Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46813/2022 promossa da:
(P.IVA. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Viviana Fancelli del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Lucca Via dei Pubblici Macelli n. 42;
attrice contro
(C.F. - P.IVA in persona del suo CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore, Avv. , giusta procura generale rilasciata il Controparte_3
26.9.2022 per atto del Notar di Lodi (Rep. 202832 e Racc. Persona_1
28597) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e Marcello Zucchi del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in
Milano, Via Cosimo Del Fante n.2;
pagina 1 di 17
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_4 P.IVA_4 persona del suo procuratore, Avv. giusta procura speciale CP_5 rilasciata il 23.3.2022 per atto del Notar di Locate di Triulzi Persona_2
(Rep. 6854, e Racc. 4414) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Massimiliano Antoniucci, Alessandro Maltarolo e Marcello
Zucchi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Cosimo Del Fante n.2;
terza chiamata
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito:, alla luce dei motivi esposti in epigrafe 1) in via principale accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la (cod. CP_2 Fisc./P.Iva ) solidalmente con P.IVA_2 Controparte_4
già
[...] Controparte_6 P.IVA_4 in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 22.167,66, indebitamente trattenuta, oltre a interessi di mora ex D.lgv. 9 ottobre 2002, n. 231 dalle fatture al saldo effettivo.2) in via gradatamente subordinata: accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012, per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare la . (cod. Pt_1 CP_7 Fisc./P.Iva ) solidalmente con P.IVA_2 Controparte_4
già (Cod. Fisc. ,
[...] Controparte_6 P.IVA_4 ona pore, alla favore dell'attrice della somma accertata all'esito dell'istruttoria o comunque ritenuta di giustizia dall'intestata Autorità, oltre a interessi di mora ex D.lgv. 9 ottobre 2002, n. 231 dalle fatture al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di
pagina 2 di 17 spese, funzioni ed onorari di causa e distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in atti;
NEL MERITO In via principale - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare in solido (Cod. Fisc. - P.iva CP_2 P.IVA_2
) ed (Cod. Fisc. e P.iva P.IVA_3 Controparte_4
) ex ento nei confronti P.IVA_4 dell'attrice della somma di € 22.167,66 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. SULLE SPESE LEGALI - spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna convenuta e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis,IN VIA PRELIMINARE sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in atti;
NEL MERITO In via principale - respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare in solido (Cod. Fisc. - P.iva CP_2 P.IVA_2
) ed P.iva P.IVA_3 Controparte_4
) ex art. 2560, II comma c.c., al pagamento nei confronti P.IVA_4 la somma di € 22.167,66 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. SULLE SPESE LEGALI - spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna convenuta e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.”
pagina 3 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha riassunto dinanzi a questo Tribunale la causa Controparte_1 originariamente introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al
Tribunale di Pistoia – Tribunale che, dichiaratosi incompetente, ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso - instando, sul presupposto dell'esistenza con la società di un rapporto di somministrazione di CP_4 energia elettrica relativo all'utenza situata in Quarrata (PT), via F.
Brunelleschi n. 138 (POD IT001E00224427), per l'accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 22.167,66 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo dal mese di dicembre 2010 al mese di gennaio 2012 e per la condanna della predetta alla restituzione ex art. 2033 c.c., in proprio favore, del predetto CP_4 importo.
