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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 329/2025 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. F. A. Lorusso
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 21/5/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“disporre l'integrale annullamento dei verbali n.ri PTR2201005855 del 19.09.2023; PTR2201005856 del 19.09.2023; PTR2201005857 del 19.09.2023; PTR2201005858 del 19.09.2023; PTR2201005859 del 19.09.2023; PTR2201005860 del 19.09.2023, anche in relazione alle sanzioni accessorie applicate, per le motivazioni evidenziate e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali n. PTR2201005855 del 19.09.2023, PTR2201005856 del 19.09.2023,
PTR2201005857 del 19.09.2023, PTR2201005858 del 19.09.2023, PTR2201005859 del 19.09.2023, PTR2201005860 del 19.09.2023, elevati dalla Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 179, 2° c., C.d.S., per non avere il conducente del CP_1
veicolo della ricorrente ( inserito la carta tachigrafica ovvero per Parte_2
averne inserita una sostituita e quindi inutilizzabile.
Allegava l'opponente di non poter essere considerata responsabile delle condotte e quindi delle infrazioni compiute dal conducente.
Si costituiva l'amministrazione prefettizia resistente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, essendo l'opponente obbligata in solido in qualità di proprietaria del veicolo tg FS525ET.
Con sentenza del 17/6/2024 il Giudice di Pace di rigettava e CP_1
confermava i verbali opposti.
2. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 482/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di il 17-25/6/2024, CP_1 con la quale è stata rigettata l'opposizione, deducendo due ordini di motivi: con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 150/11 e 2697
C.c., per avere la sentenza ritenuto provata la pretesa punitiva dell'Amministrazione nonostante il mancato deposito degli atti relativi all'accertamento o, comunque, la tardività dello stesso per essere avvenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione;
con il secondo motivo di gravame, la società appellante ripropone in sostanza le medesime censure già formulate con il ricorso in opposizione.
3. La si è costituita a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 4. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., la società proprietaria del veicolo ha proposto opposizione avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale di deducendo: a) la violazione dell'art. 3 L. n. 689/1981, per avere l'organo CP_1
accertatore contestato la sanzione alla società, nella qualità di obbligata in solido proprietaria del veicolo, senza identificare la persona fisica responsabile della condotta illecita;
b) l'assenza di responsabilità per non essere configurabile, in capo alla stessa, alcun obbligo impeditivo rispetto a condotte illecite poste in essere dal conducente del veicolo di cui è proprietaria.
Il Giudice di pace di ha rigettato l'opposizione rilevando come la CP_1
società ricorrente non avesse dedotto e provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 196 comma 1 C.d.S., era tenuta a rispondere delle violazioni, in solido con l'autore.
5. In rito, va preliminarmente esaminata la eccezione di erroneità della decisione di prime cure per avere ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, nonostante il mancato deposito degli atti dell'accertamento o, comunque, la tardività di detto deposito.
L'eccezione è infondata in fatto in quanto la data di spedizione dei verbali inerenti all'accertamento alla cancelleria del Giudice di pace è stata effettuata il
26.2.2024, quando l'udienza di prima comparizione era prevista per il 20.3.2024.
In ogni caso, in diritto l'eccezione è infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il termine per il deposito dei documenti inerenti all'accertamento dell'illecito amministrativo non è perentorio ma ordinatorio, per la considerazione che il giudice, in assenza dei documenti, non avrebbe tutti gli elementi per conoscere la controversia e, di conseguenza, decidere
Parte convenuta richiama la pronuncia di legittimità che ha affermato che: “il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione.” (Cass. III, 13/06/2019, n. 15887; Cass.
3 VI, 09/08/2016, n. 5; cfr., nello stesso senso: Cass. 18/04/2018, n. 9545; Giudice di pace Milano Sez. III, 18/02/2017); e ricorda altresì che l'orientamento richiamato è stato ribadito da Cass. II, 02/11/2022, n. 32226, secondo cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n.
150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione”.
