno dell'assistenza tecnico-gestionale da parte di , CP_2
non sarebbe neppure da qualificarsi quale inadempimento di un obbligo nascente dal contratto di concessione di agevolazioni, ma piuttosto come r.g. n. 1296/2021 4 violazione di un mero dovere strumentale di collaborazione con l'Agenzia concedente, sì da non poter trovare applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto.
Con il secondo motivo ha censurato la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello in CP_2
quanto infondato.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in data 17.09.2014 ha CP_2
deliberato l'ammissione di (in seguito Parte_2 Parte_2
divenuta ) alle agevolazioni consistenti Parte_1
in: a) un contributo in conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di
€ 42.106,05, a fronte di spese per € 90.212,10, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di € 48.106,05, a fronte di spese per € 90.212,10, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 6.000,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività di impresa, ammissibili all'agevolazione ex art. 9 D.M. n. 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente sopportate in seguito alla realizzazione del progetto d'impresa presentato.
In attuazione di tale delibera, in data 08.10.2014 è stato stipulato il contratto di concessione delle agevolazioni, con il quale la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, “entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni” l'obbligo di
“far pervenire all' … copia delle fatture quietanzate dai fornitori con la CP_1
dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato, copia degli estratti conto bancari o postali intestati al Beneficiario con evidenza degli addebiti ed il verbale di verifica documentale scheda destinazione fondi investimenti…” (art.
8.5 del contratto).
r.g. n. 1296/2021 5 All'art. 19 lett. d), qualificabile come clausola risolutiva espressa, il contratto ha attribuito ad la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di CP_2
dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere in un'unica soluzione la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria “non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto nell'art. 8, comma 5”.
In forza delle obbligazioni contrattualmente assunte era Parte_1
tenuta ex art.
8.5 a presentare tempestivamente la documentazione comprovante la destinazione degli investimenti. Ebbene, resasi la beneficiaria inadempiente - parte appellante ha espressamente ammesso il proprio inadempimento (v. p. 19 atto di citazione in appello), seppur imputandolo a
“mera dimenticanza” -, è diventata operativa la predetta disposizione contrattuale di cui all'art. 19 lett. d), con la quale i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si sarebbe risolto con la revoca dei benefici concessi. All'accertato inadempimento da parte della beneficiaria, dunque, è conseguita la revoca delle agevolazioni concesse quale rimedio contrattualmente previsto per il recupero degli importi erogati.
La clausola risolutiva espressa, infatti, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata dal giudice. La revoca, inoltre,
è atto dovuto da parte di al semplice verificarsi di una delle ipotesi CP_2
contrattualmente previste, al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro (già il Tribunale aveva correttamente rilevato che il DM
n.295/2001, regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego, prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
La sentenza impugnata è incensurabile, pertanto, ove ha statuito, conformemente alla giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, che la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla r.g. n. 1296/2021 6 convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l'inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l'effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato sul punto da parte del Giudice (cfr. da ultimo
Cass. n. 29498/2024).
Ciò posto, da un lato, la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca non inficia la validità del provvedimento di ingiunzione in quanto, anche laddove sussistessero vizi formali del provvedimento di revoca, essi non comporterebbero di per sé l'insussistenza della legittimità della pretesa creditoria. A fronte dell'accertato inadempimento della beneficiaria rispetto agli obblighi contrattualmente previsti volti ad assicurare l'utilizzo delle somme erogate nonché la prova rigorosa di quell'utilizzo, infatti, la revoca delle agevolazioni disposta da è CP_2
comunque legittima, a nulla rilevando, quanto alla sua validità ed efficacia, i rilievi mossi dall'appellante relativamente alla notifica delle comunicazioni presso il domicilio precedentemente eletto. Dall'altro, parimenti l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica presso un domicilio diverso rispetto a quello asseritamente eletto dalla beneficiaria con la variazione della sede sociale, non avendo ciò costituito ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, in quanto, una volta esternato il provvedimento, il soggetto interessato ne ha avuto comunque la conoscenza piena tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n. 26559/2021; Cass. n. 20360/2006).
Né sono rilevanti le allegazioni dell'appellante in merito al servizio di tutoraggio non assolto da parte di , in quanto il contratto tra le parti CP_2
finalizzato all'ottenimento di agevolazioni pubbliche non ha natura sinallagmatica e, dunque, il preteso non corretto o inesistente servizio di tutoraggio non è idoneo a paralizzare la risoluzione di diritto indicata in contratto per gli inadempimenti della beneficiaria ivi espressi. In altri termini, la revoca delle agevolazioni è avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, ancorate peraltro, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di r.g. n. 1296/2021 7 concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più sussistenti.
Il primo motivo di gravame, dunque, deve essere rigettato.
Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
Quanto alla presunta carenza di motivazione dell'atto ingiunto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte secondo cui nell'ingiunzione fiscale l'esigenza della motivazione deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, consentendogli anche di opporre adeguate contestazioni (cfr. Cass. n. 20513/2006 e Cass. Sez. U. n. 2874/1998).
Ebbene, l'atto impugnato reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione, in quanto vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, il responsabile del procedimento, l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, il termine per provvedere al pagamento, le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie ed infine l'avvertimento che l'ingiunzione è esecutiva di diritto e può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma nel termine di giorni trenta.
L'ingiunzione opposta è, dunque, sufficientemente motivata, dovendo coordinarsi con nota prot. 8971/ININN OCC0 di revoca dell'agevolazione e, soprattutto, con i dettagli dell'allegato ad essa.
Parimenti infondate sono le doglianze dell'appellante ove denuncia un presunto difetto di istruttoria in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (v., tra le altre, Cass. n.
19922/2022; Cass n. 13088/2022; Cass. n. 30649/2021; Cass. n. 12263/2007) e non postula alcuna preventiva costituzione in mora, trattandosi del primo atto attraverso il quale richiede il pagamento delle somme ad essa dovute CP_2
(interessi di mora compresi), come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce: “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la
r.g. n. 1296/2021 8 quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Per quanto sinora esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata, che ha accertato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta, deve essere confermata, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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