TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 2 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n.9428/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniele Palmieri Parte_1 giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
, in persona del dell'Amministratore Delegato p.t. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani, Maddalena
[...]
De Rosa e Alessandro Di Casola giusta speciale in atti;
in persona dell'Amministratore Unico p.t. rappresentata e CP_3 Controparte_2 difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani, Maddalena De Rosa e Alessandro Di
Casola giusta speciale in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 13/3/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di in forza di sei contratti CP_3
a tempo determinato aventi le seguenti decorrenze: 1/06/2003, 1/05/2004, 1/12/2004, 1/11/2005,
1/07/2006, 1/04/2007;. -a decorrere dal 1° febbraio era stato assunta dalla predetta società con contratto a tempo indeterminato, mansioni di assistente di volo in seconda e retribuzione mensile di € 926,55 lordi oltre accessori:
-a seguito dell'ingresso della società convenuta nel gruppo le organizzazioni sindacali CP_4 CP_5
avevano sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva il
[...] CP_6 CP_7 trasferimento del personale di ad LI CA SP attraverso lo strumento della CP_3 cessione del contratto ex art. 1406 c.c., che era stato sottoscritto in data 4 marzo 2011, in forza del quale era passata alle dipendenze della cessionaria a decorrere dal 1 marzo 2011;
- in data 24 dicembre 2014, LI CA SP le aveva comunicato la cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis della l. 428/1990 ad , sicchè il suo il rapporto di lavoro Controparte_8 era proseguito, a far data dal 1° gennaio 2015 e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria società , alle cui dipendenze aveva prestato servizio Controparte_9 sino al 13 ottobre 2023, data in cui aveva rassegnato le dimissioni;
-con ricorso in riassunzione depositato innanzi al Tribunale di Civitavecchia in data 17/10/2024, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Milano del 23-
29/2/2012, la cui statuizione era stata confermata dalla Suprema Corte all'esito di regolamento di competenza con sentenza del 21/7/2014, n. 16594, aveva chiesto accertarsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con con conseguente retrodatazione della data CP_3 di insorgenza del rapporto a tempo indeterminato e condanna delle predetta società e della cessionaria
LI CA SP alla ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, dell'inquadramento e del riconoscimento degli scatti di anzianità;
- avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 579/2017, che aveva rigettato la domanda, aveva proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza n. 2402/2021 del
23/6/2021, passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto con decorrenza 1/11/2005 ed accertato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con sin dalla data anzidetta, condannando, altresì le società appellate, CP_3 ossia e AL CA SP, “alla ricostruzione di carriera della ricorrente con effetti CP_3 sull'anzianità di servizio e sull'inquadramento ed al pagamento degli scatti di anzianità maturati, in solido fra di loro per il periodo antecedente il trasferimento del rapporto di lavoro ad AL CA
SPA e la sola AL CA SP per il periodo successivo, limitatamente ai periodi lavorati”.
Tanto premesso, ha dedotto che la cessionaria AL CA SP non aveva mai provveduto ad ottemperare a tale sentenza, non riconoscendo l'anzianità di servizio a far data dall'1/11/20025, che avrebbe comportato, secondo il CCAL applicato da il diritto all'inquadramento nel CP_3 livello di assistente di volo a decorrere dall'1/11/2006 e di assistente di volo senior a decorrere dall' 1/11/2008, sebbene a ciò fosse tenuta dal contratto di cessione stipulato il 4/3/2011, che prevedeva espressamente la responsabilità della cessionaria per tutti i debiti che traevano origine dal contratto di lavoro ceduto;
né aveva mai riconosciuto gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 14 del
CCAL sulla base dell'anzianità di servizio accertata dalla Corte d'Appello di Roma.
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna di in solido con AL CA SP, al CP_3 pagamento di € 9.100,95, oltre accessori, a titolo di differenze retributive maturate sino al passaggio dalla prima alla seconda per effetto del contratto di cessione ex art. 1406 c.c.; la condanna di
AL CA SP al pagamento di € 6.312,12, oltre accessori, a titolo differenze retributive maturate dall'1/3/2011 al settembre 2014.
