Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/64
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 2.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 64/2025 R.G., e vertente
TRA
( , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
in proprio ovvero già in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dal 27.10.2024 di “ (c.f./p.i.: ; marchio-insegna “ Controparte_1 P.IVA_1 [...]
”), con sede in Rocca San Giovanni (CH), loc.tà Santa Calcagna n.30, capitale sociale CP_2
Euro 113 mila, già iscritta nel Registro Imprese di Chieti dal 7/3/2002 con il numero r.e.a.
144418;, rappresentato, difeso e domiciliato da l'avv. Augusto Di Sano ( C.F._2 studio in L'Aquila, via XX Settembre n. 19,giusta procura in atti;
RECLAMANTI
E
pagina 1 di 11
Gabriella Trabucco Marini (C.F.: ), congiuntamente e disgiuntamente C.F._4 all'Avv. GuidoLa Morgia (C.F.: , entrambi del Foro di Pescara, ed C.F._5 elettivamente domiciliato in L'Aquila, al Corso Principe Umberto n. 19 presso lo Studio dell'Avv.
Pola Bellisari
RECLAMATO
NONCHE'
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_4 C.F._6 rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata agli atti, dall'Avv. Massimiliano Matteucci
(cf. , elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza E. Troilo n. 8, C.F._7
ALTRO RECLAMATO
NONCHE'
(Codice Fiscale ), nata a [...] l'8 Controparte_5 CodiceFiscale_8
giugno 1987, ivi residente ed agli effetti del presente giudizio ivi elettivamente domiciliata, in Via
S. Spirito 11/D, presso lo Studio dell'Avv. Pietro A. Di Ienno (Codice Fiscale C.F._9
, indirizzo di posta elettronica , del Foro di Lanciano, giusta
[...] Email_1
procura speciale in atti
ALTRO RECLAMATO
E
( ; con studio in Lanciano, vialeCappuccini Controparte_6 C.F._10
32/A), nella qualità di CURATRICE di “ , nominata dal Giudice Controparte_1
Delegato Dott.ssa Chiara D'Alfonso del Tribunale di Lanciano;
ALTRO RECLAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: reclamo avverso sentenza 32_2024 Trib Lanciano di apertura liquidazione giudiziale Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 11 1-Insta la parte qui reclamante per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui aveva dichiarato l'apertura della dichiarazione giudiziale della Controparte_1
Lamenta in particolare il reclamente come il giudice di prime cure, nella valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza, non avesse tenuto conto delle seguenti circostanze: la società non è gravata dalla notifica di alcuna ingiunzione di pagamento né ha procedure esecutive
contro
; l'unico titolo esecutivo formatosi sarebbe per un importo di solo 34.000,00 euro,
l'esposizione bancaria sarebbe modesta, ed in buona parte garantita, è in possesso di DURC regolare, i debiti scaduti sono relativi a forniture rotative, l'azienda stava “lavorando” sul debito fiscale, nel rinnovare le rateizzazioni che, more solito, si susseguono da sempre, come per molti contribuenti privati.
1.1-Si costituiscono i reclamati (C.F.: ), Controparte_3 C.F._3
(Codice Fiscale ) e Controparte_5 CodiceFiscale_8 Controparte_4
nato a [...] il [...] ( ), eccependo in prima battuta CodiceFiscale_11
l'inammissibilità del gravame per essere stato depositato il ricorso solo in data 22.1.2025, tenuto conto della scadenza del termine per il deposito già consumata alla data del 16.1.2025, e nel merito l'infondatezza del reclamo.
Non risulta ritualmente costituita in questa fase Controparte_6
( ; con studio in Lanciano, viale Cappuccini 32/A), nella qualità di C.F._10
CURATRICE di “ , nominata dal Giudice Delegato Dott.ssa Chiara Controparte_1
D'Alfonso del Tribunale di Lanciano, nonostante la regolarità e tempestività della notifica dell'atto di gravame.
2-Infondata è l'eccezione di inammissibilità del reclamo per asserita intempestività del deposito dell'atto.
In relazione a tale problematica, è necessario operare una distinzione sulla valenza delle ricevute
PEC, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso.
A tal fine, è vero che la generazione della "ricevuta di avvenuta consegna" ("RdAC" – c.d.
"seconda PEC") individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (ex plurimis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass., sez. L, 19/01/2022, n. 12422; Cass., sez. 2,
12/07/2021, n. 19796), tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle pagina 3 di 11 successive PEC, e cioè quella "esito controlli automatici deposito" (c.d. "terza PEC") e quella di
"accettazione deposito" (cd. "quarta PEC") e ciò "in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)" con la conseguenza che "in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo" (così Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023).
Conseguentemente, in caso di deposito che generi unicamente le prime due PEC, la parte potrà ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo, ma è solo con le due PEC successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale, mentre in assenza delle PEC successive alla seconda ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole, la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito, ma stante il mancato perfezionarsi del medesimo avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini.
Facendo applicazione dei principi appena sintetizzati al caso in esame, è agevole concludere che l'odierna reclamante, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per la proposizione del gravame, poteva maturare un affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione che le successive PEC indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine, dessero esito positivo.
