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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4457/2024 promossa da: nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
LONGHIN 1 TREVISO presso lo studio dell'Avv. DI BARTOLO MARIASTELLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
CABOTO, 1 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. BATTESINI ORIANA
RAFFAELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 414/2024 pubblicata il 18/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 3 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in Parte_1
MAROCCO il 03/10/2002, e , nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato a VALSAMOGGIA (BO) il 19/11/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VALSAMOGGIA (BO) al n. 70, parte 1, anno 2022;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento;
3. i coniugi si danno reciproco e incondizionato assenso al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
4. spese di lite compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VALSAMOGGIA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4457/2024 promossa da: nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
LONGHIN 1 TREVISO presso lo studio dell'Avv. DI BARTOLO MARIASTELLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
CABOTO, 1 40033 CASALECCHIO DI RENO presso lo studio dell'Avv. BATTESINI ORIANA
RAFFAELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 414/2024 pubblicata il 18/09/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore.
pagina 1 di 3 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in Parte_1
MAROCCO il 03/10/2002, e , nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato a VALSAMOGGIA (BO) il 19/11/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VALSAMOGGIA (BO) al n. 70, parte 1, anno 2022;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento;
3. i coniugi si danno reciproco e incondizionato assenso al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
4. spese di lite compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VALSAMOGGIA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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