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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2165 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in C.DA MERCURIO C.F._1
N.189 FAX-0941 054376 98078 RI presso lo studio dell'Avv.
ARMELI IAPICHINO FABIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2014 e 2015, con il conseguente riconoscimento delle giornate lavorative svolte presso la ditta
Stefano Angelica. Il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando l'assenza di un'adeguata motivazione e il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente, nonché
l'impossibilità di far valere tempestivamente le proprie ragioni per la mancata comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, convertito con modificazioni dalla Legge 83/1970. Nel merito, l' ha CP_2
ribadito la correttezza dell'accertamento ispettivo che ha condotto alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi, evidenziando che il disconoscimento delle giornate di lavoro si fonda su elementi oggettivi rilevati nel corso dell'ispezione amministrativa, con particolare riferimento alla sproporzione tra il numero di giornate lavorative dichiarate e la capacità produttiva dell'azienda presso cui il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa.
Dalla documentazione prodotta emerge che la pubblicazione degli elenchi di variazione è avvenuta secondo la procedura prevista dall'art. 38, comma 7, della
Legge 111/2011, che disciplina la notifica mediante pubblicazione telematica sul sito dell' . Tale modalità di notifica è stata ritenuta conforme ai principi CP_1
costituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 45/2021), e la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la decorrenza del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale deve essere calcolata a partire dalla scadenza del periodo di pubblicazione dell'elenco (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., n. 25892/2009).
Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato il proprio ricorso ben oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, senza che risulti essere intervenuta alcuna causa idonea a sospendere o interrompere il decorso del termine decadenziale. Ne consegue che l'azione proposta dal ricorrente risulta irrimediabilmente preclusa per intervenuta decadenza, a nulla rilevando la successiva conoscenza effettiva del provvedimento, né eventuali contestazioni tardive da parte del ricorrente medesimo.
Nel caso di specie la Commissione si è pronunciata in termini entro il 20 ottobre
2017. Successivamente parrebbe essere stato presentato ricorso al CAU. Non risulta agli atti l'esito dell'ulteriore ricorso di secondo grado. Anche a voler considerare il massimo termine decadenziale (30 giorni per il ricorso di II grado
+90 per il silenzio rigetto sul ricorso di II grado +120 giorni di legge per il ricorso giudiziario) si giungerebbe ad una data ben antecedente rispetto a quella in cui è stato incardinato il ricorso. Anche a voler considerare il termine massimo
(30+90+30+90+120) si dovrebbe cadere fuori termini. Inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10393/2005) ha affermato che il termine decadenziale ha natura perentoria e non è soggetto a sospensione o interruzione, salvo espressa previsione normativa. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 192/2005, ha confermato la legittimità della previsione normativa relativa alla decadenza per la contestazione delle iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi nominativi, evidenziando l'esigenza di garantire stabilità e certezza nei rapporti previdenziali.
La disciplina della decadenza in materia previdenziale risponde a esigenze di certezza del diritto e di stabilità del sistema previdenziale, garantendo che le situazioni giuridiche soggettive siano definite in tempi ragionevoli, evitando un contenzioso eccessivamente dilatato nel tempo. La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha più volte ribadito il carattere sostanziale della decadenza, affermando che essa non può essere oggetto di sospensione o interruzione, salvo esplicite previsioni normative (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008). Inoltre, il
Tribunale di Messina ha confermato in numerose pronunce che il decorso del termine decadenziale inizia dalla pubblicazione degli elenchi, rendendo irrilevante la mancata notifica individuale ai lavoratori interessati (Tribunale di Messina,
Sent. n. 703/18).
Alla luce di quanto sopra esposto, la questione relativa alla decadenza assorbe ogni ulteriore valutazione di merito, rendendo superflua la disamina delle doglianze proposte dal ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato. Tale conclusione si impone in ossequio al principio per cui la decadenza sostanziale determina l'estinzione del diritto azionato, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese sottostanti.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente. Si rileva, infatti, che la normativa in materia di pubblicazione degli elenchi e i criteri di calcolo CP_1
della decadenza sono stati oggetto di diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, le quali hanno determinato un'incertezza applicativa che potrebbe aver inciso sulla tempestività dell'azione da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Parte_1
per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970,
[...]
convertito con modificazioni dalla Legge 83/1970;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della complessità interpretativa della normativa applicabile.
Così deciso in Patti 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo