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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Gop Dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza del 17/2/2025 fissata con le modalità della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
17/2/2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, ha emesso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., come da separato provvedimento a fa parte integrante della presente ordinanza.
Il Giudice
dott. Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1113/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI SIMONE e dell'avv. DITTAMO LUCA ( ) VIALE C.F._2
COTTAFAVI 1 42015 CORREGGIO ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIALE COTTAFAVI
1 42015 CORREGGIO ITALIA presso il difensore avv. FRANZONI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice come in atti.
Con atto di citazione notificato il 23/2/23 – 7/3/2023 il signor conveniva Parte_1 in giudizio il sig. affinchè fosse accertata la sussistenza del suo diritto Controparte_1 di credito nei confronti di quest'ultimo per l'importo di € 31.090,71, o per quella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe emersa in corso di causa, e, per l'effetto, il sig. pagina 2 di 5 fosse condannato a corrispondergli, anche in via di regresso e/o di Controparte_1 rivalsa, la predetta somma.
Nella narrativa dell'atto di citazione, il sig. assumeva: a) che in data Parte_2
29/11/2007, con atto n. 81383 Repertorio - n. 16388 Raccolta, aveva costituito insieme al sig.
, la società in nome collettivo denominata “Pizza Kebab Marrakech Snc Controparte_1 di IT IY MO e FA N”, avente ad oggetto sociale l'attività artigianale di pizzeria e gastronomia da asporto, nonché di laboratorio di pizza al taglio e kebab;
b) che entrambi erano soci al 50% del capitale sociale conferito;
c) che l'amministrazione ordinaria della società e la legale rappresentanza anche di fronte ai terzi spettava ai soci disgiuntamente tra loro, mentre per tutti gli atti invece di straordinaria amministrazione era necessario il consenso e la firma congiunta di tutti i soci;
d) che in data
14/02/2008 la società “Pizza Kebab”, su consenso di entrambi i soci, sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, con la Controparte_2
, C.F. con sede legale in Piazza Nogara n. 2,
[...] P.IVA_1 CP_2 per l'acquisto dell'immobile, dove svolgere l'attività di impresa;
e) che il mutuo veniva concesso per l'importo capitale di € 100.000,00 da estinguersi mediante il versamento di n.
120 rate mensili in anni 10 e 16 giorni;
f) che sino al mese di maggio 2012 la società provvedeva al versamento delle rate di mutuo;
g) che successivamente - senza alcuna motivazione e venendo meno ai suoi obblighi societari - il sig. faceva perdere le sue CP_1 tracce e non provvedeva per la sua parte al versamento delle rate del mutuo;
h) che, a Par decorrere dal mese di giugno 2012, il sig. omettendo il sig. di contribuire per la CP_1 sua parte al pagamento del mutuo, ha provveduto - da solo ed in via esclusiva - al pagamento per l'intero delle rate di mutuo, fino alla completa e totale estinzione dello stesso, versando direttamente sul conto corrente della società la somma necessaria, affinchè la banca mutuante prelevasse, a tale titolo, l'importo necessario a coprire le rate di ammortamento;
i) che l'importo da lui personalmente versato per il pagamento delle rate di mutuo, era pari complessivamente ad € 62.181,43.
Alla prima udienza, stante la mancata costituzione di parte convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le prove orali richieste da parte attrice.
Non aveva luogo l'interrogatorio formale del convenuto, in quanto seppure citato, quest'ultimo non è comparso all'udienza deputata per l'incombente.
pagina 3 di 5 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza cartolare del 17/2/2025.
2. I. La domanda attorea non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è l'asserito diritto del sig. , che avrebbe pagato Parte_1 personalmente il mutuo contratto nell'interesse di Pizza Kebab, di rivalersi direttamente nei confronti del consocio sig. per la quota parte di quest'ultimo. Controparte_1
Parte attrice tuttavia non ha provato la sussistenza del suo diritto di credito nei confronti del convenuto per l'importo di € 31.090,71, né per un diverso importo.
