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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Catanzaro, Via E. Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corea, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 568/2020, emesso in data 1° giugno 2020 e notificato in data 24 giugno 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.12.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la Controparte_1 somma di € 27.526,02, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 266 del 13.12.2006, per un importo di € 7.322,58; la fattura n. 344 del 22.12.2006, per un
1 importo di € 5.537,86; la fattura n. V60070 del 30.06.2014, per un importo di € 7.068,16; la fattura n. V60139 del 23.07.2014, per un importo di € 176,10; la fattura n. 71 del 30.07.2007, per un importo di € 23.179,72 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007, per un importo di € 12.921,65 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di € 87,29 pro quota; e la fattura n. 72 del
01.08.2007, per un importo di € 2,57 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - ATO 2 Catanzaro, giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'
[...]
e successive scritture aggiuntive. Parte_2
Quale motivo di opposizione, il ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1 nell'espletamento del predetto servizio chiedendo, in via gradata, di Controparte_1
“ridurre l'avversa pretesa, nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
2. Orbene, l'opposizione deve essere accolta, in quanto deve essere rilevato il difetto di legittimazione sostanziale passiva del Parte_1
Il difetto ben può essere rilevato d'ufficio, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nella nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 2951/2016.
Parte opposta, quanto alla legittimazione sostanziale passiva del ha affermato Parte_1 che “sono obbligati in solido nei confronti dell'odierna ricorrente sia l'ente comunale che ATO
Calabria 2 Catanzaro (Regione Calabria) per come disposto dall'art. 8 del contratto del
15/02/2006 allegato in atti”.
Orbene, su tale specifico punto il non ha assunto posizione, non contestando Parte_1
l'assunto di parte opposta, limitandosi invero ad eccepire un presunto inadempimento contrattuale della Controparte_1
Richiamando la già menzionata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, deve rammentarsi che, quanto al principio di non contestazione, questa ha affermato: “Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
(art. 167 c.p.c., comma 1) e “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
2 dalle parti o dal p.m., nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115
c.p.c., comma 1). Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), “a fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Ebbene, alla luce dei poteri conferiti dall'ordinamento al Giudice, e alla luce di quanto chiarito in tale fondamentale operazione ermeneutica della Suprema Corte, ben può in questa sede procedersi a rilevare che quanto affermato da parte opposta, a fondamento della propria pretesa, è privo di fondamento alcuno.
E difatti, alla luce dell'interpretazione operata da questo Giudicante del contratto di appalto del
15.02.2006, con particolare riguardo all'art. 8 del medesimo, si evince che il Parte_1
non è assolutamente legittimato a subire la pretesa avanzata in monitorio dalla Controparte_1
[...]
L'art. 8 del summenzionato contratto, stipulato tra l' e l' a ben Parte_2 Parte_3
Parte vedere stabiliva che gravava sull' il compito di conseguire dai Comuni obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la
2 dovrebbero rispondere in Controparte_1Parte_2
Parte solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
3 Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto di appalto del Pt_1
15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'
[...]
Parte
e l' Parte_2 Controparte_2
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun Parte_1
effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI medesima il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, sulla base di tale rilievo, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Quanto alle spese di lite, considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
4 - accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 568/2020;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3082/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Catanzaro, Via E. Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corea, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-OPPONENTE-
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Marina di Caulonia, Via Alfonsine n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Ilario Circosta, che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 568/2020, emesso in data 1° giugno 2020 e notificato in data 24 giugno 2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.12.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ma riducendoli al minimo di legge (20 + 20).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'epigrafato decreto ingiuntivo, con cui la gli ha ingiunto di pagare la Controparte_1 somma di € 27.526,02, oltre interessi di mora, a titolo di fatture impagate (segnatamente, la fattura n. 266 del 13.12.2006, per un importo di € 7.322,58; la fattura n. 344 del 22.12.2006, per un
1 importo di € 5.537,86; la fattura n. V60070 del 30.06.2014, per un importo di € 7.068,16; la fattura n. V60139 del 23.07.2014, per un importo di € 176,10; la fattura n. 71 del 30.07.2007, per un importo di € 23.179,72 pro quota; la fattura n. 112 del 14.11.2007, per un importo di € 12.921,65 pro quota; la fattura n. 22 del 14.02.2008, per un importo di € 87,29 pro quota; e la fattura n. 72 del
01.08.2007, per un importo di € 2,57 pro quota).
Gli importi in parola e le relative fatture originerebbero dall'esecuzione, da parte della società opposta, del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie, ubicati nel territorio della Regione
Calabria - ATO 2 Catanzaro, giusto contratto di appalto del 15.02.2006 stipulato con l'
[...]
e successive scritture aggiuntive. Parte_2
Quale motivo di opposizione, il ha eccepito l'inadempimento contrattuale della Parte_1 nell'espletamento del predetto servizio chiedendo, in via gradata, di Controparte_1
“ridurre l'avversa pretesa, nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
2. Orbene, l'opposizione deve essere accolta, in quanto deve essere rilevato il difetto di legittimazione sostanziale passiva del Parte_1
Il difetto ben può essere rilevato d'ufficio, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità nella nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 2951/2016.
Parte opposta, quanto alla legittimazione sostanziale passiva del ha affermato Parte_1 che “sono obbligati in solido nei confronti dell'odierna ricorrente sia l'ente comunale che ATO
Calabria 2 Catanzaro (Regione Calabria) per come disposto dall'art. 8 del contratto del
15/02/2006 allegato in atti”.
Orbene, su tale specifico punto il non ha assunto posizione, non contestando Parte_1
l'assunto di parte opposta, limitandosi invero ad eccepire un presunto inadempimento contrattuale della Controparte_1
Richiamando la già menzionata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, deve rammentarsi che, quanto al principio di non contestazione, questa ha affermato: “Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
(art. 167 c.p.c., comma 1) e “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
2 dalle parti o dal p.m., nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115
c.p.c., comma 1). Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), “a fortiori” ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Ebbene, alla luce dei poteri conferiti dall'ordinamento al Giudice, e alla luce di quanto chiarito in tale fondamentale operazione ermeneutica della Suprema Corte, ben può in questa sede procedersi a rilevare che quanto affermato da parte opposta, a fondamento della propria pretesa, è privo di fondamento alcuno.
E difatti, alla luce dell'interpretazione operata da questo Giudicante del contratto di appalto del
15.02.2006, con particolare riguardo all'art. 8 del medesimo, si evince che il Parte_1
non è assolutamente legittimato a subire la pretesa avanzata in monitorio dalla Controparte_1
[...]
L'art. 8 del summenzionato contratto, stipulato tra l' e l' a ben Parte_2 Parte_3
Parte vedere stabiliva che gravava sull' il compito di conseguire dai Comuni obbligati le somme dovute all'ATI per le prestazioni rese, salvo tuttavia il diritto delle imprese, senza bisogno di ulteriori formalità, di esercitare anche l'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio. Da tanto conseguirebbe, secondo la
2 dovrebbero rispondere in Controparte_1Parte_2
Parte solido fra loro per il pagamento delle fatture emesse dall' rimaste insolute per le prestazioni rese, relativamente all'attività di gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nel territorio di pertinenza del soppresso Pt_2
E tuttavia, la domanda proposta da parte opposta in monitorio nei confronti del Parte_1
non è fondata mancando, effettivamente, il titolo contrattuale che obblighi il predetto in Pt_1 favore dell'ATI.
3 Invero, come chiarito da ultimo dalla Suprema Corte, in tema di contratti della P.A., è noto che, ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto deve rivestire, ai sensi del R.D. n. 244 del
1923, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr., ex multis, Cass., n. 7478/2020 e Cass., n. 11465/2020).
Non può che evidenziarsi che il opponente non è parte del contratto di appalto del Pt_1
15.02.2006 e della scrittura aggiuntiva del 09.08.2006, che risultano invece stipulati tra l'
[...]
Parte
e l' Parte_2 Controparte_2
Pertanto, nei confronti del i suddetti accordi non possono produrre alcun Parte_1
effetto, per il noto principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c., a nulla rilevando che l'art. 8 del predetto contratto del 15.02.2006 facoltizzi l'ATI all'esercizio dell'azione diretta di recupero del credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
A ben vedere, la citata clausola contrattuale non impegna i singoli Comuni a titolo contrattuale nei confronti dell'ATI, ma attribuisce all'ATI medesima il diritto di agire in surrogatoria nei confronti dei singoli Comuni a fronte dell'inerzia del soppresso ATO 2.
Pertanto, sulla base di tale rilievo, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Quanto alle spese di lite, considerata la particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto dirimenti, se ne dispone la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
4 - accoglie l'opposizione proposta dal in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 568/2020;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 28 aprile 2025 Il Giudice
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