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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4327/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Sallustio e Antonio Parte_1
Razzato;
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.4.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato dal 5.12.2013 al 28.11.2019, a seguito di passaggio diretto dalla Soluzioni pubblicità & marketing srl, alle dipendenze della
[...]
poi dichiarata fallita con sentenza di questo tribunale n. 27 del CP_2
5.5.2021, maturando a titolo di trattamento di fine rapporto un credito complessivo di euro 35.911,03 lordi, ma di avere percepito a tale titolo
1 dall quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982, CP_1
l'inferiore importo di euro 10.224,39 lordi, chiedeva condannarsi l' CP_1
nella detta qualità, al pagamento della somma differenziale di euro
25.685,24 lordi.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 2 l. 29.5.1982 n. 297 subordina l'intervento del fondo di garanzia gestito dall' (co. 1) alla ammissione del credito per trattamento di fine CP_1
rapporto nello stato passivo del fallimento (co. 2-3) o di altra procedura concorsuale (co. 4) oppure, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267, all'infruttuoso esito della esecuzione forzata individuale (co. 5).
L'istante rivendica il diritto di percepire dall' quale gestore del fondo CP_1
di garanzia, la residua somma di euro 25.686,24 lordi quale differenza tra quella complessiva di euro 35.911,03 lordi ammessa al passivo del fallimento della sua datrice di lavoro, a titolo di credito Controparte_2
per t.f.r., e quella inferiore di euro 10.224,39 già erogata dall CP_1
Tanto, sul presupposto, evidenziato in ricorso, che l' “è tenuto ad CP_1
attenersi a quanto disposto dal giudice fallimentare” e “non può entrare
nel merito di quanto statuito nello stato passivo definitivo”.
2 Tale presupposto, tuttavia, si rivela erroneo alla luce del recente, ma ormai consolidato, insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui l'ammissione allo stato passivo del credito per t.f.r. con provvedimento definitivo non preclude all' di contestare i presupposti CP_1
di operatività del fondo di garanzia e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: cfr. Cass. 27.12.2022 n. 37789.
Ciò, in quanto “il lavoratore che fa valere la garanzia del fondo, fa valere
un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l distinto e CP_1
autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore sottoposto a
procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con
il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.”: cfr. Cass.
19.6.2024 n. 16917.
Deve pertanto ritenersi, in via generale, che legittimamente l' possa CP_1
negare, in difetto dei relativi presupposti, la prestazione previdenziale posta a carico del fondo di garanzia ed avente ad oggetto il t.f.r., anche ove il credito sia stato ammesso al passivo fallimentare.
Con riferimento, poi, al caso specifico qui in esame, è opportuno premettere che, come evidenziato dall' (ma non dall'istante) e CP_1
attestato dalla documentazione in atti, l'importo non erogato dal fondo di garanzia, e rivendicato nel presente giudizio, corrisponde al t.f.r. maturato dall'istante in relazione al pregresso rapporto di lavoro, intercorso alle dipendenze della Soluzioni pubblicità & marketing srl e cessato in data
20.11.2013, a seguito e in forza di accordo sindacale stipulato in data
3 19.11.2013 da detta società, dalla (appartenente al Controparte_2
medesimo gruppo di imprese) e dal rappresentante sindacale dei lavoratori interessati (tra cui l'istante), nel quale si conveniva tra l'altro che gli stessi sarebbero stati licenziati dalla Soluzioni pubblicità &
marketing srl appunto in data 20.11.2023 e poi assunti, entro il 26.11.2023
e comunque all'atto della consegna dello “stato occupazionale”, dalla e che “il TFR maturato alla data del licenziamento verrà Controparte_2
posto a carico della la quale provvederà ad erogarlo, Controparte_2
unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
Come pure attestato dalla documentazione in atti, l'istante è stato poi assunto in data 5.12.2013 dalla a seguito e in forza del Controparte_2
citato accordo sindacale, nonché di una conciliazione sindacale stipulata in data 22.11.2023 dalle stesse due società, questa volta direttamente con l'istante, assistito dal proprio rappresentante sindacale, in cui, datosi atto del licenziamento comunicato all'istante dalla Soluzioni pubblicità &
marketing srl il 20.11.2023, si conveniva nuovamente, per quanto qui interessa, che “il TFR maturato alla data del licenziamento verrà posto a
carico della la quale provvederà ad erogarlo, Controparte_2
unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
Ebbene, i due accordi sopra citati, benché validi ed efficaci tra le parti contraenti (in difetto di prova dell'intento delle stesse di eludere gli obblighi relativi alla previdenza e assistenza ex art. 2115 co. 3 c.c.), non
4 sono tuttavia opponibili all ciò, in forza del disposto di cui all'art. CP_1
1372 co. 2 c.c., il quale stabilisce che “il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
La S.C. ha infatti affermato, sia pure in relazione a una diversa fattispecie,
che “l'accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r.