Si sono costituite e eccependo l'intervenuta CP_3 Controparte_1 prescrizione delle pretese azionate, in base all'assunto secondo cui le stesse soggiacevano al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 937 cod. nav., il quale decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria CA SP, avvenuto in data 31/12/2014, essendo irrilevante il successivo passaggio della ricorrente ex art. 2112 c.c. ad , che non “intaccava Controparte_8
l'evidente alterità soggettiva del nuovo rapporto sorto con l'acquirente e sanciva l'uscita di scena dal cedente”; hanno, poi, contestato sotto taluni profili la quantificazione del credito così come operato dalla ricorrente nei conteggi allegati.
Acquisite note autorizzate all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'aert. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione, cui le resistenti affidano essenzialmente le proprie difese, non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.
3.1.Sotto un primo profilo, rileva il Tribunale che nel caso di specie la maturazione della prescrizione biennale prevista dall'art. 937 cod. nav. è impedita dal disposto dell'art. 2945, comma 2. c.c., secondo cui “ se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 293, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, disposto invocato dalla ricorrente in sede di note autorizzate.
3.2.Osserva il Tribunale che la vicenda in esame trae origine da ricorso depositato innanzi al Giudice del lavoro di Milano, con cui, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione delle resistenti, la ricorrente chiese:
“
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del termine finale apposto ai contratti sottoscritti in data 22/04/2003, 16/04/2004, 18/11/2004, 21/10/2005, 26/06/2006,
26/03/2007, con conseguente conversione a tempo indeterminato;
conseguentemente 2. accertare e dichiarare che tra la Signora e è sorto un rapporto di Parte_1 CP_3 lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1/06/2003, o da altra data successiva ritenuta di giustizia, ad ogni effetto di legge e di contratto;
3. condannare e/o in persona del CP_3 Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, a ricostruire la carriera della ricorrente dalla data in cui si è instaurato con un contratto a tempo indeterminato e per effetto;
CP_3
4. condannare e ognuno per i periodi Controparte_10 CP_3 di competenza e comunque in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere i seguenti scatti di qualifica:
• da Assistente di Volo Junior ad Assistente di Volo dal 1 giugno 2004 o in subordine dal 1 luglio
2004 (dodici mesi di effettivo lavoro);
• da Assistente di Volo ad Assistente di Volo Senior dal 1 giugno 2006 o, in subordine, 1 novembre
2006 (ventiquattro mesi di effettivo lavoro).
Con espressa riserva di promuovere separato giudizio per la quantificazione delle differenze retributive conseguenti.
5. condannare LI CA ( e ognuno per i periodi Controparte_1 CP_3 di competenza e comunque in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente gli scatti d'anzianità decorsi due anni dalla data di conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e le relative differenze dovute a tale titolo fino alla data del 28.03.2010;
6. condannare LI CA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere
l'anzianità di servizio dalla data di conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato anche per l'individuazione del trattamento economico complessivo spettante al momento della cessione del contratto;
7. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_3 alla sig.ra l'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, nella misura massima prevista, prendendo Pt_1 come riferimento la retribuzione globale di fatto di € 2.388,20 lordi e pari alla somma di € 28.658,36
o altra somma ritenuta di giustizia”.
Con sentenza resa in data 23 febbraio 2012, il Tribunale di Milano declinò la propria competenza per territorio in favore di quello di Civitavecchia e tale statuizione venne confermata dalla Suprema Corte, adita con regolamento di competenza, con sentenza del 21/7/2014 n.16594.
Con ricorso depositato in data 17/10/2014, il giudizio venne tempestivamente riassunto innanzi al
Tribunale di Civitavecchia, che rigettò la domanda, la quale venne parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23/6/2021 n.2492, passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione ( v. doc sub n.11 f. ricorrente).
