Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2542-1/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
ORDINANZA
Il giudice
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. instaurato in corso di causa da Parte_1
C.F.: nella qualità di genitore della minore C.F: C.F._1 Persona_1
(con l'avv. Maria Chiara Garacci), contro il C.F._2 Controparte_1
(c.f. con l'avv. Rita Salvago;
P.IVA_1
lette le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.4.2025 e a scioglimento della relativa riserva;
osserva
La ricorrente lamenta la condotta discriminatoria perpetrata dal Comune di CP_1
che ha attivato l'assistente all'autonomia e alla comunicazione per 16 ore settimanali in luogo delle 20 ore settimanali fissate dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
predisposto per il corrente anno scolastico 2024/2025. La minore è stata riconosciuta persona disabile con situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92
e necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, oltre della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla
Comunicazione (come risulta da documentazione versata in atti).
Il regolarmente costituito, ha sostenuto di aver agito legittimamente operando CP_1
una riduzione delle ore rispetto al P.E.I. con deliberazione di G.C. n.160 del 13.9.2024, nel rispetto dei principi da ultimo stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7089 del
12.8.2024. Erogando l'80% del monte ore stabilito dal P.E.I., il sostiene di aver CP_1
1
Il ricorso d'urgenza è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Nel merito, il ricorso è supportato da adeguato fumus boni iuris. I fatti dedotti in giudizio sono incontestati e l'unico argomento di controversia attiene al carattere discriminatorio o meno della riduzione del monte ore di assistenza alla comunicazione operata dal Comune
rispetto alle indicazioni del P.E.I. In sostanza, si tratta di stabilire se le indicazioni contenute nel P.E.I. elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) generino un obbligo per il Comune di garantire la relativa copertura finanziaria, pena un trattamento discriminatorio nei confronti del minore disabile.
Sul punto, la recente pronuncia del Consiglio di Stato Sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089
ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale che assegna un numero di ore destinate all'assistenza scolastica per la promozione dell'autonomia e della comunicazione dell'alunno minore disabile inferiore al P.E.I., in quanto quest'ultimo non sarebbe vincolante per l'ente locale. Quest'ultimo, infatti, godrebbe di un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi in maniera equilibrata, tenendo in giusta considerazione le risorse finanziarie disponibili.
Siffatto orientamento, tuttavia, non esclude che la materiale riduzione delle ore di assistenza per i disabili (ancorché legittima sotto il profilo squisitamente amministrativistico) possa rappresentare di fatto una discriminazione rispetto agli alunni non disabili.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di fatto offerta dal ricorrente e allo stato non smentita dal resistente, sussiste il fumus boni iuris di un comportamento CP_1
discriminatorio. A norma dell'art. 2 l. n. 67/2006, “Si ha discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”. Nel caso di specie, il taglio operato dal comune dell'80% per tutti
2 gli aventi diritto coinvolti, pur risultando apparentemente neutro, comporta di fatto uno svantaggio per i disabili rispetto agli altri alunni, in quanto non saranno garantite le ore di assistenza alla comunicazione che il GLO ha stabilito essere necessarie per favorire il più possibile il loro processo di crescita e di inclusione.
Pertanto, la condotta dell'ente che non garantisce il sostegno pianificato nel P.E.I. si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, con conseguente discriminazione indiretta (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza
n. 25101 del 08/10/2019 (Rv. 655502 - 01).
Infine, nel caso in esame emerge altresì la sussistenza del periculum in mora, dato che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario vanificherebbe l'effetto di una pronuncia favorevole, rischiando così di lasciare il minore privo di adeguato sostegno per l'anno scolastico in corso.
Le spese di lite del presente procedimento cautelare saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e in accoglimento della stessa:
ORDINA al l'immediata e pronta assegnazione, in favore della Controparte_1
minore C.F: di un assistente all'autonomia e alla Persona_1 C.F._2
comunicazione per 20 ore settimanali, conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per il minore medesimo per l'a.s. 2024/2025;
RINVIA al merito la regolazione delle spese di lite.
Si comunichi alle parti costituite.
Agrigento, 10.4.2025
Il giudice
Matteo De Nes
3