A sostegno delle suddette domande, l'attrice ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_4
cessionaria del ramo di azienda cui afferisce la presente
[...] controversia, resistendo nel merito alle domande attoree. In particolare, parte convenuta ha dedotto, per ciò che ancora rileva ai fini della decisione:
a) che l'attrice aveva errato nella determinazione della somma richiesta in ripetizione, somma che, al più, ammontava ad € 16.766,57, non spettando all'attrice neppure il rimborso dell'iva versata;
b) che non era consentito al
Giudice di disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati una disposizione nazionale in tesi contrastante con una direttiva dell'Unione
pagina 4 di 17 Europea;
c) che la Corte di Giustizia non aveva mai sancito l'incompatibilità tra l'addizionale provinciale e l'ordinamento dell'Unione Europea per mancanza di finalità specifica;
d) che l'Amministrazione finanziaria non reputava accoglibile “l'eventuale richiesta di rimborso formulata dal fornitore nei confronti dell' ai sensi dell'art. 14 comma 2 TUA applicabile Pt_2 ratione temporis …stante l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso del fornitore di energia per il decorso del termine biennale dal pagamento”; e) che l'art.18 delle Condizioni Generali del contratto di somministrazione inter partes prevedeva che “oltre agli importi previsti nel presente contratto, sono
Cont posti a carico del cliente tutti i diritti ed i tributi che tenuta a pagare in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica e prestazioni di
Cont servizi ausiliari e connessi” e che “ogni rimborso da l cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente Articolo, che risultasse non dovuto
Cont da all'Amministrazione finanziaria e/o ai Comuni e alle Province, sarà
Cont possibile solo entro i termini e nella misura in cui otrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria”, di guisa che, alla luce di tali clausole contrattuali, “le somme non dovute all'Erario” sarebbero state rimborsabili
“al cliente finale in via residuale e solo nei limiti in cui tali importi [fossero stati] restituiti ad;
f) che, nella specie, parte attrice aveva CP_2
“certamente portato in detrazione nel proprio bilancio d'esercizio i costi dell'energia elettrica e con essi l'addizionale di cui richiede[va] ora l'integrale rimborso” e che i predetti costi erano “già stati riversati sul consumatore finale nella determinazione del prezzo dei prodotti da questa immessi in commercio”, di guisa che l'accoglimento della domanda de qua avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento per la controparte;
g) che “anche dal punto di vista dell'equità sostanziale, le somme richieste da controparte non [avevano] motivo di essere rimborsate”; h) di essere stata costretta a
“resistere nel contenzioso promosso dal cliente finale”, in forza del disposto dell'art. 14, comma 4°, T.U. sulle accise per potere a sua volta ottenere il pagina 5 di 17 rimborso degli importi versati a titolo di addizionale sulle accise da parte dell'Amministrazione Finanziaria, circostanza questa che determinava sia la spettanza di interessi in caso di accoglimento della domanda di parte attrice soltanto dalla domanda giudiziale, sia la necessità di compensare in tal caso, le spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di Controparte_4 quest'ultima si è costituita in giudizio, aderendo alle difese della convenuta e, chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, di CP_4 essere condannata in solido con la chiamante.
Espletata una consulenza tecnica contabile, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dalle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. e come sopra riportate, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata da parte attrice è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito spiegate.
Al riguardo, giova rilevare che, se è vero che il giudice nazionale non è titolare del potere di disapplicare una disposizione di diritto interno quando essa si ponga in contrasto con una direttiva nell'ambito dei c.d. “rapporti orizzontali”, ovvero nelle controversie tra privati quale quella che interessa il presente giudizio, tuttavia, nel caso di specie, non viene in rilievo la necessità per il giudice di procedere alla disapplicazione della norma nazionale, ovvero l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE, risultando sufficiente, per la soluzione della controversia, fare riferimento alle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento nazionale.
pagina 6 di 17 Tale conclusione è, del resto, conforme alla recente sentenza della Corte di
Giustizia (CGUE, 11 aprile 2024, causa C-316/22) pronunciatasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como, sollevato nell'ambito di procedimento avente ad oggetto la domanda, proposta dall'utente al fornitore, di rimborso delle somme corrisposte a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La Corte di Giustizia, nella sentenza sopra citata, dopo aver ribadito che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e, dunque, essere invocata nei confronti di quest'ultimo davanti a un giudice nazionale, ha altresì precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali” (punto 25).
Ebbene, ad avviso del Tribunale1, lo strumento che l'ordinamento prevede per consentire al privato di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico che esso ha dovuto sopportare a causa di una disposizione nazionale che impone un obbligo tributario in contrasto con le norme del diritto dell'Unione è costituito, appunto, dall'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.