L'orientamento interpretativo consolidato è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, che in tema ha stabilito:
<In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il termine previsto dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 150/2011 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione (non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti) non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 C.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, co. 1 del medesimo D.Lgs. n. 150/2011, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione>> (Trib. Modena -Cifarelli- 5/2/2021, n. 188);
<Ai sensi dell'art 7, co. 1, D.Lgs. n. 150/2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204 bis cds sono soggette al rito del lavoro “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, sicché a detti procedimenti si applicherebbe l'art. 416 C.p.c. (secondo cui la costituzione del convenuto con contestuale deposito di documenti deve avvenire “almeno dieci giorni prima dell'udienza”, “a pena di decadenza”), che tuttavia è espressamente derogato dal comma 7 dell'art. 7 cit., il quale infatti non prevede la perentorietà del predetto termine, da ritenersi quindi ordinatorio, con riferimento al deposito della
4 copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla notificazione della violazione. Conseguentemente, rimane soggetta alla perentorietà del termine fissato dall'art. 416 cpc esclusivamente ogni produzione documentale estranea a tali categorie>> (Trib. Modena -Cifarelli- 21/10/2022 n.
1252);
<Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo) da considerarsi producibile e pienamente utilizzabile dal Giudice anche a prescindere dalla stessa costituzione in senso tecnico dell'Amministrazione intimata, mentre per il deposito degli altri documenti – tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente – opera il terzo comma dell'art. 416 cpc, con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente
l'udienza di discussione>> (Trib. Modena -Masoni- 29/6/2023, n. 1097).
Il primo motivo di appello, quindi, non è meritevole di accoglimento.
6. Nel merito, come già accennato da parte ricorrente con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto
L'appellante lamenta, infatti, che i verbali di accertamento venivano notificati esclusivamente alla ricorrente in quanto l'infrazione veniva accertata a carico di trasgressore non identificato, e che ciò viola il principio di personalità della sanzione ammnistrativa;
con un secondo motivo, che in realtà è un'articolazione del precedente, la ricorrente allega l'assolvimento della prova liberatoria in ragione dell'impossibilità di esercitare alcun controllo da remoto o vigilanza in tempo reale sul proprio autocarro, idoneo ad individuare e prevenire la circolazione dello stesso
5 senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente o l'inserimento di carta tachigrafica risultata sostituita.
Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, è infondato. Sui ricordati profili, tradottisi nel motivo di appello, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che “la società ricorrente non ha dedotto né provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ex art. 196 comma 1
C.d.S., risponde delle violazioni, in solido con l'autore>>.
In tal modo ha anche inteso escludere che, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale in capo alla società, nella qualità di proprietaria del veicolo, sia necessaria l'identificazione della persona fisica autrice della violazione.
Ciò sulla base dell'art. 196 C.d.S. che, infatti, non richiede, quale condizione per configurare la responsabilità solidale del soggetto che dispone del veicolo,
l'identificazione dell'autore materiale della condotta illecita;
la norma, infatti, prevede che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
7. D'altronde, la lettura proposta da parte appellante, secondo la quale l'impossibilità di esercitare alcun controllo da remoto o vigilanza in tempo reale sul proprio autocarro comporta l'esenzione dalla responsabilità solidale prevista dalla norma, produce l'inammissibile effetto di eliminare la portata precettiva della disposizione normativa in quesitone, eliminando di fatto la responsabilità solidale, basata solo su un dato oggettivo, ovvero che la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà di chi dispone del veicolo. Interpretazione abrogante che la motivazione del provvedimento impugnato ha, giustamente, impedito.
Quanto sopra trova esplicita conferma nell'art. 126 bis, 2° c., seconda parte,
C.d.S., ove si prevede che: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione
6 di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166”; la norma, nel presupporre la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione, onera il proprietario del veicolo, nella qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., a fornire all'organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo, in caso di omissione, ad un ulteriore illecito amministrativo;
in tal modo, come evidenziato da parte convenuta, è lo stesso codice della strada ad ammettere la compatibilità della responsabilità solidale del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196 C.d.S. anche laddove l'organo accertatore non sia stato in grado di identificare l'autore materiale della violazione.
In fatto, nel caso di specie ciascuno dei verbali opposti contiene l'invito al proprietario a comunicare i dati previsti dall'art. 126 bis C.d.S., tenuto conto che, al momento dell'accertamento, gli organi competenti non potevano risalire all'identità della persona fisica che era alla guida del veicolo, con riferimento ai tempi e ai luoghi in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta del conducente o l'inserimento di una carta “sostituita” e, dunque, non più utilizzabile.
