Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01671/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 193 del 2018, proposto dalla:
- Eco Sport s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione di Giunta comunale di Ostuni n. 359 del 18.12.2017, avente a oggetto: “ Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 (art. 58 decreto legge 25 giugno 2018, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ”, nella parte in cui, all’allegato A, è stata prevista, tra l’altro, l’alienazione della “ struttura abusiva Ecosport ” ubicata in c.da Lamasanta Piccola, avente destinazione urbanistica a “ Zona agricola E3 - Zona soggetta a PIRT ”, per un valore di stima di euro 282.000,00;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni.
Visti gli atti della causa.
Vista la nota in data 27 settembre 2022 con la quale i difensori della società Eco Sport rappresentavano quanto segue: “ … nelle more del giudizio … sono state avviate le procedure di scioglimento della cooperativa ricorrente per recesso della maggioranza dei soci. … p.q.m. Eco Sport s.c.a.r.l. … chiede che codesto … Collegio voglia prendere atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, per l’effetto dichiarandone l’improcedibilità, con compensazione delle spese tra le parti in causa ”.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 20 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla richiesta dei difensori della ricorrente in data 27 settembre 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 193 del 2018 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO