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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 41238/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41238/2022 R.G. promossa dai NO:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gian Mario Bastetti e C.F._2
Matteo Cardani, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Mario
Bastetti, sito in Novara, Via Perazzi n. 58;
ATTORI OPPONENTI
e contro
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
I.V.A. ), già , con P.IVA_2 Controparte_2
sede in , Viale Romagna n. 26, in persona del suo rappresentante processuale pro CP_1
tempore, Direttore Generale Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
pagina 1 di 9 Silvia Rancati, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in , Via CP_1
della Posta n. 10,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 14378/2022 del 25.08.2022 (R.G.
31199/2022), Rep. 10047/2022 del 25.8.2022, emesso il 19.08.2022 dal Tribunale Di
Milano, Dottoressa Fulvia De Luca.
CONCLUSIONI: per parte opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 9.12.2024, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21.11.2024, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I NO e (nel prosieguo anche solo gli Parte_1 Parte_3
Opponenti) hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 14378/2022 del
25.08.2022 (R.G. 31199/2022), Rep. 10047/2022 del 25.8.2022, emesso il 19.08.2022 dal Tribunale Di Milano, Dottoressa Fulvia De Luca, su ricorso di
[...]
, per il pagamento dell'importo di € 14.026,77, Controparte_1
oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al saldo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio.
Gli Opponenti esponevano (in estrema sintesi) di essere stati individuati da CP_1
quali destinatari del provvedimento monitorio in quanto eredi dei NO Per_1
e , deceduti rispettivamente in data 8.2.2000 e 30.11.2009,
[...] Persona_2
e relativo al pagamento di spese di riscaldamento riferite ad una unità immobiliare sita pagina 2 di 9 nel Condominio di Via Spadini n. 11 in , nello specifico l'appartamento sito al CP_1
piano rialzato della scala “U”, contrassegnato dal numero di interno 162 (contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio 15 – mappale 129 – subalterno 711 – zona censuaria 3
– categoria A/3 – classe 3 – consistenza vani 4,5 – rendita catastale € 511,29). Gli
Opponenti, dopo aver contestato la avvenuta concessione della provvisoria esecutività e la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio, sostenevano di non dover alcuna somma all'Ente opposto in quanto: non avevano mai abitato nel suddetto appartamento, che era rimasto disabitato a far data dal decesso della RA
(30.11.2009); l'immobile, nel corso dell'anno 2013, era divenuto inagibile a Per_2
causa di un incendio e, pertanto l'impianto di riscaldamento non poteva essere stato utilizzato da tale data;
tutte le pendenze condominiali, ivi incluse quelle relative al riscaldamento centralizzato, erano state saldate direttamente al Condominio di Via
Spadini n. 11 al momento della vendita dell'unità immobiliare;
mancava un rapporto contrattuale tra e gli Opponenti e loro i danti causa che potesse giustificare le CP_1
pretese dell'Ente opposto. I NO contestavano, inoltre, l'entità dell'importo Pt_1
azionato da con il provvedimento monitorio, eccependo sia la mancanza del CP_1
requisito della liquidità e della certezza del credito, nonchè l'avvenuta prescrizione del credito di per le somme maturate antecedentemente alla data del 16.3.2013. CP_1
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta datata 12.1.2023,
[...]
, già Controparte_1 Controparte_2
(nel prosieguo anche solo , contestando integralmente la
[...] CP_1
ricostruzione effettuata dai NO e sostenendo (in estrema sintesi) che: il Pt_1
servizio di riscaldamento nel Condominio di Via Spadini n. 11 era gestito da CP_1
che, tra l'altro, era la precedente proprietaria dell'unità abitativa dei NO Pt_1
l'opposizione del Sig. doveva essere considerata inammissibile in Parte_1
pagina 3 di 9 quanto tardiva;
il provvedimento monitorio opposto era stato emesso correttamente perché sussistevano i relativi presupposti di legge, sia con riferimento alla prova della sussistenza del credito azionato, sia con riferimento alla richiesta di concessione della provvisoria esecutività; l'eccezione di prescrizione avanzata dagli Opponenti doveva ritenersi infondata in considerazione delle molteplici lettere di messa in mora, interruttive del relativo termine, inoltrate da CP_1
quindi, chiedeva al Giudice, previa ammissione delle istanze istruttorie
[...]
formulate, di: respingere, in via preliminare, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della opposizione del Signor in quanto tardiva;
nel merito, di respingere Parte_1
l'opposizione e confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di dichiarare l'esistenza del debito in via solidale dei due opponenti nei confronti di
CP_1
Il Giudice, preso atto della impossibilità di conciliare le parti, all'esito dell'esito del tentativo di conciliazione giudiziale esperito in data 29.6.2023, ammetteva le prove testimoniali su specifici capitoli formulati dalle parti in causa.
Assunte le prove testimoniali, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza del secondo degli assegnati termini.
Con riferimento all'eccezione degli Opponenti sulla inesistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'articolo 635 c.p.c. relativi alla prova scritta per i crediti dello
Stato e degli enti pubblici, si rileva che è un ente pubblico sottoposto al CP_1
controllo di Regione Lombardia, così come risulta dall'articolo 14 della L.R. 4 dicembre pagina 4 di 9 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
e dallo stesso Statuto prodotto dalla Parte Opposta (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di ). CP_1
Il suddetto disposto del Codice di procedura civile stabilisce che per i crediti dello Stato
o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, devono ritenersi prove idonee alla emissione della ingiunzione i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Tuttavia, nel caso in esame non appare documentato che la Parte Opposta sia un Ente pubblico soggetto a tutela o vigilanza dello Stato e, pertanto, l'attestazione del funzionario ai sensi dell'articolo 635 c.p.c. non può ritenersi idonea all'emissione del
Decreto Ingiuntivo, mentre appaiono idonee le fatture depositate nel fascicolo della fase monitoria, le ultime delle quali riportano anche uno schema riassuntivo della esposizione debitoria pregressa (cfr. doc. n. 4 monitorio di parte Opposta). Pertanto, considerato che una parte del credito azionata, in particolare a quella anteriore al gennaio 2003 non risulta supportata da fatture comprovanti l'entità dello stesso, si revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto.
Considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, occorre verificare se risulti fondata la contestazione degli Opponenti relativa alla inesistenza di un rapporto giustificativo della pretesa creditoria di CP_1
In merito, appare evidente che le fatture emesse dalla parte Opposta, così come prodotte nel fascicolo monitorio (cfr. doc. n. 4 fascicolo monitorio di , si riferiscono CP_1
alla fornitura del servizio di riscaldamento centralizzato e quindi ai consumi fatturati dal gestore del servizio. Si rileva che la predetta fornitura già veniva erogata da CP_4
(Ente poi divenuto nel settembre 1984, epoca in cui i NO CP_1 Per_1
pagina 5 di 9 e (genitori degli odierni Opponenti) diventavano Pt_1 Persona_2
proprietari dell'immobile, precedentemente loro concesso in locazione con patto di futura cessione da parte di (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio di . La CP_4 CP_1
circostanza che il servizio di riscaldamento fosse fornito da risulta anche dalla CP_1
escussione testimoniale degli ex Amministratori dello stabile di Via Spadini n. 11 (cfr.
p.v. del 30.10.2023, pagina 1 e p.v. del 6.2.2024, pagina 2). Si evidenzia, inoltre, che il teste escusso il 30.10.2023 ha confermato che il Decreto Ingiuntivo, nr. 186844/2019 del
26.8.2019 R.G. 37968/2019, prodotto dagli Opponenti (cfr. doc. n. 4), aveva per oggetto spese diverse da quelle di riscaldamento. Pertanto, l'eccezione degli Opponenti relativa alla insussistenza di un rapporto contrattuale tra i propri danti causa e non può CP_1
essere accolta.
Appurata l'esistenza di un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio di riscaldamento, occorre verificare se siano decorsi i termini di prescrizione del credito azionato e se il decorso della prescrizione sia stato eventualmente interrotto.
Come noto, il Legislatore, con la Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, commi da 4
a 10), ha previsto che, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1.3.2018 per il settore elettrico, al 1.1.2019 per il settore dell'erogazione del gas e al 1.1.2020 per settore idrico.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n.
