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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10003 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 27458/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, viale delle Milizie 34, presso lo studio dell'avv. Raffaella
Imondi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliata in Milano, via del Borghetto 3, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Battista Benvenuto e Giorgio Scherini che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 30.9.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore della società convenuta i compensi legali che si liquidano in € 4.628,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha lavorato, con decorrenza 1.8.2022, alle Parte_1
dipendenze della compagine subentrata nella gestione dell'appalto CP_1 relativo al servizio di pulizie dell'Ospedale AN RT di Roma. Il ha svolto l'attività di operaio addetto al servizio di pulizie, Parte_1 inquadrato nel livello 2° del Ccnl per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con orario part-time di 30 ore settimanali.
Con lettera datata 29.2.2024 il è stato licenziato all'esito di Parte_1 un procedimento disciplinare, originato da quattro lettere di contestazioni.
Con la prima di esse (del 31.1.2024) al è stato contestato Parte_1 quanto segue: “Il giorno 30.01.2024 Lei riprendeva servizio presso l'ospedale
AN RT di Roma dopo un periodo di assenza.
I nostri responsabili e si trovavano nel Controparte_2 Persona_1
locale partenze degli operatori al piano -1 per coordinare l'avvio del servizio del personale che come Lei iniziava alle 6.00.
I due suddetti erano informati che Lei non aveva ancora ottenuto la calzatura D.P.I. modello Sun Shoes, che il medico competente le aveva prescritto nella visita del 25.11.2023, in quanto prima della sua assenza non aveva ritenuto confortevoli le calzature del suddetto modello che la capo squadra le aveva sottoposto in data 07.12.2023 nelle misure n. 43 e n. Pt_2
44.
Non restava quindi che indossare il modello di misura 45 che Lei stesso aveva chiesto nella suddetta occasione e che allora non era disponibile.
I due responsabili pertanto le fornivano le dette calzature (modello Sun
Shoes bianco n. 45) e le chiedevano di firmare la relativa attestazione di consegna, così da essere in grado di prendere servizio con le scarpe prescritte dal medico competente.
Purtroppo a tale necessario invito Lei rifiutava di indossare le calzature
e di firmare il modulo di consegna.
Il suo superiore le comunicava che era necessario che Lei Per_1
indossasse le prescritte calzature perché potesse svolgere la sua prestazione di lavoro conformemente alle prescrizioni di sicurezza, al che Lei con reazione del tutto ingiustificata si allontanava verso l'uscita del locale partenze prendendo
a calci la porta e rovesciando un carrello come si ricava dalla foto che alleghiamo.
I presenti, oltre ai suddetti, anche i signori Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , udivano chiaramente che Lei riferiva che si sarebbe Tes_1 Testimone_2
2 posto in malattia, lasciando intendere che avrebbe fatto un uso strumentale della malattia.
Pertanto non prendeva nemmeno servizio in quanto abbandonava i locali.
Ciò era causa di ulteriore disservizio in quanto si doveva cercare rapidamente un sostituto per il reparto di Medicina a Lei assegnato”.
Con la seconda (datata 1.2.2024) al è stato contestato quanto Parte_1
segue: “Siamo costretti a farle nuova contestazione dopo i gravi fatti che le abbiamo contestato con la nostra lettera del 31.1.2024, e questo aggrava la sua posizione in quanto Lei persiste nell'inspiegabile atteggiamento di non indossare i DPI prescritti, ma non solo.
Veniamo ai fatti.
Nella giornata dell'uno febbraio Lei è stato “intercettato” dal responsabile verso le ore 9.00 mentre lavorava nei viali esterni Per_1
dell'ospedale RT non indossando le prescritte calzature antiinfortunistiche.
Al rilievo mossole dal responsabile Lei ha detto testuale “fammi pure una lettera, io ho le mie scarpe e le vostre non le indosso, state rompendo i coglioni solo a me”.
Non bastasse, ad un successivo ordinario controllo della caposervizio verso le ore 10.00, Lei non risultava presente nei viali. Parte_3
Consultatasi con la caposquadra apprendeva che Lei non aveva Pt_4
chiesto a quest'ultima (che nel frattempo la contattava al telefono) alcuna autorizzazione ad abbandonare il lavoro.
Invitato dalla a riprendere il lavoro si presentava nei viali circa 15 Pt_4 minuti dopo che la aveva notato la sua assenza. Parte_3
Alla richiesta di ragguagli della lei rispondeva con toni alti e Parte_3
di sfida: “Mi spetta mezz'ora di pausa vai a informarti”.
Con la terza (datata 6.2.2024) al è stato contestato che “Alle Parte_1
ore 6.00 dello scorso 3 febbraio, prima che Lei si recasse a prestare servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale AN RT, la responsabile
[...]
la invitava ad indossare le calzature Sun Shoes prescritte dal CP_8 medico competente;
ma ancora una volta Lei si rifiutava indossando calzature non a norma.
3 La stessa cosa avveniva il 5 febbraio quando, prima di prendere servizio,
Lei riceveva lo stesso invito dalla responsabile che ne otteneva Parte_5 un rifiuto.
Ciò nonostante le siano già state inviate le precedenti contestazioni del 31 gennaio '24 e dell'1 febbraio '24 aventi ad oggetto la medesima infrazione”.
Infine, con la quarta lettera (del 19.2.2024) al è stato Parte_1
contestato che “Nella giornata del 7 febbraio scorso, ad inizio turno alle ore
6.00 presso i locali in uso a dell'Ospedale AN RT di Roma, la CP_1
caposquadra ancora una volta la invitava a ritirare e Controparte_2 indossare le calzature antinfortunistiche prescritte di marca “Sun Shoes”. Lei rifiutava affermando che non ne aveva bisogno, avviandosi al lavoro con le sue personali calzature.
La stessa cosa accadeva nelle medesime circostanze anche nelle giornate del 10 febbraio con la caposquadra , 11 con , 13 con Pt_2 CP_2 Pt_4
14 con e 15 con ”. Pt_2 Pt_4
Dopo le giustificazioni rese dal la società, non ritenute Parte_1 accoglibili queste ultime, ha come detto intimato al lavoratore il recesso immediato.
Quest'ultimo ha impugnato il licenziamento sostenendo la nullità di esso e comunque la sua illegittimità per più motivi.
La società si è costituita contestando l'impugnazione e ribadendo la piena legittimità del proprio operato.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio, l'impugnazione del licenziamento proposta dal deve essere disattesa. Parte_1
Deve essere preliminarmente sottolineato che la valutazione del licenziamento in esame deve essere effettuata facendo applicazione delle regole previste dal d.lgs. n. 23/2015 (cd. Jobs act) e non da quelle, erroneamente invocate dal ricorrente, previste dall'art. 18 Stat. Lav. (come rimodulato dalla cd. Legge Fornero). Ciò perché il è stato assunto da dopo Parte_1 CP_1
il marzo del 2015, a nulla rilevando la precedente attività lavorativa, comunque
4 cessata, svolta alle dipendenze del precedente appaltatore, la cui data di inizio, peraltro, non è dato sapere.
L'espletata prova per testimoni ha consentito di accertare che gran parte, se non tutti, dei comportamenti contestati al ricorrente si sono in effetti verificati. Oltre ad alcuni atteggiamenti “di contorno” (e dei quali poi si dirà), tutte le contestazioni disciplinari hanno avuto ad oggetto il rifiuto da parte del di indossare, durante l'attività lavorativa, le scarpe Parte_1 antinfortunistiche modello Sun Shoes, numero 45, fornite da CP_1
Su tale reiterato rifiuto hanno concordemente riferito i testimoni Tes_3
capo servizio (“il ricorrente non ha mai voluto indossare le scarpe
[...] fornite dalla società”), responsabile della Testimone_4
sicurezza (“anche i giorni seguenti il si è rifiutato di indossare il Parte_1
n. 45 arrivato e in generale posso dire che il non ha mai utilizzato Parte_1
le scarpe fornitegli dalla società”) e capo squadra (“non Controparte_8 mi è mai capitato di vedere il ricorrente con scarpe antinfortunio dell'azienda”).
E anche l'originario rifiuto del giorno 30 gennaio 2024 (e di cui alla prima lettera di contestazione disciplinare) è del tutto dimostrato, dal momento che non appare comprensibile la giustificazione del ricorrente di aver voluto
“provare” le scarpe nel lontano spogliatoio e non nel vicino magazzino, come peraltro avvenuto in precedenza quando il provò le stesse scarpe Parte_1 ma con un numero inferiore (cfr. testimonianza . Pt_4
Peraltro, in questa occasione il fece seguire al rifiuto di Parte_1 indossare le scarpe un atteggiamento non corretto, poiché si allontanò dal luogo di lavoro, arrabbiandosi, dando un pugno ad una porta e rovesciando un carrello
(cfr. testimonianze e . Parte_3 Per_1
A ciò si aggiunga, quale comportamento illecito “di contorno”,
l'allontanamento ingiustificato dal lavoro, seppure di pochi minuti, avvenuto il giorno 1.2.2024, e di cui alla seconda lettera di contestazione dello stesso giorno
(cfr. testimonianze e . Parte_3 Pt_4
All'esito del giudizio possono pertanto ritenersi accertati non solo e non tanto i cd. comportamenti “di contorno”, ma soprattutto il reiterato e continuo rifiuto da parte del di indossare le scarpe fornitegli dalla società. Parte_1