3.3.La Corte territoriale, in riforma parziale della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda, dichiarò “la nullità del temine apposto al contratto con decorrenza 1.11.05 ed accertò la costituzione fra e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3 Parte_1 indeterminato con la stessa decorrenza;
-condannò le società appellate, ossia la e LI CA SP, alla ricostruzione di carriera CP_3 di con effetti sull'anzianità di servizio e sull'inquadramento ed al pagamento degli Parte_1 scatti di anzianità maturati, in solido fra loro per il periodo antecedente il trasferimento del rapporto di lavoro ad AL CA SPA e la sola AL CA SPA per il periodo successivo, limitatamente ai periodi lavorati;
-condannò al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima CP_3 retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'odierna sentenza”. ( v. doc sub n. 10 f. ricorrente).
3.4.Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico- giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali” ( v. Cass. 4/9/2007 n.
18570; Cass 6/7/2023, n. 16120 e Cass 9/4/2024, n. 9542, cha ribadisce il principio secondo cui “la prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale”).
3.5.Applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa dubitarsi del fatto che l'effetto interruttivo della prescrizione, da riconoscere alla domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Milano e poi tempestivamente riproposta innanzi al Tribunale di Civitavecchia, innanzi al quale il processo è continuato ( v. art. 50, comma 1, cp.c.), ha avuto effetto interruttivo permanente della prescrizione anche per le pretese azionate nel presente giudizio, collegate da uno stretto nesso di conseguenzialità con quelle fatte valere nel precedente giudizio, attesa l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi.
Tale effetto si è protratto sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto il diritto stipite ed ha, altresì, condannato le società convenute alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli inquadramenti e degli scatti di anzianità conseguenti.
3.6. Sotto un secondo profilo, rileva il Tribunale che costituisce principio consolidato quello secondo cui il trasferimento di azienda comporta la continuazione del rapporto di lavoro del lavoratore ceduto con il cessionario subentrante, il quale acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, in forza del disposto dell'art. 2112, primo comma, cod. civ., rispondendo di tutti i debiti non ancora estinti per prescrizione (v., tra le tante v.Casss. 13/10/2014, n. 21565 e Cass.29/3/2010,
n. 7517).
Ne consegue che difetta il presupposto fattuale e giuridico richiesto ai fini della decorrenza del termine breve di prescrizione previsto dall'art. 937 cod. nav, ossia “la cessazione o la risoluzione del contratto”.
Rileva, infine, il Tribunale che la tesi delle resistenti risulta contraddetta anche dall'autorevole interpretazione della disposizione citata fornita dalla Corte Costituzionale ( v. sentenza n. 143/2023), nella quale si afferma: “la questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CA SP, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria.
In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati.
Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
4.Passando all'esame del merito della pretesa, rileva il Tribunale che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dei superiori inquadramenti derivanti dal riconoscimento di un'anzianità di servizio con rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2005, dei conseguenti scatti biennali di anzianità e delle conseguente differenze retributive risulta fondata alla luce delle statuizioni contenute dalla sentenza resa tra le parti dalla Corte
d'Appello n. 2492 del 23/6/2021 e delle previsioni contenute nel CCNL applicato al rapporto da
[...]
il quale prevede ( art. 14) che l'assistente di volo abbia diritto in tutto il corso del rapporto CP_3 di lavoro a 12 aumenti biennali, il primo. dopo 2 anni dall'assunzione; che ( v. art. 6) l'assistente di volo junior passi automaticamente alla qualifica di assistente di volo trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
che l'assistente di volo passi automaticamente alla qualifica di assistente di volo senior trascorsi 24 mesi dalla data di passaggio ad assistente di volo.
D'altro canto, tale domanda non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione nell'an.
5.Passando alla quantificazione delle differenze maturate, rileva il Tribunale che la ricorrente nelle note autorizzate ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dalle resistenti in merito alla non debenza dei maggiori importi richiesti per i mesi di aprile e maggio 2012, pari a complessivi € 144.47, nonché dei rilievi relativi ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2008,sicchè ha detratto dai conteggi quanto richiesto per indennità facente funzione AVL e arretrato indennità facente funzione
AVL, per complessivi € 500, riducendo, quindi, la domanda per € 644,47 in quanto già corrisposti nell'anno 2008 e nell'anno 2012.
Infondati sono gli ulteriori rilievi sollevati dalle resistenti, atteso che le buste-paga dell'anno 2019 risultano ritualmente prodotte nel fascicolo telematico e che gli importi indicati come percepiti a titolo di arretrati non devono essere detratti dal dovuto, in quanto relativi al trattamento economico applicato e dovuto a prescindere dai diverso e più elevato trattamento retributivo spettante per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio accertata dalla Corte d'Appello di Roma.
6.Poiché con la statuizione resa dalla Corte territoriale, passata in giudicato, si è affermata la solidale responsabilità delle società resistenti per gli effetti derivanti dall'anzianità di servizio riconosciuta sulla ricostruzione di carriera, sull'inquadramento e sul pagamento degli scatti di anzianità maturati per tutto il periodo antecedente al trasferimento del rapporto di lavoro per effetto della cessione di contratto e, dunque, sino al febbraio 2011, responsabilità solidale, che, d'altro canto, non è stata oggetto di alcuna contestazione in questa sede, e LI CA SP devono essere CP_3 condannata, in solido tra loro, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 8.600,85
( € 9.100,85 - € 500,00 non dovute ed erogate nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2008),
La solo società LI CA SP deve essere condannata a pagare la somma di € 6.167,65 ( € 6.312,12
- € 144,47 non dovute per i mesi di aprile e maggio 2012).
Su tali somme sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credi al saldo
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dai D.M. n. 55/2014 e n.
147/2022 seguono la soccombenza e devono porsi a carico delle società resistenti in solido tra loro, atteso il comune interesse all'esito della lite ex art.97, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto: condanna le società resistenti, in solido tra loro, a pagare in favore della ricorrente la somma di €
8.600,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna AL CA SP a pagare in favore della ricorrente la somma di € 6.167,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna le società resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 2 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n.9428/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniele Palmieri Parte_1 giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
, in persona del dell'Amministratore Delegato p.t. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani, Maddalena
[...]
De Rosa e Alessandro Di Casola giusta speciale in atti;
in persona dell'Amministratore Unico p.t. rappresentata e CP_3 Controparte_2 difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani, Maddalena De Rosa e Alessandro Di
Casola giusta speciale in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 13/3/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
- aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di in forza di sei contratti CP_3
a tempo determinato aventi le seguenti decorrenze: 1/06/2003, 1/05/2004, 1/12/2004, 1/11/2005,
1/07/2006, 1/04/2007;. -a decorrere dal 1° febbraio era stato assunta dalla predetta società con contratto a tempo indeterminato, mansioni di assistente di volo in seconda e retribuzione mensile di € 926,55 lordi oltre accessori:
-a seguito dell'ingresso della società convenuta nel gruppo le organizzazioni sindacali CP_4 CP_5
avevano sottoscritto un accordo sindacale che prevedeva il
[...] CP_6 CP_7 trasferimento del personale di ad LI CA SP attraverso lo strumento della CP_3 cessione del contratto ex art. 1406 c.c., che era stato sottoscritto in data 4 marzo 2011, in forza del quale era passata alle dipendenze della cessionaria a decorrere dal 1 marzo 2011;
- in data 24 dicembre 2014, LI CA SP le aveva comunicato la cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis della l. 428/1990 ad , sicchè il suo il rapporto di lavoro Controparte_8 era proseguito, a far data dal 1° gennaio 2015 e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria società , alle cui dipendenze aveva prestato servizio Controparte_9 sino al 13 ottobre 2023, data in cui aveva rassegnato le dimissioni;
-con ricorso in riassunzione depositato innanzi al Tribunale di Civitavecchia in data 17/10/2024, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Milano del 23-
29/2/2012, la cui statuizione era stata confermata dalla Suprema Corte all'esito di regolamento di competenza con sentenza del 21/7/2014, n. 16594, aveva chiesto accertarsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con con conseguente retrodatazione della data CP_3 di insorgenza del rapporto a tempo indeterminato e condanna delle predetta società e della cessionaria
LI CA SP alla ricostruzione della carriera ai fini dell'anzianità di servizio, dell'inquadramento e del riconoscimento degli scatti di anzianità;
- avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 579/2017, che aveva rigettato la domanda, aveva proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza n. 2402/2021 del
23/6/2021, passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto con decorrenza 1/11/2005 ed accertato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con sin dalla data anzidetta, condannando, altresì le società appellate, CP_3 ossia e AL CA SP, “alla ricostruzione di carriera della ricorrente con effetti CP_3 sull'anzianità di servizio e sull'inquadramento ed al pagamento degli scatti di anzianità maturati, in solido fra di loro per il periodo antecedente il trasferimento del rapporto di lavoro ad AL CA
SPA e la sola AL CA SP per il periodo successivo, limitatamente ai periodi lavorati”.