Tale documentazione non è oggetto di contestazione da parte opponente ed appellante, ed è infatti dall'esame delle risultanze tecniche che si sono potuti accertare i comportamenti “contra legem” contestati.
Pertanto, la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto deve escludersi che possa avere rilevanza la circostanza che il conducente sia rimasto
7 ignoto;
nel caso in esame non c'è stata denuncia di furto del mezzo da parte dell'opponente, e non è stato nemmeno contestato che la sua circolazione sia sicuramente avvenuta mediante affidamento volontario a qualche autista da parte del proprietario.
Anzi, a rigore l'omessa indicazione dei nomi dei conducenti si pone essa stessa a riprova della responsabilità della ditta, posto che i viaggi non risultano essere stati compiuti all'insaputa della stessa;
non risponde, infatti, a normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso, secondo quanto comunemente accade, che vengano effettuati viaggi con l'utilizzo di mezzi di trasporto all'insaputa o contro la volontà della ditta titolare, senza che tale violazione venga denunciata o in qualche modo risulti formalmente;
circostanze sulle quali nel caso di specie spettava se mai all'appellante fornire la necessaria -e specifica- prova contraria, peraltro neppure dedotta.
Viceversa, come già rimarcato, ammettere la liceità del comportamento preteso da parte appellante, risolventesi nell'impossibilità di sanzionare il mancato rispetto dei tempi obbligatori di riposo, significherebbe, per tutti gli utenti delle strade, aggiungere, ai fattori di rischio propri ed ineliminabili del traffico veicolare, anche quello della circolazione di autisti di mezzi pesanti che non rispettano i tempi di riposo, necessari per la sicurezza di tutti.
D'altronde, la già richiamata responsabilità solidale del proprietario del veicolo ha natura oggettiva, in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del titolare del mezzo, salvo che egli non dimostri il fattore interruttivo del nesso causale, nella specie consistente nella circolazione del veicolo contro la sua volontà (di recente. Cfr.: Cass. II, 20/9/2023, n. 26922).
Come ricordato da parte convenuta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per contestare la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., è necessario che il proprietario dimostri un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza indispensabile nella situazione considerata:
8 “Per il principio di solidarietà di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma
1, ed all'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario risponde anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo dell'art. 97
C.d.S., se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere
e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo” (Cass. II, 4/5/2022, n. 14124);
“Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente
o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi”.(Cass. VI,
15/12/2020, n. 28466; conf.: Cass. II, 27/08/2007, n. 18062);
“In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta di validità - sanzione accessoria di carattere patrimoniale e non personale - è, dall'art. 126, comma 7, cod. strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (o utilizzatore); circostanza alla quale, d'altronde, l'art. 214, comma 1 bis, del medesimo codice attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il verbale di contestazione dell'infrazione di guida con patente scaduta di validità elevata nei confronti di una propria dipendente, volta a contestare la legittimità del fermo amministrativo dell'autocarro di proprietà del datore di lavoro, rilevando che il proprietario datore di lavoro non può limitarsi ad opporre la non conoscenza della non validità della patente, essendo comunque la circolazione
9 avvenuta non contro la sua volontà)” (Cass. I, 16/5/2005, n. 10216; conf.: Cass. I,
26/07/2002, n. 11032; Cass. I, 18/08/1997, n. 7666).
Il proprietario del veicolo, quindi, non può limitarsi ad allegare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
8. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 482/2024 del 25/6/2024; CP_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.934,80, di cui €
[...]
382,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Modena, il 21/5/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 329/2025 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. F. A. Lorusso
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
in punto a: appello sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 21/5/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 437 C.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
Per parte attrice:
“disporre l'integrale annullamento dei verbali n.ri PTR2201005855 del 19.09.2023; PTR2201005856 del 19.09.2023; PTR2201005857 del 19.09.2023; PTR2201005858 del 19.09.2023; PTR2201005859 del 19.09.2023; PTR2201005860 del 19.09.2023, anche in relazione alle sanzioni accessorie applicate, per le motivazioni evidenziate e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni altra istanza, difesa e eccezione respinta, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali n. PTR2201005855 del 19.09.2023, PTR2201005856 del 19.09.2023,
PTR2201005857 del 19.09.2023, PTR2201005858 del 19.09.2023, PTR2201005859 del 19.09.2023, PTR2201005860 del 19.09.2023, elevati dalla Polizia Stradale di per la violazione dell'art. 179, 2° c., C.d.S., per non avere il conducente del CP_1
veicolo della ricorrente ( inserito la carta tachigrafica ovvero per Parte_2
averne inserita una sostituita e quindi inutilizzabile.
