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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025, vantando un credito di lavoro di ol- Parte_1 tre € 36.000,00 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la li- quidazione giudiziale di Controparte_2
asserendo che potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto lo stato di in-
[...]
solvenza della stessa.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 18.4.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di vendita di auto, motocicli, ricambi e accessori, come si evince dalla visura in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimen- sionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decre- to di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la con- seguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ri- tenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribuna- le.
Va inoltre rilavato che l'ultimo bilancio depositato risale al 2017 con la conseguenza che il tribunale non potrebbe accertare il mancato superamento di detti requisiti dimensionali.
Va, peraltro, rilevato che l' e l , su Controparte_3 Controparte_4 richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti sca- duti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria ingente: oltre
€ 620.000,00 di debiti già iscritti a ruolo e € 3.500,00 di debiti non ancora iscritti a ruolo, con conseguente superamento del requisito di cui all'art 2 lett d) n. 3 CCII;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, tenuto conto del credito del ricorrente e delle note informati- Contr ve di e . CP_6
2 • Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente, fondato su un titolo esecutivo già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento e di cui si è detto;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2017;
4. dall'irreperibilità della società presso la sede legale come emergente dal pignoramento negativo in atti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA UNITA' Controparte_1 P.IVA_1
D'ITALIA 4/6 PIOMBINO.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'1.10.2025, alle ore 10.10.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025, vantando un credito di lavoro di ol- Parte_1 tre € 36.000,00 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la li- quidazione giudiziale di Controparte_2
asserendo che potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto lo stato di in-
[...]
solvenza della stessa.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 18.4.2025.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
1 • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di vendita di auto, motocicli, ricambi e accessori, come si evince dalla visura in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. La parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimen- sionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decre- to di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la con- seguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ri- tenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribuna- le.
Va inoltre rilavato che l'ultimo bilancio depositato risale al 2017 con la conseguenza che il tribunale non potrebbe accertare il mancato superamento di detti requisiti dimensionali.
Va, peraltro, rilevato che l' e l , su Controparte_3 Controparte_4 richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti sca- duti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria ingente: oltre
€ 620.000,00 di debiti già iscritti a ruolo e € 3.500,00 di debiti non ancora iscritti a ruolo, con conseguente superamento del requisito di cui all'art 2 lett d) n. 3 CCII;
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, tenuto conto del credito del ricorrente e delle note informati- Contr ve di e . CP_6
2 • Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente, fondato su un titolo esecutivo già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria fon- data su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento e di cui si è detto;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2017;
4. dall'irreperibilità della società presso la sede legale come emergente dal pignoramento negativo in atti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA UNITA' Controparte_1 P.IVA_1
D'ITALIA 4/6 PIOMBINO.
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabi- li e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza dell'1.10.2025, alle ore 10.10.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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