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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 878 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Melito di Parte_1 C.F._1
Napoli alla via G. Verdi n. 51, presso lo studio dell'avv. Luciano Mottola, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
opponente
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Maria Rosaria Merlino in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, C.F. , in persona del legale PA P.IVA_2
1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata in via Diaz n. 11;
opposte
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 028229006850008000, notificata in data 13.12.2022,
relativamente alla cartella di pagamento n. 02820110046307180000, Ente creditore
[...]
, deducendo l'illegittimità della cartella per intervenuta PA
prescrizione.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituite l' Controparte_1
e l' , contestando le avverse deduzioni.
[...] PA
Nel merito della domanda proposta, va osservato che gli atti della riscossione impugnati hanno ad oggetto sanzioni amministrative, che si prescrivono nel termine di cinque anni.
L'opposizione merita pertanto accoglimento, in quanto, in mancanza della notifica di validi atti interruttivi, va accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. formulata dalla parte attrice.
Ed invero, come è noto, la pretesa contenuta nella cartella si prescrive nello stesso termine del credito cui si riferisce.
Del resto, successivamente alla notifica della cartella, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (quinquennale), avendo la notifica della cartella un mero effetto interruttivo del termine di prescrizione, senza applicazione dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397 del
17/11/2016).
2 L'impugnazione proposta merita pertanto accoglimento, in quanto la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.10.2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata successivamente al decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
028229006850008000, notificata in data 13.12.2022, relativamente alla cartella di pagamento n.
02820110046307180000, per intervenuta prescrizione del credito.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.; le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le stesse, poi, devono essere poste a carico esclusivo di , posto Controparte_1
che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento ai fini della ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per vizi addebitabili all'ente impositore (che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione) dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente da condotte imputabili all'agente della riscossione
(come nel caso di specie, nel qual caso la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità: cfr. Cass.
9.3.2022 n. 7716).
Vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite nei confronti dell' PA
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028229006850008000, notificata in data 13.12.2022, relativamente alla cartella di
3 pagamento n. 02820110046307180000, per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che si liquidano in Parte_1
euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dell PA
.
[...]
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il giudice monocratico
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
in persona d e l g i u d i c e u n i c o d o t t . s s a M a r g h e r i t a L o j o d i c e , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 878 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Melito di Parte_1 C.F._1
Napoli alla via G. Verdi n. 51, presso lo studio dell'avv. Luciano Mottola, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
opponente
CONTRO
subentrata a Controparte_1 Controparte_2
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Maria Rosaria Merlino in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
, C.F. , in persona del legale PA P.IVA_2
1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata in via Diaz n. 11;
opposte
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 028229006850008000, notificata in data 13.12.2022,
relativamente alla cartella di pagamento n. 02820110046307180000, Ente creditore
[...]
, deducendo l'illegittimità della cartella per intervenuta PA
prescrizione.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituite l' Controparte_1
e l' , contestando le avverse deduzioni.
[...] PA
Nel merito della domanda proposta, va osservato che gli atti della riscossione impugnati hanno ad oggetto sanzioni amministrative, che si prescrivono nel termine di cinque anni.
L'opposizione merita pertanto accoglimento, in quanto, in mancanza della notifica di validi atti interruttivi, va accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. formulata dalla parte attrice.
Ed invero, come è noto, la pretesa contenuta nella cartella si prescrive nello stesso termine del credito cui si riferisce.
Del resto, successivamente alla notifica della cartella, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (quinquennale), avendo la notifica della cartella un mero effetto interruttivo del termine di prescrizione, senza applicazione dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397 del
17/11/2016).
2 L'impugnazione proposta merita pertanto accoglimento, in quanto la cartella di pagamento è stata notificata in data 10.10.2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata successivamente al decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
028229006850008000, notificata in data 13.12.2022, relativamente alla cartella di pagamento n.
02820110046307180000, per intervenuta prescrizione del credito.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.; le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le stesse, poi, devono essere poste a carico esclusivo di , posto Controparte_1
che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento ai fini della ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata per vizi addebitabili all'ente impositore (che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione) dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente da condotte imputabili all'agente della riscossione
(come nel caso di specie, nel qual caso la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità: cfr. Cass.
9.3.2022 n. 7716).
Vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite nei confronti dell' PA
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028229006850008000, notificata in data 13.12.2022, relativamente alla cartella di
3 pagamento n. 02820110046307180000, per intervenuta prescrizione del credito;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che si liquidano in Parte_1
euro 145,50 per esborsi ed in euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dell PA
.
[...]
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il giudice monocratico
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