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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3062/2024
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
ALLEGATO AL VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3062/2024
Il Giudice preso atto di quanto dichiarato a verbale, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3062/2024
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Palumbo Parte_1
PARTE ATTRICE
e
, , , , rapp.ti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 difesi dagli avv.ti Espedito Iasevoli e Serena Romanelli
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione parte attrice conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, gli odierni convenuti, con azione ex art 2932 c.c., contestualmente ad azione quanti minoris, essedo il bene promesso in vendita di minor valore rispetto a quello oggetto del concreto trasferimento a pronunciarsi.
pagina 2 di 3 Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda e chiedevano pronunciarsi la risoluzione stragiudiziale del preliminare e, in via riconvenzionale, condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 45.000,00.
2. Tanto premesso, si osserva, in via pregiudiziale, che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; Cass.Civ.,
Sez.I, 7 ottobre 2011, n.20631).
Per il resto, conformemente a quanto dichiarato nel verbale dell'udienza dell'odierna udienza dai procuratori delle parti ed a quanto documentato in atti, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., ad opera degli attori e delle conseguenti accettazioni.
Considerato l'espresso accordo delle parti (cfr. gli atti di accettazione) in ordine alla compensazione delle spese processuali, sussistono senz'altro le condizioni, ex art. 92, 2° comma c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti stesse le spese di giudizio.
Letto l'art 2668, co. II, c.c., da ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, Nota Registro generale n. 31063 - Registro particolare n. 24395 (presentazione n. 8 del 19.06.2024) effettuata dalla sig.ra Parte_1
con esonero del conservatore da responsabilità.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
25/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
ALLEGATO AL VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3062/2024
Il Giudice preso atto di quanto dichiarato a verbale, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3062/2024
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Palumbo Parte_1
PARTE ATTRICE
e
, , , , rapp.ti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 difesi dagli avv.ti Espedito Iasevoli e Serena Romanelli
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione parte attrice conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, gli odierni convenuti, con azione ex art 2932 c.c., contestualmente ad azione quanti minoris, essedo il bene promesso in vendita di minor valore rispetto a quello oggetto del concreto trasferimento a pronunciarsi.
pagina 2 di 3 Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda e chiedevano pronunciarsi la risoluzione stragiudiziale del preliminare e, in via riconvenzionale, condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 45.000,00.
2. Tanto premesso, si osserva, in via pregiudiziale, che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; Cass.Civ.,
Sez.I, 7 ottobre 2011, n.20631).
Per il resto, conformemente a quanto dichiarato nel verbale dell'udienza dell'odierna udienza dai procuratori delle parti ed a quanto documentato in atti, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., ad opera degli attori e delle conseguenti accettazioni.
Considerato l'espresso accordo delle parti (cfr. gli atti di accettazione) in ordine alla compensazione delle spese processuali, sussistono senz'altro le condizioni, ex art. 92, 2° comma c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti stesse le spese di giudizio.
Letto l'art 2668, co. II, c.c., da ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, Nota Registro generale n. 31063 - Registro particolare n. 24395 (presentazione n. 8 del 19.06.2024) effettuata dalla sig.ra Parte_1
con esonero del conservatore da responsabilità.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
25/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 3 di 3