maturato alle dipendenze della affittante rimanesse in capo alla stessa
non può essere opponibile all' Tanto deriva dal principio di relatività CP_1
degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c.. Né l' è successore CP_1
dell'azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, l' è CP_1
obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto
previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto CP_1
l'intervento del fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto
previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla
sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola,
ai sensi dell'art, 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario
dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47 co. 5 l.
428/1990 incide sui tali rapporti, non sul rapporto previdenziale (in questo
senso, v. Cass. 6842/2023, Cass. 37789/2022)”: cfr. la già citata Cass.
19.6.2024 n. 16917.
Il principio di relatività degli effetti del contratto, sancito dall'art. 1372 co.
2 c.c., deve, a fortiori, ritenersi applicabile nel caso qui in esame, in cui non è stato prospettato e non è configurabile un trasferimento di azienda o di ramo di azienda o comunque alcun fenomeno successorio disciplinato dall'art. 2112 c.c., e neppure appare ipotizzabile una cessione del
5 contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. (anche in considerazione della intervenuta soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro in esame),
ma vi è stato un accollo del t.f.r. in capo al nuovo datore di lavoro in forza di meri accordi intervenuti in sede sindacale, i quali pertanto, operando in ambito esclusivamente, civilistico non sono opponibili all' con la CP_1
conseguenza che il fondo di garanzia non è obbligato ad erogare il t.f.r.
maturato alle dipendenze del precedente datore di lavoro dell'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4327/2024
r.g., decisa nell'udienza del 14.1.2025, promossa da
, con gli avv.ti Francesco Sallustio e Antonio Parte_1
Razzato;
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.4.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato dal 5.12.2013 al 28.11.2019, a seguito di passaggio diretto dalla Soluzioni pubblicità & marketing srl, alle dipendenze della
[...]
poi dichiarata fallita con sentenza di questo tribunale n. 27 del CP_2
5.5.2021, maturando a titolo di trattamento di fine rapporto un credito complessivo di euro 35.911,03 lordi, ma di avere percepito a tale titolo
1 dall quale gestore del fondo di garanzia di cui all'art. 2 l. 297/1982, CP_1
l'inferiore importo di euro 10.224,39 lordi, chiedeva condannarsi l' CP_1
nella detta qualità, al pagamento della somma differenziale di euro
25.685,24 lordi.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 2 l. 29.5.1982 n. 297 subordina l'intervento del fondo di garanzia gestito dall' (co. 1) alla ammissione del credito per trattamento di fine CP_1
rapporto nello stato passivo del fallimento (co. 2-3) o di altra procedura concorsuale (co. 4) oppure, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267, all'infruttuoso esito della esecuzione forzata individuale (co. 5).
L'istante rivendica il diritto di percepire dall' quale gestore del fondo CP_1
di garanzia, la residua somma di euro 25.686,24 lordi quale differenza tra quella complessiva di euro 35.911,03 lordi ammessa al passivo del fallimento della sua datrice di lavoro, a titolo di credito Controparte_2
per t.f.r., e quella inferiore di euro 10.224,39 già erogata dall CP_1
Tanto, sul presupposto, evidenziato in ricorso, che l' “è tenuto ad CP_1
attenersi a quanto disposto dal giudice fallimentare” e “non può entrare
nel merito di quanto statuito nello stato passivo definitivo”.
2 Tale presupposto, tuttavia, si rivela erroneo alla luce del recente, ma ormai consolidato, insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui l'ammissione allo stato passivo del credito per t.f.r. con provvedimento definitivo non preclude all' di contestare i presupposti CP_1
di operatività del fondo di garanzia e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: cfr. Cass. 27.12.2022 n. 37789.