Nell'ambito di tale azione, infatti, il giudice deve verificare l'esistenza del presupposto per la ripetizione, ossia l'assenza di un valido titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens.
Dovendosi, al riguardo, richiamare il condivisibile insegnamento espresso dalla Suprema Corte sempre in tema di rimborso delle addizionali provinciali pagina 7 di 17 sull'accisa sull'energia elettrica per l'incompatibilità della norma impositiva di tale tributo con il diritto eurounitario, secondo cui “il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può normalmente agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito” (Cfr., tra le altre, Cass. n. 10114/2020 e Cass.
14200/2019) – insegnamento che, invero, non pare ad oggi essere stato superato dai più recenti arresti con i quali, sempre la Suprema Corte ha ammesso, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento più restrittivo, la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali direttamente nei confronti dell' (Cass. n. 21154/2024 del Controparte_8
29.7.2024 e Cass. n. 24373/2024 dell'11.9.2024), senza, tuttavia, escludere expressis verbis la possibilità, fin qui costantemente ammessa dalla medesima Corte di Cassazione, di esperire la condictio indebiti nei confronti del fornitore.
Nella fattispecie in esame il su citato presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è costituito dal contrasto, da accertarsi in via meramente incidentale con riferimento al rapporto tributario tra amministrazione finanziaria e fornitore2, tra la norma impositiva del tributo e il diritto eurounitario, contrasto dal quale non può che derivare, per il principio del primato del diritto dell'Unione sulle norme nazionali,
l'illegittimità del tributo preteso dallo Stato e ribaltato a valle dal fornitore sull'utente.
Venendo, dunque, ad esaminare le ragioni per le quali va reputato sussistente il su indicato contrasto tra l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 citato e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea 2008/118/CE, deve, innanzitutto rilevarsi che, in base alla normativa dell'Unione, gli Stati membri possono prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle pagina 8 di 17 accise armonizzate a condizione che, tra l'altro, tali ulteriori imposte rispondano ad una finalità specifica, che non sia puramente di bilancio. In proposito, la Corte di giustizia, con sentenza del 25 luglio 2018, causa C-
103/17, ha precisato che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica di cui si tratta, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Sempre la Corte di Giustizia ha, poi, chiarito che “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (punti 38-39).
Orbene, nella specie, deve ritenersi che, per le ragioni appresso spiegate, le addizionali provinciali per cui è lite non rispettino le condizioni poste dalla direttiva su richiamata, non rispondendo esse a “finalità specifiche”, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia sopra citata, risultando esse meramente funzionali ad esigenze di fiscalità generale degli enti locali.
Al riguardo va, infatti, ricordato che l'esistenza del contrasto tra la normativa italiana in materia di addizionali e la direttiva europea, proprio con riferimento all'assenza di finalità specifiche rispetto alle addizionali provinciali, è già stato riscontrato tanto a livello europeo quanto nazionale.
Innanzitutto, la Commissione europea ha aperto, nel 2011, una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE in cui è stato contestato allo Stato italiano il contrasto tra le due norme citate, proprio poiché le addizionali previste dalla normativa nazionale sarebbero state prive di una finalità specifica rispetto al pagina 9 di 17 mero procacciamento di risorse per finanziare enti locali e regioni. È del resto noto che, a seguito dell'apertura di siffatta procedura di infrazione, il legislatore italiano, con il D.L. n. 23/2011 e il D.L. n. 68/2011 per quanto attiene alle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. n. 16/2012 per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, ha abrogato l'addizionale de qua, determinando l'archiviazione della procedura in parola da parte della
Commissione.
Analogamente, sul piano interno, deve richiamarsi la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'argomento.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis - e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva
92/12/CEE - “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente …. 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio
(C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto
19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31;
pagina 10 di 17 C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23)”3.
