Sentenza breve 20 aprile 2021
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6028 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 23/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6028 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul regolamento di giurisdizione iscritto al n. 21597/2021 RG proposto d'ufficio dal Tribunale di Venezia con ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/04/2021, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00519/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da
IA EL in proprio e quale rappresentante legale dell’impresa individuale Veneziacentopercento di IA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Stella Gidoni, Francesca Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio I.A.A. di Venezia e Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Zennari, Mario Feltrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’atto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, pratica M20B05O2133-Rea 340797, prot. RI/PRA/2020/115598/801 del 4 gennaio 2021 nella parte in cui:
a) viene rifiutata la domanda della ricorrente del 5.11.2020 limitatamente all'inizio di attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & Breakfast, residence – cod. Ateco 55.20.51 “per mancanza delle Scia presentate al competente Suap, come indicato in premessa, ai sensi del D.lgs. 25.11.2016 n. 222”;
b) viene previsto l'avvio del procedimento d'ufficio per il divieto di prosecuzione dell'attività di intermediazione immobiliare svolta dall'impresa, seppur condizionalmente sospeso al parere del Mise;
- della nota del Responsabile Area 5 della stessa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo sempre del 14.12.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e, in particolare della nota della stessa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo prot. RI/PRA/2020/115598/800 del 14.12.2020, con la quale venivano comunicati alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento della proposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia e Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante dell’impresa individuale “Veneziacentopercento” di IA EL, esponendo che dal 26.03.2019 era diventata agente immobiliare, cosicchè alla ditta “Veneziacentopercento” veniva assegnata l’attività, con unico codice Ateco 68.31, relativa agli intermediari nella mediazione immobiliare e che, con domanda in data 5.11.2020 aveva chiesto alla Camera di Commercio l’iscrizione, far data dall’1.1.2020, per due ulteriori attività con codici Ateco secondari (codice Ateco 55.20.51 “affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & Breakfast, residence” e codice Ateco 68.20.01 “locazione immobiliare di beni propri o in leasing”), ha impugnato l’atto del 4 gennaio 2021 del Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese, nella parte in cui ha rifiutato la domanda di iscrizione della ricorrente del 5.11.2020, limitatamente all’inizio di attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence – cod. Ateco 55.20.51, “per mancanza delle Scia presentate al competente Suap, come indicato in premessa, ai sensi del D.lgs. 25.11.2016 n. 222”, e nella parte in cui, nelle premesse, prevederebbe “l’avvio del procedimento d’ufficio per il divieto di prosecuzione dell’attività di intermediazione immobiliare svolta dall’impresa, seppur condizionalmente sospeso al parere del Mise”, nonché gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis della Legge regionale 14.6.2013 n.11, della DGR Veneto n. 881 del 13.7.2015, nonché del Regolamento Regionale 10.9.2019 n. 2 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, illogicità, sviamento di potere : il diniego parziale del Conservatore sarebbe illegittimo in quanto, in sostanza, la ricorrente, tra le attività più genericamente ricondotte al codice Ateco 55.20.51, svolgerebbe solo attività di locazione turistica e tale attività non sarebbe soggetta alla scia, ritenuta invece necessaria dal Conservatore, dovendosi applicare alle locazioni turistiche l’art. 27-bis della L.R.V. n. 11 del 2013, con la relativa disciplina attuativa, che prevederebbe solo una preventiva “comunicazione di locazione turistica”;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR 7.12.1995 n. 581 - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di presupposto : con tale secondo motivo si lamenta che, secondo quanto riportato nelle premesse dell’atto, il Conservatore, nel caso in cui il Mise, cui è stata fatta richiesta di parere, si esprimesse per l’incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare (codice Ateco 68.31) e quella di locazione immobiliare di beni propri o in leasing (codice Ateco 68.20.01), invece di preannunciare il rifiuto di aggiungere il codice relativo alla attività di locazione immobiliare di beni propri in leasing a quello preesistente, relativo all’attività di agente immobiliare, avrebbe deciso immotivatamente di procedere con l’apertura di un procedimento di ufficio di inibizione di prosecuzione dell’attività di intermediazione immobiliare.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio I.A.A. di Venezia e Rovigo, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo e contrastando nel merito le avverse pretese.
In data 10 aprile 2021, parte ricorrente ha depositato memoria, replicando all’eccezione di difetto di giurisdizione e insistendo nelle sue pretese.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso, come eccepito dalla Camera di Commercio, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice aministrativo, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n.1670 del 2016 e sentt.nn.7801, 7800, 7799, 7798 del 2019) e di questa sezione (sent. n.755 del 2017), da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi nel caso di specie.
Nella presente controversia, infatti, si contesta l’operato del Conservatore con riferimento alla domanda dell’impresa individuale “Veneziacentopercento” di IA EL di iscrizione al Registro delle Imprese ed al REA di ulteriori attività svolte ma, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, le controversie in materia di iscrizione (o mancata iscrizione) nel Registro delle imprese appartengono alla giurisdizione ordinaria, in ragione di argomenti di ordine sia testuale, che sistematico, in quanto: - dal sistema delineato dagli artt. 2189 e 2192 del Codice civile si può inferire che il legislatore “ ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario i rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro, nonché contro il decreto del giudice del registro ”; - anche sul piano dell’interpretazione sistematica, l’iscrizione (o la mancata iscrizione) di un soggetto nel registro delle imprese è da considerare “ attività accertativa semplice, che suppone la verifica delle condizioni legali; si tratta di una verifica che non richiede l’esercizio di discrezionalità amministrativa, caratterizzandosi alla stregua di attività vincolata, conseguente all’accertamento delle condizioni per fare luogo o meno all’iscrizione. Del resto, il carattere vincolato di tali atti è collegato al fatto che gli stessi soddisfano al contempo l’interesse particolare del soggetto richiedente l’iscrizione e l’interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità notizia relativa ai fatti salienti di un’impresa attiva sul mercato ” (cfr. C.d.S., sent. n. 7801 del 2019 cit.). Conclusioni che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, valgono anche nel caso di specie, dove si discute della verifica da parte del Conservatore delle condizioni legali da rispettare per l’iscrizione, nel Registro delle Imprese e nel Rea, delle ulteriori attività per le quali l’impresa individuale “Veneziacentopercento” di IA EL ha chiesto l’iscrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Si rinvengono giusti motivi per compensare le spese di causa tra le parti, attesa la definizione in rito della controversia e la peculiarità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO