Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, con sede in Pasian di Prato (Udine), Via Parte_1
D'Antoni n. 16, C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2
Guglielmo Carrozzo (C.F , Luana Brizzi (C.F. ) e C.F._1 C.F._2
Tommaso Ciuoffo (C.F. ). C.F._3
ATTORE
contro con sede legale in Torino, strada di Settimo, n. 266, P. IVA , Controparte_1 P.IVA_3
CONTUMACE
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, incompetenza territoriale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE:
− accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e/o nullità delle domande tutte formulate da per i motivi tutti sopra esposti, e conseguentemente dichiarare Controparte_1 l'inammissibilità, improponibilità, la nullità e, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo;
− accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, al quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in favore di quello di Bologna, per i motivi tutti sopra esposti, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, la nullità e, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocarlo;
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
− accertare e dichiarare l'estinzione del credito di quantomeno per Euro 6.050,00 Controparte_1 in virtù del pagamento delle fatture nn. 350 del 20/04/23 e 503 del 29/05/23 effettuato da
[...] prima del deposito del ricorso monitorio, o per la maggiore o Parte_2 minore somma che risulterà provata in corso di causa;
e conseguentemente ed in ogni caso −
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− previo, occorrendo, accertamento degli inadempimenti, dei ritardi, dei vizi e delle difformità tutte imputabili ad anche nell'esecuzione del contratto di subappalto prot. 941 del Controparte_1
26/07/2023 stipulato con CEA – Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop a.r.l., per i motivi ed i titoli tutti meglio esposti in narrativa, accertare e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa meglio esposti, la legittimità anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e comunque per i motivi tutti meglio esposti in narrativa, del mancato pagamento di delle rate di cui alla scrittura privata Parte_1 del 12/03/2024 stipulata con e delle fatture dalla stessa azionate in via monitoria;
CP_1
− accertare e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa meglio esposti, l'inesistenza, inesigibilità ed inopponibilità a , in persona del suo l.r.p.t., delle pretese Parte_1 creditorie fatte valere da nei suoi confronti con il ricorso ed il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
e, comunque,
− accertare e dichiarare il carattere non provato e/o, comunque, l'inammissibilità, l'infondatezza dalle domande tutte azionate, da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 in persona del suo l.r.p.t., per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.N.P.A. come da legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore Controparte_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3220/2024 emesso il 07/06/24 dal Tribunale di Torino per il
[...] pagamento della somma di € 32.496,50 oltre interessi.
Il titolo del credito è costituito da diverse fatture elettroniche emesse dalla società opposta per dei servizi resi dalla stessa in favore dell'opponente nell'ambito di un contratto di subappalto stipulato in data 26.07.2023.
2. Parte attrice propone opposizione rappresentando quanto segue:
- il credito vantato dalla convenuta si basa unicamente sulle fatture commerciali dalla stessa unilateralmente emesse e sulla scrittura privata stipulata in data 12/03/24, senza che siano dimostrati la riconducibilità delle prime alla seconda, l'effettivo svolgimento delle prestazioni inerenti alle singole fatture azionate, la congruità tra gli importi delle stesse ed i lavori cui si riferiscono;
- vi è incompetenza territoriale del Tribunale di Torino perché tutti i contratti intercorsi tra le parti nel corso degli anni compreso, quello di subappalto del 26.07.2023, prevedono la competenza esclusiva del
Foro di Bologna per qualsiasi controversia fosse intercorsa tra le parti;
- le domande formulate dall'opposta in via monitoria sono inammissibili, perché essa, senza alcuna giustificazione, ha frazionato il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, avendo instaurato sempre dinnanzi al Tribunale di Torino due separate azioni monitorie a distanza di appena 11 giorni l'una dall'altra, entrambe inerenti ai crediti dalla stessa rivendicati sulla base della medesima scrittura privata del 12/03/2024.
3. La convenuta, regolarmente citata a mezzo pec il 14.10.2024, è restata contumace. All'udienza ex art. 183 c.p.c., ritenuta la natura documentale della causa parte attrice è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice è fondata.
pagina 2 di 3 Infatti, l'art. 28 del contratto di subappalto stipulato in data 26.07.2023 prevede quale foro esclusivo il Tribunale di Bologna per qualsiasi controversia relativa, alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del contratto stesso, il che esclude la competenza di qualsiasi altro foro.
5. La suddetta incompetenza deve essere dichiarata con sentenza perché deve contestualmente procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente (cfr : Cassazione civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372; Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2015, n. 10563; Tribunale Torino, sez. III civile,
Sent. 1° luglio 2010 n. 32568/09; Tribunale di Torino, sez. III civile, Sent. n. 4/2025).
5. In conclusione, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna e, per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere conseguentemente revocato, mentre alcuna decisione relativa alle domande di merito può essere adottata.
6. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte opposta soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale non essendosi svolta attività di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Bologna.
Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Bologna.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 9724/2024 del Tribunale di Torino.
Condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.906, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA.
[...]
Torino, 11 aprile 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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