Rileva questo giudice che, diversamente da quanto assunto da parte attrice, non è stato provato in causa il debito sociale oggetto di rivalsa.
Ed invero il documento n. 2 allegato al fascicolo attoreo seppure riporta l'intestazione contratto di mutuo fondiario è incompleto, compilato parzialmente a mani, non è datato, non
é sottoscritto nè dai soci né dalla banca, non riporta alcun timbro, ragion per cui non ha alcuna valenza probatoria.
Neppure è stato provato che gli importi indicati nelle contabili prodotte sub documento 3 allegato al fascicolo attoreo, corrispondano alle rate dell'asserito mutuo, si ribadisce neppure provato, atteso che le poche contabili che riportano la dicitura “mutuo” non sono comunque riconducibili al documento n.2 di parte attrice (peraltro inidoneo a documentare il mutuo per cui è causa) atteso che il documento sub 2 porta come data di inizio della decorrenza del pagamento, da estinguersi in 10 anni, quella del 14/2/2008 (la scadenza pertanto cadrebbe il
14/2/2018), mentre le uniche contabili in cui si fa riferimento ad un mutuo, riportano come scadenza dello stesso il 28/6/2019; neppure ci sarebbe corrispondenza nel numero di rate del mutuo in quanto il doc. 2 indica un numero di 120 rate mentre le contabili su cui è riportata la parola “mutuo” fanno riferimento a 133 rate.
Nemmeno le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del il 19/9/2024, sono da sole Tes_1 idonee a provare l'asserito diritto di credito di parte attrice.
Rileva questo giudice che “la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per sé sola, alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti, potendo invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento del giudice” (Cass.
4962/2015)
Pertanto la contumacia del convenuto non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia pagina 4 di 5 costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumere argomenti utili ai fini della decisione, fermo restando il generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c..
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°1113/2023 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
-nulla per le spese.
Reggio Emilia lì 21 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Gop Dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza del 17/2/2025 fissata con le modalità della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
17/2/2025 e contenenti la precisazione delle conclusioni, ha emesso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., come da separato provvedimento a fa parte integrante della presente ordinanza.
Il Giudice
dott. Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1113/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI SIMONE e dell'avv. DITTAMO LUCA ( ) VIALE C.F._2
COTTAFAVI 1 42015 CORREGGIO ITALIA;
elettivamente domiciliato in VIALE COTTAFAVI
1 42015 CORREGGIO ITALIA presso il difensore avv. FRANZONI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice come in atti.
Con atto di citazione notificato il 23/2/23 – 7/3/2023 il signor conveniva Parte_1 in giudizio il sig. affinchè fosse accertata la sussistenza del suo diritto Controparte_1 di credito nei confronti di quest'ultimo per l'importo di € 31.090,71, o per quella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe emersa in corso di causa, e, per l'effetto, il sig. pagina 2 di 5 fosse condannato a corrispondergli, anche in via di regresso e/o di Controparte_1 rivalsa, la predetta somma.
Nella narrativa dell'atto di citazione, il sig. assumeva: a) che in data Parte_2
29/11/2007, con atto n. 81383 Repertorio - n. 16388 Raccolta, aveva costituito insieme al sig.
, la società in nome collettivo denominata “Pizza Kebab Marrakech Snc Controparte_1 di IT IY MO e FA N”, avente ad oggetto sociale l'attività artigianale di pizzeria e gastronomia da asporto, nonché di laboratorio di pizza al taglio e kebab;
b) che entrambi erano soci al 50% del capitale sociale conferito;
c) che l'amministrazione ordinaria della società e la legale rappresentanza anche di fronte ai terzi spettava ai soci disgiuntamente tra loro, mentre per tutti gli atti invece di straordinaria amministrazione era necessario il consenso e la firma congiunta di tutti i soci;
d) che in data
14/02/2008 la società “Pizza Kebab”, su consenso di entrambi i soci, sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, con la Controparte_2
, C.F. con sede legale in Piazza Nogara n. 2,
[...] P.IVA_1 CP_2 per l'acquisto dell'immobile, dove svolgere l'attività di impresa;
e) che il mutuo veniva concesso per l'importo capitale di € 100.000,00 da estinguersi mediante il versamento di n.
120 rate mensili in anni 10 e 16 giorni;
f) che sino al mese di maggio 2012 la società provvedeva al versamento delle rate di mutuo;
g) che successivamente - senza alcuna motivazione e venendo meno ai suoi obblighi societari - il sig. faceva perdere le sue CP_1 tracce e non provvedeva per la sua parte al versamento delle rate del mutuo;
h) che, a Par decorrere dal mese di giugno 2012, il sig. omettendo il sig. di contribuire per la CP_1 sua parte al pagamento del mutuo, ha provveduto - da solo ed in via esclusiva - al pagamento per l'intero delle rate di mutuo, fino alla completa e totale estinzione dello stesso, versando direttamente sul conto corrente della società la somma necessaria, affinchè la banca mutuante prelevasse, a tale titolo, l'importo necessario a coprire le rate di ammortamento;
i) che l'importo da lui personalmente versato per il pagamento delle rate di mutuo, era pari complessivamente ad € 62.181,43.
Alla prima udienza, stante la mancata costituzione di parte convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le prove orali richieste da parte attrice.
Non aveva luogo l'interrogatorio formale del convenuto, in quanto seppure citato, quest'ultimo non è comparso all'udienza deputata per l'incombente.
pagina 3 di 5 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza cartolare del 17/2/2025.
2. I. La domanda attorea non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è l'asserito diritto del sig. , che avrebbe pagato Parte_1 personalmente il mutuo contratto nell'interesse di Pizza Kebab, di rivalersi direttamente nei confronti del consocio sig. per la quota parte di quest'ultimo. Controparte_1
Parte attrice tuttavia non ha provato la sussistenza del suo diritto di credito nei confronti del convenuto per l'importo di € 31.090,71, né per un diverso importo.
Rileva questo giudice che, diversamente da quanto assunto da parte attrice, non è stato provato in causa il debito sociale oggetto di rivalsa.
Ed invero il documento n. 2 allegato al fascicolo attoreo seppure riporta l'intestazione contratto di mutuo fondiario è incompleto, compilato parzialmente a mani, non è datato, non
é sottoscritto nè dai soci né dalla banca, non riporta alcun timbro, ragion per cui non ha alcuna valenza probatoria.
Neppure è stato provato che gli importi indicati nelle contabili prodotte sub documento 3 allegato al fascicolo attoreo, corrispondano alle rate dell'asserito mutuo, si ribadisce neppure provato, atteso che le poche contabili che riportano la dicitura “mutuo” non sono comunque riconducibili al documento n.2 di parte attrice (peraltro inidoneo a documentare il mutuo per cui è causa) atteso che il documento sub 2 porta come data di inizio della decorrenza del pagamento, da estinguersi in 10 anni, quella del 14/2/2008 (la scadenza pertanto cadrebbe il
14/2/2018), mentre le uniche contabili in cui si fa riferimento ad un mutuo, riportano come scadenza dello stesso il 28/6/2019; neppure ci sarebbe corrispondenza nel numero di rate del mutuo in quanto il doc. 2 indica un numero di 120 rate mentre le contabili su cui è riportata la parola “mutuo” fanno riferimento a 133 rate.
Nemmeno le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del il 19/9/2024, sono da sole Tes_1 idonee a provare l'asserito diritto di credito di parte attrice.
Rileva questo giudice che “la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per sé sola, alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti, potendo invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento del giudice” (Cass.
4962/2015)
Pertanto la contumacia del convenuto non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia pagina 4 di 5 costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumere argomenti utili ai fini della decisione, fermo restando il generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c..
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°1113/2023 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
-nulla per le spese.
Reggio Emilia lì 21 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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