Ciò posto, sempre secondo la Corte di Cassazione, poiché il D.L. n. 511 del
1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, deve reputarsi come rispettata la prima condizione. “Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare. Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare
o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi
pagina 11 di 17 dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio…”)4.
Alla luce di quanto fin qui esposto deve, dunque, affermarsi come esistente il contrasto su rilevato tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua e il diritto comunitario.
Discende da tutto quanto fin qui esposto in ordine al su accertato, sia pure incidentalmente, contrasto della norma istitutiva delle addizionali provinciali con il diritto comunitario, l'illegittimità della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e, conseguentemente, l'assenza di una valida causa giustificatrice dei pagamenti effettuati dall'odierna attrice in favore della convenuta a titolo dell'addizionale de qua.
Né, infine, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola può ravvisarsi nel contratto di somministrazione intercorso tra la società fornitrice e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Quanto, poi, all'art. 18, ult. cpv., delle Condizioni generali di contratto richiamate dalla convenuta, deve osservarsi in senso dirimente che la disposizione contrattuale in parola non subordina la restituzione al cliente dell'importo pari all'imposta non dovuta al previo effettivo rimborso del medesimo importo da parte dell'amministrazione finanziaria, ma condiziona Cont la restituzione al semplice fatto (anche posteriore) che anche possa a sua volta ottenerne il rimborso (“potrà ottenere il rimborso”) da parte dell'amministrazione finanziaria – circostanza questa che non risulta affatto esclusa dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria nei casi riportati nella comparsa di costituzione e risposta abbia respinto le istanze di rimborso presentate dai fornitori. Infatti, l'art. 14, comma 4, del TU sulle accise,
pagina 12 di 17 dispone che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.” Né la convenuta ha prospettato precise ragioni per le quali, nel caso di specie, in contrasto con la suddetta previsione normativa, sarebbe alla stessa precluso di ottenere il rimborso delle somme restituite al proprio ex-contraente.
Neppure meritano accoglimento le ulteriori eccezioni sollevate da CP_4 che fanno leva sull'asserito “arricchimento senza causa” che percepirebbe l'attrice con la restituzione degli importi a suo tempo pagati a titolo di addizionale provinciale all'accisa, per effetto dell'asserito “ribaltamento” di detto onere su altri soggetti.
La convenuta richiama, a tal proposito, sia l'art. 29, comma 2, della l.
428/90 – secondo cui “I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti”- sia la sentenza CGUE C-191/12 – secondo cui
"La tutela dei diritti garantiti in materia dall'ordinamento giuridico dell'Unione non impone, quindi, il rimborso di dazi, imposte e tasse riscossi in violazione del diritto dell'Unione quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati su altri soggetti .......Di conseguenza, purché sia stato integralmente neutralizzato l'onere economico che ha gravato il soggetto passivo a causa dell'imposta indebitamente riscossa, uno Stato membro può pertanto opporsi al rimborso di una parte di tale imposta argomentando che un rimborso siffatto comporterebbe a vantaggio del soggetto passivo un arricchimento senza causa….”.
pagina 13 di 17 Orbene, i richiami testé riportati risultano, invero, inconferenti, perché attengono al piano – affatto distinto da quello prettamente civilistico che ci occupa - pubblicistico tributario che si instaura tra lo Stato e il soggetto passivo dell'imposta (nel caso specifico il fornitore e mirano ad CP_4 evitare che lo Stato sia tenuto a rimborsare al soggetto passivo l'imposta non dovuta nei casi in cui il soggetto passivo (nel caso di specie, lo si ribadisce,
abbia riversato economicamente su altri soggetti (ad esempio, sui CP_4 somministrati quale è l'odierna attrice) il relativo onere.
Pertanto, alla luce di tutto quanto fin qui esposto, deve affermarsi il diritto della parte attrice di ripetere quanto corrisposto alla convenuta per le addizionali provinciali in parola.