Ricevuta allora la PEC con segnalazione di errore fatale, l'odierna reclamante aveva due possibilità: o reiterare la procedura di deposito telematico - che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della RdAC del primo deposito (sempre Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021) oppure presentare istanza di rimessione in termini.
pagina 4 di 11 Con il secondo e rituale deposito del 22.1.2025, costituente mera reiterazione del primo, pertanto la parte reclamante ha mantenuto pertanto l' efficacia del primo tempestivo deposito.
A tale secondo deposito la parte ha peraltro già proceduto con la dovuta sollecitudine e tale valutazione involge anche la pur presentata istanza di rimessione in termini, tenuto conto che la comunicazione definitiva della cancelleria reca la data del 17 Gennaio 2025, con termine per il deposito ormai scaduto il giorno prima (con la seguente dicitura “Altro. Non gestibile in quanto pervenuto con errore fatale. Atti rifiutati il 17/01/2025” (cfr. doc. A). Con la terza pec del
15.1.2025 il sistema si era limitato a comunicare “Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'Ufficio ricevente”
In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale", non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico e impedisce quindi al cancelliere l'accettazione del deposito.
La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa eventualmente rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29357 del 10/10/2022).
La cronologia dei fatti viene allora ad evidenziare che l'attivazione dell'odierna reclamante è avvenuta "in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020), non potendosi certo ritenere tardiva un'attivazione a distanza di due giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito ed avendo la stessa Corte di Cassazione ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di diciannove mesi (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014), un anno e mezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012), cinque mesi (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021).
Esclusa l'inerzia della parte, si deve ulteriormente confermare come non possa essere affermata l'imputabilità dell'errore alla parte medesima, riconnettendo la cancellleria quest'ultimo alla mera segnalazione di “fatal error”; laddove, come detto, tale errore non è necessariamente imputabile a colpa del mittente, esprimendo soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico e senza operare una concreta verifica della imputabilità dell'esito pagina 5 di 11 negativo del deposito alla ricorrente (nei termini sin qui esposti Cass. nr. Cassazione civile sez. lav., 12/01/2024, (ud. 06/12/2023, dep. 12/01/2024), n.1348).
Il gravame risulta pertanto tempestivamente proposto.
3-Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) cci, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma "soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni' il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi.
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.
3.1-Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci
3.1.1-E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, articolo 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla legge fallimentare, articolo
5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la pagina 6 di 11 liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024,
n.23290).
3.1.2-Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087),
Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa.
Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari.
Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila, ai sensi della L.Fall., art. 15, u.c.
In tale prospettiva, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni.
Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La
pagina 7 di 11 transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
4.-Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti e debiti scaduti anche per importi rilevanti, (l'esposizione supera i 500.000,00 euro per debiti scaduti oltre 600 giorni)
È lo stesso reclamante ad ammettere di essere costretto a rincorrere il contenzioso innescato dalla famiglia dopo il loro “avvicendamento” e che ciò gli ha impedito di gestire meglio la CP_4
posizione fiscale/tributaria, ad esempio riattivando un finanziamento bancario (ora precluso dai pignoramenti azionati dai . CP_4
La reclamante non si dimostra di essere in grado di far fronte alla copertura del debito già cristallizzato in un titolo esecutivo e pari ad euro 34.000,00.
Circostanze, già ben evidenziate in primo grado, che dimostrano ex se come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, anche di non rilevante importo.
La reclamante è poi gravata da provvedimenti giudiziali esecutivi (sentenze e non solo decreti ingiuntivi) anche se non ancora definitivi per € 271.037,34 in forza di successiva sentenza n.
167/2024 sempre del Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro, oltre spese ed interessi successivi come per legge in favore del costituito nonché per euro 67.740,68 per sorte capitale, CP_4 interessi spese in favore dell'altra reclamata costituita, il cui recupero è stato impossibile.
Analogamente in forza di titolo esecutivo, la reclamante risulta debitrice di per Controparte_4
35.326,99, ed i tentativi di espropriazione mobiliare presso terzi sono risultati vani.
V' è poi la grave esposizione debitoria assunta dalla società anche nei confronti dell'erario per oltre 1.000.000,00 di euro, come da certificazione depositata dall'ente in primo grado.
Le rimanenze di magazzino per euro 2.000.000,00 e che secondo parte reclamante configurerebbero ricavi potenziali su cui i creditori qui istanti ben potrebbero soddisfare le loro pretese, potrebbero in astratto assumere una certa valenza nell'ambito di una valutazione di cd pagina 8 di 11 insolvenza patrimoniale, mentre ai fini che qui rilevano, occorre prendere atto che, come già rilevato dal Tribunale, le rimanenze aumentano nel tempo e i ricavi diminuiscono e, a fronte di una perdita 2021, l'ultimo bilancio prodotto al 31.12.2022 riporta una chiusura in attivo di appena 1.000,00 euro.
