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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2539/22 promossa da:
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1
NZ LI e dall'avv. Domenico de Nardis, elett.te dom.to come in atti;
OPPONENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nerio Carugno, elett.te domiciliata CP_1 come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis e 615 c.p.c., il ha proposto opposizione al precetto Parte_2 notificato da in data 22 novembre 2023, sulla base del titolo esecutivo costituito dal CP_1 decreto ingiuntivo n. 304/2022, emesso dal Tribunale di L'Aquila e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa in data 7 marzo 2023. A tal fine ha dedotto di vantar un credito a sua volta a carico del ex assessore comunale, in forza di sentenza della Corte dei Conti CP_1
Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 110/2014, irrevocabile ed esecutiva, recante la condanna del sig. al risarcimento in favore del per la somma di € 40.000, oltre agli CP_1 Pt_1 interessi a decorrere dal 28 ottobre 2014 (doc. 3), oltre spese per bolli di € 413.46 ed interessi moratori dal 28 ottobre 2014.
Ha dedotto e chiesto la compensazione dei crediti così concludendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, dato atto che il credito di cui il sig. è provvisorio latore in forza del decreto ingiuntivo CP_1
n. 304/2022 è totalmente estinto per compensazione, ai sensi dell'art. 1242 c.c., sotto la data del 7 marzo 2023, dichiarare inesistente il diritto del prefato di procedere all'esecuzione forzata preavvisata con la notifica dell'atto di precetto datato 22 novembre 2023. Voglia quindi, dichiarare illegittimo ed inefficace il suddetto atto di precetto. Vorrà, infine, condannare l'opposto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3, in ragione dell'evidente mala fede o, quam minus, della colpa grave in cui egli versa, al pagamento in favore dell'opponente dell'importo che verrà ritenuto di giustizia.
Si è costituito il creditore opposto contestando la ricostruzione dei fatti e la fondatezza in diritto delle ragioni dell'opposizione, insistendo per il rigetto della stessa con conseguente richiesta di condanna di controparte alle spese di lite.
Istruito il giudizio, esso è stato trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta infondata.
La domanda di compensazione dei crediti non può essere accolta per la seguente ragione.
Il aveva posto in esecuzione, in via amministrativa, il titolo esecutivo Parte_2 costituito da sentenza della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 215 del Codice della Giustizia Contabile, per realizzare la soddisfazione del proprio dichiarato e riconosciuto credito a carico di;
nella procedura amministrativa aveva ottenuto il versamento della quota pignorabile CP_1
a carico del trattamento stipendiale corrisposto allo stesso dalla Regione Abruzzo. Il credito CP_1 pertanto è stato assegnato all'esito della richiamata procedura e la Regione già ha provveduto a versare i primi ratei come dichiarato dallo stesso opponente;
ancora la Regione in futuro Pt_1 dovrà continuare a versare le quote stipendiali in parte qua, fino a concorrenza dell'intero credito del Pt_1
Pertanto il ha già fatto valere il proprio diritto di credito e la figura del Parte_1 debitore per quel titolo, è ricoperta dalla Regione Abruzzo datore di lavoro di , per CP_1 espresso ordine giudiziario.
Tale circostanza è provata in atti dal creditore opposto attraverso la dichiarazione del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, che conferma come il Comune abbia chiesto ed ottenuto di effettuare le ritenute consentite sugli importi dovuti a in ragione del rapporto d'impiego, CP_1 provvedendo all'accantonamento e successivo riversamento allo stesso Comune (all. 1 comparsa di costituzione . CP_1
Sull'importo e sulle ragioni del credito oggi opposto nulla ha eccepito il che anzi, Pt_1 nell'intento di conseguire la richiesta compensazione, ne ha confermato l'esistenza.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermata la legittimità del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario de L'Aquila, sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione, accertando la sussistenza del diritto di parte opposta di procedere in executivis nei confronti dell'opponente e nei termini del precetto intimato.
Condanna il in persona del Sindaco in carica, alla refusione delle spese Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario, spese vive ed accessori di legge, a favore del suo difensore e procuratore prof. Avv. Giuseppe Nerio Carugno dichiaratosi antistatario.
Così deciso, L'Aquila il 18.12.2025
Il giudice onorario avv. Annarita Giuliani