Al riguardo, va osservato che parte attrice ha puntualmente indicato le somme corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, producendo le fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale dalla somministrante e la documentazione bancaria attestante gli intervenuti pagamenti5 e che, a fronte di tanto, alcuna specifica contestazione è stata svolta dalla convenuta circa l'efficacia rappresentativa di tale documentazione e, soprattutto, circa la materiale ricezione dei predetti pagamenti, essendosi invero la convenuta limitata a dedurre l'avvenuta duplicazione, nei conteggi dell'attrice, degli importi richiesti a titolo di addizionale provinciale dapprima con le fatture emesse in stima e successivamente con le fatture emesse a titolo di conguaglio, atteso che in tal caso la seconda fattura sostituiva integralmente la precedente, anche con riferimento agli oneri fiscali.
In proposito, giova richiamare le conclusioni cui è addivenuto la consulente tecnica nominata dal Tribunale – conclusioni che questa Giudice condivide in quanto esenti da vizi logici e congruamente motivate, anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni critiche ad opera delle parti – in forza delle quali pagina 14 di 17 la somma effettivamente pagata dall'attrice alla convenuta a titolo di addizionali provinciali sull'accisa sull'energia elettrica in relazione al periodo per cui è lite è stata quantificata in € 20.879,09.
Non merita, poi, accoglimento l'assunto difensivo della convenuta, volto ad escludere la ripetibilità delle somme pagate dall'attrice a titolo di iva sull'addizionale provinciale in parola. Infatti, rispetto all'attribuzione riconosciuta priva di causa giustificatrice, risultano, invero, del tutto irrilevanti le vicende di carattere tributario riguardanti i rapporti tra l'odierna attrice e l'Amministrazione, giacché la ripetizione non può che riguardare tutte le somme il cui pagamento trovava causa nell'applicazione dell'addizionale e, dunque, per ciò che qui rileva, anche gli importi pagati dalle ricorrenti a titolo di IVA.
Conseguentemente, alla luce di tutto quanto esposto, la domanda di ripetizione avanzata dall'attrice va accolta e, conseguentemente, CP_4 va condannata in solido -viste le conclusioni in tal senso rassegnate dalla terza chiamata- con al pagamento in favore di Controparte_4 [...] della somma su menzionata di € 20.879,09. Su tale somma CP_1 vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora6 (26.5.2021) sino al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale7.
Né, ad avviso del Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato pagina 15 di 17 che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”.
Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”8, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore, atteso che, come sopra ampiamente detto, l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuto accertamento della contrarietà all'ordinamento comunitario, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo e che, ai sensi del più volte richiamato art. 14 T.U.A.9, il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche
Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
pagina 16 di 17 Tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e considerato, altresì, che, come sopra già visto, la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Parimenti, per il principio di causalità, le spese di CTU come già liquidate con separato provvedimento del 23.10.2024 vanno poste a carico della parte attrice nella misura di metà e della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro, per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna ed in solido tra CP_4 Controparte_4 loro, a pagare a la somma di € 20.879,09, oltre agli Controparte_1 interessi calcolati al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal
26.5.2021 sino al saldo;
- compensa integralmente tra le spese di lite tra tutte le parti;
- pone le spese di CTU come già liquidate con provvedimento del 23.10.2024
a carico della parte attrice nella misura di metà e della convenuta e della terza chiamata, in solido tra loro, per la restante metà.
Milano, 2 Aprile 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., nello stesso senso, anche la recente sentenza della C. d'Appello di Milano, sent. n. 1499/2024 del 24.5.2024, soprattutto par.
5.5. pagg. 13-15. 2 Sul sindacato incidentale da parte del giudice ordinario in ordine alla legittimità della pretesa impositiva vd. Cass. n. 2064/2011. 3 Cfr., ex multis, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020. 4 Idem; vd. anche Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019. 5 V. docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio. 6 Cass., sez. un., n. 15895/2019. 7 Cfr. in particolare Cass. 28409/2018. 8 V. ancora Cass. n. 61/2023 cit. 9 Il 2° comma dell'art. 14 T.U.A. prevede infatti che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”, e il quarto comma del medesimo articolo precisa che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.