Anzi, costituendosi in questa sede, le difese dei hanno allegato e documento che la CP_4
ha provveduto in data 13.11.2024 (e, dunque, dopo la notifica del ricorso Controparte_1
della per liquidazione della avvenuto come da comparsa il Controparte_5 CP_1
22.10.2024) a sottoscrivere, con scrittura privata autenticata, il contratto di affitto con la
[...]
avente ad oggetto il ramo di azienda relativo alla gestione del punto vendita Parte_2 in Rocca San Giovanni “Parco Commerciale Thema Polycenter”: e tanto dietro pagamento del canone mensile di € 700,00 comprensivo di IVA (doc. 7).
In pari data, inoltre, la società debitrice ha sottoscritto ulteriore contratto di affitto con la medesima in relazione alla gestione del punto vendita in Lanciano, alla Parte_2
Via Bergamo n. 5-11, dietro pagamento della somma di € 750,00 iva inclusa (doc. 8).
La perplessità sollevata da quelle difese (non è dato comprendere se nei rami di azienda concessi in affitto siano o meno ricomprese le merci in rimanenza magazzino, quantificate nello stesso ricorso introduttivo in € 2.313.375,00 (pag. 8)) non è stata minimamente superata dagli scritti difensivi depositati dalla difesa della reclamante (note depositate in data 24.3.2025) ed anche in ragione di ciò si conferma quella valutazione di assoluta sopravvalutazione del dato relativo alle rimanenze, a fronte della esiguità dell'importo di quel canone, e del presunto dato di solidità che si dovrebbe dedurre dal sistema del pacchetto rotativo delle merci;
così come non è stato fugato il sospetto dell'attuazione di una condotta distrattiva in atto da parte della reclamante in danno del ceto creditorio anche pubblico.
Ancora: dall'esame del bilancio al 31.12.2020 emerge che la riserva straordinaria, già presente anche nel 2019, è stata utilizzata per ripianare una perdita di 159.967,00 nel 2020 e che i 1.746,00 euro di utile nel 2022 sono differenza tra il capitale aumentato della riserva straordinaria, già erosa, detratte le perdite già maturate. Il bilancio 2022 denuncia poi la quasi completa erosione anche della riserva straordinaria.
Del periodo 2023 nulla si conosce in difetto di produzione e deposito bilancio e tale omissione impedisce anche la verifica della asserita reversibilità della situazione contabile.
Né almeno in questa sede la reclamante tenta per altra via di offrire alla Corte un quadro documentale anche solo approssimativo della situazione patrimoniale della società al 2023.
pagina 9 di 11 Del resto, che si tratti di insolvenza strutturale e non transitoria come tale atta a giustificare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. ex multis, Cass. 02/11/2022, n. 32280)
è comprovato dal fatto che lo stesso reclamante adduce che erano in corso azioni volte ad attivare un processo di reversibilità (aumento di capitale).
I dati contabili forniti da ultimo in sede di reclamo, invero, si riferiscono alle annualità 2020,
2021 e 2022 e, tenuto conto del mancato deposito del bilancio relativo all'annualità successiva o di altra documentazione comunque in grado di rappresentare la situazione patrimoniale al 2023, per tale ragione non possono neanche essere scrutinati nel merito.
Tale omissione non consente infatti alla Corte di verificare l'effettiva situazione economica al momento della dichiarazione di insolvenza e di superare quindi la non equivocità di quegli elementi che attestano senza alcun dubbio la situazione di insolvenza strutturale della reclamante.
Anzi, a conferma della fondatezza della prospettiva qui assunta, non può la Corte non rilevare come nella comparsa di costituzione, la difesa della parte reclamante, evidentemente consapevole della necessità di dover fornire un quadro aggiornato anche al 2023 ai fini de quibus, avesse solennemente preannunciato “Ad ulteriore contrasto rispetto all'azione avversa, si pone a confronto in tabella gli ultimi tre conti economici inerenti ai bilanci depositati, con riserva di aggiornare i dati ad avvenuta approvazione del bilancio 2023, che avverrà nel corso del prossimo mese”.
E così pur a pg. 9 della comparsa si legge “Nel dettaglio è da segnalare la riduzione dei debiti verso le banche e per Tfr, la stanzialità dei debiti verso fornitori, con dati che migliorano nella predisponenda bozza bilancio 2023”.
Ancora alla data del deposito delle note di trattazione sostitutive dell'udienza del 26.3.2025
(24.3.2025) tuttavia nulla risulta pervenuto al fascicolo, neanche in termini di mera
“predisponenda bozza di bilancio 2023”
Dall'esame comunque della prospettazione contabile finanziaria relativa al triennio 2020/2022 si conferma ancora una volta ad esempio come tutto il totale attivo, incidente poi sul dato del vantato utile netto, sia costituito dalle Rimanenze, ivi definito “vero grande valore aziendale” voce sulla cui formazione e tenuta più sopra si sono già rilevate quelle non superate criticità e sollevati quei gravi dubbi.
Il reclamo deve essere pertanto respinto.
5-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
pagina 10 di 11 5.1-L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna i reclamanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei reclamati costituiti che per compensi professionali liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli stessi.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese ex art. 51 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
pagina 11 di 11