97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018
(L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i crediti per i consumi di energia elettrica, di gas e acqua. Per quanto attiene alla fornitura del gas, quindi, per le fatture emesse prima del 1 gennaio 2019 il termine di prescrizione applicabile è di cinque anni. Pertanto, considerato che i crediti di cui alle pagina 6 di 9 fatture monitoriamente azionate da riguardano un arco temporale dall'anno CP_1
1999 all'anno 2015 e che i relativi conguagli sono stati effettuati sino al 2018 (cfr. documenti n. 3 e n. 4 fascicolo monitorio di , il termine di prescrizione CP_1
applicabile è quello quinquennale. Dalla documentazione prodotta da risulta CP_1
che la raccomandata di sollecito di pagamento, datata 13.9.2010, spedita all'indirizzo di
Via Spadini n. 11, scala U e destinata al Sig. è stata consegnata il Persona_1
16.9.2010 (a tal proposito si rileva, inoltre, che dal documento n. 11, pagina 3, del fascicolo di risulta che il Sig. “non occupa più il CP_1 Parte_2
sopraccitato appartamento dal Novembre 2010”); mentre la successiva raccomandata datata 15.2.2012 risulta tornata al mittente con la dicitura “il destinatario è sconosciuto”
(cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio di pagine 4 e 6). Pertanto, vista la CP_1
sequenza temporale delle raccomandate di sollecito di pagamento, idonee ad interrompere il decorso della prescrizione, deve rilevarsi che il credito di € 8.087,19 si è estinto per prescrizione il 16.9.2015 (c.f.r. prospetto di riepilogo di A.LE.R. per gli anni dal 1999 al 2009; cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). Per quanto attiene ai crediti relativi alla fornitura del servizio di riscaldamento successivi a tale data, si rileva che gli stessi sussistono. Infatti, la circostanza che l'immobile sia rimasto disabitato o divenuto inagibile a seguito di un incendio non rileva ai fini della sospensione del servizio, ma attesta, eventualmente, la violazione da parte degli Opponenti del dovere di custodire correttamente l'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. Tuttavia, la successiva raccomandata di sollecito di pagamento, indirizzata dai Legali di CP_1
agli odierni Opponenti, risulta datata 12.3.2018 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio di pagina 7). Anche in questo caso, pertanto, bisogna tenere conto della CP_1
intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture emesse dal periodo compreso tra il
17.9.2010 e il 12.3.2013, pari ad € 3.233,80. Di conseguenza, risulta effettivamente pagina 7 di 9 dovuta dagli Opponenti ad l'importo complessivo di € 2.705,78 (€ 14.026,77, CP_1
importo di cui alla ingiunzione, - € 8.087,19, importo dei crediti prescritti, - € 3.233,80, importo dei crediti ulteriormente prescritti), risultante dai crediti non prescritti (cfr. documenti n. 3 e 4 del fascicolo monitorio di , oltre interessi. CP_1
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, in contraddittorio della parte opposta, così provvede:
1. accoglie l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 14378/2022 del 25.08.2022 (R.G.
31199/2022), Rep. 10047/2022 del 25.8.2022, emesso il 19.08.2022 dal Tribunale
Di Milano, Dottoressa Fulvia De Luca, e per l'effetto, revoca il Decreto
Ingiuntivo opposto (e le statuizioni di condanna ivi contenute);
2. rigetta la domanda di condanna degli Opponenti al pagamento della somma di €
14.026,77, per sorte capitale, per fornitura di riscaldamento, domanda avanzata da
, in persona del suo Controparte_1
L.R. pro-tempore, nei confronti dei NO e Parte_1
per i motivi di cui in parte motiva;
Parte_2
3. accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di fornitura del servizio di riscaldamento, già a far data dal settembre 1984, relativo all'appartamento sito nel
Condominio di Via Spadini n. 11 in , al piano rialzato della scala “U”, CP_1
contrassegnato dal numero di interno 162 (contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio 15 – mappale 129 – subalterno 711 – zona censuaria 3 – categoria
A/3 – classe 3 – consistenza vani 4,5 – rendita catastale € 511,29), prestato da pagina 8 di 9 a favore, dapprima, Controparte_1
dei NO e e, poi, degli eredi NO Persona_1 Persona_2
Parte_1 Parte_2
4. accerta e dichiara la intervenuta prescrizione del credito del complessivo importo di € 11.320,99 di per Controparte_1
le forniture di gas per il riscaldamento dell'appartamento descritto al punto che precede, dal 1999 al 12.3.2013, per le ragioni esposte in parte motiva;
5. condanna i NO e al Parte_1 Parte_2
pagamento della somma di € 2.705,78, oltre interessi, per la fornitura del servizio di riscaldamento, per il predetto appartamento, dal mese di 13.3.2013 al 2018, in favore di;
Controparte_1
6. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Milano, così deciso in data 26 Maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 9 di 9