Ciò, in quanto “il lavoratore che fa valere la garanzia del fondo, fa valere
un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l distinto e CP_1
autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore sottoposto a
procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con
il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.”: cfr. Cass.
19.6.2024 n. 16917.
Deve pertanto ritenersi, in via generale, che legittimamente l' possa CP_1
negare, in difetto dei relativi presupposti, la prestazione previdenziale posta a carico del fondo di garanzia ed avente ad oggetto il t.f.r., anche ove il credito sia stato ammesso al passivo fallimentare.
Con riferimento, poi, al caso specifico qui in esame, è opportuno premettere che, come evidenziato dall' (ma non dall'istante) e CP_1
attestato dalla documentazione in atti, l'importo non erogato dal fondo di garanzia, e rivendicato nel presente giudizio, corrisponde al t.f.r. maturato dall'istante in relazione al pregresso rapporto di lavoro, intercorso alle dipendenze della Soluzioni pubblicità & marketing srl e cessato in data
20.11.2013, a seguito e in forza di accordo sindacale stipulato in data
3 19.11.2013 da detta società, dalla (appartenente al Controparte_2
medesimo gruppo di imprese) e dal rappresentante sindacale dei lavoratori interessati (tra cui l'istante), nel quale si conveniva tra l'altro che gli stessi sarebbero stati licenziati dalla Soluzioni pubblicità &
marketing srl appunto in data 20.11.2023 e poi assunti, entro il 26.11.2023
e comunque all'atto della consegna dello “stato occupazionale”, dalla e che “il TFR maturato alla data del licenziamento verrà Controparte_2
posto a carico della la quale provvederà ad erogarlo, Controparte_2
unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
Come pure attestato dalla documentazione in atti, l'istante è stato poi assunto in data 5.12.2013 dalla a seguito e in forza del Controparte_2
citato accordo sindacale, nonché di una conciliazione sindacale stipulata in data 22.11.2023 dalle stesse due società, questa volta direttamente con l'istante, assistito dal proprio rappresentante sindacale, in cui, datosi atto del licenziamento comunicato all'istante dalla Soluzioni pubblicità &
marketing srl il 20.11.2023, si conveniva nuovamente, per quanto qui interessa, che “il TFR maturato alla data del licenziamento verrà posto a
carico della la quale provvederà ad erogarlo, Controparte_2
unitamente alla quota di sua spettanza, all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro”.
Ebbene, i due accordi sopra citati, benché validi ed efficaci tra le parti contraenti (in difetto di prova dell'intento delle stesse di eludere gli obblighi relativi alla previdenza e assistenza ex art. 2115 co. 3 c.c.), non
4 sono tuttavia opponibili all ciò, in forza del disposto di cui all'art. CP_1
1372 co. 2 c.c., il quale stabilisce che “il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
La S.C. ha infatti affermato, sia pure in relazione a una diversa fattispecie,
che “l'accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r.
maturato alle dipendenze della affittante rimanesse in capo alla stessa
non può essere opponibile all' Tanto deriva dal principio di relatività CP_1
degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c.. Né l' è successore CP_1
dell'azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, l' è CP_1
obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto
previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto CP_1
l'intervento del fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto
previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla
sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola,
ai sensi dell'art, 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario
dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47 co. 5 l.
428/1990 incide sui tali rapporti, non sul rapporto previdenziale (in questo
senso, v. Cass. 6842/2023, Cass. 37789/2022)”: cfr. la già citata Cass.
19.6.2024 n. 16917.
Il principio di relatività degli effetti del contratto, sancito dall'art. 1372 co.
2 c.c., deve, a fortiori, ritenersi applicabile nel caso qui in esame, in cui non è stato prospettato e non è configurabile un trasferimento di azienda o di ramo di azienda o comunque alcun fenomeno successorio disciplinato dall'art. 2112 c.c., e neppure appare ipotizzabile una cessione del
5 contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. (anche in considerazione della intervenuta soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro in esame),
ma vi è stato un accollo del t.f.r. in capo al nuovo datore di lavoro in forza di meri accordi intervenuti in sede sindacale, i quali pertanto, operando in ambito esclusivamente, civilistico non sono opponibili all' con la CP_1
conseguenza che il fondo di garanzia non è obbligato ad erogare il t.f.r.
maturato alle dipendenze del precedente datore di lavoro dell'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 14.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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