Allegava l'opponente di non poter essere considerata responsabile delle condotte e quindi delle infrazioni compiute dal conducente.
Si costituiva l'amministrazione prefettizia resistente, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, essendo l'opponente obbligata in solido in qualità di proprietaria del veicolo tg FS525ET.
Con sentenza del 17/6/2024 il Giudice di Pace di rigettava e CP_1
confermava i verbali opposti.
2. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 482/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di il 17-25/6/2024, CP_1 con la quale è stata rigettata l'opposizione, deducendo due ordini di motivi: con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 150/11 e 2697
C.c., per avere la sentenza ritenuto provata la pretesa punitiva dell'Amministrazione nonostante il mancato deposito degli atti relativi all'accertamento o, comunque, la tardività dello stesso per essere avvenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione;
con il secondo motivo di gravame, la società appellante ripropone in sostanza le medesime censure già formulate con il ricorso in opposizione.
3. La si è costituita a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 4. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 204 bis C.d.s., la società proprietaria del veicolo ha proposto opposizione avverso i verbali elevati dalla Polizia Stradale di deducendo: a) la violazione dell'art. 3 L. n. 689/1981, per avere l'organo CP_1
accertatore contestato la sanzione alla società, nella qualità di obbligata in solido proprietaria del veicolo, senza identificare la persona fisica responsabile della condotta illecita;
b) l'assenza di responsabilità per non essere configurabile, in capo alla stessa, alcun obbligo impeditivo rispetto a condotte illecite poste in essere dal conducente del veicolo di cui è proprietaria.
Il Giudice di pace di ha rigettato l'opposizione rilevando come la CP_1
società ricorrente non avesse dedotto e provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 196 comma 1 C.d.S., era tenuta a rispondere delle violazioni, in solido con l'autore.
5. In rito, va preliminarmente esaminata la eccezione di erroneità della decisione di prime cure per avere ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, nonostante il mancato deposito degli atti dell'accertamento o, comunque, la tardività di detto deposito.
L'eccezione è infondata in fatto in quanto la data di spedizione dei verbali inerenti all'accertamento alla cancelleria del Giudice di pace è stata effettuata il
26.2.2024, quando l'udienza di prima comparizione era prevista per il 20.3.2024.
In ogni caso, in diritto l'eccezione è infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il termine per il deposito dei documenti inerenti all'accertamento dell'illecito amministrativo non è perentorio ma ordinatorio, per la considerazione che il giudice, in assenza dei documenti, non avrebbe tutti gli elementi per conoscere la controversia e, di conseguenza, decidere
Parte convenuta richiama la pronuncia di legittimità che ha affermato che: “il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione.” (Cass. III, 13/06/2019, n. 15887; Cass.
3 VI, 09/08/2016, n. 5; cfr., nello stesso senso: Cass. 18/04/2018, n. 9545; Giudice di pace Milano Sez. III, 18/02/2017); e ricorda altresì che l'orientamento richiamato è stato ribadito da Cass. II, 02/11/2022, n. 32226, secondo cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n.
150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione”.
L'orientamento interpretativo consolidato è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, che in tema ha stabilito:
<In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il termine previsto dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 150/2011 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione (non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti) non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 C.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, co. 1 del medesimo D.Lgs. n. 150/2011, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione>> (Trib. Modena -Cifarelli- 5/2/2021, n. 188);
<Ai sensi dell'art 7, co. 1, D.Lgs. n. 150/2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204 bis cds sono soggette al rito del lavoro “ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, sicché a detti procedimenti si applicherebbe l'art. 416 C.p.c. (secondo cui la costituzione del convenuto con contestuale deposito di documenti deve avvenire “almeno dieci giorni prima dell'udienza”, “a pena di decadenza”), che tuttavia è espressamente derogato dal comma 7 dell'art. 7 cit., il quale infatti non prevede la perentorietà del predetto termine, da ritenersi quindi ordinatorio, con riferimento al deposito della
4 copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla notificazione della violazione. Conseguentemente, rimane soggetta alla perentorietà del termine fissato dall'art. 416 cpc esclusivamente ogni produzione documentale estranea a tali categorie>> (Trib. Modena -Cifarelli- 21/10/2022 n.
