Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12465 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08536/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8536 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana n.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 22 dicembre 2020 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal medesimo ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, con la seguente motivazione:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risulta la seguente situazione penale:
28/12/2009 Decreto Penale del G.I.P. Tribunale di Pordenone esecutivo il 27.04.2010 per il reato lesione personale art. 582 c.p. (commesso il 13.08.2006 in Pordenone);
VISTO, inoltre, che nella domanda di cittadinanza ha omesso di dichiarare quanto sopra incorrendo pertanto in una nova violazione del c.p.;
VISTA la nota ministeriale inserita nel sistema informatico denominato SICITT, in data 7/10/2020 utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.;
CONSIDERATO che non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento;
RITENUTO che la vicenda penale sopraindicata è indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione, come ha ribadito il TAR con sentenza n. 5615/2015, "ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni";
TENUTO CONTO che la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone causa un grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale;
CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello privato dell’istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l’inserimento stabile dell’interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa;
RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
A fondamento del ricorso la parte ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I MOTIVO: violazione di legge in relazione all’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92; dell’art. 3 legge 241/1990 e dell’art. 5 d.P.R. 572/1993; dell’art. 460 e 654 c.p.p. - carenza di istruttoria e di motivazione; manifesta irragionevolezza e travisamento di fatto .
La parte lamenta che “ risulta errata la valutazione meccanica eseguita da parte del Ministero, il quale, in via del tutto automatico, ha tratto l’equazione d.p.c. = pericolosità del richiedente ”, senza considerare che “ il fatto è del 13/8/2006 ”, “ il carattere isolato, episodico di quell’unico fatto ” e che “ il reato risulta estinto ”.
II MOTIVO: eccesso di potere per travisamento di fatto e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 della L. 91/92; dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 5 d.P.R. 572/1993.
La parte contesta che l’Amministrazione non abbia tenuto conto che “ l’unico episodio delittuoso imputabile al sig. JA NG si colloca oltre i 10 anni anteriori alla presentazione della domanda ” e che “ JA NG è stato coinvolto in uno, solo ed unico, spiacevole episodio, quello che è sfociato nel d.p.c. oggi estinto ”.
III MOTIVO: eccesso di potere per travisamento di fatto e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 della L. 91/92; della legge 91/1992; dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 5 d.P.R. 572/1993.
Il ricorrente lamenta che “ il Ministero assume la gravità della condotta imputata al ricorrente, gravità che invece risulta esclusa dalla documentazione oggi prodotta. Il fatto contestato al sig. JA NG coincide invero con un episodio di lesioni che hanno provocato lesioni personali guarite (e non guaribili) in 5 gg. e di conserva punito con la multa di € 200 ”.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Va premesso che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione.
In proposito è stato osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso - i quali, per la loro connessione si prestano ad essere trattati congiuntamente - non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Come si desume dal contenuto del provvedimento, l’Amministrazione resistente ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale del richiedente in ragione della valutazione di un quadro composito di elementi emersi nel corso dell’istruttoria procedimentale: la sussistenza della condanna penale, la considerazione della natura e della gravità del fatto (“ inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica ”), e l’omessa dichiarazione della condanna penale a suo carico in occasione della presentazione della domanda di cittadinanza.
Non è, quindi, ravvisabile alcun automatismo nell’operato dell’Amministrazione.
Non assume rilievo, al fine di smentire la valutazione operata dall’Amministrazione, l’intervenuta estinzione del reato, che è stata dichiarata successivamente all’adozione del gravato provvedimento e che, in ogni caso, non incide sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis , perché, al contrario, conferma l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal giudice penale, contrario alle regole proprie della comunità nazionale.
Inoltre, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che la parte ricorrente non ha autocertificato la condanna penale che aveva a suo carico, essendo tale fatto idoneo ad escludere da solo la fondatezza della richiesta di cittadinanza.
La giurisprudenza è costante nell’affermare infatti che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda (anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso) ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 ( ex plurimis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 luglio 2021, n. 7395).
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non può essere valorizzato il fatto che il ricorrente fosse convinto di non dover rendere la dichiarazione essendo il reato estinto, in quanto nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante ( ex plurimis cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447).
Senza contare che il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., in data 21 aprile 2021 - dunque successivamente all’adozione dell’avversato provvedimento in data 22 dicembre 2020 -, mentre la domanda di cittadinanza è stata presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2016.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell’ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis .
Alla luce di quanto argomentato, il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione appare sorretto da un corredo motivazionale in grado di giustificare una non favorevole valutazione della posizione del ricorrente ad essere inserito, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, con l’acquisizione a pieno titolo dei relativi diritti e doveri.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.