5 Tale ostinato rifiuto non appare giustificabile.
In primo luogo, è emerso inequivocabilmente che gran parte, se non tutti,
i dipendenti di indossano sul lavoro scarpe antifortunistiche;
di questi, CP_1 gran parte indossano le scarpe fornite dalla società e quelli che invece indossano scarpe acquistate privatamente lo hanno fatto avendo seguito una determinata procedura che passava attraverso il medico competente e l'autorizzazione della società (per tutte, cfr. testimonianza . Parte_3
In secondo luogo, e soprattutto, i fatti contestati al sono Parte_1
avvenuti a partire da fine gennaio 2024, quando la società era riuscita a procurare al le scarpe con il numero giusto (il 45), scarpe prescritte Parte_1 dal medico a seguito della precedente visita del novembre 2023.
Sicché è del tutto irrilevante la narrazione sul ritardo con il quale la società procurava ai dipendenti le scarpe prescritte e su quanto accadeva durante l'attesa del reperimento di esse;
da gennaio 2024, si ripete, al erano state Parte_1 messe a disposizione le scarpe giuste e nel numero corretto, sicché continuare a rifiutarsi reiteratamente di indossarle è evidente sintomo di volontario e deliberato mancato adempimento degli obblighi incombenti sul lavoratore.
In terzo luogo, non pare proprio che di questo obbligo sia stato destinatario il solo poiché “altri dipendenti si sono visti arrivare lettere che Parte_1 contestavano il mancato utilizzo delle scarpe e per gli altri la questione si è risolta perché le hanno poi indossate” (cfr. testimonianza . Pt_4
Alla luce di tutto ciò, il comportamento adottato dalla società non può in alcun modo considerarsi ritorsivo.
La precedente controversia giudiziale che ha visto coinvolte le stesse parti si è conclusa con una conciliazione e i fatti contestati al ricorrente, nel suo nucleo sostanziale, sono da ritenersi accertati.
Di discriminazioni ai danni del non vi è traccia, poiché non Parte_1
possono naturalmente ritenersi tali quelle riferite dal testimone (“Posso Tes_5 dire che sono stata testimone di vessazioni continue e costanti verso il
nel senso che i superiori (caposquadra e capoarea) richiedevano Parte_1 in continuazione al di indossare le scarpe antinfortunistiche Parte_1 fornite dalla società”). Quelle che il testimone descrive come “vessazioni
6 continue e costanti” non sono altro che gli ordini di adempimento di un obbligo che gravava sul come su tutti gli altri dipendenti della società. Parte_1
Oltre che non ritorsivo, il comportamento della società, culminato con la lettera di recesso, non appare neanche illegittimo.
Il rifiuto ostinato e reiterato (e non già isolato) di adempiere a detto obbligo, a volte accompagnato da atteggiamenti, anche verbali, di “sfida” e da quelli sopra definiti “di contorno” (tra cui l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro sia pure per pochi minuti) sono evidente sintomo di un comportamento di grave e volontaria insubordinazione agli ordini dei superiori e di violazione della disciplina aziendale, tale da far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario.
L'art. 45 del Ccnl applicato al rapporto prevede, tra gli obblighi del lavoratore, quello di “uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio”, nonché quello di “osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa”. E il successivo art. 48 prevede, tra le infrazioni che giustificano il licenziamento senza preavviso, la “grave insubordinazione ai superiori”.
Che nel caso in esame l'insubordinazione del sia da Parte_1
qualificarsi come “grave” è conseguenza, come già detto, dell'ostinazione e della reiterazione ingiustificata del suo rifiuto e dell'atteggiamento di “sfida” che l'ha accompagnato.
Il recesso intimato al ricorrente deve quindi considerarsi legittimo, con la conseguenza che l'impugnativa di esso deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale)
i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50%, vista la non complessità della questione esaminata.
7 Roma, 9.10.2025.
Il giudice
SS LI
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