1252);
<Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo) da considerarsi producibile e pienamente utilizzabile dal Giudice anche a prescindere dalla stessa costituzione in senso tecnico dell'Amministrazione intimata, mentre per il deposito degli altri documenti – tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente – opera il terzo comma dell'art. 416 cpc, con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente
l'udienza di discussione>> (Trib. Modena -Masoni- 29/6/2023, n. 1097).
Il primo motivo di appello, quindi, non è meritevole di accoglimento.
6. Nel merito, come già accennato da parte ricorrente con i motivi di appello si ripropongono come censure del provvedimento impugnato gli stessi motivi di opposizione sviluppati in primo grado, qualificando il loro mancato accoglimento come omessa motivazione ed erronea decisione in diritto
L'appellante lamenta, infatti, che i verbali di accertamento venivano notificati esclusivamente alla ricorrente in quanto l'infrazione veniva accertata a carico di trasgressore non identificato, e che ciò viola il principio di personalità della sanzione ammnistrativa;
con un secondo motivo, che in realtà è un'articolazione del precedente, la ricorrente allega l'assolvimento della prova liberatoria in ragione dell'impossibilità di esercitare alcun controllo da remoto o vigilanza in tempo reale sul proprio autocarro, idoneo ad individuare e prevenire la circolazione dello stesso
5 senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente o l'inserimento di carta tachigrafica risultata sostituita.
Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, è infondato. Sui ricordati profili, tradottisi nel motivo di appello, il primo giudice ha sufficientemente motivato rilevando che “la società ricorrente non ha dedotto né provato che il mezzo stesse circolando contro la propria volontà, con la conseguenza che, ex art. 196 comma 1
C.d.S., risponde delle violazioni, in solido con l'autore>>.
In tal modo ha anche inteso escludere che, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale in capo alla società, nella qualità di proprietaria del veicolo, sia necessaria l'identificazione della persona fisica autrice della violazione.
Ciò sulla base dell'art. 196 C.d.S. che, infatti, non richiede, quale condizione per configurare la responsabilità solidale del soggetto che dispone del veicolo,
l'identificazione dell'autore materiale della condotta illecita;
la norma, infatti, prevede che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
7. D'altronde, la lettura proposta da parte appellante, secondo la quale l'impossibilità di esercitare alcun controllo da remoto o vigilanza in tempo reale sul proprio autocarro comporta l'esenzione dalla responsabilità solidale prevista dalla norma, produce l'inammissibile effetto di eliminare la portata precettiva della disposizione normativa in quesitone, eliminando di fatto la responsabilità solidale, basata solo su un dato oggettivo, ovvero che la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà di chi dispone del veicolo. Interpretazione abrogante che la motivazione del provvedimento impugnato ha, giustamente, impedito.
Quanto sopra trova esplicita conferma nell'art. 126 bis, 2° c., seconda parte,
C.d.S., ove si prevede che: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione
6 di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166”; la norma, nel presupporre la mancata identificazione dell'autore materiale della violazione, onera il proprietario del veicolo, nella qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S., a fornire all'organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo, in caso di omissione, ad un ulteriore illecito amministrativo;
in tal modo, come evidenziato da parte convenuta, è lo stesso codice della strada ad ammettere la compatibilità della responsabilità solidale del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196 C.d.S. anche laddove l'organo accertatore non sia stato in grado di identificare l'autore materiale della violazione.
In fatto, nel caso di specie ciascuno dei verbali opposti contiene l'invito al proprietario a comunicare i dati previsti dall'art. 126 bis C.d.S., tenuto conto che, al momento dell'accertamento, gli organi competenti non potevano risalire all'identità della persona fisica che era alla guida del veicolo, con riferimento ai tempi e ai luoghi in cui è stato rilevato il mancato inserimento della carta del conducente o l'inserimento di una carta “sostituita” e, dunque, non più utilizzabile.