Tanto premesso, ha dedotto che la cessionaria AL CA SP non aveva mai provveduto ad ottemperare a tale sentenza, non riconoscendo l'anzianità di servizio a far data dall'1/11/20025, che avrebbe comportato, secondo il CCAL applicato da il diritto all'inquadramento nel CP_3 livello di assistente di volo a decorrere dall'1/11/2006 e di assistente di volo senior a decorrere dall' 1/11/2008, sebbene a ciò fosse tenuta dal contratto di cessione stipulato il 4/3/2011, che prevedeva espressamente la responsabilità della cessionaria per tutti i debiti che traevano origine dal contratto di lavoro ceduto;
né aveva mai riconosciuto gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 14 del
CCAL sulla base dell'anzianità di servizio accertata dalla Corte d'Appello di Roma.
Ha, quindi, concluso chiedendo la condanna di in solido con AL CA SP, al CP_3 pagamento di € 9.100,95, oltre accessori, a titolo di differenze retributive maturate sino al passaggio dalla prima alla seconda per effetto del contratto di cessione ex art. 1406 c.c.; la condanna di
AL CA SP al pagamento di € 6.312,12, oltre accessori, a titolo differenze retributive maturate dall'1/3/2011 al settembre 2014.
Si sono costituite e eccependo l'intervenuta CP_3 Controparte_1 prescrizione delle pretese azionate, in base all'assunto secondo cui le stesse soggiacevano al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 937 cod. nav., il quale decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria CA SP, avvenuto in data 31/12/2014, essendo irrilevante il successivo passaggio della ricorrente ex art. 2112 c.c. ad , che non “intaccava Controparte_8
l'evidente alterità soggettiva del nuovo rapporto sorto con l'acquirente e sanciva l'uscita di scena dal cedente”; hanno, poi, contestato sotto taluni profili la quantificazione del credito così come operato dalla ricorrente nei conteggi allegati.
Acquisite note autorizzate all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'aert. 429, comma 1, c.p.c.
2.La domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione, cui le resistenti affidano essenzialmente le proprie difese, non può trovare accoglimento per un duplice ordine di motivi.
3.1.Sotto un primo profilo, rileva il Tribunale che nel caso di specie la maturazione della prescrizione biennale prevista dall'art. 937 cod. nav. è impedita dal disposto dell'art. 2945, comma 2. c.c., secondo cui “ se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 293, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, disposto invocato dalla ricorrente in sede di note autorizzate.
3.2.Osserva il Tribunale che la vicenda in esame trae origine da ricorso depositato innanzi al Giudice del lavoro di Milano, con cui, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione delle resistenti, la ricorrente chiese:
“
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del termine finale apposto ai contratti sottoscritti in data 22/04/2003, 16/04/2004, 18/11/2004, 21/10/2005, 26/06/2006,
26/03/2007, con conseguente conversione a tempo indeterminato;
conseguentemente 2. accertare e dichiarare che tra la Signora e è sorto un rapporto di Parte_1 CP_3 lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1/06/2003, o da altra data successiva ritenuta di giustizia, ad ogni effetto di legge e di contratto;
3. condannare e/o in persona del CP_3 Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, a ricostruire la carriera della ricorrente dalla data in cui si è instaurato con un contratto a tempo indeterminato e per effetto;
CP_3
4. condannare e ognuno per i periodi Controparte_10 CP_3 di competenza e comunque in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere i seguenti scatti di qualifica:
• da Assistente di Volo Junior ad Assistente di Volo dal 1 giugno 2004 o in subordine dal 1 luglio
2004 (dodici mesi di effettivo lavoro);
• da Assistente di Volo ad Assistente di Volo Senior dal 1 giugno 2006 o, in subordine, 1 novembre
2006 (ventiquattro mesi di effettivo lavoro).