Tale documentazione non è oggetto di contestazione da parte opponente ed appellante, ed è infatti dall'esame delle risultanze tecniche che si sono potuti accertare i comportamenti “contra legem” contestati.
Pertanto, la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto deve escludersi che possa avere rilevanza la circostanza che il conducente sia rimasto
7 ignoto;
nel caso in esame non c'è stata denuncia di furto del mezzo da parte dell'opponente, e non è stato nemmeno contestato che la sua circolazione sia sicuramente avvenuta mediante affidamento volontario a qualche autista da parte del proprietario.
Anzi, a rigore l'omessa indicazione dei nomi dei conducenti si pone essa stessa a riprova della responsabilità della ditta, posto che i viaggi non risultano essere stati compiuti all'insaputa della stessa;
non risponde, infatti, a normali criteri di logica non solo giuridica ma anche di comune buon senso, secondo quanto comunemente accade, che vengano effettuati viaggi con l'utilizzo di mezzi di trasporto all'insaputa o contro la volontà della ditta titolare, senza che tale violazione venga denunciata o in qualche modo risulti formalmente;
circostanze sulle quali nel caso di specie spettava se mai all'appellante fornire la necessaria -e specifica- prova contraria, peraltro neppure dedotta.
Viceversa, come già rimarcato, ammettere la liceità del comportamento preteso da parte appellante, risolventesi nell'impossibilità di sanzionare il mancato rispetto dei tempi obbligatori di riposo, significherebbe, per tutti gli utenti delle strade, aggiungere, ai fattori di rischio propri ed ineliminabili del traffico veicolare, anche quello della circolazione di autisti di mezzi pesanti che non rispettano i tempi di riposo, necessari per la sicurezza di tutti.
D'altronde, la già richiamata responsabilità solidale del proprietario del veicolo ha natura oggettiva, in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del titolare del mezzo, salvo che egli non dimostri il fattore interruttivo del nesso causale, nella specie consistente nella circolazione del veicolo contro la sua volontà (di recente. Cfr.: Cass. II, 20/9/2023, n. 26922).
Come ricordato da parte convenuta, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per contestare la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 196, comma 1, C.d.S., è necessario che il proprietario dimostri un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza indispensabile nella situazione considerata:
8 “Per il principio di solidarietà di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, comma
1, ed all'art. 196, comma 1, C.d.S., il proprietario risponde anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo dell'art. 97
C.d.S., se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere
e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo” (Cass. II, 4/5/2022, n. 14124);
“Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente
o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi”.(Cass. VI,
15/12/2020, n. 28466; conf.: Cass. II, 27/08/2007, n. 18062);
“In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell'autoveicolo guidato con patente scaduta di validità - sanzione accessoria di carattere patrimoniale e non personale - è, dall'art. 126, comma 7, cod. strada, prevista indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (o utilizzatore); circostanza alla quale, d'altronde, l'art. 214, comma 1 bis, del medesimo codice attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dal datore di lavoro avverso il verbale di contestazione dell'infrazione di guida con patente scaduta di validità elevata nei confronti di una propria dipendente, volta a contestare la legittimità del fermo amministrativo dell'autocarro di proprietà del datore di lavoro, rilevando che il proprietario datore di lavoro non può limitarsi ad opporre la non conoscenza della non validità della patente, essendo comunque la circolazione
9 avvenuta non contro la sua volontà)” (Cass. I, 16/5/2005, n. 10216; conf.: Cass. I,
26/07/2002, n. 11032; Cass. I, 18/08/1997, n. 7666).
Il proprietario del veicolo, quindi, non può limitarsi ad allegare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.
8. Nel caso di specie, quindi, il gravame -sotto ogni profilo dedotto- non coglie nel segno e l'appello è, quindi, infondato nel merito e va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, ove dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello svolto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 482/2024 del 25/6/2024; CP_1 dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.934,80, di cui €
[...]
382,80 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, L. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 17 legge 24 dicembre 2012 numero 228, ove dovuto, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Modena, il 21/5/2025, e contestualmente depositata nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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