Con espressa riserva di promuovere separato giudizio per la quantificazione delle differenze retributive conseguenti.
5. condannare LI CA ( e ognuno per i periodi Controparte_1 CP_3 di competenza e comunque in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente gli scatti d'anzianità decorsi due anni dalla data di conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e le relative differenze dovute a tale titolo fino alla data del 28.03.2010;
6. condannare LI CA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere
l'anzianità di servizio dalla data di conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato anche per l'individuazione del trattamento economico complessivo spettante al momento della cessione del contratto;
7. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_3 alla sig.ra l'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, nella misura massima prevista, prendendo Pt_1 come riferimento la retribuzione globale di fatto di € 2.388,20 lordi e pari alla somma di € 28.658,36
o altra somma ritenuta di giustizia”.
Con sentenza resa in data 23 febbraio 2012, il Tribunale di Milano declinò la propria competenza per territorio in favore di quello di Civitavecchia e tale statuizione venne confermata dalla Suprema Corte, adita con regolamento di competenza, con sentenza del 21/7/2014 n.16594.
Con ricorso depositato in data 17/10/2014, il giudizio venne tempestivamente riassunto innanzi al
Tribunale di Civitavecchia, che rigettò la domanda, la quale venne parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23/6/2021 n.2492, passata in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione ( v. doc sub n.11 f. ricorrente).
3.3.La Corte territoriale, in riforma parziale della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda, dichiarò “la nullità del temine apposto al contratto con decorrenza 1.11.05 ed accertò la costituzione fra e di un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_3 Parte_1 indeterminato con la stessa decorrenza;
-condannò le società appellate, ossia la e LI CA SP, alla ricostruzione di carriera CP_3 di con effetti sull'anzianità di servizio e sull'inquadramento ed al pagamento degli Parte_1 scatti di anzianità maturati, in solido fra loro per il periodo antecedente il trasferimento del rapporto di lavoro ad AL CA SPA e la sola AL CA SPA per il periodo successivo, limitatamente ai periodi lavorati;
-condannò al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima CP_3 retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'odierna sentenza”. ( v. doc sub n. 10 f. ricorrente).
3.4.Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico- giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito. Conseguentemente, la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali” ( v. Cass. 4/9/2007 n.
18570; Cass 6/7/2023, n. 16120 e Cass 9/4/2024, n. 9542, cha ribadisce il principio secondo cui “la prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale”).
3.5.Applicando tale principio al caso di specie, ritiene il Tribunale che non possa dubitarsi del fatto che l'effetto interruttivo della prescrizione, da riconoscere alla domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Milano e poi tempestivamente riproposta innanzi al Tribunale di Civitavecchia, innanzi al quale il processo è continuato ( v. art. 50, comma 1, cp.c.), ha avuto effetto interruttivo permanente della prescrizione anche per le pretese azionate nel presente giudizio, collegate da uno stretto nesso di conseguenzialità con quelle fatte valere nel precedente giudizio, attesa l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi.
Tale effetto si è protratto sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto il diritto stipite ed ha, altresì, condannato le società convenute alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento degli inquadramenti e degli scatti di anzianità conseguenti.
3.6. Sotto un secondo profilo, rileva il Tribunale che costituisce principio consolidato quello secondo cui il trasferimento di azienda comporta la continuazione del rapporto di lavoro del lavoratore ceduto con il cessionario subentrante, il quale acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, in forza del disposto dell'art. 2112, primo comma, cod. civ., rispondendo di tutti i debiti non ancora estinti per prescrizione (v., tra le tante v.Casss. 13/10/2014, n. 21565 e Cass.29/3/2010,
n. 7517).
Ne consegue che difetta il presupposto fattuale e giuridico richiesto ai fini della decorrenza del termine breve di prescrizione previsto dall'art. 937 cod. nav, ossia “la cessazione o la risoluzione del contratto”.
Rileva, infine, il Tribunale che la tesi delle resistenti risulta contraddetta anche dall'autorevole interpretazione della disposizione citata fornita dalla Corte Costituzionale ( v. sentenza n. 143/2023), nella quale si afferma: “la questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa di CA SP, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., al rapporto con l'impresa di provenienza, quella cedente, e non con l'impresa cessionaria.
In concreto, a supporto di tale tesi, viene argomentato che, proprio nel caso di plurimi trasferimenti di azienda, frequenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati.
Invece, proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
4.Passando all'esame del merito della pretesa, rileva il Tribunale che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dei superiori inquadramenti derivanti dal riconoscimento di un'anzianità di servizio con rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2005, dei conseguenti scatti biennali di anzianità e delle conseguente differenze retributive risulta fondata alla luce delle statuizioni contenute dalla sentenza resa tra le parti dalla Corte
d'Appello n. 2492 del 23/6/2021 e delle previsioni contenute nel CCNL applicato al rapporto da
[...]
il quale prevede ( art. 14) che l'assistente di volo abbia diritto in tutto il corso del rapporto CP_3 di lavoro a 12 aumenti biennali, il primo. dopo 2 anni dall'assunzione; che ( v. art. 6) l'assistente di volo junior passi automaticamente alla qualifica di assistente di volo trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
che l'assistente di volo passi automaticamente alla qualifica di assistente di volo senior trascorsi 24 mesi dalla data di passaggio ad assistente di volo.
D'altro canto, tale domanda non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione nell'an.
5.Passando alla quantificazione delle differenze maturate, rileva il Tribunale che la ricorrente nelle note autorizzate ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dalle resistenti in merito alla non debenza dei maggiori importi richiesti per i mesi di aprile e maggio 2012, pari a complessivi € 144.47, nonché dei rilievi relativi ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2008,sicchè ha detratto dai conteggi quanto richiesto per indennità facente funzione AVL e arretrato indennità facente funzione
AVL, per complessivi € 500, riducendo, quindi, la domanda per € 644,47 in quanto già corrisposti nell'anno 2008 e nell'anno 2012.
Infondati sono gli ulteriori rilievi sollevati dalle resistenti, atteso che le buste-paga dell'anno 2019 risultano ritualmente prodotte nel fascicolo telematico e che gli importi indicati come percepiti a titolo di arretrati non devono essere detratti dal dovuto, in quanto relativi al trattamento economico applicato e dovuto a prescindere dai diverso e più elevato trattamento retributivo spettante per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio accertata dalla Corte d'Appello di Roma.
6.Poiché con la statuizione resa dalla Corte territoriale, passata in giudicato, si è affermata la solidale responsabilità delle società resistenti per gli effetti derivanti dall'anzianità di servizio riconosciuta sulla ricostruzione di carriera, sull'inquadramento e sul pagamento degli scatti di anzianità maturati per tutto il periodo antecedente al trasferimento del rapporto di lavoro per effetto della cessione di contratto e, dunque, sino al febbraio 2011, responsabilità solidale, che, d'altro canto, non è stata oggetto di alcuna contestazione in questa sede, e LI CA SP devono essere CP_3 condannata, in solido tra loro, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 8.600,85
( € 9.100,85 - € 500,00 non dovute ed erogate nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2008),
La solo società LI CA SP deve essere condannata a pagare la somma di € 6.167,65 ( € 6.312,12
- € 144,47 non dovute per i mesi di aprile e maggio 2012).
Su tali somme sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credi al saldo
7.Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dai D.M. n. 55/2014 e n.
147/2022 seguono la soccombenza e devono porsi a carico delle società resistenti in solido tra loro, atteso il comune interesse all'esito della lite ex art.97, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto: condanna le società resistenti, in solido tra loro, a pagare in favore della ricorrente la somma di €
8.600,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna AL CA SP a pagare in favore della ricorrente la somma di € 6.167,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna le società resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella